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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/10/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 2500-2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________
Rep. N° ________ La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente OGGETTO: Contratti bancari
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio in seguito di annullamento da parte della Suprema Corte di
Cassazione con sentenza emessa n. 21912/2018 del 07/09/2018 della decisione della
Corte di Appello di Bari numero n. 237/2016, pubblicata l'03.03.2016, che si era pronunciata avverso la sentenza del Tribunale di Foggia numero 1102/2010 del
02.07.2010, resa nell'ambito del giudizio di primo grado N.R.G. 318/2008;
tra
- (nella sua qualità di erede di ); Parte_1 Persona_1
- (nella sua qualità di coerede di già erede di Controparte_1 Parte_2 Per_1
.
[...]
- (nella sua qualità di coerede di già erede di Controparte_2 Parte_2 Per_1
;
[...]
- , (nella sua qualità di coerede di già erede di Controparte_3 Parte_2 Per_1
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Romito
[...]
- appellanti in riassunzione-
e
1 rappresentato e difeso dall'avv. prof. Umberto Morera;
Controparte_4
- appellata in riassunzione-
* * * * * *
All'udienza collegiale del 24.01.2024 la causa è passata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:----------------------------------
per gli appellanti in riassunzione: - in via principale, accertare e dichiarare la
nullità del contratto PUT collegato alla vendita di titoli di Stato negoziati in
contropartita diretta dalla convenuta in favore degli attori per tutte le causali esposte
in narrativa e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione
dell'importo dei titoli acquistati al netto del capitale e cedole rimborsato (ossia
€.76.030,24), ed oltre risarcimento dei danni per violazione dell'art 1337 c.c. da
liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e danno da svalutazione moneta- stante la
malafede della sino al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c al netto di quanto già CP_4
corrisposto; in via subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento degli
obblighi contrattuali della convenuta per aver violato la normativa di settore,
condannando la stessa, al risarcimento del danno che va individuato nella somma
che la ha indebitamente trattenuto, alla data di scadenza dei titoli di stato, dal CP_4
capitale nominale (ossia €.76.030,24) oltre al danno da svalutazione monetaria come
per legge trattandosi di debito di valore oltre agli interessi sino al soddisfo;
Contr
l'appellata confermare la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di
Foggia n. 1102/10, rigettando tutte le domande di parte appellante, poiché
inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, nonché non provate, con conseguente
condanna di parte appellante a restituire alla quanto da quest'ultima CP_4
liquidato a seguito della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 237/16, oltre
interessi dal pagamento;
in via subordinata (come già richiesto in via
riconvenzionale nel primo grado di giudizio e ribadito in sede di gravame): nella 2 denegata ipotesi di accoglimento di taluna delle domande restitutorie/risarcitorie di
parte appellante, condannare quest'ultima alla restituzione alla delle CP_4
somme che questa gli ha accreditato a saldo finale delle operazioni cui quelle
domande si riferiscono. Con vittoria delle spese del presente grado, ivi incluse quelle
dei precedenti giudizi di legittimità e di secondo grado. Con vittoria di spese e
compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata del 11/16.01.2008 , pensionato, conveniva Persona_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia la presso Controparte_4
il quale, originario correntista presso la Banca del Salento, poi Banca 121, con portafoglio titoli costituito esclusivamente da BPT per £.660.000.000, nel luglio 2000
era stato sollecitato dal direttore della filiale di Manfredonia di tale istituto bancario ad operazioni descrittegli come prive di rischi, aventi ad oggetto l'acquisto di opzioni put collegato alla vendita di titoli di Stato in contropartita diretta, nonché l'acquisto di titoli denominati Action 2001.
L'attore allegava la nullità del primo contratto per mancanza di forma e di accordo;
inoltre sosteneva l'errore in cui sarebbe incorso per essere stato indotto all'operazione descritta come un investimento assimilabile all'acquisto di titoli di
Stato, con conseguente violazione degli obblighi dì informazione gravanti sull'istituto di credito.
Mentre, con riferimento al secondo contratto, allegava l'omessa acquisizione del consenso ad operare sui mercati non regolamentati, l'omessa denuncia del conflitto di interessi, l'inadeguatezza della operazione rispetto al profilo di rischio dichiarato da esso attore.
Le suddette operazioni si erano rilevate negative registrando pesanti perdite.
Di conseguenza, chiedeva dichiararsi la inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o annullabilità del contratto 121 action 2001 del valore di € 42.000, e dei contratti di 3 opzione put garantiti dai titoli di Stato per € 395.000 negoziati in contropartita diretta dalla banca convenuta, condannando quest'ultima alla restituzione dell'importo integrale dei titoli, al netto degli acconti versati, oltre interessi in misura pari agli interessi prodotti dai BPT, nonché oltre risarcimento del danno ex art. 1337 c.c., da liquidarsi in via equitativa.
In via subordinata, in conseguenza del grave inadempimento della convenuta, previa declaratoria di risoluzione dei contratti, chiedeva liquidarsi a titolo di risarcimento dei danni l'importo integrale dei titoli, al netto degli acconti versati alle rispettive scadenze, oltre ad un ulteriore risarcimento da liquidarsi in via equitativa, con il favore delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la , che si opponeva all'avversa domanda, di cui chiedeva il CP_6
rigetto, allegando che nel dicembre 1998, entrato in vigore il t.u.f., l'attore aveva sottoscritto un nuovo contratto quadro ricevendo il documento sui rischi generali degli investimenti con cui aveva preso cognizione della rischiosità specifica dei valori mobiliari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, e degli strumenti finanziari derivati, sottoscrivendo in data 3.12.1998 accordo quadro per la disciplina dei contratti su strumenti finanziari derivati, nel quale dichiarava di possedere una specifica competenza ed esperienza.
In virtù di tale accordo quadro del 7.12.1999 l'attore aveva concluso un contratto di opzione put collegate all'andamento sui titoli azionari per £.171.516.868 pari ad €
88.58 e il 7.11.2000, un contratto di opzione put collegate all'andamento sui titoli azionari per € 307.216; 1'11.7.2000 un investimento avente ad oggetto il titolo Banca 121 Action per € 42.000, trattandosi di investitore esperto ed accorto, come aveva dichiarato nella scheda di individuazione del profilo del cliente,
con una propensione al rischio alta.
Quindi, concludeva la banca, pur avendo ricevuto tutte le informazioni previste, come dal medesimo ammesso nei documenti sottoscritti aveva subito una perdita globale 4 di € 76.030,24, pari al 17,39% rispetto all'investimento complessivo di € 437.000,
fisiologica per un investitore con propensione al rischio massima.
Con sentenza n. 1102/2010 del Tribunale di Bari il giudice rigettava la domanda attorea e condannava al pagamento delle spese processuali. Persona_1
Avverso tale decisione interponeva appello il soccombente con Persona_1
atto notificato il 4.1.2011.
Si costituiva la , che chiedeva rigettarsi il gravame Controparte_4
avversario, perché infondato, richiamando ogni conclusione e domanda formulata in primo grado e chiedendo, in via subordinatala ipotesi di accoglimento di alcuna delle domande restitutorie avanzate dall'appellante, la condanna del medesimo a restituire le somme accreditategli al saldo finale delle operazioni oggetto di domanda.
Nelle more del giudizio di appello, a causa della morte del sig. , Persona_1
subentravano nel giudizio nella loro qualità di coeredi, e Parte_1
. Inoltre, nell'agosto del 2014 moriva anche e tale Parte_2 Parte_2
evento non era dichiarato dal difensore nel predetto giudizio che proseguiva fino alla decisione.
Con sentenza di appello numero 237/15 del 2 ottobre 2015, la Corte di appello di
Bari accoglieva per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiarava la nullità
dei tre investimenti dedotti in lite, datati 7.12.199,11.7.2000 e 7.11.2000 in conseguenza della nullità per difetto di forma dei contratti quadro 1.10.1997 e
3.12.1998, nonché dell'accordo quadro 3.12.1998, condannando a pagare in CP_5
favore di e , eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
deceduto il 31.7.201 alla somma di € 76.030,24, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo, rigettando la domanda risarcitoria.
Contr Avverso tale sentenza spiegava ricorso per Cassazione la banca per falsa applicazione dell'art. 23 TUIF (360 comma 1, n.3), e per violazione dell'art. 2504
c.c.. 5 Si costituivano nel giudizio di Cassazione gli odierni appellanti, chiedendo il rigetto del ricorso riproponendo le domande formulate in appello e ritenute assorbite dalla preliminare decisione sulla nullità di forma.
La Suprema Corte con sentenza n. 21928 del 7 settembre 2018 accoglieva il primo motivo di ricorso e riteneva assorbito il secondo con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.
Con citazione notificata in data 20 novembre 2018, Parte_1
e
[...] Controparte_1 Controparte_2
hanno riassunto la causa innanzi alla Corte di Appello di Controparte_3
Cont Bari, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del contratto collegato alla vendita di titoli di Stato negoziati in contropartita diretta dalla convenuta in favore degli attori, con la condanna della banca alla restituzione dell'importo dei titoli acquistati al netto del capitale, e delle cedole rimborsate (ossia € 76.030,24), oltre al risarcimento dei danni per violazione dell'art. 1337 c.c. da liquidarsi in via equitativa,
oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c.
al netto di quanto già corrisposto.
In via subordinata, hanno chiesto accertarsi il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato la normativa di settore, condannando la stessa al risarcimento del danno, individuato nella somma che la aveva CP_4
indebitamente trattenuto, alla data di scadenza dei titoli di stato, dal capitale nominale
(ossia € 76.030,24), oltre al danno da svalutazione monetaria come per legge,
trattandosi di debito di valore oltre agli interessi sino al soddisfo con vittoria di spese.
Si è costituita in riassunzione la al fine Controparte_4
di dimostrare l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di doglianza degli appellanti chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte, con ordinanza del 10.05.2023, ha ritenuto di affidare ad un esperto l'analisi tecniche dei prodotti finanziari acquistati da . Persona_1 6 All'esito la causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Motivi della decisione
Con la sentenza numero 21928 del 7 settembre 2018 la Suprema Corte, decidendo sul primo motivo del ricorso della banca circa l'erroneità della sentenza d'appello, per falsa applicazione dell'art. 23 Tuf, poiché i contratti d'investimento in questione erano da ritenersi validamente stipulati pur senza la formale sottoscrizione della banca
(risultando comunque il relativo consenso alla stipula), ha accolto il relativo motivo alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, n. 898/18, secondo cui in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-
quadro, posto a pena di nullità, azionabile dal solo cliente, dall'art. 23 del d.lgs. n. 58
del 1998, “va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla
finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve
ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una
copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non
anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di
comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Pertanto, nel caso concreto, la mancata sottoscrizione del contratto-quadro da parte della banca non ne aveva comportato la nullità, considerato che tale contratto era stato redatto in forma scritta e che una copia era stata consegnata al cliente,
assorbendo il secondo motivo di ricorso.
Nella stessa decisione, la Suprema Corte evidenziava che i controricorrenti avevano riproposto le domande formulate in primo grado e ritenute assorbite dal giudice di primo grado.
Quindi, l'accoglimento del ricorso principale, ancorché in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità di esaminare le domande o eccezioni se riproposte nel giudizio di rinvio (Cass., n. 134/17; n. 8817/12; n. 12728/10). 7 Ciò premesso, in conseguenza alla decisione della Suprema Corte, non sussiste la denunciata nullità del contratto quadro e delle proposte di acquisto delle opzioni put per difetto di forma, in quanto come ribadito dalla Suprema Corte tale requisito deve ritenersi rispettato in quanto il contratto è stato redatto per iscritto, e ne è stata consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sottoscrizione di quest'ultimo.
Quindi, occorre esaminare le domande e le eccezioni riproposte dai controricorrenti e dichiarate assorbite dal giudice di primo grado.
L'attore, , sottoscrisse in data 08.11.2000 con l'allora 121 Persona_1 CP_4
lo strumento finanziario identificato in atti come BTP 01/08/04 BTP INDEX1 ovvero soltanto BTP INDEX2, classificabile come un prodotto strutturato, ossia uno strumento finanziario complesso risultante dalla combinazione tra un titolo
(generalmente un'obbligazione o un titolo di stato) e un contratto derivato.
Tale strumento si componeva essenzialmente di due distinti gruppi di operazioni: il primo consistente in un contratto derivato, avente a oggetto la vendita, dal Pastore
alla Banca 121, di opzioni con sottostante azionario;
il secondo consistente nell'investimento in BTP italiani decennali.
Quindi, lo strumento finanziario in oggetto di cui trattasi si articolava nei seguenti gruppi di operazioni: ‐ la vendita, alla Banca 121, di opzioni put europee aventi come sottostante titoli azionari dal valore complessivo iniziale di € 276.000; l'acquisto, a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dalla suddetta operazione, di BTP
decennali dal valore di rimborso complessivo di € 276.000 e scadenza allineata con la data di regolazione delle opzioni di cui sopra.
Tale prodotto strutturato presentava un elevato grado di complessità (dovendo esporsi alla probabilità di dover sopportare un esborso di capitale di gran lunga superiore all'importo dei premi incassati), presentando profili di rischio e di rendimento intermedi tra quelli di un titolo di stato e quelli di un investimento azionario. 8 Il CTU, inoltre, nell'esame dei prodotti finanziari, con condivisibile motivazione, ha rilevato un ulteriore grado di complessità dato dalla circostanza che, alla sottoscrizione del prodotto, al non veniva comunicato il numero esatto di Per_1
opzioni vendute per ciascun titolo, bensì unicamente il valore nominale allocato a ciascun differente titolo azionario sottostante.
Il numero di opzioni sarebbe divenuto noto unicamente alla data di rilevazione dei
“corsi strike”, mediante la divisione del nominale allocato a ciascun titolo azionario e il corrispondente corso strike.
In tal modo, a tale prodotto non poteva certamente attribuirsi finalità di mero risparmio, bensì speculative, seppur di intensità inferiore rispetto a quelle insite nell'investimento nel mercato azionario, nella considerazione, come riferisce il CTU,
che il capitale investito risultava esposto, come visto, a una perdita massima del
57,91% a fronte di un guadagno massimo del 33,46%.
Anche lo strumento finanziario identificato in atti come BTP 01/01/04 BTP TEL4,
ovvero soltanto BTP TEL, risulta un prodotto strutturato dotato di caratteristiche del tutto analoghe a quelle dello strumento BTP 01/08/04 BTP INDEX, particolarmente complesso composto da un contratto di vendita di opzioni put con sottostante azionario, abbinato all'investimento in titoli di stato decennali.
Il contratto che venne stipulato tra e l'allora Banca del Salento, in Persona_1
una data pari o precedente al 26.11.1999 (data di rilevazione dei corsi strike),
consistette nella vendita, dal alla Banca del Salento, di opzioni put europee, Per_1
il cui sottostante era costituito da un paniere di titoli azionari dal valore complessivo di € 76.000, equamente distribuito fra una serie di azioni.
A differenza del BTP INDEX, nel caso del BTP TEL l'importo del premio e del valore nominale non erano riportati nel contratto di vendita opzioni put collegate all'andamento dei corsi su titoli azionari (anche soltanto “il Contratto”), bensì
risultavano indicate, unitamente ai corsi strike e alla conseguente quantità del titolo 9 sottostante, in separata documentazione prodotta in atti dalla , di cui il CP_6
CTU ne ha riportato un estratto.
Le suddette informazioni, come correttamente rilevato dal CTU, non potevano essere note prima della data di rilevazione dei corsi strike, ossia del 26.11.1999 e, quindi,
non si comprende se alla sottoscrizione del prodotto strutturato Persona_1
conoscesse il valore nominale dell'investimento (ossia l'importo da vincolare in BTP
decennali).
Nel caso in specie, acquistò con valuta 07.12.1999 (coincidente con la data Per_1
di incasso del premio per la vendita di opzioni put), BTP decennali italiani, con scadenza 01.01.2004, per un valore nominale (ossia il capitale rimborsato a scadenza)
complessivi di € 76.000 e un controvalore di € 88.581,07.
Quindi, in sintesi, anche lo strumento finanziario identificato come BTP 01/01/04
BTP TEL risulta un prodotto strutturato dotato di un elevato grado di complessità,
dettato sia dalla sua articolazione in due distinti investimenti tra loro profondamente differenti (BTP decennali abbinati a opzioni su azioni), sia dalla presenza al suo interno di un'operazione di vendita di opzioni put, con un ulteriore motivo di complessità (ma anche di rischio) dovuto alla circostanza che il venditore delle opzioni deve esporsi alla probabilità di dover sopportare un esborso di capitale di gran lunga superiore all'importo dei premi incassati (nel caso in specie, sono stati incassati premi per € 10.131,61 a fronte di un esborso massimo di € 76.000); inoltre si aggiunge un ulteriore grado di complessità dato dalla circostanza che, alla sottoscrizione del prodotto, al cliente non veniva comunicato neppure il numero esatto di opzioni vendute per ciascun titolo, e, non risulta neppure certo che fosse noto il valore nominale complessivo, e quello allocato a ciascun differente titolo azionario sottostante, in quanto il numero di opzioni sarebbe divenuto noto unicamente alla data di rilevazione dei corsi strike, mediante la divisione del nominale allocato a ciascun titolo azionario e il corrispondente corso strike. 10 Quindi, come correttamente rileva il CTU, il profilo di rischio e di rendimento se pur può risultare intermedio tra quello dei titoli di stato e decennali differente rispetto al mercato azionario, non ha finalità di mero risparmio bensì finalità speculative, seppur di intensità inferiore rispetto a quelle insite nell'investimento nel mercato azionario,
nella considerazione che il capitale investito risultava esposto, come visto, a una perdita massima del 57,08% a fronte di un guadagno massimo del 27,70%.
Quindi, risulta chiaro, che i prodotti BTP TEL e BTP INDEX costituiscono un prodotto particolarmente complesso in quanto consegue dalla combinazione di due diversi contratti di cui uno avente natura derivata.
Tale complessità, di difficile comprensione, implica, nel caso di acquisto, maggiori difficoltà di valutazione da parte di un investitore non particolarmente esperto, che nulla hanno a che vedere con l'acquisto di un titolo di stato BTP “ordinario” a capitale garantito senza alcun rischio, e con un interesse fisso del 8,5% (quale era all'epoca il tasso sul mercato dei BTP tra cui anche quelli posti in vendita dal sig. per Per_1
acquistare i BTP TEL e INDEX).
Nei contratti la sigla del BTP è stata ripotata nel frontespizio della prima pagina, nel riquadro relativo alla "descrizione strumenti finanziari" seguita dalla voce TEL o
INDEX che sicuramente poteva indurre in errore una persona poco esperta, avendo come comune denominatore l'acquisto di titoli di stato offerti a tassi molto favorevoli cui è, però, collegato un contratto derivato, l'opzione put, una scommessa sul prezzo nel tempo di determinati titoli.
A fronte del premio pagato per l'opzione ad un prezzo irrisorio, e che tuttavia rende ingannevolmente più alto il rendimento dei titoli di Stato venduti, la CP_4
scommette con il cliente circa il prezzo di titoli in un paniere da essa predisposto con il diritto di addebitargli il differenziale tra il prezzo alla data prefissata e quello al momento della sottoscrizione del contratto.
Se la scommessa viene vinta dall'investitore, egli avrà indietro nulla più che il proprio 11 capitale iniziale;
se viene persa, il proprio capitale viene depauperato proporzionalmente al deprezzamento dei titoli in parola.
Ciò detto, sotto il profilo soggettivo , settantasettenne all'epoca Persona_1
degli acquisti (classe '23) era un commerciante in pensione, e possedeva un titolo di studio non superiore alla licenza media, informazioni tutte note alla banca essendo cliente di lungo periodo, o comunque dette informazioni erano agevolmente Per_1
reperibili.
Pertanto, le risposte fornite nel questionario o a seguito della sottoscrizione della dichiarazione prestampata in cui dichiara “di possedere una specifica competenza ed
esperienza nel settore delle contrattazioni su titoli e/o valute e delle contrattazioni
aventi per oggetto strumenti finanziari derivati” non è sufficiente per inquadrare la competenza di e la sua effettiva conoscenza del settore, poiché come chiarito Per_1
dalla Suprema Corte, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza - conseguente alle informazioni ricevute - dei rischi dell'operazione e/o della adeguatezza, “non
costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un
giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo' (cfr. tra le altre Cass. 09/08/2016 n. 16828).
La suddetta dichiarazione inoltre non è corredata da un'indicazione, sia pure sintetica,
delle caratteristiche del prodotto acquistato, della sua specificità, tale da renderne sconsigliabile o consigliabile l'acquisto ad un soggetto come , in Persona_1
relazione al suo effettivo profilo e alla sua propensione al rischio.
In tal senso si è, peraltro, già da tempo espressa la giurisprudenza della Suprema
Corte, laddove ha affermato che, in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore
"un'informazione adeguata in concreto", tale cioè
da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle 12 caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (cfr. Cass. 17340/2008; Cass. 22147/2010).
Ciò vuol dire, che che investì in uno strumento finanziario di Persona_1
elevata complessità di difficile comprensione e la cui stessa denominazione
(BTP Online o Index o Tel) riporta la sigla dei titoli di Stato (ed è quindi ingannevole), avrebbe dovuto comportare per l'intermediario l'onere di assolvere con particolare diligenza agli obblighi informativi posti in capo al medesimo, la cui violazione comporta una responsabilità di natura precontrattuale.
I contratti erano caratterizzati dalla coesistenza di distinte operazioni finanziarie,
consistenti rispettivamente nell'acquisto di normali titoli di Stato presenti nel portafoglio della Banca e nella vendita a quest'ultimo di un'opzione put, collegata all'andamento dei valori di titoli azionari, molti dei quali quotati su mercati stranieri,
alcuni dei quali non recavano neppure l'indicazione dei valori azionari di riferimento e dell'importo del premio, altamente rischiosi e riservati ad operatori professionali.
Tali operazioni, inoltre, erano state effettuate dal con denaro proveniente da Per_1
precedenti operazioni a basso rischio, ragion per cui risulta pacifica l'incompletezza delle informazioni inducendo così il a porre in essere operazioni che avevano Per_1
determinato la perdita una considerevole parte del capitale investito.
Quindi, la oltre ad aver agito in conflitto d'interessi, neppure adeguatamente CP_4
segnalato dai contratti, è sicuramente venuta meno ai propri doveri di correttezza e buona fede, avendo omesso di valutare l'adeguatezza degli investimenti e di fornire le necessarie informazioni a in modo tale da consentirgli di comprendere Per_1
effettivamente la rischiosità delle operazioni effettuate.
In presenza di tale componente derivativa e altamente rischiosa, la banca era tenuta ad assolvere gli obblighi informativi con particolari attenzione, cautela e 13 pregnanza di contenuti, fornendo al cliente inesperto tutte le indicazioni utili ad attuare un investimento voluto e consapevole.
Inoltre, vista l'età avanzata l'operazione e le precedenti operazioni non speculative (titoli di Stato) era persino inadeguata anche sotto il profilo della concentrazione in unico prodotto.
Il relativo onere probatorio incombe sull'intermediario ai sensi dell'art. 23 d.lgs.
n. 58/1998.
Tuttavia, in materia di intermediazione finanziaria, il mancato assolvimento da parte dell'intermediario del dovere di fornire all'operatore inesperto informazioni adeguate sulla natura rischiosa e speculativa del prodotto finanziario complesso denominato BTP Online o Index o Tel e di avvertirlo circa la sua inadeguatezza non determina la nullità del contratto con cui tale operazione si attui bensì la responsabilità da inadempimento precontrattuale dell'intermediario, col conseguente obbligo di risarcire il danno patito dal cliente, parametrato alle perdite che egli non avrebbe subito se non avesse concluso l'operazione di cui si tratta.
In conclusione, con la sottoscrizione dei due separati documenti, , Persona_1
privo di specifica competenza e, quindi, senza adeguata consapevolezza, aveva acquistato dalla banca un multiplo di BTP e, a fronte della corresponsione di un premio, aveva venduto alla stessa banca una "opzione put", “diritto da applicare
eventualmente dalla Banca alla scadenza del prodotto, che conteneva un elevato
rischio”.
I documenti, quindi, caratterizzati così da una complessa struttura ed elevato tecnicismo, eccesso di contenuti, e con presenza di alcuni addirittura fuorvianti
(richiamando un acquisto di titoli di Stato BTP), sicuramente non hanno consentito a
, per l'elevato contenuto tecnico, pensionato commerciante, di Persona_1
cogliere la rischiosità dell'operazione investimento in quanto non fornito di 14 conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti finanziari nonché di adeguate competenze nel campo giuridico, con una abbondanza di dati, che sicuramente generano disordine facendo perdere di vista i dati essenziali e significativi dell'operazione, e conduce sicuramente ad una limitata comprensione del prodotto.
Ciò, ovviamente collide con l'obbligo della informazione “trasparente” di cui all'art. 21 TUF precludendo a di acquisire informazioni “adeguate” ai fini di Per_1
una consapevole scelta di investimento (art. 28 co. 2° Reg. 1998), che in CP_8
relazione all'investimento in BTP TEL del dicembre del 1999 la banca non ha provveduto ad acquisire.
In mancanza di una dettagliata e concreta informativa su tali prodotti anche la valutazione di adeguatezza, che non risulta neppure fornita a , Persona_1
risulta deficitaria in relazione all'età, alla professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali.
Ritiene, quindi, il Collegio che gli elementi descritti, unitamente all'assenza di informazioni specifiche e non standardizzate sulle effettive caratteristiche del titolo -
non risultando operata alcuna spiegazione in ordine alle specifiche caratteristiche ed ai rischi dell'investimento operato, non determinano la nullità dei singoli ordini di acquisto, ma legittimano una valutazione di grave inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi gravanti su di lui, con conseguente risoluzione del contratto.
Con la risoluzione del contratto, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, in conseguenza degli effetti retroattivi della risoluzione ex art. 1458 c.c., dovendo l'intermediario restituire il capitale investito e l'investitore i titoli acquistati (cfr. Cass. civ., sez. I, 30.01.2019 n. 2661), secondo le regole dell'indebito oggettivo.
All'attore spetta la restituzione delle somme capitali investite maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda (Cass. civ. 3912/2018); non spetta la rivalutazione monetaria, attesa la natura di debito di valuta dell'obbligazione 15 restitutoria (Cassazione civile sez. II, 04 giugno 2018, n. 14289) e la omessa allegazione di specifici pregiudizi subiti in conseguenza degli andamenti valutari. Nè
è stata fornita prova dell'esistenza di alcun ulteriore danno, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Consegue un indebito pari ad € 76.030,24 pari alla differenza tra le somme investite e quelle liquidate in sede di disinvestimento riconosciuto dalla stessa convenuta nelle sue difese, di appello, rispetto alle quali è stato chiesto il risarcimento Pertanto, la domanda è accolta in parte qua.
Le spese legali di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza con una valutazione unitaria e globale della lite, con una parziale compensazione di 1/3
l'accoglimento parziale di una delle plurime domande proposte dagli appellanti,
ponendo la restante parte di tutti i gradi di giudizio a carico della banca soccombente.
Mentre, le spese di CTU, tenuto conto del decisum, vengono poste interamente a carico della . Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza emessa n. 21912/2018 del 07/09/2018 avverso la sentenza della Corte di
Appello di Bari numero n. 237/2016 pubblicata l'03.03.2016 che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Foggia numero 1102/2010 del 02.07.2010,
così provvede:
1) in riforma della sentenza di primo grado, accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara la risoluzione per grave inadempimento agli obblighi informativi dei contratti di acquisto e degli ordini di investimento descritti in parte motiva, rigettando ogni altra domanda;
2) condanna la banca convenuta al pagamento di € 76.030,24 oltre interessi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo e con obbligo di restituzione dei titoli in favore 16 della banca convenuta;
3) Condanna la banca al pagamento dei 2/3 delle spese processuali, compensando la restante parte, in favore degli appellanti, che liquida quanto al giudizio di primo grado in Euro 520,00 per spese ed Euro 14.100,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro 560,00 per spese ed Euro 14.300,00 per compensi, quanto al giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione in Euro 7.500,00 per compensi, quanto al giudizio di rinvio in Euro 1.167,00 per spese ed Euro 10.000,00 per compensi, oltre al pagamento dell'intero delle spese di CTU così come liquidate nel relativo decreto da distarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza 25.03.2025; Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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