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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9528 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9914/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVLE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 9914/2020 del Ruolo Generale Affari contenziosi, avente ad oggetto impugnativa delibera condominiale
TRA
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 come in atti
- ATTORE -
CONTRO
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amm.re p.t., rapp.to e difeso come in atti
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI
Come dai verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, - Parte_1 condomino del convenuto- chiede dichiararsi nulla e/o annullarsi la CP_1 delibera, approvata in seconda convocazione, dall'assemblea condominiale del
15.10.2019. A sostegno della domanda assume l'invalidità della delibera per mancata indicazione dei condomini presenti;
mancata indicazione delle quote millesimali dei condomini presenti;
mancata indicazione del totale dei condomini presenti e del totale dei millesimi presenti;
mancata indicazione del numero totale dei condomini facenti parte del al fine di verificare le maggioranze di CP_1 legge;
mancata firma del presidente e del segretario;
mancata indicazione della tenuta dell'assemblea in prima convocazione e degli eventuali condomini presenti.
In particolare, deduce che:
Il capo 1) è nullo o annullabile in quanto non è dato comprendere con quale maggioranza il bilancio consuntivo 2018 è stato approvato, per omissione del numero dei condomini presenti e della loro quota millesimale. Inoltre, non vi sarebbe allegato il registro di contabilità, ne' un elenco dettagliato delle spese, vi sarebbe una rappresentazione dello stato patrimoniale errata e, infine, l'attore non sarebbe stato messo in condizione di verificare la congruità e la correttezza del bilancio;
Il capo 2) (conferma o revoca amministratore) è annullabile per l'assenza dell'indicazione dei condomini e delle relative quote millesimali e del compenso dell'amministratore.
Il capo 3) è anch'esso viziato per omessa indicazione dei condomini presenti e delle relative quote millesimali.
Tanto premesso l'attore chiedeva l'annullamento e/o la declaratoria di nullità della delibera impugnata, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava dettagliatamente nel merito ogni avverso dedotto, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda
- 2 -
per irregolare esperimento della mediazione e deducendo, tra l'altro, che le omissioni o irregolarità denunciate dall'attore si fondano su una copia di un verbale che non corrisponde a quello originale agli atti dei registri condominiali sottoscritto dal presidente e dal segretario. In particolare assume che la copia del verbale impugnato e prodotto in giudizio da sarebbe un rilievo Pt_1 fotografico catturato durante lo svolgimento dell'assemblea, mentre il verbale assembleare del 15.10.2019, notificato peraltro ai condomini e prodotto agli atti presenta tutti i requisiti previsti dalla legge giacchè in esso vi sono - l'indicazione del condomini presenti;
- l'indicazione delle quote millesimali dei condomini presenti;
- l'indicazione del numero totale dei condomini facenti parte del per poter verificare le maggioranza di Legge;
- la firma del CP_1
Presidente e del Segretario e comunque di ogni altro elemento previsto dalla legge.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
La domanda è procedibile avendo l'attore fornito la prova dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione ex DLGS 28/10 conclusosi con verbale negativo.
In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità di tutte le domande formulate da nel corso del giudizio ulteriori rispetto a quella di dichiarare Pt_1 la nullità o annullare la delibera condominiale del 15.10.2019. Queste sono, oltre che tardive, rappresentate in modo emblematico tra l'altro nella memoria II termine 183 cpc depositata in data 16.11.2020 in cui è evidente la loro diversità per petitum e causa petendi rispetto a quelle originariamente proposte dal
Pt_1
Il motivo di impugnazione sub 1) è infondato.
La Suprema Corte ha chiarito, in più occasioni, che “il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei "quorum" prescritti dall'art. 1136 c.c., deve contenere
l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti
o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro,
- 3 -
consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore, e senza che neppur infici
l'adottata delibera la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell'assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente presenti all'adunanza” (cfr da ultimo Cassazione civile sez. II, 31/03/2015, n. 6552
e già prima Cassazione civile sez. II, 19/11/2009 n. 24456).
Nel caso in esame, nel verbale del 15.10.2019 depositato dal , CP_1 diversamente da quanto rappresentato nella copia prodotta dall'attore la quale verosimilmente sembra essere una copia fotografica incompleta del verbale in esame (vedi all.attore), risultano chiaramente indicati i condomini intervenuti in assemblea ( n. 31 in persona o per delega) i millesimi agli stessi spettanti, il numero totale dei condomini per complessivi millesimi 625,96 (vedi, all.5 convenuto) con firma del presidente e del segretario. In punto di approvazione del capo 1 dell'odg l'assemblea a maggioranza dei presenti ha approvato il consuntivo 2018 con la maggioranza (mill. 524,04) prevista dalla legge. Ne consegue, che seppure non sia riportata l'indicazione nominativa dei singoli condomini che hanno votato favorevolmente (peraltro non necessaria), mentre è indicato il nominativo di coloro che hanno votato contro, è consentito di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore. Quanto poi, all' omessa allegazione del registro di contabilità e dell'elenco dettagliato delle spese, occorre premettere che come confermato dall'orientamento della Suprema Corte, condiviso e fatto proprio da questo giudice, non vi è obbligo per l'amministratore di allegare i documenti giustificativi alla convocazione dell'assemblea. È sufficiente che questi siano disponibili su richiesta dei condomini (Cass. n. 1544/2004; Cass. n. 16667/2017). Spetta ai condomini dimostrare l'eventuale mancato rispetto di tale facoltà da parte dell'amministratore. (vedi Cass. n. 23893/2024). Il Condominio ha dimostrato di aver esaudito la richiesta del condomino avendogli inviato prima Pt_1 dell'incontro in assemblea i giustificativi di spesa 2018 come da elenco pec del
14.10.2019 (vedi prod. convenuto).
Il motivo di impugnativa proposto è pertanto infondato e va rigettato.
- 4 -
Il motivo di impugnazione sub) 2 è infondato, avendo l'assemblea deliberato di confermare l'amm.re con medesimo compenso e con l'indicazione degli astenuti.
Il motivo di impugnazione sub 3) è parimenti infondato.
Emerge chiaramente dal verbale che il bilancio preventivo 2019 è stato approvato con la maggioranza prevista dalla legge (mill. 535,31) e con l'indicazione dei nomi dei dissenzienti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei criteri medi di cui al DM 55/14 aggiornati al DM 147/22 in base al valore della domanda e alle attività espletate
P.Q.M.
Tribunale di Napoli -VI Sezione Civile- definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) dichiara inammissibili tutte le altre domande proposte da Pt_1
2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore del che si liquidano in € Controparte_1
2552,00, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione in favore dell'avv. Rosario Dursio per averne fatto dichiarazione di anticipo.
Così deciso in Napoli, oggi 22 ottobre 2025.
Il G.O.P.
(dott.ssa Rita Nissim)
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVLE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 9914/2020 del Ruolo Generale Affari contenziosi, avente ad oggetto impugnativa delibera condominiale
TRA
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 come in atti
- ATTORE -
CONTRO
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amm.re p.t., rapp.to e difeso come in atti
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI
Come dai verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, - Parte_1 condomino del convenuto- chiede dichiararsi nulla e/o annullarsi la CP_1 delibera, approvata in seconda convocazione, dall'assemblea condominiale del
15.10.2019. A sostegno della domanda assume l'invalidità della delibera per mancata indicazione dei condomini presenti;
mancata indicazione delle quote millesimali dei condomini presenti;
mancata indicazione del totale dei condomini presenti e del totale dei millesimi presenti;
mancata indicazione del numero totale dei condomini facenti parte del al fine di verificare le maggioranze di CP_1 legge;
mancata firma del presidente e del segretario;
mancata indicazione della tenuta dell'assemblea in prima convocazione e degli eventuali condomini presenti.
In particolare, deduce che:
Il capo 1) è nullo o annullabile in quanto non è dato comprendere con quale maggioranza il bilancio consuntivo 2018 è stato approvato, per omissione del numero dei condomini presenti e della loro quota millesimale. Inoltre, non vi sarebbe allegato il registro di contabilità, ne' un elenco dettagliato delle spese, vi sarebbe una rappresentazione dello stato patrimoniale errata e, infine, l'attore non sarebbe stato messo in condizione di verificare la congruità e la correttezza del bilancio;
Il capo 2) (conferma o revoca amministratore) è annullabile per l'assenza dell'indicazione dei condomini e delle relative quote millesimali e del compenso dell'amministratore.
Il capo 3) è anch'esso viziato per omessa indicazione dei condomini presenti e delle relative quote millesimali.
Tanto premesso l'attore chiedeva l'annullamento e/o la declaratoria di nullità della delibera impugnata, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava dettagliatamente nel merito ogni avverso dedotto, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda
- 2 -
per irregolare esperimento della mediazione e deducendo, tra l'altro, che le omissioni o irregolarità denunciate dall'attore si fondano su una copia di un verbale che non corrisponde a quello originale agli atti dei registri condominiali sottoscritto dal presidente e dal segretario. In particolare assume che la copia del verbale impugnato e prodotto in giudizio da sarebbe un rilievo Pt_1 fotografico catturato durante lo svolgimento dell'assemblea, mentre il verbale assembleare del 15.10.2019, notificato peraltro ai condomini e prodotto agli atti presenta tutti i requisiti previsti dalla legge giacchè in esso vi sono - l'indicazione del condomini presenti;
- l'indicazione delle quote millesimali dei condomini presenti;
- l'indicazione del numero totale dei condomini facenti parte del per poter verificare le maggioranza di Legge;
- la firma del CP_1
Presidente e del Segretario e comunque di ogni altro elemento previsto dalla legge.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
La domanda è procedibile avendo l'attore fornito la prova dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione ex DLGS 28/10 conclusosi con verbale negativo.
In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità di tutte le domande formulate da nel corso del giudizio ulteriori rispetto a quella di dichiarare Pt_1 la nullità o annullare la delibera condominiale del 15.10.2019. Queste sono, oltre che tardive, rappresentate in modo emblematico tra l'altro nella memoria II termine 183 cpc depositata in data 16.11.2020 in cui è evidente la loro diversità per petitum e causa petendi rispetto a quelle originariamente proposte dal
Pt_1
Il motivo di impugnazione sub 1) è infondato.
La Suprema Corte ha chiarito, in più occasioni, che “il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei "quorum" prescritti dall'art. 1136 c.c., deve contenere
l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti
o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro,
- 3 -
consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore, e senza che neppur infici
l'adottata delibera la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell'assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente presenti all'adunanza” (cfr da ultimo Cassazione civile sez. II, 31/03/2015, n. 6552
e già prima Cassazione civile sez. II, 19/11/2009 n. 24456).
Nel caso in esame, nel verbale del 15.10.2019 depositato dal , CP_1 diversamente da quanto rappresentato nella copia prodotta dall'attore la quale verosimilmente sembra essere una copia fotografica incompleta del verbale in esame (vedi all.attore), risultano chiaramente indicati i condomini intervenuti in assemblea ( n. 31 in persona o per delega) i millesimi agli stessi spettanti, il numero totale dei condomini per complessivi millesimi 625,96 (vedi, all.5 convenuto) con firma del presidente e del segretario. In punto di approvazione del capo 1 dell'odg l'assemblea a maggioranza dei presenti ha approvato il consuntivo 2018 con la maggioranza (mill. 524,04) prevista dalla legge. Ne consegue, che seppure non sia riportata l'indicazione nominativa dei singoli condomini che hanno votato favorevolmente (peraltro non necessaria), mentre è indicato il nominativo di coloro che hanno votato contro, è consentito di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore. Quanto poi, all' omessa allegazione del registro di contabilità e dell'elenco dettagliato delle spese, occorre premettere che come confermato dall'orientamento della Suprema Corte, condiviso e fatto proprio da questo giudice, non vi è obbligo per l'amministratore di allegare i documenti giustificativi alla convocazione dell'assemblea. È sufficiente che questi siano disponibili su richiesta dei condomini (Cass. n. 1544/2004; Cass. n. 16667/2017). Spetta ai condomini dimostrare l'eventuale mancato rispetto di tale facoltà da parte dell'amministratore. (vedi Cass. n. 23893/2024). Il Condominio ha dimostrato di aver esaudito la richiesta del condomino avendogli inviato prima Pt_1 dell'incontro in assemblea i giustificativi di spesa 2018 come da elenco pec del
14.10.2019 (vedi prod. convenuto).
Il motivo di impugnativa proposto è pertanto infondato e va rigettato.
- 4 -
Il motivo di impugnazione sub) 2 è infondato, avendo l'assemblea deliberato di confermare l'amm.re con medesimo compenso e con l'indicazione degli astenuti.
Il motivo di impugnazione sub 3) è parimenti infondato.
Emerge chiaramente dal verbale che il bilancio preventivo 2019 è stato approvato con la maggioranza prevista dalla legge (mill. 535,31) e con l'indicazione dei nomi dei dissenzienti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei criteri medi di cui al DM 55/14 aggiornati al DM 147/22 in base al valore della domanda e alle attività espletate
P.Q.M.
Tribunale di Napoli -VI Sezione Civile- definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) dichiara inammissibili tutte le altre domande proposte da Pt_1
2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore del che si liquidano in € Controparte_1
2552,00, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione in favore dell'avv. Rosario Dursio per averne fatto dichiarazione di anticipo.
Così deciso in Napoli, oggi 22 ottobre 2025.
Il G.O.P.
(dott.ssa Rita Nissim)
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