Ordinanza cautelare 15 luglio 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02165/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00986/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 986 del 2025, proposto da:
NG US, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Praiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
US RR, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) dell'ordinanza n. 20/2025 del 16/05/2025, successivamente notificata, con la quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Praiano ha ingiunto la rimozione di alcune opere ritenute abusive e serventi sin dagli anni '60 del secolo scorso il night “L'Africana” di Praiano;
2) di ogni altro atto, presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Praiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa ET AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha ricevuto in eredità un immobile sito nel Comune di Praiano e costituente, in una parte, casa di abitazione e, in altra parte, il complesso destinato ad attività di intrattenimento danzante e spettacolare denominato “l’Africana di Praiano”.
Con ordinanza n. 20 del 16/05/2025, il Comune ingiungeva la rimozione delle seguenti opere: 1) rampa in cls con accesso carrabile; 2) cancello in ferro posto in corrispondenza all’apertura ricavata nella ringhiera di delimitazione tra la proprietà privata e la sede stradale della SS 163; 3) area scoperta comprendente la rampa di cui al punto 1 e un’area di parcheggio di superficie complessiva di circa mq. 690; 4) vano ripostiglio ubicato al di sotto della rampa di cui al punto 1); 5) corpo di fabbrica all’interno del quale risultano ubicati un vano ascensore, un locale impianti ascensore, un disimpegno/ingresso ascensore ed un ripostiglio collocato nella zona retrostante.
Avverso l’atto de quo insorge la ricorrente, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nell’unico motivo di ricorso, così di seguito sintetizzati:
1.VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E SS. L.241/90; ART.9 BIS, D.P.R. 380/2001; ART.31 D.P.R. 380/2001; ART.6 E SS. L.380/2001; L.R.C. N.35/1987) – VIOLAZIONE DI LEGGE 3 (DM 1404/1968) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA’, TRAVISAMENTO, SVIAMENTO).
Secondo l’assunto attoreo, l’attività dell’Africana è stata avviata sin dal 07.07.1962, epoca nella quale il Questore della Provincia di Salerno ha autorizzato il dante causa della ricorrente, sig. LU NO, “ad effettuate i trattenimenti danzanti dalle ore 22,00 alle ore 3,00 in Praiano Località Praia nel suo locale”. Relativamente all’area parcheggio contestata in uno all’accesso, realizzato a confine con la strada statale denominata “Amalfitana” e posto su una rampa in cls, si evidenzia che sin dal 03.10.1968 l’ANAS aveva rilasciato al sig. LU NO specifica “licenza di accesso per una piazzola di sosta”.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la licenza sarebbe stata rilasciata essendo in vigore il cd “vincolo stradale” imposto dal DM 1404 dell’1.04.1968 con la conseguente competenza/dovere dell’ANAS di verificare, prima del rilascio del titolo, la legittimità delle costruzioni edilizie poste nella fascia di rispetto stradale. Peraltro dalle riprese aerofotogrammetriche effettuate a seguito dei voli dell’Aereonautica militare emergerebbe, a suo dire, sin dagli anni ’60 la presenza dei manufatti contestati.
La parte ricorrente rimarca poi che la destinazione a parcheggio dell’area in questione sarebbe oggi comunque garantita sia ai sensi del dlgs 222/2016 che del DPR 31/2017. Gli stessi manufatti contestati con il provvedimento impugnato, non superano il 20% della cubatura complessiva della casa di abitazione (legittimamente realizzata) e della grotta naturale, e, in quanto opere pertinenziali e necessarie, risultano conformi alla normativa urbanistica e paesaggistica attualmente in vigore nella zona.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva.
Spiega intervento ad opponendum il controinteressato.
Con ordinanza cautela del 15.07.2025, n. 266, questo TAR accoglieva l’istanza cautelare, con la seguente motivazione: “Ritenuto di dover mantenere integro lo stato dei luoghi fino alla trattazione del merito, anche in vista dell’istanza di sanatoria preannunciata in udienza”.
Nell’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Agli atti, è depositata l’istanza di sanatoria del 5.08.2025, prot. 7045.
Per giurisprudenza consolidata, la presentazione dell’istanza di sanatoria ha fatto venir meno l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49).
D’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
Pertanto, lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
Ed invero, come emerge dal verbale di udienza, la parte ricorrente ha chiesto l’improcedibilità del gravame in ragione dell’avvenuta presentazione della sanatoria; la parte controinteressata ha dedotto la tardività ed il Comune ha rimarcato che l’istanza di sanatoria è stata presentata il 5 agosto e che è in corso l’istruttoria.
Stanti queste premesse, il gravame è improcedibile, fatte salve la facoltà del controinteressato di partecipare al procedimento di sanatoria e di opporsi giudizialmente ad un eventuale provvedimento sfavorevole.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo di chiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
ET AR, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO