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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 2869/2024 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Nino Maria Cortese Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Motivi della decisione
La ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso le ordinanze-
CP_ ingiunzione nn. 002765535 e 002765532, con cui l ha intimato il pagamento della somma, rispettivamente, di € 4.714,14 e di € 17.023,00 a titolo di sanzioni e accessori per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis,
d.l.12.09.83 n. 463, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative alle annualità 2019 e 2021.
1 CP_ In corso di causa, l ha dato atto di avere proceduto ad annullamento in autotutela, quindi ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
L'opponente si è associata alla declaratoria invocata dall' , tuttavia CP_2
insistendo per la refusione delle spese di lite.
***
Tanto premesso, va evidenziato come, in corso di causa, sia intervenuta una circostanza - l'annullamento degli atti impugnati - che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti;
ciò che impone di dichiarare cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del
contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della
parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso
del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto
tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse
sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. civ., n.
10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
Per la regolamentazione delle spese processuali, che presuppone una sommaria delibazione in ordine al merito, va osservato che lo stesso ente previdenziale ha riconosciuto di dover riesaminare la pratica e procedere ad annullamento. In difetto di elementi che consentano di disporre la
CP_ compensazione anche solo parziale - non avendo l puntualmente dedotto le ragioni sottese al sopravvenuto riesame e l'eventuale errore che ha indotto ad emettere le ordinanze poi annullate - le spese non possono che essere poste a carico di quest'ultimo, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
2 Esse sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa
(scaglione previdenza sino a € 26.000,00), della serialità ed elementarità
della stessa e della contenuta attività processuale in concreto svolta (di fatto limitata allo studio ed alla introduzione della controversia, cui è seguita la mera presa d'atto della cessata materia del contendere per sopravvenuto annullamento dei provvedimenti impugnati).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così
statuisce:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) condanna l a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 900,00 per compensi e € 43,00 per contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Ragusa, 24.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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