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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/08/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1670/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: donazione modale;
TRA
, elettivamente domiciliata a Lecce in via Parini n. 1/C, presso lo Parte_1 studio legale dell'Avv. Francesca G. Conte, che la rappresenta e difende in virtù di mandati alle liti in atti;
ATTRICE
E
, elettivamente domiciliato a Squinzano in via Controparte_1
Giacomi n. 18, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Guadalupi, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
CONVENUTO
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 27/07/2023, , premesso di aver donato Parte_1
tramite contratto di donazione modale concluso il 05/07/2012 per OT , Persona_1
unitamente al coniuge ciascuno per la propria quota parte di un mezzo Controparte_2 ed entrambi per l'intero, al figlio la nuda proprietà di due Controparte_1 immobili siti in Morciano di Leuca, rispettivamente, l'uno in Piazza degli Eroi n. 4 e
1 l'altro in via Litoranea n. 3 (località Torre Vado), con l'onere in capo al donatario “di assisterli e curarli vita loro natural durante, di giorno e di notte, nella salute e nella malattia, esclusivamente nel proprio domicilio. Anche nel caso esso onerato fosse personalmente impossibilitato ad adempiere a quanto sopra, dovrà provvedere a farsi sostituire in detto onere, a proprie esclusive cure e spese”, adducendo
l'inadempimento solo nei suoi confronti dell'onere modale di assistenza materiale ed affettiva, agiva in giudizio nei confronti di , formulando le Controparte_1
seguenti domande: 1) risoluzione, in relazione alla propria quota parte, del contratto di donazione modale ex art. 793 c.c., in virtù di clausola risolutiva espressa;
2) risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa.
, costituitosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, il difetto Controparte_1 di legittimazione attiva dell'attrice, sostenendo, in relazione all'immobile sito in Piazza degli Eroi n. 4, che la relativa proprietà era stata acquistata in regime di comunione legale dei beni, pertanto inscindibile in singole quote autonomamente disponibili da ciascun coniuge separatamente e, relativamente all'immobile posto in via Litoranea n. 3, che lo stesso era stato donato esclusivamente da unico proprietario, Controparte_2 rilevando, inoltre, che l'inadempimento dell'obbligazione modale, in quanto posta in favore di entrambi i coniugi donanti, possa essere fatto valere esclusivamente dalla parte donante complessivamente intesa, e non da ciascun coniuge separatamente;
nel merito, sosteneva l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c.
a causa del comportamento impeditivo dell'attrice, chiedendo il rigetto della domanda con condanna in suo favore alla rifusione delle spese di lite.
L'attrice, nella prima memoria istruttoria ex art. 171 ter comma 1 n. 1 c.p.c., dava atto del proprio difetto di legittimazione ad agire in relazione all'immobile sito in via
Litoranea n. 3 – località Torre Vado – escludendo detto bene dalla domanda di risoluzione.
All'udienza tenutasi il 3 luglio 2025 il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare ulteriori termini difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è inammissibile, essendosi rivelata fondata la sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva.
2 Invero, nell'atto denominato “donazioni e compravendite”, rogato dal notaio Per_1
il 5/7/2012, con la “prima donazione modale”, i coniugi e
[...] Controparte_2
trasferivano, al figlio , la nuda proprietà, Parte_1 Controparte_1 ciascuno per la quota di un mezzo e insieme per l'intero, del bene immobile sito a
Morciano di Leuca in Piazza degli Eroi n. 4, ai medesimi pervenuto in donazione con atto per notaio del 21/9/2005, in cui si era verificato il caso di cui Persona_2 all'ultimo inciso dell'art. 179, comma 1, lett. b) c.c., in quanto, sebbene, per ognuno di loro, si stesse perfezionando, successivamente al matrimonio, un acquisto per effetto di donazione e, quindi, se non vi fosse stata menzione del regime di comunione legale, ciascuno sarebbe divenuto proprietario pro quota del bene medesimo, si sarebbe costituita una comunione ordinaria e ognuno sarebbe stato, appunto, individuale titolare di un diritto di quota da intendersi come bene personale, proprio l'attribuzione specifica dell'immobile alla comunione legale rendeva operativa la deroga e imponeva di considerare i coniugi unica parte donataria e solidalmente titolari del diritto di proprietà sul bene donato ricevuto.
La comunione legale dei beni tra i coniugi, infatti, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote o “a mani riunite”, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei;
la “quota” non è elemento strutturale, è indisponibile dai singoli coniugi e ha “soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari, la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo debbono essere ripartiti tra i coniugi od i loro eredi” (v. Cass., sez. un.,
24/8/2007 n. 17952).
Ne consegue che i coniugi , unica parte donataria nella donazione in Controparte_3
loro favore del 21/9/2005, costituirono una unica parte donante nella donazione modale in favore del figlio del 5/7/2012.
Pertanto, la quota ideale di proprietà del bene di cui l'attrice era titolare all'atto della sottoscrizione di quest'ultima, non la legittimava ad esercitare, poi, a fronte, peraltro, di un onere assistenziale unitario ed inscindibile assunto dal donatario in favore dei donanti congiuntamente intesi, il rimedio risolutorio invocato e a dolersi di un asserito
3 squilibrio sopravvenuto parziale, stante la mancata proposizione dell'azione anche da parte del coniuge necessaria ai fini della ricostruzione integrale di Controparte_2
quel particolare centro di interesse rappresentato dalla comunione legale fra coniugi, presupposto ineludibile che avrebbe, poi, consentito una valutazione nel merito circa l'adempimento dell'obbligazione modale da parte del donatario.
Stante la natura dirimente della questione trattata, è da ritenersi superflua ogni ulteriore valutazione.
Le spese processuali gravano, in virtù del principio della soccombenza, sull'attrice e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva dell'attrice;
2) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in € 2.360,00 per compenso
[...]
professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Lecce, 29 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Cesi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario UPP,
Dott.ssa Roberta Loporchio.
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