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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 416/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Canepa per parte ricorrente e l'avv. Boscherini Serena in sostituzione dell'avv. Mambelli per la resistente.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 9 Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 416/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANEPA ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO MASCAGNI 28 47122 FORLI' presso il difensore avv. CANEPA ENRICO
RICORRENTE contro
Controparte_1
P.IVA_1 domiciliato in presso il difensore avv. MAMBELLI MASSIMO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
pagina 3 di 9 o s s e r v a
1. ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire dichiarare Parte_1
l'illegittimità del licenziamento orale a lui intimato dalla società Controparte_1
in data 26.05.2022.
[...] Controparte_1
Ha esposto che, a seguito di contatti via mail per un impiego come barista, il 25.05.2022 si era presentato presso l'Hotel Silver, gestito dalla società resistente, dove aveva iniziato fin da subito a lavorare (dalle 11:00 alle 18:30) eseguendo la pulizia generale del locale bar, del banco bar e dei tavoli esterni. Il giorno seguente, 26.05.2022, aveva iniziato a lavorare alle 6:30 fino alle 10:30, momento in cui era stato avvicinato da una persona qualificatasi come marito della sig.ra che gli aveva intimato un CP_1
licenziamento in forma orale e lo aveva riaccompagnato alla stazione dei treni.
Il ricorrente, deducendo l'illegittimità del licenziamento a lui intimato, ha esposto di aver lavorato i giorni del 25 e 26 maggio 2022 senza aver firmato un regolare contratto di lavoro, in violazione di quanto disposto dall'art. 1 d.lgs. 152/1997 modificato dal d.lgs. 104/2022. Ha segnalato, inoltre, che la società resistente aveva violato le disposizioni di cui agli artt. 109.17 e 19 bis del T.U.L.P.S., non avendo registrato il suo pernotto presso la struttura alberghiera.
Stante la mancanza del contratto di lavoro, il ricorrente ha chiesto di: “accertare e dichiarare che tra il sig. e la società denominata “COLORADO HOTEL Parte_1
S.N.C. DI ND RI & C.”, corrente in Cesenatico (FC), Viale Giuseppe
Carducci 306, in persona del legale rappresentante p.t. (P. IVA è stato concluso P.IVA_2
validamente un contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 08/06/20223 per
l'espletamento da parte del sig. dell'attività di “barista” corrispondente al IV livello Parte_1
del C.C.N.L. Turismo presso l'Hotel Colorado di Cesenatico, con diritto alla retribuzione mensile
pagina 4 di 9 minima ex art. 36 Cost. di €. 1.562,70 prevista per tale profilo dal medesimo C.C.N.L.; accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del licenziamento comunicato verbalmente al sig. in Parte_1
data 09/06/2023 e, per l'effetto, ricostituire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da intendersi mai interrotto sino dalla data di assunzione ed inizio dell'attività di lavoro, avvenuta il
09/06/2023 e fino all'effettiva reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro;
ordinare alla società resistente la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, fatta salva la facoltà dello stesso lavoratore di poter sostituire la reintegrazione con un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività (€. 1.562,70 x 15 = €. 23.440,50); condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore del ricorrente, in applicazione dell'art. 2 del D. L. VO 23/2015, di una somma commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività e comunque non inferiore nel minimo di cinque mensilità di retribuzione (€.
1.562,70 x 5 = €. 7.813,50), condannare la società resistente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione al procuratore che ne fa anticipo”.
Alla prima udienza tenutasi in data 29.11.2022, dato atto della rituale notifica, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. A seguito dell'istruttoria, avvenuta tramite l'audizione del file di cui al doc. 5 di parte ricorrente, è stata ordinato a
[...]
e ai sensi dell'art. 421 c.p.c., il deposito Controparte_1 Controparte_1
del contratto di lavoro stipulato tra le parti.
Parte resistente si è costituita tardivamente in data 30.05.2024, contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto, evidenziando la carenza deduttiva ed istruttoria a sostegno delle pretese avversarie. Segnatamente, ha esposto che non risulterebbero allegati da pagina 5 di 9 parte ricorrenti i termini del rapporto contrattuale perfezionato tra il ricorrente e la società resistente, le attività da lui concretamente svolte (evidenziando che i lavori di pulizia che il ricorrente avrebbe svolto sarebbero del tutto in contrasto con quelle da barman per cui il sig. asserisce di essere stato assunto), nonché le ragioni del Pt_1
riferito licenziamento, intimato da un soggetto estraneo alla compagine sociale. Ha segnalato, inoltre, che il ricorrente in data 25.05.2022 si sarebbe rifiutato di firmare il contratto di lavoro in quanto non voleva indossare la divisa fornita dall'hotel e ha poi dedotto che al momento del suo arrivo presso l'hotel Silver sarebbero emerse tra le parti delle divergenze tali da non consentire nemmeno l'istaurazione del rapporto di lavoro, motivo per il quale il ricorrente il giorno successivo era rientrato presso la propria residenza senza aver svolto alcuna attività lavorativa. Sul punto, ha inoltre evidenziato che una volta riaccompagnato in stazione, il ricorrente, con tono aggressivo, aveva chiesto insistentemente al marito della sig.ra del denaro per il CP_1
fastidio dello spostamento e, al rifiuto di quest'ultimo, lo aveva aggredito fisicamente colpendolo con un pugno al volto. Per tutti questi motivi, evidenziando che le pretese di parte ricorrente non risulterebbero provate, parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e di tutte le domande svolte dal sig. nei confronti di Parte_1 [...]
e in quanto infondate in fatto ed Controparte_1 Controparte_1
in diritto.
All'udienza del 23.04.2025, le parti hanno discusso la causa chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
2.
Il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente asserisce che, a seguito di contatti tramite mail, il 25.05.2022 avrebbe raggiunto l'hotel Silver ove avrebbe preso subito servizio come barista.
pagina 6 di 9 A sostegno di tale tesi, parte ricorrente ha prodotto il doc. 6 (c2 storico di Parte_1
, due fotografie (doc. 4 parte ricorrente) ed un file audio (doc. 5 parte
[...]
ricorrente). Non risulta depositato, nemmeno a seguito di ordine di esibizione ex art
421 c.p.c., il contratto di lavoro stipulato tra le parti e sottoscritto dal lavoratore.
A fronte della specifica contestazione di parte resistente sul punto, le risultanze istruttorie raccolte in giudizio non consentono di affermare che tra le parti sia stato effettivamente instaurato un rapporto di lavoro.
È noto infatti che il modello UNILAV è un documento utilizzato dai datori di lavoro per trasmettere le comunicazioni obbligatorie riguardo l'instaurazione, la proroga, la trasformazione o la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato;
tale documento deve essere inviato entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro e quindi, al più, nel caso di specie può dare evidenza della volontà della resistente di instaurare un rapporto di lavoro tra le parti in data successiva alla sua trasmissione (quindi in un momento in cui il rapporto di lavoro tra le parti non ha ancora avuto esecuzione e, in ipotesi, potrebbe ancora non avere avuto formalizzazione tramite sottoscrizione di un contratto).
Il modello UNILAV, quindi, in quanto comunicazione preventiva di parte datoriale non prova l'effettivo svolgimento di alcuna attività lavorativa.
Parimenti la prova dell'effettiva esistenza di un contratto di lavoro subordinato non può essere desunta dalle risultanze del modello C2 storico allegato da parte ricorrente in quanto trattasi di documento che, al pari del modello UNILAV, recepisce soltanto le comunicazioni preventive di assunzione indirizzate dal datore di lavoro al centro per l'impiego e le cui risultanze non valgono da sole a dimostrare la durata e il contenuto del rapporto di lavoro.
Né la prova dell'effettivo lavoro svolto dal ricorrente può essere desunta dalle due pagina 7 di 9 fotografie da questi prodotte (doc. 4) o dal contenuto del file audio (doc. 5). Dalle due fotografie, infatti, non è ravvisabile alcun elemento riconducibile ad un'attività lavorativa svolta dal ricorrente come barista. La conversazione contenuta nel file audio prodotto, invece, non comprova alcun licenziamento orale – intimato tra l'altro da un soggetto non giuridicamente titolare di tale diritto - ma evidenzia una “difformità di vedute” tra le parti, come si desume anche da alcune frasi quali “Io credo che siamo partiti col piede sbagliato”, “Secondo io secondo me non riusciamo noi a lavorare”.
Risulta invece del tutto verosimile la tesi prospettata da parte resistente – che non può dirsi aver operato in mala fede, avendo provveduto a tutte le comunicazioni obbligatorie per legge ai fini dell'assunzione – secondo la quale il 25.05.2022, a seguito di una prima conoscenza “di persona” con il ricorrente, stante le divergenze tra le parti e la contrarietà di quest'ultimo a firmare il contratto di lavoro (circostanza dedotta da parte resistente e non specificatamente contestata da controparte) la società resistente avrebbe deciso di non procedere all'istaurazione del rapporto di lavoro con il ricorrente, così come anche provato dalla documentazione di parte ricorrente dalla quale risulta che il rapporto di lavoro si è interrotto lo stesso 25.05.2022.
In definitiva, la pretesa di parte ricorrente, in quanto non provata, deve essere rigettata.
3.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, non essendo emerso un quadro istruttorio univoco.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
pagina 8 di 9 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 23/04/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 416/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Canepa per parte ricorrente e l'avv. Boscherini Serena in sostituzione dell'avv. Mambelli per la resistente.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 9 Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 416/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANEPA ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO MASCAGNI 28 47122 FORLI' presso il difensore avv. CANEPA ENRICO
RICORRENTE contro
Controparte_1
P.IVA_1 domiciliato in presso il difensore avv. MAMBELLI MASSIMO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
pagina 3 di 9 o s s e r v a
1. ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire dichiarare Parte_1
l'illegittimità del licenziamento orale a lui intimato dalla società Controparte_1
in data 26.05.2022.
[...] Controparte_1
Ha esposto che, a seguito di contatti via mail per un impiego come barista, il 25.05.2022 si era presentato presso l'Hotel Silver, gestito dalla società resistente, dove aveva iniziato fin da subito a lavorare (dalle 11:00 alle 18:30) eseguendo la pulizia generale del locale bar, del banco bar e dei tavoli esterni. Il giorno seguente, 26.05.2022, aveva iniziato a lavorare alle 6:30 fino alle 10:30, momento in cui era stato avvicinato da una persona qualificatasi come marito della sig.ra che gli aveva intimato un CP_1
licenziamento in forma orale e lo aveva riaccompagnato alla stazione dei treni.
Il ricorrente, deducendo l'illegittimità del licenziamento a lui intimato, ha esposto di aver lavorato i giorni del 25 e 26 maggio 2022 senza aver firmato un regolare contratto di lavoro, in violazione di quanto disposto dall'art. 1 d.lgs. 152/1997 modificato dal d.lgs. 104/2022. Ha segnalato, inoltre, che la società resistente aveva violato le disposizioni di cui agli artt. 109.17 e 19 bis del T.U.L.P.S., non avendo registrato il suo pernotto presso la struttura alberghiera.
Stante la mancanza del contratto di lavoro, il ricorrente ha chiesto di: “accertare e dichiarare che tra il sig. e la società denominata “COLORADO HOTEL Parte_1
S.N.C. DI ND RI & C.”, corrente in Cesenatico (FC), Viale Giuseppe
Carducci 306, in persona del legale rappresentante p.t. (P. IVA è stato concluso P.IVA_2
validamente un contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 08/06/20223 per
l'espletamento da parte del sig. dell'attività di “barista” corrispondente al IV livello Parte_1
del C.C.N.L. Turismo presso l'Hotel Colorado di Cesenatico, con diritto alla retribuzione mensile
pagina 4 di 9 minima ex art. 36 Cost. di €. 1.562,70 prevista per tale profilo dal medesimo C.C.N.L.; accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del licenziamento comunicato verbalmente al sig. in Parte_1
data 09/06/2023 e, per l'effetto, ricostituire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da intendersi mai interrotto sino dalla data di assunzione ed inizio dell'attività di lavoro, avvenuta il
09/06/2023 e fino all'effettiva reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro;
ordinare alla società resistente la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, fatta salva la facoltà dello stesso lavoratore di poter sostituire la reintegrazione con un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività (€. 1.562,70 x 15 = €. 23.440,50); condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore del ricorrente, in applicazione dell'art. 2 del D. L. VO 23/2015, di una somma commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività e comunque non inferiore nel minimo di cinque mensilità di retribuzione (€.
1.562,70 x 5 = €. 7.813,50), condannare la società resistente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione al procuratore che ne fa anticipo”.
Alla prima udienza tenutasi in data 29.11.2022, dato atto della rituale notifica, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. A seguito dell'istruttoria, avvenuta tramite l'audizione del file di cui al doc. 5 di parte ricorrente, è stata ordinato a
[...]
e ai sensi dell'art. 421 c.p.c., il deposito Controparte_1 Controparte_1
del contratto di lavoro stipulato tra le parti.
Parte resistente si è costituita tardivamente in data 30.05.2024, contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto, evidenziando la carenza deduttiva ed istruttoria a sostegno delle pretese avversarie. Segnatamente, ha esposto che non risulterebbero allegati da pagina 5 di 9 parte ricorrenti i termini del rapporto contrattuale perfezionato tra il ricorrente e la società resistente, le attività da lui concretamente svolte (evidenziando che i lavori di pulizia che il ricorrente avrebbe svolto sarebbero del tutto in contrasto con quelle da barman per cui il sig. asserisce di essere stato assunto), nonché le ragioni del Pt_1
riferito licenziamento, intimato da un soggetto estraneo alla compagine sociale. Ha segnalato, inoltre, che il ricorrente in data 25.05.2022 si sarebbe rifiutato di firmare il contratto di lavoro in quanto non voleva indossare la divisa fornita dall'hotel e ha poi dedotto che al momento del suo arrivo presso l'hotel Silver sarebbero emerse tra le parti delle divergenze tali da non consentire nemmeno l'istaurazione del rapporto di lavoro, motivo per il quale il ricorrente il giorno successivo era rientrato presso la propria residenza senza aver svolto alcuna attività lavorativa. Sul punto, ha inoltre evidenziato che una volta riaccompagnato in stazione, il ricorrente, con tono aggressivo, aveva chiesto insistentemente al marito della sig.ra del denaro per il CP_1
fastidio dello spostamento e, al rifiuto di quest'ultimo, lo aveva aggredito fisicamente colpendolo con un pugno al volto. Per tutti questi motivi, evidenziando che le pretese di parte ricorrente non risulterebbero provate, parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e di tutte le domande svolte dal sig. nei confronti di Parte_1 [...]
e in quanto infondate in fatto ed Controparte_1 Controparte_1
in diritto.
All'udienza del 23.04.2025, le parti hanno discusso la causa chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
2.
Il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente asserisce che, a seguito di contatti tramite mail, il 25.05.2022 avrebbe raggiunto l'hotel Silver ove avrebbe preso subito servizio come barista.
pagina 6 di 9 A sostegno di tale tesi, parte ricorrente ha prodotto il doc. 6 (c2 storico di Parte_1
, due fotografie (doc. 4 parte ricorrente) ed un file audio (doc. 5 parte
[...]
ricorrente). Non risulta depositato, nemmeno a seguito di ordine di esibizione ex art
421 c.p.c., il contratto di lavoro stipulato tra le parti e sottoscritto dal lavoratore.
A fronte della specifica contestazione di parte resistente sul punto, le risultanze istruttorie raccolte in giudizio non consentono di affermare che tra le parti sia stato effettivamente instaurato un rapporto di lavoro.
È noto infatti che il modello UNILAV è un documento utilizzato dai datori di lavoro per trasmettere le comunicazioni obbligatorie riguardo l'instaurazione, la proroga, la trasformazione o la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato;
tale documento deve essere inviato entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro e quindi, al più, nel caso di specie può dare evidenza della volontà della resistente di instaurare un rapporto di lavoro tra le parti in data successiva alla sua trasmissione (quindi in un momento in cui il rapporto di lavoro tra le parti non ha ancora avuto esecuzione e, in ipotesi, potrebbe ancora non avere avuto formalizzazione tramite sottoscrizione di un contratto).
Il modello UNILAV, quindi, in quanto comunicazione preventiva di parte datoriale non prova l'effettivo svolgimento di alcuna attività lavorativa.
Parimenti la prova dell'effettiva esistenza di un contratto di lavoro subordinato non può essere desunta dalle risultanze del modello C2 storico allegato da parte ricorrente in quanto trattasi di documento che, al pari del modello UNILAV, recepisce soltanto le comunicazioni preventive di assunzione indirizzate dal datore di lavoro al centro per l'impiego e le cui risultanze non valgono da sole a dimostrare la durata e il contenuto del rapporto di lavoro.
Né la prova dell'effettivo lavoro svolto dal ricorrente può essere desunta dalle due pagina 7 di 9 fotografie da questi prodotte (doc. 4) o dal contenuto del file audio (doc. 5). Dalle due fotografie, infatti, non è ravvisabile alcun elemento riconducibile ad un'attività lavorativa svolta dal ricorrente come barista. La conversazione contenuta nel file audio prodotto, invece, non comprova alcun licenziamento orale – intimato tra l'altro da un soggetto non giuridicamente titolare di tale diritto - ma evidenzia una “difformità di vedute” tra le parti, come si desume anche da alcune frasi quali “Io credo che siamo partiti col piede sbagliato”, “Secondo io secondo me non riusciamo noi a lavorare”.
Risulta invece del tutto verosimile la tesi prospettata da parte resistente – che non può dirsi aver operato in mala fede, avendo provveduto a tutte le comunicazioni obbligatorie per legge ai fini dell'assunzione – secondo la quale il 25.05.2022, a seguito di una prima conoscenza “di persona” con il ricorrente, stante le divergenze tra le parti e la contrarietà di quest'ultimo a firmare il contratto di lavoro (circostanza dedotta da parte resistente e non specificatamente contestata da controparte) la società resistente avrebbe deciso di non procedere all'istaurazione del rapporto di lavoro con il ricorrente, così come anche provato dalla documentazione di parte ricorrente dalla quale risulta che il rapporto di lavoro si è interrotto lo stesso 25.05.2022.
In definitiva, la pretesa di parte ricorrente, in quanto non provata, deve essere rigettata.
3.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, non essendo emerso un quadro istruttorio univoco.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
pagina 8 di 9 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 23/04/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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