Rigetto
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/04/2026, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03182/2026REG.PROV.COLL.
N. 08509/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8509 del 2025, proposto da
OL LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AS s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mandalari e Rosa De Roberto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria (Sezione Prima) n. 175/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AS s.p.a.Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. SA FF AR e uditi per le parti gli avvocati Gurnari e De Roberto in proprio e in sostituzione di Mandalari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. La controversia riguarda l’accesso dalla strada al fabbricato sito nel Comune di Melito Porto Salvo, in corrispondenza del Km 33+150 lato sinistro della SS 106, di cui è proprietario e possessore il signor OL LL.
2. Questi ha presentato ad AS s.p.a. (di seguito: “AS”) istanza per ottenere la concessione per la realizzazione di un accesso al Km 33+150 della SS 106 nel Comune di Melito Porto Salvo.
3. AS ha denegato la richiesta con provvedimento 11 aprile 2024 n. CDG.ST CZ U. 0306877.
4. Il signor OL LL ha impugnato il predetto atto davanti al TA Calabria – Reggio Calabria.
5. Con motivi aggiunti il signor OL LL ha impugnato il provvedimento 6 agosto 2024 n. CDG-0690290-U, con il quale AS ha confermato il diniego a seguito di ordinanza n. 147 del 2024, con la quale il TA ha disposto il “ riesame da parte dell’Amministrazione del diniego gravato ”.
6. Il TA, con sentenza 14 marzo 2025 n. 175, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e ha respinto i motivi aggiunti.
7. Il signor OL LL ha appellato la sentenza con ricorso n. 8509 del 2025.
8. Nel corso del presente grado di giudizio si è costituita AS.
9. All’udienza del 19 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
10. L’appello è infondato.
11. Si riassumono i tratti salienti della vicenda.
L’appellante ha presentato all’AS, in data 17 maggio 2023, un’istanza “ di permesso di costruire per la domanda di autorizzazione per recinzione del lotto, Foglio n. 44 P.lla n. 344, ed accesso carraio, Foglio n. 44 P.lla n. 1202, al km 33 + 150, lato sinistro, nel Comune di Melito di Porto Salvo (RC) ”.
AS ha denegato con provvedimento 11 aprile 2024, oggetto del ricorso introduttivo.
Il diniego, che richiama il parere del settore competente, è motivato facendo riferimento a:
- i plurimi accessi nelle immediate vicinanze, considerato che, ai sensi dell’art. 45 comma del d.P.R. n. 495 del 1992, il comune può negare l’autorizzazione a nuovi accessi;
- l’ubicazione dello stesso in rettilineo e la presenza di accessi troppo vicini, con conseguente pericolo per la circolazione stradale, anche in ragione della velocità di marcia;
- l’accesso “ canalizzato ” non è sufficiente, in quanto “ persiste in ogni caso il pericolo per la circolazione ”.
AS, a seguito di ordinanza del TA, ha adottato il provvedimento 6 agosto 2024, di diniego dell’istanza.
Il provvedimento 6 agosto 2024, che richiama il parere del settore competente, è motivato anche sulla base delle seguenti considerazioni (“ulteriori”):
- “ lungo la SS 106 alla progressiva chilometrica in asse km 33+150 lato sx insiste un varco non autorizzato che serve alcuni terreni e immobili ”;
- il richiedente ha affermato che “ detto varco sia un’intersezione a raso tra la c.d. Via Arcina e la S.S. 106” e ha chiesto ad AS “l’autorizzazione per l’accesso alle particelle nn. 1202 e 344 del fg. 44 ”;
- “ tale affermazione trova corrispondenza alla tav. 6 “planimetria particolareggiata” redatto dal tecnico di parte indicante che “l’accesso insiste direttamente sulla SS 106 ma in corrispondenza della Via Arcina ”;
- il richiedente “ dà per scontato che i cespiti di cui alla particella 1202 e 344 fg. 44 prospettino sulla strada comunale e se così fosse non si comprenderebbe la richiesta ad ANAS e non al Comune di Melito Porto Salvo ”;
- “ invece, catastalmente, i mappali interessati dalla procedura risultano intestati a soggetti privati ” e così anche la particella n. 1202, definita dal ricorrente come Via Arcina, senza documentazione di supporto del Comune di Melito Porto Salvo;
- “ anche tutte le altre particelle circostanti con la n. 1202, confinanti con la medesima e la SS 106, interessanti l’area oggetto di domanda (particelle n. 345, 512, 511, 344 e 342) sono intestate a soggetti privati ” come risulta da visure catastali;
- ad abundantiam , lo stralcio di prg allegato alla relazione descrittiva di parte mostra nella striscia indicata con il colore grigio la “ viabilità comunale proposta all’interno del PRG ”: “ tale previsione viabile progettuale ipotizzata dal Comune nelle vicinanze precedenti la part. 1202 dovrebbe collegare anche l’agglomerato urbano in cui ricadono gli immobili del ricorrente bypassando ulteriori accessi alla SS 106 ”.
12. Prima di scrutinare i singoli motivi del ricorso in appello, si rileva che l’istanza 17 maggio 2023 ha ad oggetto un accesso al km 33 + 150, lato sinistro, della strada statale 106 (“ al km 33 + 150, lato sinistro, nel Comune di Melito di Porto Salvo (RC) ”, così l’istanza 17 maggio 2023).
Il riferimento alla strada statale n. 106 è implicito nel richiamo al km 33 + 150, riguardante evidentemente la strada statale, come si evince anche dal provvedimento impugnato, nel cui oggetto si legge “ richiesta autorizzazione per la realizzazione di un accesso al Km 33+ 150 della S.S. 106 ”.
Pertanto è la stessa parte ad avere avviato un procedimento per un accesso in strada statale.
Del resto le foto, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, non rendono evidente l’affaccio sulla sola strada sterrata, in ragione della conformazione obliqua dello stesso.
Pertanto, si controverte in merito a un procedimento che ha ad oggetto un accesso alla strada statale n. 106, in quanto così è stato configurato dallo stesso appellante, che infatti ha indirizzato la domanda ad AS.
Non può quindi qui essere contestato che l’Amministrazione abbia provveduto su un’istanza avente detto oggetto.
Non sono quindi conducenti le osservazioni, ripetute nell’ambito dei motivi dedotti, volte a evidenziare che l’accesso richiesto insiste sulla strada sterrata, in quanto la legittimità del diniego si misura rispetto a un’istanza avente un diverso oggetto.
13. Il ricorso in appello è scrutinato seguendo l’ordine logico giuridico dei motivi, quindi principiando dal primo (riguardante la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo), per poi scrutinare il terzo (con il quale è dedotta l’incompetenza di AS) e proseguire con gli ulteriori mezzi.
13.1. Si rileva, al riguardo, che i motivi possono essere scrutinati, nei termini infra esposti, senza necessità di svolgere la richiesta istruttoria d’ufficio, che quindi non risulta necessaria.
14. E’ fondato il primo motivo, con il quale parte appellante ha impugnato la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo, con il quale è stato impugnato il provvedimento 11 aprile 2024.
dedotto che integra il, oggetto del ricorso introduttivo.
Infatti, il provvedimento 6 agosto 2024 (impugnato con motivi aggiunti) integra il primo provvedimento di diniego, datato 11 aprile 2024, , approfondendo un aspetto (nei termini di cui infra ), sicché la motivazione del diniego è contenuta in entrambi gli atti, senza che il secondo contenga l’intera regolazione del rapporto di diritto pubblico.
Non vi sono quindi i presupposti per ritenere che sia venuto meno l’interesse a impugnare il primo diniego.
Pertanto deve essere riformata la pronuncia di improcedibilità del ricorso introduttivo.
14.1. Quanto sopra comporta che le censure dedotte con il ricorso in appello (e nella relazione del consulente di parte) sono valutate facendo riferimento ad entrambi i provvedimenti impugnati, che supportano la decisione di diniego.
Né parte appellante ha ritenuto di riproporre specificamente le doglianze contenute nel ricorso introduttivo, nonostante abbia affermato che “ avrebbero meritato di essere esaminati in sede di decisione ”, non avendole riproposti fra i motivi di appello e anzi avendo affermato che “ il primo ricorso ed i motivi esposti ” sono stati “ opportunamente richiamati in sede di ricorso per motivi aggiunti ”.
15. Con il terzo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il TA ha ritenuto infondata la censura di difetto di competenza, in quanto, trattandosi di autorizzazione all’accesso alla strada statale SS 106 Km 33+150, non può essere revocata in dubbio la competenza di AS al rilascio di tale titolo.
Secondo l’appellante l’accesso di cui si discute non si affaccia sulla SS 106 ma “ su una traversa, ad uso pubblico, esistente da tempo immemorabile (da prima della realizzazione ed ultimazione della stessa SS 106) che serve innumerevoli abitazioni ”.
15.1. Il motivo è infondato.
15.2. La censura muove dal presupposto che l’accesso insista sulla via Arcina, che, in tesi, è strada ad uso pubblico (quanto all’oggetto dell’istanza di accesso si richiama quanto sopra illustrato).
Secondo l’appellante “ Gli allegati fotografici rendono indubbia contezza di tale circostanza ed evidenziamo come l’apertura di cui si discute, non interferisce minimamente con la SS 106 ma trova sbocco sulla traversa di Via Arcina ” (la strada sterrata di cui alla documentazione fotografica).
Tuttavia la qualificazione di strada aperta al pubblico non è comprovata da parte appellante, né può desumersi tale connotazione dalle fotografie, che raffigurano una strada sterrata, senza in alcun modo dare conto dell’uso pubblico.
Nella parte in fatto parte appellante si limita ad affermare che “ la medesima Via Arcina sia considerata e fruita a tutti gli effetti come una strada di uso pubblico ed aperta al pubblico transito, risultando inserita nello stradario comunale ”.
Tuttavia, a tacere del fatto che l’allegazione non è adeguatamente comprovata, il dato non è determinante. Infatti, al fine di stabilire l'appartenenza di una strada all'uso pubblico, cioè l'uso da parte di un numero indeterminato di persone (il quale isolatamente considerato potrebbe indicare solo una servitù di passaggio), “ non può ritenersi elemento da solo sufficiente, l'inclusione o rispettivamente la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'elenco anzidetto ” (Cons. St., sez. IV, 15 aprile 2024 n. 3401).
Nel caso di specie, l'inserimento nell'elenco delle strade comunali, pur considerando la presunzione semplice dell'uso pubblico della strada (Cons. St., sez. V, primo giugno 2023 n. 5438) trova smentita in atti comunali, non essendo quindi conducente.
Infatti, il Comune, nelle concessioni edilizie in sanatoria depositate dalla stessa parte ricorrente (nn. 7081 e 7082 del 12 aprile 2007 e n. 29444 del 16 ottobre 2020), indica l’indirizzo degli immobili facendo riferimento alla strada statale e aggiungendo “Contrada Arcina”, indicando una zona, non la via di ubicazione, che è invece la strada statale 106.
Né è sufficiente a provare l’uso pubblico il mero riferimento al fatto che la traversa esiste, in tesi, da “ tempo immemorabile (da prima della realizzazione ed ultimazione della stessa SS 106) ” e che “ serve innumerevoli abitazioni ”. E ciò anche in ragione del fatto che le fotografie, al più, possono rappresentare un principio di prova in merito al fatto che la strada è utilizzata da coloro che debbono recarsi nelle abitazioni che si affacciano sulla stessa, mancando invece l’allegazione, oltre che la prova, dell’uso della stessa “ da parte di un numero indeterminato di persone ”, che connota le strade ad uso pubblico (Cons. St., sez. IV, 15 aprile 2024 n. 3401).
Nella relazione di parte risultano infatti specificamente indicati gli immobili il cui accesso avviene attraverso la c.d. via Sarcina, così indicando la funzione della strada sterrata (“ L’ingresso agli immobili ”).
Non si ravvisano i presupposti per accertare la qualificazione di via Arcina come strada ad uso pubblico, da cui muove l’appellante per dedurne l’incompetenza di AS, né è stato apportato un principio di prova che possa giustificare un approfondimento istruttorio d’ufficio.
Tanto basta per ritenere il motivo infondato, in disparte altri profili, non risultando approfondita e adeguatamente articolata la premessa da cui muove parte appellante per sostenere l’incompetenza di AS, peraltro dallo stesso interpellata, come visto, con l’istanza denegata con i provvedimenti qui impugnati.
16. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il TA ha ritenuto infondata la censura di mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
Il TA ha ritenuto “ infondata la doglianza inerente la mancata reiterazione del preavviso di rigetto, stante che, dalla ricostruzione fattuale dianzi esposta risulta palese che quelle che il ricorrente qualifica come ultronee ragioni ostative non partecipate dall’amministrazione non costituiscono fatti nuovi bensì mero sviluppo logico e argomentativo che l’ANAS ha svolto a confutazione delle controdeduzioni rese a seguito di preavviso di rigetto ”.
16.1. Il motivo è infondato.
16.2. Deve confermarsi che le considerazioni illustrate nel provvedimento 6 agosto 2024 costituiscono lo sviluppo logico e argomentativo delle controdeduzioni procedimentali di parte appellante, che ha allegato alle stesse una documentazione fotografica da cui risulta una via di accesso alla strada statale.
Con provvedimento 26 febbraio 2024 n.160985 AS ha comunicato, ex art.10-bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, osservando che “ la presenza di più accessi nell’immediata vicinanza di quello richiesto dall’istante avrebbe creato grave pericolo per la circolazione in violazione dell’art 45. C. 3 del Regolamento di attuazione del CdS che statuisce la distanza minima da rispettare, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia ”, ed invitando l’istante a presentare osservazioni scritte entro il termine di 10 giorni.
Dapprima parte appellante ha rappresentato, con nota 11 marzo 2024, che “ l’accesso esisteva prima della costruzione della strada statale interessata ”, che “ L’accesso di cui trattasi rappresenta l’unica entrata per gli immobili serviti ”, che “ l’accesso si affaccia su tratta in rettilineo con ampia visibilità per ambo i lati ” e che “ l’accesso in questione è illuminato di notte a mezzo impianto di pubblica illuminazione ”.
Prima di concludere il procedimento AS ha contestato la sanzione per accesso non autorizzato, che ha consentito al ricorrente, qui appellante, di presentare ulteriori osservazioni sul punto.
Lo stesso ha quindi rappresentato come, a suo dire, “ l’accesso oggetto di interesse, non si apre direttamente sulla SS 106, posto che la sua luce, seppur obliquamente, trova sfogo sulla traversa denominata Via Arcina (traversa della SS 106) ”, chiedendo un incontro al fine di superare la tematica, così evidenziando il collegamento con il procedimento avviato con l’istanza 17 maggio 2023.
Nel provvedimento 11 aprile 2024 AS ha considerato le osservazioni da ultimo richiamate ritenendo che l’accesso “ canalizzato ” non è sufficiente, in quanto “ persiste in ogni caso il pericolo per la circolazione ”.
Il TA, con ordinanza n. 147 del 2024, ha sollecitato AS a riesaminare il diniego allo scopo di tenere “ nella debita considerazione, ai fini della valutazione relativa al pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale, la circostanza che l’accesso, se pure insistente direttamente sulla SS 106, è ubicato in corrispondenza della traversa denominata Via Arcina ” (cioè considerando quanto emerso nell’istruttoria complessivamente considerata).
Pertanto il TA ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse debitamente analizzato le osservazioni procedimentali con riferimento alla traversa denominata Via Sarcina, compulsando AS a riesaminarle sul punto.
La ragione del provvedimento 6 agosto 2024 sta proprio nel voler assicurare un’adeguata considerazione alle osservazioni procedimentali di parte appellante, anche di quelle presentate a seguito della contestazione della sanzione, come evidente anche dall’ordinanza n. 147 del 2024.
Pertanto il motivo è infondato.
17. Con il quarto motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il TA ha ritenuto non censurabili le motivazioni addotte da AS per denegare l’istanza.
17.1. Il motivo è infondato.
17.2. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono di competenza degli enti proprietari delle strade (art. 5 comma 3 del d. lgs. n. 285 del 1992), che li emettono attraverso gli organi di cui ai successivi artt. 6 e 7, fra i quali anche l’ufficio periferico dell'AS (art. 6 comma 5).
I “ nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali ” sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada (art. 22 del d. lgs. n. 285 del 1992).
Il potere di rilasciare le autorizzazioni è soggetto alle limitazioni previste dalla legge.
Ai sensi dell’art. 45 comma 2 del d.P.R. n. 495 del 1992 gli accessi privati alle strade extraurbane possono essere autorizzati a condizione che non si trovino a una distanza inferiore a 1000 metri da altri accessi (“ Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi ”).
Ai sensi del successivo comma 6 l’autorizzazione “ per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi ” può essere negata quando “ da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti ”.
AS ha fatto uso della discrezionalità ad esso intestata per l’esercizio del potere autorizzatorio, ritenendo che l’accesso richiesto pregiudichi la sicurezza e la fluidità della circolazione per la presenza di accessi troppo vicini e in ragione della velocità di marcia dei veicoli, ritenendo non sufficiente a superare la problematica l’illuminazione pubblica e la presenza della “ c.d. Via Arcina ” (così il diniego del 6 agosto 2025).
L’asserita circostanza che vi sia un accesso “ da tempo immemorabile ” (quindi non autorizzato, si deduce) non consente di superare la previsione di legge e le prerogative di tutela della sicurezza stradale intestate ad AS, né detta allegazione di fatto consente di ritenere fallace il giudizio di pericolosità espresso da AS.
Non risultano quindi rilevanti gli assunti spesi per dimostrare che la strada esiste da tempo, atteso che anche a ritenere comprovata detta circostanza, essa non è conducente.
18. Con il quinto e il sesto motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il TA ha ritenuto non determinante la “ presenza di una rotonda di recentissima realizzazione ” e la recente realizzazione di una rotonda, censurando la motivazione dei provvedimenti gravati.
18.1. Il motivo è infondato.
18.2. Il giudizio di pericolosità proviene da un soggetto avente una particolare competenza nel settore, che ha esercitato un potere di accertamento connotato da profili di discrezionalità tecnica, con l’esito già sopra illustrato.
In tale contesto, la sussistenza del limite di circolazione di 50 km/h non osta, di per sé, a ritenere non pericoloso l’accesso richiesto, essendo quest’ultimo un giudizio complessivo, che AS ha formulato facendo espresso riferimento alla velocità dei veicoli, quindi considerando anche detto profilo. Lo stesso è a dirsi per l’illuminazione pubblica, anche in ragione del fatto che è stata esplicitamente considerata da AS e che comunque non è idonea, di per sé sola, a ritenere non pericoloso un tratto di strada.
Né può assumere rilevanza il fatto che “ È in corso di realizzazione una rotonda in prossimità dello svincolo Pilati, adiacente alla traversa di Via Arcina, in conseguenza della quale sono stati valorizzati dalla stessa ANAS numerosi accessi diretti sulla SS 106 che servono proprietà private (e non una via comunque ad uso pubblico quale la Via Arcina) ”.
Innanzitutto non è comprovato che detta rotonda fosse presente all’epoca di adozione del provvedimento.
In secondo luogo essa non depone necessariamente nel senso di rendere meno pericoloso l’accesso qui controverso, specie se adiacente a detta rotonda. Infatti, la pericolosità non è desunta solo in ragione della velocità dei veicoli e del tratto rettilineo ma anche in ragione delle numerose immissioni nel tratto di strada statale interessato. In tal ultima prospettiva la rotonda non comporta necessariamente una diminuzione dei rischi alla sicurezza.
Né depone necessariamente nel senso dell’illogicità del provvedimento la presenza di altri accessi, in quanto si assume che siano già autorizzati, laddove nel caso di specie si tratta di una nuova autorizzazione. E ciò anche considerando che, in base all’art. 45 comma 2 del d.P.R. n. 495 del 1992, la presenza di altri accessi, se a distanza inferiore a quella prescritta, costituisce una ragione ostativa alla pretesa dell’appellante.
Pertanto le argomentazioni addotte dall’appellante non sono idonee a ritenere irragionevole la motivazione del diniego.
Né risulta rilevante la relazione di parte, richiamata dall’appellante alla fine del ricorso allo scopo di sollecitare un’istruttoria d’ufficio, comunque da considerare nei limiti delle censure ritualmente dedotte.
Infatti il consulente di parte si è soffermato, in particolare, sulla descrizione delle particelle catastali interessate, sulla provenienza degli immobili e sui riferimenti urbanistici, oltre che sulla descrizione della recinzione.
Né risulta determinante il rilievo del consulente circa la mancanza di altri accessi per gli immobili interessati dallo stesso, atteso che il profilo non risulta ritualmente dedotto con il ricorso in appello. Infatti, “ La tecnica di redazione del ricorso “ per relationem ”, impostata sul rinvio ad altro documento, si pone in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. ” (Cons. St., sez. III, 21 maggio 2025 n. 4339).
19. In conclusione, l’appello è infondato.
20. La novità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EG TI, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
SA FF AR, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| SA FF AR | EG TI |
IL SEGRETARIO