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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2127/2018
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del
LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Angela AVERSA
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Riccardo LINI
t Email_2
Avv. Umberto FERRATO
Email_3
Avv. Carmela FILICE
t Email_5 FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 6.6.2018 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 33420170004353977000 e 334201700003841366000, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali a titolo di Gestione agricola – lavoratori autonomi e associati.
CP_ A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'insussistenza della pretesa creditoria in quanto l' avrebbe già riscosso quanto richiesto e, in subordine, ha chiesto di condannare l'ente resistente al pagamento della somma di € 13.161,00 o di quella minore di € 2.050,03.
CP_ Si è costituito in giudizio l contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile.
Va premesso, per quanto qui rileva, che l'art. 24, co. 5, d.lgs 26.2.1999 n. 46, norma applicabile alla presente fattispecie, così recita: «Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento».
Orbene, sebbene la suddetta norma non qualifichi espressamente tale termine come perentorio, la giurisprudenza con orientamento assolutamente consolidato ha costantemente affermato che il termine per proporre opposizione è stabilito a pena di decadenza, stante la sua natura perentoria, tanto dovendosi ritenere in base alla ratio ed alla funzione del termine stesso, espressamente definito come perentorio dal sistema normativo previgente.
La Corte di Cassazione ha confermato la suddetta tesi circa la perentorietà del termine, ribadendone, altresì, la compatibilità con la Costituzione;
infatti «In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal comma 5 dell'art. 24 d.lg. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v.
Corte cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli art. 76 e 77, comma 1, cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso» (Cass. sez. lav. n. 2835-2009).
Ciò detto, posto che dalla documentazione depositata in atti da parte di , risulta che gli avvisi di addebito CP_2 nn. 33420170004353977000 e 334201700003841366000 sono stati rispettivamente notificati in data
22.11.2017 e il 5.1.2018 (v. raccomandate a.r. in atti ), è evidente che l'iscrizione a ruolo del 6.6.2018, è CP_2 pacificamente tardiva, in quanto avvenuta oltre il termine di quaranta giorni. Alla luce delle suddette considerazioni, l'opposizione va dichiarata inammissibile, rimanendo preclusa ogni valutazione del merito della pretesa contributiva.
La decisione in rito induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito, in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 20.10.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del
LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Angela AVERSA
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Riccardo LINI
t Email_2
Avv. Umberto FERRATO
Email_3
Avv. Carmela FILICE
t Email_5 FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 6.6.2018 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 33420170004353977000 e 334201700003841366000, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali a titolo di Gestione agricola – lavoratori autonomi e associati.
CP_ A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'insussistenza della pretesa creditoria in quanto l' avrebbe già riscosso quanto richiesto e, in subordine, ha chiesto di condannare l'ente resistente al pagamento della somma di € 13.161,00 o di quella minore di € 2.050,03.
CP_ Si è costituito in giudizio l contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile.
Va premesso, per quanto qui rileva, che l'art. 24, co. 5, d.lgs 26.2.1999 n. 46, norma applicabile alla presente fattispecie, così recita: «Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento».
Orbene, sebbene la suddetta norma non qualifichi espressamente tale termine come perentorio, la giurisprudenza con orientamento assolutamente consolidato ha costantemente affermato che il termine per proporre opposizione è stabilito a pena di decadenza, stante la sua natura perentoria, tanto dovendosi ritenere in base alla ratio ed alla funzione del termine stesso, espressamente definito come perentorio dal sistema normativo previgente.
La Corte di Cassazione ha confermato la suddetta tesi circa la perentorietà del termine, ribadendone, altresì, la compatibilità con la Costituzione;
infatti «In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal comma 5 dell'art. 24 d.lg. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v.
Corte cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli art. 76 e 77, comma 1, cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso» (Cass. sez. lav. n. 2835-2009).
Ciò detto, posto che dalla documentazione depositata in atti da parte di , risulta che gli avvisi di addebito CP_2 nn. 33420170004353977000 e 334201700003841366000 sono stati rispettivamente notificati in data
22.11.2017 e il 5.1.2018 (v. raccomandate a.r. in atti ), è evidente che l'iscrizione a ruolo del 6.6.2018, è CP_2 pacificamente tardiva, in quanto avvenuta oltre il termine di quaranta giorni. Alla luce delle suddette considerazioni, l'opposizione va dichiarata inammissibile, rimanendo preclusa ogni valutazione del merito della pretesa contributiva.
La decisione in rito induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito, in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 20.10.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.