Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 02/04/2026, n. 70
CCONTI
Sentenza 14 dicembre 2023
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CCONTI
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Responsabilità della coordinatrice infermieristica OS

    La Corte ha ritenuto che all'OS non fosse addebitabile alcun rimprovero per il non corretto stoccaggio dei dispostivi, in quanto il rifornimento dei farmaci era gestito dalla struttura di oculistica e non dal personale assegnato alla sala operatoria. L'attività di coordinamento della OS era funzionalmente limitata a tale sala. L'assenza di adeguate procedure aziendali e la insufficiente ponderazione delle specifiche competenze dei servizi aziendali hanno contribuito al verificarsi di condotte inappropriate.

  • Rigettato
    Quantificazione del danno e contributo causale dei convenuti e terzi

    La sentenza di primo grado ha correttamente scomputato dal danno complessivamente risarcibile le quote di danno attribuibili ad altri soggetti non convenuti in giudizio e attribuito a DE la quota di un terzo del danno accertato.

  • Rigettato
    Insussistenza del nesso eziologico e della condotta antigiuridica

    La Corte ha ritenuto che la condotta di DE costituisca una violazione manifesta della normativa applicabile, in quanto ha omesso di verificare che il flacone prelevato non fosse soluzione salina ma bicarbonato di sodio, nonostante fosse bastato leggere l'etichetta. L'inosservanza di basilari regole di prudenza, necessarie in presenza di farmaci LASA, consente di ravvisare una violazione manifesta. Non sono ravvisabili esimenti a suo favore. La presenza di altre cause efficienti non esclude la sua responsabilità.

  • Rigettato
    Insussistenza e inconfigurabilità dell'elemento soggettivo (colpa grave)

    La Corte ha ritenuto che la condotta di DE costituisca una violazione manifesta della normativa applicabile, in quanto ha omesso di verificare che il flacone prelevato non fosse soluzione salina ma bicarbonato di sodio, nonostante fosse bastato leggere l'etichetta. L'inosservanza di basilari regole di prudenza, necessarie in presenza di farmaci LASA, consente di ravvisare una violazione manifesta. Non sono ravvisabili esimenti a suo favore. La presenza di altre cause efficienti non esclude la sua responsabilità.

  • Rigettato
    Responsabilità concorsuale della coordinatrice infermieristica OS (in subordine)

    La Corte ha ritenuto che alla OS non sia addebitabile alcun rimprovero riguardo all'avvenuto non corretto stoccaggio dei dispostivi, in quanto il rifornimento dei farmaci era gestito dalla struttura di oculistica e non dal personale assegnato alla sala operatoria. L'attività di coordinamento della OS era funzionalmente limitata a tale sala. L'assenza di adeguate procedure aziendali e la insufficiente ponderazione delle specifiche competenze dei servizi aziendali hanno contribuito al verificarsi di condotte inappropriate.

  • Rigettato
    Responsabilità concorsuale del medico chirurgo (in subordine)

    La sentenza di primo grado ha correttamente scomputato dal danno complessivamente risarcibile le quote di danno attribuibili ad altri soggetti non convenuti in giudizio (compreso il medico chirurgo, espressamente evocato dal ricorrente).

  • Rigettato
    Erroneità nella quantificazione del danno e della quota di responsabilità (in subordine)

    La sentenza di primo grado ha correttamente scomputato dal danno complessivamente risarcibile le quote di danno attribuibili ad altri soggetti non convenuti in giudizio e attribuito a DE la quota di un terzo del danno accertato, in maniera del tutto proporzionata rispetto al ruolo concretamente assunto nella vicenda dallo stesso.

  • Accolto
    Esercizio del potere riduttivo (in estremo subordine)

    La Corte ha accolto la richiesta subordinata di esercizio del potere riduttivo, applicando la disciplina introdotta dalla legge n. 1/2026. La quota del danno è stata rideterminata in misura pari al 30% di quello accertato, pari a € 55.025,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 02/04/2026, n. 70
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 70
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo