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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/11/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2141/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2141/2025 R.G. promosso con ricorso in data 8 ottobre 2025 da parte di:
(C.F.: ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Ferrara, Via Don Pietro Rizzo n. 40
e
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Ferrara, Via Don Pietro Rizzo n. 40
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Simoni, codice fiscale C.F._3
(con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134, 176 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica - pec: ) ed elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Ferrara, Via Don Minzoni n. 17
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 ottobre
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1. Affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale su di loro e ne cureranno la crescita, l'educazione e l'istruzione con collocamento prevalente presso la residenza paterna.
2. I figli minori trascorreranno con ciascun genitore i fine settimana alternati così come saranno alternate tutte le festività Natalizie, Pasquali, di compleanno.
3. In ogni caso i genitori, nel concordare le modalità di visita, dovranno tenere conto delle esigenze e dei desideri dei figli minori che saranno liberi di frequentare ciascun genitore quando vorranno sia durante l'anno scolastico che durante le vacanze.
4. La casa familiare, di esclusiva proprietà del sig. rimane con tutti gli arredi, Parte_1 assegnata allo stesso che la occuperà congiuntamente ai figli, mentre la sig.ra che si Parte_2
è già trasferita altrove, provvederà a trasferire la propria residenza appena possibile.
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli minori e della figlia maggiorenne Per_3 nonché al pagamento in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Ferrara, e verranno dunque, suddivise tra i coniugi in parti uguali: A. Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): · visite specialistiche prescritte dal medico curante;
· cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
· tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. B. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): · cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
· cure termali e fisioterapiche;
· trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private. C. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): · tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
· libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
· gite scolastiche senza pernottamento;
· trasporto pubblico. D.
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): · tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
· gite scolastiche con pernottamento;
· corsi di recupero e lezioni private;
· alloggio presso la sede universitaria. E. Spese extrascolastiche
(da documentare che non richiedono il preventivo accordo): · tempo prolungato;
· mensa scolastica;
· attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 500,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F. Spese extrascolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo): · baby-sitter; · campi estivi. 6) Dalla data di deposito del ricorso congiunto, gli assegni familiari per i figli saranno posti a beneficio esclusivo del padre;
7) La sig.ra appena reperita un'occupazione lavorativa, corrisponderà al sig. Parte_2 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori e e della figlia Parte_1 Per_1 Per_2 maggiorenne, studentessa e non economicamente indipendente, la somma mensile di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Ciascun genitore provvederà alle spese per la propria difesa.
**** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 31 ottobre 2025.
In data 20 ottobre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso non ha concluso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 6 novembre
2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2141/2025 R.G. promosso con ricorso in data 8 ottobre 2025 da parte di:
(C.F.: ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Ferrara, Via Don Pietro Rizzo n. 40
e
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Ferrara, Via Don Pietro Rizzo n. 40
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Simoni, codice fiscale C.F._3
(con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134, 176 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica - pec: ) ed elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Ferrara, Via Don Minzoni n. 17
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 ottobre
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1. Affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale su di loro e ne cureranno la crescita, l'educazione e l'istruzione con collocamento prevalente presso la residenza paterna.
2. I figli minori trascorreranno con ciascun genitore i fine settimana alternati così come saranno alternate tutte le festività Natalizie, Pasquali, di compleanno.
3. In ogni caso i genitori, nel concordare le modalità di visita, dovranno tenere conto delle esigenze e dei desideri dei figli minori che saranno liberi di frequentare ciascun genitore quando vorranno sia durante l'anno scolastico che durante le vacanze.
4. La casa familiare, di esclusiva proprietà del sig. rimane con tutti gli arredi, Parte_1 assegnata allo stesso che la occuperà congiuntamente ai figli, mentre la sig.ra che si Parte_2
è già trasferita altrove, provvederà a trasferire la propria residenza appena possibile.
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli minori e della figlia maggiorenne Per_3 nonché al pagamento in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Ferrara, e verranno dunque, suddivise tra i coniugi in parti uguali: A. Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): · visite specialistiche prescritte dal medico curante;
· cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
· tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. B. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): · cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
· cure termali e fisioterapiche;
· trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private. C. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): · tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
· libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
· gite scolastiche senza pernottamento;
· trasporto pubblico. D.
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): · tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
· gite scolastiche con pernottamento;
· corsi di recupero e lezioni private;
· alloggio presso la sede universitaria. E. Spese extrascolastiche
(da documentare che non richiedono il preventivo accordo): · tempo prolungato;
· mensa scolastica;
· attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 500,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F. Spese extrascolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo): · baby-sitter; · campi estivi. 6) Dalla data di deposito del ricorso congiunto, gli assegni familiari per i figli saranno posti a beneficio esclusivo del padre;
7) La sig.ra appena reperita un'occupazione lavorativa, corrisponderà al sig. Parte_2 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori e e della figlia Parte_1 Per_1 Per_2 maggiorenne, studentessa e non economicamente indipendente, la somma mensile di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Ciascun genitore provvederà alle spese per la propria difesa.
**** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 31 ottobre 2025.
In data 20 ottobre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso non ha concluso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 6 novembre
2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri