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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1432/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 24/10/2024 con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato a Formia (LT), in Via Lavanga n. 111, presso lo studio dell'avv.
Federica Pagano, dalla quale è difeso giusta procura allegata alla memoria del 20/9/2023
E
(c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata a Formia (LT), in Via Vitruvio n. 14, presso lo studio dell'avv.
Iolanda Simona Mottola, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 28/5/2019
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9/4/2019 il signor ha appellato la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 492/19, pubblicata il 26/2/2019. Per effetto della pronuncia l'appellante si è visto rigettare l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Gaeta n. 161/17, emesso il 19/7/2017 su richiesta della IG . A sostegno del gravame il signor ha premesso che in CP_1 Pt_1 sede monitoria gli era stato intimato il pagamento di € 442,32 a titolo di rimborso del
60% delle spese mediche, scolastiche e sportive inerenti al figlio , pretese Per_1 dall'appellata sulla scorta della sentenza del Tribunale di Latina n. 2642/12, resa ad esito della causa di divorzio instaurata dalle parti. Ha osservato, nello stesso tempo, che a differenza di quanto stabilito nella pronuncia di primo grado, gli oneri di cui si discute, non potendo essere ricondotti al novero degli esborsi straordinari, sarebbero dovuti CP_ restare per intero a carico della IG , destinataria sempre in base alla sentenza n. 2642/12 pure di un contributo di mantenimento ordinario della prole di € 406,00 al mese rivalutabili. A detta dell'appellante l'iniziativa processuale della ex moglie, ennesimo atto di una lunga serie di analoghe richieste di carattere emulativo, darebbe luogo a un illegittimo frazionamento del credito;
per le ragioni anzidette, del tutto trascurate dal Giudice di Pace unitamente alla verifica, pure richiesta con l'atto di opposizione, sulla compatibilità delle cifre ingiunte rispetto alla capacità reddituale dell'obbligato, il provvedimento impugnato, in ogni caso, dovrebbe considerarsi nullo, contrario alla legge, illogico e carente dal punto di vista della motivazione. In forza di quanto precede il signor ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo e per Pt_1
l'attribuzione delle spese dei due gradi di giudizio, da distrarre al difensore antistatario.
***
1 CP_ Costituita con comparsa del 28/5/2019, la IG ha eccepito che nella sentenza di divorzio - contenente la condanna della controparte, tra l'altro, al versamento del
60% delle spese “scolastiche, mediche e sportive” necessarie a - non compaiono Per_1 riferimenti diretti o indiretti al requisito della straordinarietà a cui secondo l'appellante dovrebbe essere subordinata la refusione delle spese azionate in via monitoria. Sul rilievo dell'assenza di obblighi di concertazione tra i genitori delle singole voci di spesa, stante l'affidamento esclusivo della prole disposto dal Tribunale di Latina, l'appellata ha concluso, quindi, per l'inammissibilità o il rigetto nel merito dell'impugnazione e per la condanna per il signor al pagamento degli oneri relativi ai due gradi di giudizio. Pt_1
***
Delineati in tal modo i termini della lite, il Tribunale reputa che l'appello vada respinto.
Dalla documentazione acquisita durante il processo si evince che con la sentenza del
Tribunale di Latina n. 2642/12 il signor è stato condannato anche alla rifusione, Pt_1 testualmente, “del 60% delle spese per il figlio scolastiche, mediche e sportive”. CP_ Come rilevato dalla IG , nell'ambito del provvedimento – non oggetto di impugnazione né di successive istanze di modifica rispetto a tali profili della vertenza – non è istituita, in relazione alla tipologia di esborsi appena citata, alcuna differenziazione fondata sulla natura ordinaria ovvero straordinaria degli oneri suscettibili di rimborso.
Ne deriva, alla luce del tenore letterale della pronuncia, che l'appellata avrebbe potuto pretendere la restituzione degli importi anticipati per le esigenze scolastiche, mediche e sportive del figlio a prescindere dall'ordinarietà o dalla straordinarietà delle voci di spesa e che l'interpretazione ampia propugnata dal signor a proposito degli oneri da Pt_1 ricomprendere nell'assegno di mantenimento ordinario, di conseguenza, si sarebbe dovuta più propriamente riferire a tipologie di esborsi diverse da quelle in questione.
Sebbene nel ricorso per decreto ingiuntivo sia presente un'elencazione dettagliata delle CP_ spese sostenute dalla IG (tutte ricondotte dall'interessata, in maniera espressa, a esigenze di natura scolastica o sanitaria, salvo due, di € 3,80 ed € 62,79, per le quali sono menzionati soltanto i numeri delle rispettive fatture), l'appellante nell'atto introduttivo del gravame sul punto non ha articolato contestazioni specifiche.
Altrettanto vale per le doglianze sulla compatibilità tra gli esborsi e i redditi dell'obbligato e per quelle riguardanti il presunto frazionamento del credito, anch'esse generiche.
A fronte di un simile quadro i motivi di impugnazione non possono che essere disattesi.
***
In accordo con l'indirizzo giurisprudenziale preferibile (Cass. 23/2/2022, n. 5906) si deve CP_ ritenere che l'omessa proposizione, ad opera della IG , di appello incidentale sui capi della sentenza di primo grado relativi alla compensazione delle spese di lite precluda all'appellata il diritto a ottenere in questa sede gli oneri del precedente giudizio.
Considerato l'esito del gravame, il signor è tenuto, dunque, al rimborso dei soli Pt_1 oneri inerenti all'impugnazione, stimabili in virtù dei parametri contemplati da D.M. n.
55/2014 per le cause di valore interiore a € 1.100,00 in € 800,00 (€ 150,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 250,00 per la fase di trattazione, € 250,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 sussistono le condizioni, infine, per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di secondo grado.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 1432/2019 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Gaeta n. 492/19, pubblicata il 26/2/2019;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri Parte_1 CP_1 relativi al giudizio di appello, stimabili in € 1.100,00 oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R.
n. 115/2002 per il versamento, da parte di , di un importo Parte_1 corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di secondo grado.
Cassino, 24/3/2025
il giudice
Virgilio Notari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1432/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 24/10/2024 con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato a Formia (LT), in Via Lavanga n. 111, presso lo studio dell'avv.
Federica Pagano, dalla quale è difeso giusta procura allegata alla memoria del 20/9/2023
E
(c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata a Formia (LT), in Via Vitruvio n. 14, presso lo studio dell'avv.
Iolanda Simona Mottola, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 28/5/2019
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9/4/2019 il signor ha appellato la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 492/19, pubblicata il 26/2/2019. Per effetto della pronuncia l'appellante si è visto rigettare l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Gaeta n. 161/17, emesso il 19/7/2017 su richiesta della IG . A sostegno del gravame il signor ha premesso che in CP_1 Pt_1 sede monitoria gli era stato intimato il pagamento di € 442,32 a titolo di rimborso del
60% delle spese mediche, scolastiche e sportive inerenti al figlio , pretese Per_1 dall'appellata sulla scorta della sentenza del Tribunale di Latina n. 2642/12, resa ad esito della causa di divorzio instaurata dalle parti. Ha osservato, nello stesso tempo, che a differenza di quanto stabilito nella pronuncia di primo grado, gli oneri di cui si discute, non potendo essere ricondotti al novero degli esborsi straordinari, sarebbero dovuti CP_ restare per intero a carico della IG , destinataria sempre in base alla sentenza n. 2642/12 pure di un contributo di mantenimento ordinario della prole di € 406,00 al mese rivalutabili. A detta dell'appellante l'iniziativa processuale della ex moglie, ennesimo atto di una lunga serie di analoghe richieste di carattere emulativo, darebbe luogo a un illegittimo frazionamento del credito;
per le ragioni anzidette, del tutto trascurate dal Giudice di Pace unitamente alla verifica, pure richiesta con l'atto di opposizione, sulla compatibilità delle cifre ingiunte rispetto alla capacità reddituale dell'obbligato, il provvedimento impugnato, in ogni caso, dovrebbe considerarsi nullo, contrario alla legge, illogico e carente dal punto di vista della motivazione. In forza di quanto precede il signor ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo e per Pt_1
l'attribuzione delle spese dei due gradi di giudizio, da distrarre al difensore antistatario.
***
1 CP_ Costituita con comparsa del 28/5/2019, la IG ha eccepito che nella sentenza di divorzio - contenente la condanna della controparte, tra l'altro, al versamento del
60% delle spese “scolastiche, mediche e sportive” necessarie a - non compaiono Per_1 riferimenti diretti o indiretti al requisito della straordinarietà a cui secondo l'appellante dovrebbe essere subordinata la refusione delle spese azionate in via monitoria. Sul rilievo dell'assenza di obblighi di concertazione tra i genitori delle singole voci di spesa, stante l'affidamento esclusivo della prole disposto dal Tribunale di Latina, l'appellata ha concluso, quindi, per l'inammissibilità o il rigetto nel merito dell'impugnazione e per la condanna per il signor al pagamento degli oneri relativi ai due gradi di giudizio. Pt_1
***
Delineati in tal modo i termini della lite, il Tribunale reputa che l'appello vada respinto.
Dalla documentazione acquisita durante il processo si evince che con la sentenza del
Tribunale di Latina n. 2642/12 il signor è stato condannato anche alla rifusione, Pt_1 testualmente, “del 60% delle spese per il figlio scolastiche, mediche e sportive”. CP_ Come rilevato dalla IG , nell'ambito del provvedimento – non oggetto di impugnazione né di successive istanze di modifica rispetto a tali profili della vertenza – non è istituita, in relazione alla tipologia di esborsi appena citata, alcuna differenziazione fondata sulla natura ordinaria ovvero straordinaria degli oneri suscettibili di rimborso.
Ne deriva, alla luce del tenore letterale della pronuncia, che l'appellata avrebbe potuto pretendere la restituzione degli importi anticipati per le esigenze scolastiche, mediche e sportive del figlio a prescindere dall'ordinarietà o dalla straordinarietà delle voci di spesa e che l'interpretazione ampia propugnata dal signor a proposito degli oneri da Pt_1 ricomprendere nell'assegno di mantenimento ordinario, di conseguenza, si sarebbe dovuta più propriamente riferire a tipologie di esborsi diverse da quelle in questione.
Sebbene nel ricorso per decreto ingiuntivo sia presente un'elencazione dettagliata delle CP_ spese sostenute dalla IG (tutte ricondotte dall'interessata, in maniera espressa, a esigenze di natura scolastica o sanitaria, salvo due, di € 3,80 ed € 62,79, per le quali sono menzionati soltanto i numeri delle rispettive fatture), l'appellante nell'atto introduttivo del gravame sul punto non ha articolato contestazioni specifiche.
Altrettanto vale per le doglianze sulla compatibilità tra gli esborsi e i redditi dell'obbligato e per quelle riguardanti il presunto frazionamento del credito, anch'esse generiche.
A fronte di un simile quadro i motivi di impugnazione non possono che essere disattesi.
***
In accordo con l'indirizzo giurisprudenziale preferibile (Cass. 23/2/2022, n. 5906) si deve CP_ ritenere che l'omessa proposizione, ad opera della IG , di appello incidentale sui capi della sentenza di primo grado relativi alla compensazione delle spese di lite precluda all'appellata il diritto a ottenere in questa sede gli oneri del precedente giudizio.
Considerato l'esito del gravame, il signor è tenuto, dunque, al rimborso dei soli Pt_1 oneri inerenti all'impugnazione, stimabili in virtù dei parametri contemplati da D.M. n.
55/2014 per le cause di valore interiore a € 1.100,00 in € 800,00 (€ 150,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 250,00 per la fase di trattazione, € 250,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 sussistono le condizioni, infine, per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di secondo grado.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 1432/2019 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Gaeta n. 492/19, pubblicata il 26/2/2019;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri Parte_1 CP_1 relativi al giudizio di appello, stimabili in € 1.100,00 oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R.
n. 115/2002 per il versamento, da parte di , di un importo Parte_1 corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di secondo grado.
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