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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 17173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17173 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27657/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 27657/25 promossa da
, nata in [...] il [...], CF Parte_1
e , nato in [...] C.F._1 Parte_2
Dominicana il 15.04.1975, rappresentati e difesi dall'avv. Lino Mancini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale delle Medaglie D'Oro, 110;
- Ricorrente-
Contro
, Controparte_1
(CF. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente -
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti impugnano il provvedimento di diniego del visto di ingresso per familiare al seguito di cittadino italiano emesso dall'Ambasciata di Italia a Santo Domingo in data 7.05.25 e notificato il
16.05.25 nei confronti di , nato in [...] Parte_2 il 15.04.1975. pagina 1 di 5 , legittimata a chiedere il ricongiungimento con il coniuge Parte_1
è l'unica ad avere rilasciato la procura all'Avv. L. Parte_2
Mancini.
Si legge nel provvedimento impugnato che “non vi è prova di una relazione assidua e costante e di un'effettiva volontà di costruire una comunione di vita materiale e spirituale tra gli sposi. Non vi sono prove di convivenza. È emersa una limitata conoscenza reciproca dei dati di base riguardanti il coniuge.
Non presenta le integrazioni documentali richieste”.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento emesso dall'Amministrazione, allegando di aver provato la titolarità di tutti i requisiti necessari per il ricongiungimento e chiede “previo accoglimento della domanda cautelare, l'annullamento del provvedimento impugnato, con ogni statuizione di legge anche in ordine alle spese legali e di giudizio”.
È prodotta la seguente documentazione: provvedimento di diniego, estratto di matrimonio, contratto di lavoro e CUD 2024 della ricorrente, estratto conto invio denaro al coniuge, fotografia, documenti di identità, certificato anagrafico, visti di ingresso.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e confermando la correttezza del provvedimento adottato poiché “né l'analisi della documentazione prodotta a corredo della domanda di visto per ricongiungimento né gli ulteriori elementi di prova apportati hanno consentito di accertare l'autenticità, la genuinità e l'effettività del vincolo matrimoniale”. Invero, secondo l'Amministrazione risulta “non provata una genuina relazione affettiva tra la richiedente il visto e l'invitante” e “il matrimonio tra la richiedente il visto e l'invitante – ammesso che vi sia effettivamente stato – sia da qualificarsi alla stregua di un matrimonio c.d. di comodo”. Infine, quanto alla domanda risarcitoria, viene rilevato che “in difetto di prova dell'esistenza del danno, non si pone neppure il problema del criterio da adottare per la sua quantificazione.”
È prodotta la seguente documentazione: verbale di intervista del Parte_2
20.11.2024, certificato di matrimonio, modulo di diniego del visto.
Con le note sostitutive dell'udienza, parte ricorrente si riporta al ricorso introduttivo e deduce che “il matrimonio è stato regolarmente celebrato e trascritto in Italia, circostanza che attesta la volontà dei coniugi di costituire un nucleo familiare stabile”. Chiede, inoltre, il rigetto della domanda risarcitoria.
Il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 del 2007 il cittadino italiano o UE, nonché il cittadino straniero che abbia ottenuto la cittadinanza italiana, può far entrare in Italia “il coniuge;
il partner che abbia pagina 2 di 5 contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”.
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art.30 comma 1 bis del d.lgs. 286/98 il permesso deve essere negato qualora il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilevo le linee guida elaborate dalla Commissione europea. (Cass. civ. ord. 13189/24)
Invero, in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari, il citato articolo 30 dispone che “la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1 lettera a) è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato”.
Per accertare il carattere fittizio del legame matrimoniale, il Manuale redatto dalla Commissione europea prevede un “meccanismo di doppia sicurezza”. In primo luogo, devono essere considerati tutti gli indizi di mancanza di abuso (quali la lunga durata della relazione, gli impegni giuridici e finanziari comuni, la presenza di prole) e, soltanto se l'esame di tali indizi non conferma la natura autentica del matrimonio su cui si indaga, le autorità devono procedere a verificare la sussistenza di “indici di abuso”, tra cui mancanza di convivenza, condizioni economiche precarie, assenza di un legame affettivo, assenza di comportamenti coerenti con il matrimonio.
Nel caso di specie, il diniego dell'Amministrazione si fonda sulla carenza di elementi a dimostrazione della sussistenza tra i coniugi di una relazione assidua e costante e di una effettiva volontà di costruire una comunione di vita materiale e spirituale.
Invero, all'esito dell'intervista consolare a emergeva che i Parte_2 coniugi- pur conoscendosi da molti anni in quanto residenti nella stessa città- iniziavano la relazione nel 2018 e contraevano matrimonio il 27.04.22 e che questi non conosceva informazioni essenziali della vita della coniuge, quali l'anno di nascita di costei o il nome dei genitori (“Il Sig. Parte_2
Per_ non conosceva il nome dei suoceri, riferendo i nomi e , anziché i veri nomi di e Pt_1 Per_2
”, nonostante “ la supposta conoscenza di lungo corso e ..la circostanza di vivere in un piccolo Per_3 centro della Repubblica Domenicana “ pag.2 nota Ambasciata). pagina 3 di 5 L'intervistato, inoltre, dichiarava che la ricorrente andava a trovarlo in Repubblica Dominicana soltanto per un mese all'anno. Tali elementi sono stati correttamente valutati dall'Amministrazione come indici del carattere abusivo del matrimonio, tenuto anche conto che entrambi coniugi hanno avuto figli da altre relazioni (“La Sig.ra ha già una figlia avuta con altra persona di 28 anni e Parte_1 il Sig. allo stesso modo, ha 5 figli di anni 29, 28, 20, 16 e 14”, nota dell'Ambasciata). Parte_2
A fronte dei chiari indici di fittizietà del matrimonio allegati dall'autorità consolare, la ricorrente non ha allegato alcun elemento di segno contrario , né in fase amministrativa né in fase giudiziale, in merito alla genuinità del vincolo matrimoniale e all'esistenza di una effettiva relazione personale.
Difatti, nel ricorso introduttivo viene genericamente allegato apoditticamente che, quanto alla sussistenza di una relazione assidua, “la prova è in re ipsa dalla collaborazione della moglie a voler portare il marito in Italia per convivere insieme e dalla stessa trascrizione del matrimonio.” Ancora, in relazione all'assenza di elementi di prova della convivenza, nel ricorso si legge che “se la moglie lavora in Italia ed il marito vive in Rep. Dominicana è chiaro che una convivenza di fatto non può esservi, anzi la prova inversa è che la stessa invia denaro al marito tutti i mesi come da estratto conto allegato”.
Posto che l'invio di denaro al coniuge, in assenza di altri elementi, non è sufficiente a dimostrare l'effettività del vincolo coniugale, dalla documentazione in atti (all.4 ricorso) emergono trasferimenti in denaro effettuati soltanto nel corso dell'anno 2020 e, dunque, non idonei a dimostrare uno stabile sostegno economico.
Da ultimo, non può ritenersi significativa la prova fotografica agli atti (doc.5), che nulla aggiunge sull'effettività del legame coniugale.
In replica a quanto allegato dalla ricorrente nelle note di udienza, ovvero che "la trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio straniero nei registri dello stato civile costituisce verifica della sussistenza formale e sostanziale del rapporto coniugale già compiuta dalle autorità amministrative italiane ed esonera il richiedente da ulteriori produzioni di atti di matrimonio stranieri legalizzati"( Corte d'appello civile di Roma, sentenza n. 2897 dell'11 maggio 2025), si deve osservare che l'autorità amministrativa può negare il visto al coniuge straniero se emergono prove concrete che il matrimonio sia stato celebrato al solo fine di eludere le norme sull'immigrazione, senza che sia necessaria una preventiva sentenza di nullità del vincolo coniugale ( cfr Cass. 4324/24).
In definitiva, l'amministrazione ha accertato evidenti indici di strumentalità del vincolo che i ricorrenti si sono limitati a censurare genericamente, senza peraltro dedurre circostanze sintomatiche di un pagina 4 di 5 progetto di vita comune e significative di una comunione spirituale e materiale, né hanno articolato istanze istruttorie al fine di dimostrarlo.
Il ricorso deve essere rigettato, compresa la domanda risarcitoria.
Le spese sono liquidate come da dispositivo (valori minimi, complessità bassa, fase studio introduttiva)
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che si liquidano in euro
1453,00 oltre oneri di legge
Roma, 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 27657/25 promossa da
, nata in [...] il [...], CF Parte_1
e , nato in [...] C.F._1 Parte_2
Dominicana il 15.04.1975, rappresentati e difesi dall'avv. Lino Mancini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale delle Medaglie D'Oro, 110;
- Ricorrente-
Contro
, Controparte_1
(CF. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente -
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti impugnano il provvedimento di diniego del visto di ingresso per familiare al seguito di cittadino italiano emesso dall'Ambasciata di Italia a Santo Domingo in data 7.05.25 e notificato il
16.05.25 nei confronti di , nato in [...] Parte_2 il 15.04.1975. pagina 1 di 5 , legittimata a chiedere il ricongiungimento con il coniuge Parte_1
è l'unica ad avere rilasciato la procura all'Avv. L. Parte_2
Mancini.
Si legge nel provvedimento impugnato che “non vi è prova di una relazione assidua e costante e di un'effettiva volontà di costruire una comunione di vita materiale e spirituale tra gli sposi. Non vi sono prove di convivenza. È emersa una limitata conoscenza reciproca dei dati di base riguardanti il coniuge.
Non presenta le integrazioni documentali richieste”.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento emesso dall'Amministrazione, allegando di aver provato la titolarità di tutti i requisiti necessari per il ricongiungimento e chiede “previo accoglimento della domanda cautelare, l'annullamento del provvedimento impugnato, con ogni statuizione di legge anche in ordine alle spese legali e di giudizio”.
È prodotta la seguente documentazione: provvedimento di diniego, estratto di matrimonio, contratto di lavoro e CUD 2024 della ricorrente, estratto conto invio denaro al coniuge, fotografia, documenti di identità, certificato anagrafico, visti di ingresso.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e confermando la correttezza del provvedimento adottato poiché “né l'analisi della documentazione prodotta a corredo della domanda di visto per ricongiungimento né gli ulteriori elementi di prova apportati hanno consentito di accertare l'autenticità, la genuinità e l'effettività del vincolo matrimoniale”. Invero, secondo l'Amministrazione risulta “non provata una genuina relazione affettiva tra la richiedente il visto e l'invitante” e “il matrimonio tra la richiedente il visto e l'invitante – ammesso che vi sia effettivamente stato – sia da qualificarsi alla stregua di un matrimonio c.d. di comodo”. Infine, quanto alla domanda risarcitoria, viene rilevato che “in difetto di prova dell'esistenza del danno, non si pone neppure il problema del criterio da adottare per la sua quantificazione.”
È prodotta la seguente documentazione: verbale di intervista del Parte_2
20.11.2024, certificato di matrimonio, modulo di diniego del visto.
Con le note sostitutive dell'udienza, parte ricorrente si riporta al ricorso introduttivo e deduce che “il matrimonio è stato regolarmente celebrato e trascritto in Italia, circostanza che attesta la volontà dei coniugi di costituire un nucleo familiare stabile”. Chiede, inoltre, il rigetto della domanda risarcitoria.
Il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 del 2007 il cittadino italiano o UE, nonché il cittadino straniero che abbia ottenuto la cittadinanza italiana, può far entrare in Italia “il coniuge;
il partner che abbia pagina 2 di 5 contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”.
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art.30 comma 1 bis del d.lgs. 286/98 il permesso deve essere negato qualora il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilevo le linee guida elaborate dalla Commissione europea. (Cass. civ. ord. 13189/24)
Invero, in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari, il citato articolo 30 dispone che “la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1 lettera a) è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato”.
Per accertare il carattere fittizio del legame matrimoniale, il Manuale redatto dalla Commissione europea prevede un “meccanismo di doppia sicurezza”. In primo luogo, devono essere considerati tutti gli indizi di mancanza di abuso (quali la lunga durata della relazione, gli impegni giuridici e finanziari comuni, la presenza di prole) e, soltanto se l'esame di tali indizi non conferma la natura autentica del matrimonio su cui si indaga, le autorità devono procedere a verificare la sussistenza di “indici di abuso”, tra cui mancanza di convivenza, condizioni economiche precarie, assenza di un legame affettivo, assenza di comportamenti coerenti con il matrimonio.
Nel caso di specie, il diniego dell'Amministrazione si fonda sulla carenza di elementi a dimostrazione della sussistenza tra i coniugi di una relazione assidua e costante e di una effettiva volontà di costruire una comunione di vita materiale e spirituale.
Invero, all'esito dell'intervista consolare a emergeva che i Parte_2 coniugi- pur conoscendosi da molti anni in quanto residenti nella stessa città- iniziavano la relazione nel 2018 e contraevano matrimonio il 27.04.22 e che questi non conosceva informazioni essenziali della vita della coniuge, quali l'anno di nascita di costei o il nome dei genitori (“Il Sig. Parte_2
Per_ non conosceva il nome dei suoceri, riferendo i nomi e , anziché i veri nomi di e Pt_1 Per_2
”, nonostante “ la supposta conoscenza di lungo corso e ..la circostanza di vivere in un piccolo Per_3 centro della Repubblica Domenicana “ pag.2 nota Ambasciata). pagina 3 di 5 L'intervistato, inoltre, dichiarava che la ricorrente andava a trovarlo in Repubblica Dominicana soltanto per un mese all'anno. Tali elementi sono stati correttamente valutati dall'Amministrazione come indici del carattere abusivo del matrimonio, tenuto anche conto che entrambi coniugi hanno avuto figli da altre relazioni (“La Sig.ra ha già una figlia avuta con altra persona di 28 anni e Parte_1 il Sig. allo stesso modo, ha 5 figli di anni 29, 28, 20, 16 e 14”, nota dell'Ambasciata). Parte_2
A fronte dei chiari indici di fittizietà del matrimonio allegati dall'autorità consolare, la ricorrente non ha allegato alcun elemento di segno contrario , né in fase amministrativa né in fase giudiziale, in merito alla genuinità del vincolo matrimoniale e all'esistenza di una effettiva relazione personale.
Difatti, nel ricorso introduttivo viene genericamente allegato apoditticamente che, quanto alla sussistenza di una relazione assidua, “la prova è in re ipsa dalla collaborazione della moglie a voler portare il marito in Italia per convivere insieme e dalla stessa trascrizione del matrimonio.” Ancora, in relazione all'assenza di elementi di prova della convivenza, nel ricorso si legge che “se la moglie lavora in Italia ed il marito vive in Rep. Dominicana è chiaro che una convivenza di fatto non può esservi, anzi la prova inversa è che la stessa invia denaro al marito tutti i mesi come da estratto conto allegato”.
Posto che l'invio di denaro al coniuge, in assenza di altri elementi, non è sufficiente a dimostrare l'effettività del vincolo coniugale, dalla documentazione in atti (all.4 ricorso) emergono trasferimenti in denaro effettuati soltanto nel corso dell'anno 2020 e, dunque, non idonei a dimostrare uno stabile sostegno economico.
Da ultimo, non può ritenersi significativa la prova fotografica agli atti (doc.5), che nulla aggiunge sull'effettività del legame coniugale.
In replica a quanto allegato dalla ricorrente nelle note di udienza, ovvero che "la trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio straniero nei registri dello stato civile costituisce verifica della sussistenza formale e sostanziale del rapporto coniugale già compiuta dalle autorità amministrative italiane ed esonera il richiedente da ulteriori produzioni di atti di matrimonio stranieri legalizzati"( Corte d'appello civile di Roma, sentenza n. 2897 dell'11 maggio 2025), si deve osservare che l'autorità amministrativa può negare il visto al coniuge straniero se emergono prove concrete che il matrimonio sia stato celebrato al solo fine di eludere le norme sull'immigrazione, senza che sia necessaria una preventiva sentenza di nullità del vincolo coniugale ( cfr Cass. 4324/24).
In definitiva, l'amministrazione ha accertato evidenti indici di strumentalità del vincolo che i ricorrenti si sono limitati a censurare genericamente, senza peraltro dedurre circostanze sintomatiche di un pagina 4 di 5 progetto di vita comune e significative di una comunione spirituale e materiale, né hanno articolato istanze istruttorie al fine di dimostrarlo.
Il ricorso deve essere rigettato, compresa la domanda risarcitoria.
Le spese sono liquidate come da dispositivo (valori minimi, complessità bassa, fase studio introduttiva)
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che si liquidano in euro
1453,00 oltre oneri di legge
Roma, 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 5 di 5