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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 450/2024 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 autodifeso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. . Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 4/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che non si è costituita Controparte_1 in giudizio sebbene abbia ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza. Risulta dai documenti prodotti che l'Avv. ha assistito nel Parte_1 Controparte_1 procedimento penale n. 2111/2021 RGNR, quale difensore di fiducia giusta nomina del 30/05/2023 nella fase dell'udienza preliminare, precisamente alle udienze del 7/06/2023 e 20/12/2023 (cfr. nomina e verbali d'udienza, doc. nn. 7, 8 e 9). Il compenso medio dovuto al difensore per la fase di studio, secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, è di € 851,00, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, per un totale di € 1.241,71. Il ricorrente ha chiesto il pagamento della somma alla , che non ha adempiuto. CP_1
La convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore dell'avv. della Pt_1 somma di € 1.241,71, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (gennaio 2024) fino al soddisfo. Devono essere liquidate all'avv. anche le spese del presente procedimento, nonostante Pt_1 lo stesso sia autodifeso;
invero, “La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa” (Cass. Sez. I n. 4698/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 450/2024, previa dichiarazione di contumacia della convenuta: CONDANNA a corrispondere all'avv. la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 1.241,71, oltre interessi legali dal gennaio 2024 fino al soddisfo. CONDANNA la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per esborsi ed in € 1.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 05/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 450/2024 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 autodifeso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. . Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 4/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che non si è costituita Controparte_1 in giudizio sebbene abbia ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza. Risulta dai documenti prodotti che l'Avv. ha assistito nel Parte_1 Controparte_1 procedimento penale n. 2111/2021 RGNR, quale difensore di fiducia giusta nomina del 30/05/2023 nella fase dell'udienza preliminare, precisamente alle udienze del 7/06/2023 e 20/12/2023 (cfr. nomina e verbali d'udienza, doc. nn. 7, 8 e 9). Il compenso medio dovuto al difensore per la fase di studio, secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, è di € 851,00, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, per un totale di € 1.241,71. Il ricorrente ha chiesto il pagamento della somma alla , che non ha adempiuto. CP_1
La convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore dell'avv. della Pt_1 somma di € 1.241,71, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (gennaio 2024) fino al soddisfo. Devono essere liquidate all'avv. anche le spese del presente procedimento, nonostante Pt_1 lo stesso sia autodifeso;
invero, “La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa” (Cass. Sez. I n. 4698/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 450/2024, previa dichiarazione di contumacia della convenuta: CONDANNA a corrispondere all'avv. la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 1.241,71, oltre interessi legali dal gennaio 2024 fino al soddisfo. CONDANNA la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per esborsi ed in € 1.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 05/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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