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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/04/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10157/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
RA resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 17/11/2023 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
A.G. per ottenere il riconosciment percepire l'i ità̀ di anticipo pensionistico denominata APE sociale di cui all'art. 1, comma 179 della L. n. 232 del 2016, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro domestico determinata dal decesso del datore di lavoro e in particolare: Parte_2
di aver presentato, in data 28.07.2022, domanda n. 2176934000146 all' di CP_1
Taranto al fine di verificare i requisiti contributivi per ottenere l'APE Sociale, versando nelle condizioni di cui all'art. 1 comma 179 lett a) della Legge 232/2016, essendo disoccupato a seguito di licenziamento individuale ed avendo 1.586 settimane contributive;
di aver presentato, in data 5.10.2022, domanda n. 2176940900062 per accedere all'anticipo pensionistico dell'APE Sociale;
che, con provvedimento del 23.09.2022, l' di Taranto ha rigettato la domanda n. CP_1
2176934000146 in quanto non aveva cessato di fruire della domanda NASPI al momento della presentazione della domanda;
1 di aver presentato ricorso amministrativo, rigettato dall'Istituto in quanto la cessazione del rapporto di lavoro si era verificata per la morte del datore di lavoro, causa non assimilabile al licenziamento, che “presuppone l'esistenza in vita dello stesso”;
di aver presentato, in data 30.01.2023 nuova istanza di riesame della domanda di APE sociale, e di aver ricevuto dall' in data 9.02.2023, formale reiezione della CP_1 domanda di APE sociale n. 2176 0146 con la seguente motivazione: “La morte del datore di lavoro avvenuta in data 23.02.2022 non è assimilabile ad un licenziamento che presuppone l'esistenza in vita dello stesso e non rientra tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro previste dalla legge 232/2016 in tema di APE SOCIALE a titolo di disoccupazione che sono da considerarsi tassative. Pertanto, anche rettificando parzialmente in tal senso il provvedimento di reiezione del 23.09.2022, il riesame non può essere accolto”;
di aver ripreso l'attività lavorativa e di aver presentato, in seguito alla interruzione del rapporto di lavoro, nuova istanza per l'APE Sociale, in data 5.09.2023.
Adiva, quindi, il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1 alla percezione dell'indennità APE sociale nonché al pagamento della stess 01.11.2022 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), ovvero dalla decorrenza che risulterà dalla effettuanda istruttoria. 2) Per l'effetto condannare l al CP_1 pagamento dei ratei della indennità APE Sociale dalla maturazione del beneficio sino al soddisfo oltre accessori di legge ovvero dalla decorrenza che risulterà dalla effettuanda istruttoria. 3) In via gradata, voglia condannare l al risarcimento del danno patrimoniale e non CP_1 patrimoniale da ritardato pensiona quantificabile con il valore della prestazione non concessa;
4) Condannare l in persona del direttore pro-tempore, al pagamento delle spese CP_1 di lite e competenze profes li da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati (collegamento ipertestuale)”.
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. In particolare l' ha CP_1 CP_1 precisato che, i dell'art. 1 comma 179 della L. n. 232 del 2016, il beneficio i è causa è dovuto solo a quei soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro determinato da "licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604.”
Matura per la decisione la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
L'APE Sociale, ossia l'anticipo pensionistico, è una misura introdotta dall'art. 1, commi da 179 a 186, della L. n. 232 del 2016 e ss.mm., consistente nel riconoscimento di una un'indennità a carico dello Stato con funzione di anticipo pensionistico, a favore di soggetti che abbiano compiuto almeno 63 anni di età fino al conseguimento dell'età̀ anagrafica per godere della pensione, e si trovino alternativamente in una delle seguenti condizioni:
“a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per
2 scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni”.
Il regolamento di attuazione emanato con DPCM n. 88 del 23/05/2017 (art. 2 comma 1-a), recepito nella circolare n. 100 del 16/06/2017, prevede tra i requisiti: “a) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante...”.
È necessario anche evidenziare come, ai sensi dell'art. 1, co. 91 della legge di Bilancio 2022, all'art. 1, co. 179, lett. a) della L. 232/2016, le parole «da almeno tre mesi» siano state soppresse.
In altri termini, è venuto meno il termine dilatorio di tre mesi dall'ultima mensilità di NASPI percepita, il cui decorso era precedentemente necessario per presentare la domanda di APE sociale.
Alla luce della citata normativa non appare condivisibile la posizione dell' L' CP_1 CP_1 infatti ha negato il diritto del ricorrente a godere del beneficio dell'APE sociale dapprima in quanto non aveva ancora cessato di fruire della NASPI e successivamente in quanto la morte del datore di lavoro, è da considerarsi causa non assimilabile al licenziamento, che
“presuppone l'esistenza in vita dello stesso”.
Nel caso di specie, sebbene il ricorrente abbia presentato all' domanda n. n. CP_1
2176934000146 in data 28.07.2022, senza aver atteso tre mesi dal godimento dell'ultima prestazione di disoccupazione, tale causa ostativa era venuta meno al momento della presentazione della domanda.
Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro per decesso del datore di lavoro, per ormai costante giurisprudenza, è riconducibile all'interno dell'alveo dei licenziamenti di cui all'art. 7 L. n. 604 del 1966, ossia per giustificato motivo oggettivo (Tribunale Cagliari, Sez. lavoro, Sent., 01/03/2024, n. 308, Tribunale di Milano, sentenza n. 1803/2023, Tribunale di Arezzo, sentenza n. 327/2021, Tribunale di Pesaro, sentenza n. 202/2021, Tribunale di Gorizia, sentenza n. 142/2023, tutte relative a rapporti di lavoro domestico come in questo caso, che si richiamano anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.) in quanto il beneficio richiesto ha lo scopo palese di tutelare i soggetti che hanno subito una disoccupazione involontaria, così che la cessazione di attività per decesso del datore di lavoro riveste la natura e gli effetti di un
3 licenziamento e cioè̀ di una cessazione del rapporto di lavoro per un fatto estraneo al lavoratore e imputabile unicamente al datore.
Appare opportuno evidenziare che la morte del datore di lavoro non determina l'automatica estinzione del rapporto di lavoro in quanto "il decesso del datore di lavoro, che ha stipulato il contratto di lavoro subordinato con una determinata persona, comporta la trasmissione di tale rapporto ai suoi eredi, al pari dei diritti di obbligazione in genere, secondo le regole della successione a titolo universale" Cass., n. 8053/1994.
Il principio, tuttavia, non può̀ applicarsi sic et simpliciter al lavoro domestico, il cui elemento caratterizzante è la prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare per soddisfare un bisogno personale (cioè̀ non professionale) del datore di lavoro Cass. n. 27578/2005; Cass., n. 6824/2005; Cass., n. 25859/2010, laddove, in questa materia, quando si parla di "famiglia" ci si riferisce al "nucleo familiare" cioè̀ alla "famiglia anagrafica" che, secondo la definizione dell'art. 4, D.P.R. n. 223 del 1989, può essere costituita anche da una sola persona. Non a caso, condivisibilmente la giurisprudenza richiede uno specifico riscontro probatorio della prosecuzione del rapporto con gli eredi del datore di lavoro deceduto cfr. C. App. Milano, n. 121/2023.
Il decesso dell'unico beneficiario della prestazione di lavoro - profilo rilevante nella fattispecie, ove non risulta che il ricorrente abbia lavorato in favore anche d'altri familiari conviventi - è assimilabile alla cessazione dell'attività̀ d' impresa. L'estinzione del rapporto da esso determinata, è perciò̀ riconducibile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come del resto osservato presso la giurisprudenza di merito in fattispecie analoga Trib. Udine, n. 168/2021.
Alla luce di quanto prospettato, e mancanza di altre contestazioni dell' circa la CP_1 sussistenza degli altri requisiti anagrafici e contributivi, il ricorso deve dunque e accolto, con accertamento e declaratoria che il ricorrente ha diritto al riconoscimento del diritto dell'anticipo pensionistico - APE sociale, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa.
L' deve essere conseguentemente condannato alla corresponsione in favore di parte CP_1 ri nte degli importi relativi al beneficio invocato maturati con decorrenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario nella misura indicata in dispositivo, con l'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del d.m. 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento del diritto all'anticipo pensionistico - cd. A. Sociale di cui all'art. 1 comma 179 e ss. della L. n. 232 del 2016, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa, fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e non riscossi CP_1 con decorr di legge dalla data della domanda, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1320,00 per onorari, CP_2 oltre spese ali (15%) IVA e CPA come per legge
4 Foggia, data del deposito.
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
RA resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 17/11/2023 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
A.G. per ottenere il riconosciment percepire l'i ità̀ di anticipo pensionistico denominata APE sociale di cui all'art. 1, comma 179 della L. n. 232 del 2016, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro domestico determinata dal decesso del datore di lavoro e in particolare: Parte_2
di aver presentato, in data 28.07.2022, domanda n. 2176934000146 all' di CP_1
Taranto al fine di verificare i requisiti contributivi per ottenere l'APE Sociale, versando nelle condizioni di cui all'art. 1 comma 179 lett a) della Legge 232/2016, essendo disoccupato a seguito di licenziamento individuale ed avendo 1.586 settimane contributive;
di aver presentato, in data 5.10.2022, domanda n. 2176940900062 per accedere all'anticipo pensionistico dell'APE Sociale;
che, con provvedimento del 23.09.2022, l' di Taranto ha rigettato la domanda n. CP_1
2176934000146 in quanto non aveva cessato di fruire della domanda NASPI al momento della presentazione della domanda;
1 di aver presentato ricorso amministrativo, rigettato dall'Istituto in quanto la cessazione del rapporto di lavoro si era verificata per la morte del datore di lavoro, causa non assimilabile al licenziamento, che “presuppone l'esistenza in vita dello stesso”;
di aver presentato, in data 30.01.2023 nuova istanza di riesame della domanda di APE sociale, e di aver ricevuto dall' in data 9.02.2023, formale reiezione della CP_1 domanda di APE sociale n. 2176 0146 con la seguente motivazione: “La morte del datore di lavoro avvenuta in data 23.02.2022 non è assimilabile ad un licenziamento che presuppone l'esistenza in vita dello stesso e non rientra tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro previste dalla legge 232/2016 in tema di APE SOCIALE a titolo di disoccupazione che sono da considerarsi tassative. Pertanto, anche rettificando parzialmente in tal senso il provvedimento di reiezione del 23.09.2022, il riesame non può essere accolto”;
di aver ripreso l'attività lavorativa e di aver presentato, in seguito alla interruzione del rapporto di lavoro, nuova istanza per l'APE Sociale, in data 5.09.2023.
Adiva, quindi, il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1 alla percezione dell'indennità APE sociale nonché al pagamento della stess 01.11.2022 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), ovvero dalla decorrenza che risulterà dalla effettuanda istruttoria. 2) Per l'effetto condannare l al CP_1 pagamento dei ratei della indennità APE Sociale dalla maturazione del beneficio sino al soddisfo oltre accessori di legge ovvero dalla decorrenza che risulterà dalla effettuanda istruttoria. 3) In via gradata, voglia condannare l al risarcimento del danno patrimoniale e non CP_1 patrimoniale da ritardato pensiona quantificabile con il valore della prestazione non concessa;
4) Condannare l in persona del direttore pro-tempore, al pagamento delle spese CP_1 di lite e competenze profes li da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati (collegamento ipertestuale)”.
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. In particolare l' ha CP_1 CP_1 precisato che, i dell'art. 1 comma 179 della L. n. 232 del 2016, il beneficio i è causa è dovuto solo a quei soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro determinato da "licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604.”
Matura per la decisione la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
L'APE Sociale, ossia l'anticipo pensionistico, è una misura introdotta dall'art. 1, commi da 179 a 186, della L. n. 232 del 2016 e ss.mm., consistente nel riconoscimento di una un'indennità a carico dello Stato con funzione di anticipo pensionistico, a favore di soggetti che abbiano compiuto almeno 63 anni di età fino al conseguimento dell'età̀ anagrafica per godere della pensione, e si trovino alternativamente in una delle seguenti condizioni:
“a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per
2 scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni”.
Il regolamento di attuazione emanato con DPCM n. 88 del 23/05/2017 (art. 2 comma 1-a), recepito nella circolare n. 100 del 16/06/2017, prevede tra i requisiti: “a) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante...”.
È necessario anche evidenziare come, ai sensi dell'art. 1, co. 91 della legge di Bilancio 2022, all'art. 1, co. 179, lett. a) della L. 232/2016, le parole «da almeno tre mesi» siano state soppresse.
In altri termini, è venuto meno il termine dilatorio di tre mesi dall'ultima mensilità di NASPI percepita, il cui decorso era precedentemente necessario per presentare la domanda di APE sociale.
Alla luce della citata normativa non appare condivisibile la posizione dell' L' CP_1 CP_1 infatti ha negato il diritto del ricorrente a godere del beneficio dell'APE sociale dapprima in quanto non aveva ancora cessato di fruire della NASPI e successivamente in quanto la morte del datore di lavoro, è da considerarsi causa non assimilabile al licenziamento, che
“presuppone l'esistenza in vita dello stesso”.
Nel caso di specie, sebbene il ricorrente abbia presentato all' domanda n. n. CP_1
2176934000146 in data 28.07.2022, senza aver atteso tre mesi dal godimento dell'ultima prestazione di disoccupazione, tale causa ostativa era venuta meno al momento della presentazione della domanda.
Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro per decesso del datore di lavoro, per ormai costante giurisprudenza, è riconducibile all'interno dell'alveo dei licenziamenti di cui all'art. 7 L. n. 604 del 1966, ossia per giustificato motivo oggettivo (Tribunale Cagliari, Sez. lavoro, Sent., 01/03/2024, n. 308, Tribunale di Milano, sentenza n. 1803/2023, Tribunale di Arezzo, sentenza n. 327/2021, Tribunale di Pesaro, sentenza n. 202/2021, Tribunale di Gorizia, sentenza n. 142/2023, tutte relative a rapporti di lavoro domestico come in questo caso, che si richiamano anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.) in quanto il beneficio richiesto ha lo scopo palese di tutelare i soggetti che hanno subito una disoccupazione involontaria, così che la cessazione di attività per decesso del datore di lavoro riveste la natura e gli effetti di un
3 licenziamento e cioè̀ di una cessazione del rapporto di lavoro per un fatto estraneo al lavoratore e imputabile unicamente al datore.
Appare opportuno evidenziare che la morte del datore di lavoro non determina l'automatica estinzione del rapporto di lavoro in quanto "il decesso del datore di lavoro, che ha stipulato il contratto di lavoro subordinato con una determinata persona, comporta la trasmissione di tale rapporto ai suoi eredi, al pari dei diritti di obbligazione in genere, secondo le regole della successione a titolo universale" Cass., n. 8053/1994.
Il principio, tuttavia, non può̀ applicarsi sic et simpliciter al lavoro domestico, il cui elemento caratterizzante è la prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare per soddisfare un bisogno personale (cioè̀ non professionale) del datore di lavoro Cass. n. 27578/2005; Cass., n. 6824/2005; Cass., n. 25859/2010, laddove, in questa materia, quando si parla di "famiglia" ci si riferisce al "nucleo familiare" cioè̀ alla "famiglia anagrafica" che, secondo la definizione dell'art. 4, D.P.R. n. 223 del 1989, può essere costituita anche da una sola persona. Non a caso, condivisibilmente la giurisprudenza richiede uno specifico riscontro probatorio della prosecuzione del rapporto con gli eredi del datore di lavoro deceduto cfr. C. App. Milano, n. 121/2023.
Il decesso dell'unico beneficiario della prestazione di lavoro - profilo rilevante nella fattispecie, ove non risulta che il ricorrente abbia lavorato in favore anche d'altri familiari conviventi - è assimilabile alla cessazione dell'attività̀ d' impresa. L'estinzione del rapporto da esso determinata, è perciò̀ riconducibile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come del resto osservato presso la giurisprudenza di merito in fattispecie analoga Trib. Udine, n. 168/2021.
Alla luce di quanto prospettato, e mancanza di altre contestazioni dell' circa la CP_1 sussistenza degli altri requisiti anagrafici e contributivi, il ricorso deve dunque e accolto, con accertamento e declaratoria che il ricorrente ha diritto al riconoscimento del diritto dell'anticipo pensionistico - APE sociale, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa.
L' deve essere conseguentemente condannato alla corresponsione in favore di parte CP_1 ri nte degli importi relativi al beneficio invocato maturati con decorrenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario nella misura indicata in dispositivo, con l'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del d.m. 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento del diritto all'anticipo pensionistico - cd. A. Sociale di cui all'art. 1 comma 179 e ss. della L. n. 232 del 2016, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa, fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e non riscossi CP_1 con decorr di legge dalla data della domanda, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1320,00 per onorari, CP_2 oltre spese ali (15%) IVA e CPA come per legge
4 Foggia, data del deposito.
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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