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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 1695/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 1695/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1695 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, in persona del Direttore Generale p.t., rapp.ta e difesa, CP_1 come in atti, dall'Avv Antonia Sarro ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente sita in Caserta (CE) alla via Unità Italiana n. 28;
APPELLANTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2
Eugenio Scamardella e presso di questi elettivamente domiciliata in Marcia- nise (CE) alla via Giudice Falcone n. 11;
APPELLATA
nonché contro
, difeso in I grado dall'Avv Carmen Nunziata;
Controparte_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
12.05.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
2
svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la conveniva in giudizio il CP_1
e la al fine di sentir dichiarare la ri- Controparte_3 Controparte_2 forma della sentenza n. 212/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di
, depositata in Cancelleria in data 11.08.2021. CP_3
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione della normativa in materia di randagismo po- sto che fondava la propria decisione su una giurisprudenza ormai obsoleta.
2. Il Giudice di prime cure errava nel non tenere conto sin dalla comparsa di Cont costituzione delle eccezioni e contestazioni mosse dalla comparente 3.
Il Giudice di prime cure errava nel ritenere fondata la domanda posto che nessun comportamento omissivo/colposo è emerso in capo all'Ente conve- nuto in corso di causa;
che l'attrice non ha fornito alcuna prova in ordine ad eventuali segnalazioni della presenza dei cani randagi agli Enti preposti nei giorni antecedenti e successivi al sinistro;
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguen- CP_1 ti conclusioni: 1) Accogliere integralmente l'appello proposto avverso la gravata senten- za n. 212/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Arienzo (CE) nel senso di ritenere in ogni caso non allegate e non provate da parte attorea del primo grado tutte le circostan- ze riconducibili all'ascritta responsabilità dell' per la cattura dei cani vaganti;
Pt_1 in via gradata riconoscere la responsabilità esclusiva del in or- Controparte_4 dine al sinistro de quo;
2) Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti nella misura di legge all'Avvocato del libero foro.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Infon- Controparte_2 datezza dell'appello in quanto l'attrice in primo grado ha fornito la prova dell'evento di danno dedotto anche mediante la dichiarazione testimoniale di 2) Infondata è la censura relativa al mancato accer- Testimone_1 tamento della presenza del microchip sul cane per accertarne la qualità di randagio atteso che non è quella la funzione del microchip;
3) Le lesioni so- no state adeguatamente documentante;
4) Confermare la sentenza di primo grado.
3
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
1) Rigettare integralmente l'appello proposto dall e, per l'effetto, confer- CP_1 mare la sentenza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
2) Con vit- toria di spese ed onorari, rimborso spese forfettario ed oneri fiscali come per legge, con at- tribuzione.
Preliminarmente si dà atto che con verbale del 04.07.2022 veniva dichiarata la contumacia del . Controparte_3
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 212/2021 emessa dal giudice di Pace di il quale, a seguito della istruttoria rite- CP_3 neva fondata la domanda attorea di odierna appellata. Controparte_2
Orbene, codesto Tribunale si uniforma alla consolidata giurisprudenza per la quale il danno cagionato dal c.d. “cane vagante” ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall' art. 2052 c.c., inappli- cabile per la natura stessa di animale vagante, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall' art. 2043 c.c. , anche in tema di onere della pro- va, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colpo- so ascrivibile all'ente pubblico (Cass. civ., 28 marzo 2006, n. 7080).
In merito a tale questione, si richiama, per identità di ratio, il seguente orien- tamento giurisprudenziale, condiviso da questo giudice “La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile ricono- scere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fe- nomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla cu- stodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria” (cfr. Cassa- zione civile sez. III 31 luglio 2017 n. 18954).
La giurisprudenza più recente precisa che tale responsabilità, proprio perché ancorata all'art. 2043 c.c., “presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneg- giato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della
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sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del feno- meno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli ani- mali randagi. Ai fini dell'affermazione della responsabilità di tali enti occorre di conse- guenza la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancan- za della puntuale allegazione e della prova, il cui onere certamente spetta all'attore dan- neggiato in base alle regole generali, della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e nella specie omessa, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causali- tà omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. Ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art.
2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio – individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei ran- dagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considera- zione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così pene- trante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momen- to degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'at- tore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia deriva- ta da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state speci- fiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e
2053 c.c. (Cass. 31957/2018; Cass. 18954/17).
In secondo luogo, va evidenziato che la sussistenza di un potere di controllo Cont igienico-sanitario e di profilassi della popolazione canina in capo alla non comporta che la stessa possa ritenersi automaticamente responsabile per i danni causati a terzi dai cani randagi, in quanto la funzione specifica di controllo e gestione dei cani vaganti in un determinato ambito territoriale
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deve essere affidata al quale Ente proprietario della strada ove si CP_3 assume verificato l'evento dannoso.
Orbene, avuto riguardo alla posizione delle con riferimento alla re- CP_5 sponsabilità per danni cagionati dai randagi appare opportuno richiamare il seguente principio giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte la quale ha ritenuto la sussistenza in capo al danneggiato di uno specifico “onere di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di in- tervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi”
(Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del
2017).
In relazione ai poteri di controllo e prevenzione del fenomeno del randagi- smo attributi normativamente alle non comporta sic et simpliciter CP_5 che queste rispondano di qualsiasi danno provocato da un randagio sul terri- Cont torio di sua competenza, mentre invece una responsabilità della po- trebbe sussistere solo ove si dimostrasse che la stessa sia rimasta inerte ed abbia violato il proprio obbligo di accalappiare l'animale pur a fronte di se- gnalazioni della presenza dello stesso, non essendo consentito trasformare l'obbligo di procedere all'accalappiamento dei cani in una posizione di ga- ranzia nei confronti di tutti i cittadini e verso ogni possibile animale randa- gio presente sul territorio, pena la trasformazione della responsabilità Cont dell' da responsabilità per una condotta omissiva colposa in una re- sponsabilità oggettiva. Né quella in questione può considerarsi responsabili- Cont tà da cose in custodia dal momento che l' non è custode del territorio di sua competenza né tanto meno degli animali che sullo stesso casualmente si trovino (Trib. Napoli 9.12.2008).
Dunque, in assenza della prova della violazione di uno specifico obbligo spettante all , la stessa non può ritenersi Controparte_6 responsabile per i danni causati a terzi da cani vaganti e/o randagi, essendo il l'Ente tenuto a porre in essere concreti sistemi di tutela, CP_3 nell'ambito territoriale di riferimento, per evitare che vengano arrecati danni a terzi da parte dei cani vaganti.
Nel caso di specie non è stato allegato né provato, in maniera adeguata e sufficiente, che sussista una condotta omissiva colposa della
[...]
, consistente nella violazione di obblighi gravanti sulla Controparte_7 stessa e riconducibili a specifiche regole cautelari che impongono un obbli-
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go di attivazione all' Ente.
Si evidenzia che l'attrice, odierna appellata, nel giudizio di primo grado, non ha allegato né provato che la presenza di cani vaganti nella zona in cui è av- venuto il sinistro fosse stato segnalato e che l' Controparte_6
e che, pertanto, avrebbe dovuto attivarsi, per il tramite del proprio
[...] servizio veterinario.
Dall'istruttoria espletata è invero emersa prova della dinamica del sinistro;
nondimeno, essa, per le ragioni espresse, è insufficiente per imputare all'ente appellante le conseguenze lesive dell'episodio occorso a titolo di colpa, che, sotto il profilo soggettivo, deve indefettibilmente ricorrere nella fattispecie di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c..
Ed infatti non risulta, ancor prima che provato, dedotto specificamente da parte attrice in primo grado il comportamento concreto colposo ascrivibile alle controparti, e cioè che la cattura e la custodia degli specifici animali ran- dagi che hanno provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (nell'atto di citazione in primo grado non si fa, ad esempio, alcun riferimento alla pregressa registrazione della presenza, nella zona, di animali liberi in grado di mettere a repentaglio l'incolumità dei passanti né l'inoltro di pregresse segnalazioni agli enti stessi, che, solo ove tempestivamente in- formati sulla concreta esposizione a pericolo degli utenti di quella specifica area territoriale, sarebbero stati posti in condizione di porre in essere tutti gli interventi di propria competenza derivanti dalla posizione di garanzia asse- gnatagli dalla disciplina specialistica in materia a tutela degli interessi in esa- me).
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione
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disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di prime cure rigetta la domanda nei confronti dell'ente appellante;
Condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_2 doppio grado di giudizio in favore della che liquida per CP_1 il primo grado in € 633,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secon- do grado in 1.278,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Santa Maria Capua Vetere, 12.05.2022
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 1695/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 1695/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1695 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, in persona del Direttore Generale p.t., rapp.ta e difesa, CP_1 come in atti, dall'Avv Antonia Sarro ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente sita in Caserta (CE) alla via Unità Italiana n. 28;
APPELLANTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2
Eugenio Scamardella e presso di questi elettivamente domiciliata in Marcia- nise (CE) alla via Giudice Falcone n. 11;
APPELLATA
nonché contro
, difeso in I grado dall'Avv Carmen Nunziata;
Controparte_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
12.05.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
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svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la conveniva in giudizio il CP_1
e la al fine di sentir dichiarare la ri- Controparte_3 Controparte_2 forma della sentenza n. 212/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di
, depositata in Cancelleria in data 11.08.2021. CP_3
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione della normativa in materia di randagismo po- sto che fondava la propria decisione su una giurisprudenza ormai obsoleta.
2. Il Giudice di prime cure errava nel non tenere conto sin dalla comparsa di Cont costituzione delle eccezioni e contestazioni mosse dalla comparente 3.
Il Giudice di prime cure errava nel ritenere fondata la domanda posto che nessun comportamento omissivo/colposo è emerso in capo all'Ente conve- nuto in corso di causa;
che l'attrice non ha fornito alcuna prova in ordine ad eventuali segnalazioni della presenza dei cani randagi agli Enti preposti nei giorni antecedenti e successivi al sinistro;
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguen- CP_1 ti conclusioni: 1) Accogliere integralmente l'appello proposto avverso la gravata senten- za n. 212/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Arienzo (CE) nel senso di ritenere in ogni caso non allegate e non provate da parte attorea del primo grado tutte le circostan- ze riconducibili all'ascritta responsabilità dell' per la cattura dei cani vaganti;
Pt_1 in via gradata riconoscere la responsabilità esclusiva del in or- Controparte_4 dine al sinistro de quo;
2) Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti nella misura di legge all'Avvocato del libero foro.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Infon- Controparte_2 datezza dell'appello in quanto l'attrice in primo grado ha fornito la prova dell'evento di danno dedotto anche mediante la dichiarazione testimoniale di 2) Infondata è la censura relativa al mancato accer- Testimone_1 tamento della presenza del microchip sul cane per accertarne la qualità di randagio atteso che non è quella la funzione del microchip;
3) Le lesioni so- no state adeguatamente documentante;
4) Confermare la sentenza di primo grado.
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Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
1) Rigettare integralmente l'appello proposto dall e, per l'effetto, confer- CP_1 mare la sentenza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
2) Con vit- toria di spese ed onorari, rimborso spese forfettario ed oneri fiscali come per legge, con at- tribuzione.
Preliminarmente si dà atto che con verbale del 04.07.2022 veniva dichiarata la contumacia del . Controparte_3
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 212/2021 emessa dal giudice di Pace di il quale, a seguito della istruttoria rite- CP_3 neva fondata la domanda attorea di odierna appellata. Controparte_2
Orbene, codesto Tribunale si uniforma alla consolidata giurisprudenza per la quale il danno cagionato dal c.d. “cane vagante” ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall' art. 2052 c.c., inappli- cabile per la natura stessa di animale vagante, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall' art. 2043 c.c. , anche in tema di onere della pro- va, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colpo- so ascrivibile all'ente pubblico (Cass. civ., 28 marzo 2006, n. 7080).
In merito a tale questione, si richiama, per identità di ratio, il seguente orien- tamento giurisprudenziale, condiviso da questo giudice “La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile ricono- scere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fe- nomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla cu- stodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria” (cfr. Cassa- zione civile sez. III 31 luglio 2017 n. 18954).
La giurisprudenza più recente precisa che tale responsabilità, proprio perché ancorata all'art. 2043 c.c., “presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneg- giato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della
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sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del feno- meno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli ani- mali randagi. Ai fini dell'affermazione della responsabilità di tali enti occorre di conse- guenza la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancan- za della puntuale allegazione e della prova, il cui onere certamente spetta all'attore dan- neggiato in base alle regole generali, della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e nella specie omessa, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causali- tà omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. Ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art.
2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio – individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei ran- dagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considera- zione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così pene- trante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momen- to degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'at- tore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia deriva- ta da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state speci- fiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e
2053 c.c. (Cass. 31957/2018; Cass. 18954/17).
In secondo luogo, va evidenziato che la sussistenza di un potere di controllo Cont igienico-sanitario e di profilassi della popolazione canina in capo alla non comporta che la stessa possa ritenersi automaticamente responsabile per i danni causati a terzi dai cani randagi, in quanto la funzione specifica di controllo e gestione dei cani vaganti in un determinato ambito territoriale
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deve essere affidata al quale Ente proprietario della strada ove si CP_3 assume verificato l'evento dannoso.
Orbene, avuto riguardo alla posizione delle con riferimento alla re- CP_5 sponsabilità per danni cagionati dai randagi appare opportuno richiamare il seguente principio giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte la quale ha ritenuto la sussistenza in capo al danneggiato di uno specifico “onere di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di in- tervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi”
(Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del
2017).
In relazione ai poteri di controllo e prevenzione del fenomeno del randagi- smo attributi normativamente alle non comporta sic et simpliciter CP_5 che queste rispondano di qualsiasi danno provocato da un randagio sul terri- Cont torio di sua competenza, mentre invece una responsabilità della po- trebbe sussistere solo ove si dimostrasse che la stessa sia rimasta inerte ed abbia violato il proprio obbligo di accalappiare l'animale pur a fronte di se- gnalazioni della presenza dello stesso, non essendo consentito trasformare l'obbligo di procedere all'accalappiamento dei cani in una posizione di ga- ranzia nei confronti di tutti i cittadini e verso ogni possibile animale randa- gio presente sul territorio, pena la trasformazione della responsabilità Cont dell' da responsabilità per una condotta omissiva colposa in una re- sponsabilità oggettiva. Né quella in questione può considerarsi responsabili- Cont tà da cose in custodia dal momento che l' non è custode del territorio di sua competenza né tanto meno degli animali che sullo stesso casualmente si trovino (Trib. Napoli 9.12.2008).
Dunque, in assenza della prova della violazione di uno specifico obbligo spettante all , la stessa non può ritenersi Controparte_6 responsabile per i danni causati a terzi da cani vaganti e/o randagi, essendo il l'Ente tenuto a porre in essere concreti sistemi di tutela, CP_3 nell'ambito territoriale di riferimento, per evitare che vengano arrecati danni a terzi da parte dei cani vaganti.
Nel caso di specie non è stato allegato né provato, in maniera adeguata e sufficiente, che sussista una condotta omissiva colposa della
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, consistente nella violazione di obblighi gravanti sulla Controparte_7 stessa e riconducibili a specifiche regole cautelari che impongono un obbli-
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go di attivazione all' Ente.
Si evidenzia che l'attrice, odierna appellata, nel giudizio di primo grado, non ha allegato né provato che la presenza di cani vaganti nella zona in cui è av- venuto il sinistro fosse stato segnalato e che l' Controparte_6
e che, pertanto, avrebbe dovuto attivarsi, per il tramite del proprio
[...] servizio veterinario.
Dall'istruttoria espletata è invero emersa prova della dinamica del sinistro;
nondimeno, essa, per le ragioni espresse, è insufficiente per imputare all'ente appellante le conseguenze lesive dell'episodio occorso a titolo di colpa, che, sotto il profilo soggettivo, deve indefettibilmente ricorrere nella fattispecie di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c..
Ed infatti non risulta, ancor prima che provato, dedotto specificamente da parte attrice in primo grado il comportamento concreto colposo ascrivibile alle controparti, e cioè che la cattura e la custodia degli specifici animali ran- dagi che hanno provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (nell'atto di citazione in primo grado non si fa, ad esempio, alcun riferimento alla pregressa registrazione della presenza, nella zona, di animali liberi in grado di mettere a repentaglio l'incolumità dei passanti né l'inoltro di pregresse segnalazioni agli enti stessi, che, solo ove tempestivamente in- formati sulla concreta esposizione a pericolo degli utenti di quella specifica area territoriale, sarebbero stati posti in condizione di porre in essere tutti gli interventi di propria competenza derivanti dalla posizione di garanzia asse- gnatagli dalla disciplina specialistica in materia a tutela degli interessi in esa- me).
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione
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disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di prime cure rigetta la domanda nei confronti dell'ente appellante;
Condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_2 doppio grado di giudizio in favore della che liquida per CP_1 il primo grado in € 633,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secon- do grado in 1.278,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Santa Maria Capua Vetere, 12.05.2022
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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