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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 739/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 739/20243 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del
10.9.2025, promossa da
C.F. e P.1. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Mura (Bs), Località Cearina snc, in persona dei soci e amministratori sig. e (in seguito, per brevità, anche " o CP_1 Parte_1 CP_2
" ), rappresentata e difesa, in forza di procura ex art. 83, 3° comma c.p.c., Parte_1
rilasciata con foglio separato congiunto con l'atto introduttivo del giudizio di merito avente n. RG. 15630/2019 dall'avv. (C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_1
di Brescia, presso la persona e lo studio del quale in Brescia, via Moretto n. 84 è
domiciliata ad ogni conseguente effetto di legge, con dichiarazione del sottoscritto procuratore di voler ricevere gli avvisi e/o le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
contro
, (C.F. ) residente in [...], Padenghe CP_4 C.F._2
sul Garda (Bs), rappresentata e difesa dall'Avv. Di Biemilio. del Controparte_5
Foro di Brescia, con studio sito in Brescia viale Venezia n. 22, (numero di telefax per comunicazioni di Cancelleria 030.2810929 – pec giusta delega allegata telematicamente al Email_2
presente atto di costituzione.
APPELLATO
In punto: appello avverso sentenza n.° 96/2024 del Tribunale di Brescia Terza Sezione
Civile, del 10.1.2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Adversis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti tutti del caso, voglia l'adita
Corte di Appello, in accoglimento del proposto appello:
in principalità: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Brescia n. 94/2024
RG n. 15630/2019 Dott.ssa Claudia Geri, pubblicata in data 10 gennaio settembre 2024
non notificata, in merito al capo III) della sentenza impugnata accogliere la domanda
di risarcimento del danno formulata da e condannare al Parte_1 CP_4
risarcimento della totale somma di € 6.776,84, di cui € 5.452,90 per le spese di ripristino
dell'immobile, a cui debbono sommarsi € 1.323,94, per il consumo di circa 653,668 mc. di gas (circa 2484 litri ad un costo medio di €.0,53 al litro) o ovvero, in subordine, di
quella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali
dalla domanda al saldo;
in via subordinata istruttoria: ammettersi prova orale per testi sui capitoli di prova di
cui ai nn.
1-23 della seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice, testi
ivi indicati, ferma l'opposizione ai capitoli di prova formulati da controparte nella
seconda memoria 183 VI comma c.p.c. e nella terza memoria 183 VI comma c.p.c. ai
capitoli nn. 9 e 11), anche per i motivi illustrati nelle Note di trattazione del 17/05/21,
con richiesta subordinata di ammissione di prova contraria diretta sui capitoli di prova
eventualmente ammessi con i testi già indicati nella memoria 183 VI comma n. 2 nonché
a prova contraria indiretta sui capitoli di prova formulate con i nn. 24-26 della terza
memoria ex art. 183 VI comma del 23 marzo 2021 di parte attrice, teste ivi indicato;
in ogni caso: condannare il convenuto appellato alla integrale rifusione CP_4
delle spese e del compenso professionale di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e Cassa ex lege, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata
“Previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, rigettata ogni avversaria
istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza dell'unico
motivo di appello ex adverso formulato e, per l'effetto respingere l'appello promosso
dalla società con conseguente conferma della Parte_1 Parte_1
sentenza del Tribunale di Brescia n. 96/2024 del 10.01.2024, depositata in data
03.02.2022.
Con vittoria di spese del presente giudizio.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 9 luglio 2019, il Tribunale di Brescia accertando la sussistenza di una controversia sulla proprietà dei beni e ritenendo opportuno provvedere alla loro custodia, disponeva il sequestro degli immobili, nominando custode Parte_1
, onerandola di prestare una cauzione pari ad € 50.000,00 e di iniziare
[...]
il procedimento di merito nel termine perentorio di 60 giorni.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_1 Pt_1
conveniva in giudizio , per ottenere la restituzione dei beni sociali, previa CP_4
eventuale declaratoria di accertamento negativo del diritto di proprietà del convenuto,
nonché la condanna di al risarcimento dei danni cagionati alle ragion CP_4
produttive e reddittuali della società predetta.
si costituiva tempestivamente chiedendo il rigetto delle domande attoree CP_4
con richiesta di accertamento, in via riconvenzionale, dell'acquisto a titolo originario per usucapione dei beni immobili oggetto di causa.
Il G.I. riteneva inammissibili le prove orali articolate dalle parti, ritenendo la causa già
istruita documentalmente ed esperiva senza esito, un tentativo di conciliazione giudiziale ex art. 185 c.p.c..
Con sentenza n.° 96/2024, depositata in data 10.1.2024, il Tribunale accoglieva la domanda di condanna di alla restituzione dei beni immobili in questione, CP_4
a seguito della legittima esclusione dalla compagine sociale della
[...]
Parte_1
Il giudice di prime cure in particolare, sottolineava che l'uso dei beni appartenenti alla società per fini personali di un singolo socio legittimo, laddove, consentito dalla compagine sociale, costituisce semplice detenzione e non rileva quale possesso utile ai fini dell'usucapione, mentre rigettava la domanda risarcitoria avanzata dalla società
attrice sottolineando l'assenza di qualsivoglia prova sia a dimostrazione della destinazione sociale dei beni controversi, che a sostegno dell'effettiva esistenza di un danno dovuto all'indisponibilità dei beni disponendo la compensazione integrale delle spese di lite in considerazione della reciprocità della soccombenza
La sentenza era gravata da a cui resisteva, Parte_1 [...]
. CP_4
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 10.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'appellante lamenta l'erroneità del capo della sentenza avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno.
Parte appellante rileva come aveva chiesto, sia il ristoro patrimoniale conseguente alla perdita reddituale per occupazione abusiva e lo sviamento della funzione sociale dei beni sottratti, sia il risarcimento per equivalente delle somme necessarie alla ricostruzione della situazione materiale corrispondente a quella esistente.
Il motivo è fondato.
Ad avviso del Collegio, il motivo è condivisibile perché quanto all'aspetto del deterioramento dei beni, la parte appellante aveva allegato le fatture sub. doc. 41)-44),
le quali, dimostrano l'esecuzione di lavori presso l'immobile, nonché, i consumi di gas fruito illegittimamente da dalla data della delibera di esclusione del socio CP_4
del 5.5.2018 all'esecuzione del sequestro del 10.10.2019 sub doc. 45)-53), mentre il cattivo stato dell'immobile, è riportato nel verbale di rilascio sub doc. 34). Pertanto, la pronuncia deve essere riformata sulla base della quantificazione risultante dai documenti prodotti per una somma complessiva pari ad € 6.776,84, di cui € 5.452,90
per le spese di ripristino dell'immobile, a cui debbono sommarsi € 1.323,94, per il consumo di circa 653,668 mc. di gas (circa 2484 litri ad un costo medio di €.0,53 al litro), oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo effettivo con conseguente condanna di al pagamento della stessa, a favore di CP_4 Parte_1
[...]
In conclusione, l'appello di è accolto con Parte_1
conseguente condanna di al pagamento di complessivi € 6.776,84, a titolo CP_4
di danno oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo confermando nel resto, la sentenza appellata.
La soccombenza della parte appellata comporta la condanna della stessa CP_4
alla rifusione delle spese del primo e del presente grado in favore di
[...]
che si liquidano, tenuto conto del valore indeterminabile della causa Parte_1
di modesta complessità, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.° 96/2024 del Tribunale di Brescia del 10.1.2024
- accoglie l'appello e per l'effetto, condanna di al pagamento € 6.776,84, CP_4
oltre a interessi legali dalla domanda al saldo effettivo a favore di
[...]
Parte_1
- condanna a pagare in favore di le CP_4 Parte_1 spese del primo grado liquidate in complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00
per la fase di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario
IVA e CPA, come per legge e quelle del presente grado liquidate in complessivi
€6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 739/20243 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del
10.9.2025, promossa da
C.F. e P.1. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Mura (Bs), Località Cearina snc, in persona dei soci e amministratori sig. e (in seguito, per brevità, anche " o CP_1 Parte_1 CP_2
" ), rappresentata e difesa, in forza di procura ex art. 83, 3° comma c.p.c., Parte_1
rilasciata con foglio separato congiunto con l'atto introduttivo del giudizio di merito avente n. RG. 15630/2019 dall'avv. (C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_1
di Brescia, presso la persona e lo studio del quale in Brescia, via Moretto n. 84 è
domiciliata ad ogni conseguente effetto di legge, con dichiarazione del sottoscritto procuratore di voler ricevere gli avvisi e/o le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
contro
, (C.F. ) residente in [...], Padenghe CP_4 C.F._2
sul Garda (Bs), rappresentata e difesa dall'Avv. Di Biemilio. del Controparte_5
Foro di Brescia, con studio sito in Brescia viale Venezia n. 22, (numero di telefax per comunicazioni di Cancelleria 030.2810929 – pec giusta delega allegata telematicamente al Email_2
presente atto di costituzione.
APPELLATO
In punto: appello avverso sentenza n.° 96/2024 del Tribunale di Brescia Terza Sezione
Civile, del 10.1.2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Adversis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti tutti del caso, voglia l'adita
Corte di Appello, in accoglimento del proposto appello:
in principalità: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Brescia n. 94/2024
RG n. 15630/2019 Dott.ssa Claudia Geri, pubblicata in data 10 gennaio settembre 2024
non notificata, in merito al capo III) della sentenza impugnata accogliere la domanda
di risarcimento del danno formulata da e condannare al Parte_1 CP_4
risarcimento della totale somma di € 6.776,84, di cui € 5.452,90 per le spese di ripristino
dell'immobile, a cui debbono sommarsi € 1.323,94, per il consumo di circa 653,668 mc. di gas (circa 2484 litri ad un costo medio di €.0,53 al litro) o ovvero, in subordine, di
quella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali
dalla domanda al saldo;
in via subordinata istruttoria: ammettersi prova orale per testi sui capitoli di prova di
cui ai nn.
1-23 della seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice, testi
ivi indicati, ferma l'opposizione ai capitoli di prova formulati da controparte nella
seconda memoria 183 VI comma c.p.c. e nella terza memoria 183 VI comma c.p.c. ai
capitoli nn. 9 e 11), anche per i motivi illustrati nelle Note di trattazione del 17/05/21,
con richiesta subordinata di ammissione di prova contraria diretta sui capitoli di prova
eventualmente ammessi con i testi già indicati nella memoria 183 VI comma n. 2 nonché
a prova contraria indiretta sui capitoli di prova formulate con i nn. 24-26 della terza
memoria ex art. 183 VI comma del 23 marzo 2021 di parte attrice, teste ivi indicato;
in ogni caso: condannare il convenuto appellato alla integrale rifusione CP_4
delle spese e del compenso professionale di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e Cassa ex lege, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata
“Previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, rigettata ogni avversaria
istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza dell'unico
motivo di appello ex adverso formulato e, per l'effetto respingere l'appello promosso
dalla società con conseguente conferma della Parte_1 Parte_1
sentenza del Tribunale di Brescia n. 96/2024 del 10.01.2024, depositata in data
03.02.2022.
Con vittoria di spese del presente giudizio.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 9 luglio 2019, il Tribunale di Brescia accertando la sussistenza di una controversia sulla proprietà dei beni e ritenendo opportuno provvedere alla loro custodia, disponeva il sequestro degli immobili, nominando custode Parte_1
, onerandola di prestare una cauzione pari ad € 50.000,00 e di iniziare
[...]
il procedimento di merito nel termine perentorio di 60 giorni.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_1 Pt_1
conveniva in giudizio , per ottenere la restituzione dei beni sociali, previa CP_4
eventuale declaratoria di accertamento negativo del diritto di proprietà del convenuto,
nonché la condanna di al risarcimento dei danni cagionati alle ragion CP_4
produttive e reddittuali della società predetta.
si costituiva tempestivamente chiedendo il rigetto delle domande attoree CP_4
con richiesta di accertamento, in via riconvenzionale, dell'acquisto a titolo originario per usucapione dei beni immobili oggetto di causa.
Il G.I. riteneva inammissibili le prove orali articolate dalle parti, ritenendo la causa già
istruita documentalmente ed esperiva senza esito, un tentativo di conciliazione giudiziale ex art. 185 c.p.c..
Con sentenza n.° 96/2024, depositata in data 10.1.2024, il Tribunale accoglieva la domanda di condanna di alla restituzione dei beni immobili in questione, CP_4
a seguito della legittima esclusione dalla compagine sociale della
[...]
Parte_1
Il giudice di prime cure in particolare, sottolineava che l'uso dei beni appartenenti alla società per fini personali di un singolo socio legittimo, laddove, consentito dalla compagine sociale, costituisce semplice detenzione e non rileva quale possesso utile ai fini dell'usucapione, mentre rigettava la domanda risarcitoria avanzata dalla società
attrice sottolineando l'assenza di qualsivoglia prova sia a dimostrazione della destinazione sociale dei beni controversi, che a sostegno dell'effettiva esistenza di un danno dovuto all'indisponibilità dei beni disponendo la compensazione integrale delle spese di lite in considerazione della reciprocità della soccombenza
La sentenza era gravata da a cui resisteva, Parte_1 [...]
. CP_4
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 10.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'appellante lamenta l'erroneità del capo della sentenza avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno.
Parte appellante rileva come aveva chiesto, sia il ristoro patrimoniale conseguente alla perdita reddituale per occupazione abusiva e lo sviamento della funzione sociale dei beni sottratti, sia il risarcimento per equivalente delle somme necessarie alla ricostruzione della situazione materiale corrispondente a quella esistente.
Il motivo è fondato.
Ad avviso del Collegio, il motivo è condivisibile perché quanto all'aspetto del deterioramento dei beni, la parte appellante aveva allegato le fatture sub. doc. 41)-44),
le quali, dimostrano l'esecuzione di lavori presso l'immobile, nonché, i consumi di gas fruito illegittimamente da dalla data della delibera di esclusione del socio CP_4
del 5.5.2018 all'esecuzione del sequestro del 10.10.2019 sub doc. 45)-53), mentre il cattivo stato dell'immobile, è riportato nel verbale di rilascio sub doc. 34). Pertanto, la pronuncia deve essere riformata sulla base della quantificazione risultante dai documenti prodotti per una somma complessiva pari ad € 6.776,84, di cui € 5.452,90
per le spese di ripristino dell'immobile, a cui debbono sommarsi € 1.323,94, per il consumo di circa 653,668 mc. di gas (circa 2484 litri ad un costo medio di €.0,53 al litro), oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo effettivo con conseguente condanna di al pagamento della stessa, a favore di CP_4 Parte_1
[...]
In conclusione, l'appello di è accolto con Parte_1
conseguente condanna di al pagamento di complessivi € 6.776,84, a titolo CP_4
di danno oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo confermando nel resto, la sentenza appellata.
La soccombenza della parte appellata comporta la condanna della stessa CP_4
alla rifusione delle spese del primo e del presente grado in favore di
[...]
che si liquidano, tenuto conto del valore indeterminabile della causa Parte_1
di modesta complessità, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.° 96/2024 del Tribunale di Brescia del 10.1.2024
- accoglie l'appello e per l'effetto, condanna di al pagamento € 6.776,84, CP_4
oltre a interessi legali dalla domanda al saldo effettivo a favore di
[...]
Parte_1
- condanna a pagare in favore di le CP_4 Parte_1 spese del primo grado liquidate in complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00
per la fase di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario
IVA e CPA, come per legge e quelle del presente grado liquidate in complessivi
€6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao