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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16359/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
6, professione insegnante, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Prete ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bologna, Via Don Minzoni n. 4
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Teresa Serra del Foro di Castrovillari ed elettivamente domiciliato presso e nello studio della stessa in Bologna, Via Tuscolano n. 16
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25/03/2025; il P.M è intervenuto.
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 25/03/2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando,
1. pronunciala separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
14/6/1983 e (nata il [...] GELA (CL), già uniti in matrimonio in Controparte_1
GELA 20/09/2014 il giorno 20/09/2014 (atto n. 201 , P.II, Serie A anno 2014);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno 2-4-
2025________.
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore dott. Carmen Giraldi
Il Presidente dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16359/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
6, professione insegnante, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Prete ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bologna, Via Don Minzoni n. 4
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Teresa Serra del Foro di Castrovillari ed elettivamente domiciliato presso e nello studio della stessa in Bologna, Via Tuscolano n. 16
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25/03/2025; il P.M è intervenuto.
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 25/03/2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando,
1. pronunciala separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
14/6/1983 e (nata il [...] GELA (CL), già uniti in matrimonio in Controparte_1
GELA 20/09/2014 il giorno 20/09/2014 (atto n. 201 , P.II, Serie A anno 2014);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno 2-4-
2025________.
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore dott. Carmen Giraldi
Il Presidente dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3