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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/11/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.605/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.605/2023
Tra
, e – in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di –, e Persona_1 Parte_4 Parte_5
– in qualità di eredi di –, rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] Persona_2
CO GE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Foligno, Via Giuseppe
Garibaldi n.85, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello Appellanti
e in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Controparte_1 CP_2
Caforio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Via Bartolo n.10, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellato nonché nei confronti
Contumace Controparte_3 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.297/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per , , e : Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, accogliere l'appello riformando la sentenza impugnata
e quindi rigettare la domanda del riformulando le conclusioni prospettate nel Controparte_1 giudizio di primo grado: In via principale: nel rigetto della domanda con relativa condanna alle spese legali;
In via secondaria: accertare l'agire del comportamento del e l'indebito Controparte_1 arricchimento ottenuto dal dato dalla differenza tra il prezzo di cessione pagato ai CP_1 proprietari del terreno oggetto di cessione e il prezzo di vendita del terreno stesso alla Grafiche
Flaminia s.r.l., prezzo che i avrebbero potuto realizzare a fronte di una giusta condotta del Parte_1 nonché procedere anche ai sensi dell'art.96 cpc;
CP_1
Ci si riserva con separato giudizio di richiedere la condanna del per il pagamento Controparte_1 dell'importo determinato dal Giudice in via di eccezione a titolo di indebito arricchimento.
In via istruttoria: voglia l'Ill.mo Giudice ordinare a controparte il deposito della documentazione attinente all'accertamento fiscale e i contratti stipulati con gli acquirenti delle aree oggetto di cessione volontaria dai quali emergeranno elementi per la giusta interpretazione delle volontà delle parti, l'inapplicabilità delle normative richiamate da controparte e la fondatezza dell'eccezione di questa difesa in tema di indebito arricchimento ricordando sempre a noi stessi che nel procedimento in parola non può esservi alcun 'utile' da parte dell'ente pubblico: tanto riceve e tanto deve dare, trattandosi a livello contabile di una operazione neutra in applicazione del principio legale di perfetto pareggio economico dell'operazione. Detto principio legale, come affermato dalla giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione e di quella del Consiglio di Stato, vale anche quale canone ermeneutico alla stregua del quale interpretare qualsivoglia clausola convenzionale in materia di prezzo di cessione.
È, partendo proprio, dal principio di pareggio che deve essere interpretata la scrittura privata in tema di determinazione del prezzo al netto di ogni tassa, imposta e ritenuta.”.
Per il Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contraris rejectis,
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi degli artt.348 bis e 342 cpc;
In via principale e nel merito: rigettare integralmente l'appello avversario e tutte le domande ivi formulate, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n.297/2023 resa dal Tribunale di Spoleto, pubblicata il 20/4/2023.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della richiesta di ordine di produzione documentale reiterata da parte appellante, in quanto inammissibile e, comunque, irrilevante ed inconferente.
L'ordine di deposito si riferisce, infatti, a documentazione che esula dall'oggetto del presente giudizio, atteso che le trattative e gli accordi intercorsi con la Grafiche Flaminia s.r.l. non hanno alcuna rilevanza e pertinenza con la causa petendi ed il petitum del giudizio. Senza considerare che detto mezzo istruttorio non può avere fini meramente esplorativi e non può essere ammesso al solo scopo di indagare se la prova in ordine alla dedotta inapplicabilità delle normative richiamate e alla fondatezza dell'eccezione di indebito arricchimento possa essere rinvenuta nei documenti stessi, altrimenti lo stesso servirebbe a supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante. Tanto più che, con riferimento a tale ultima eccezione, laddove controparte avesse voluto dare prova di un presunto arricchimento senza causa del avrebbe dovuto Controparte_1 proporre apposita domanda riconvenzionale.”.
Con ordinanza del 3/4/2024 il Giudice istruttore aveva rigettato le istanze istruttorie ed aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali;
con ordinanza del 25/6/2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. Successivamente, con provvedimento datato 17/9/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i premettevano di essere stati convenuti, Parte_1 insieme a (contumace in questa sede), dal con ricorso ex art.702 bis Controparte_3 Controparte_1 cpc, il quale aveva chiesto, in via principale, accertarsi e dichiararsi il suo diritto, in qualità di sostituto d'imposta, alla restituzione della somma anticipata a titolo di ritenuta d'imposta e, per l'effetto, condannarsi i in via solidale, al pagamento della complessiva somma di euro 52.182,00 Parte_1
(euro 13.045,50 ciascuno) e la al pagamento della complessiva somma di euro 15.369,00; in CP_3 via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, aveva chiesto dichiararsi i resistenti tenuti ad indennizzarlo ai sensi dell'art.2041 cc con conseguente condanna degli stessi alla restituzione delle succitate somme, nella misura sopra specificata. Il tutto con vittoria delle spese processuali.
I riepilogavano quindi la vicenda per cui è causa: il con deliberazione del Parte_1 Controparte_1
Consiglio Comunale n.82 del 22/12/2004, aveva adottato il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica in variante allo strumento urbanistico per attività produttive da attuare come Piano per gli
Insediamenti Produttivi (c.d. P.I.P.) in località TO GG (successivamente modificato/integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 e 48 del 2005, n.39/2008 e n.20/2009) per poi dare inizio al procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. n.327/2001; dopo aver comunicato l'avvio del procedimento espropriativo ai diversi soggetti interessati, tra cui i (cfr. nota prot. n.2664 Parte_1 del 14/2/2005), il con nota prot. n.2036 dell'11/2/2008, aveva comunicato agli espropriandi CP_1 l'ammontare dell'indennità prevista in loro favore e, con nota prot. n.15538 del 18/9/2009, aveva convocato i soggetti interessati per definire l'indennità eventualmente in termini transattivi senza ricorrere alle procedure espropriative. In data 1/10/2009, l'Amministrazione comunale – continuavano i – aveva sottoscritto con i proprietari dei terreni una convenzione, definendo Parte_1 indennità, tempi e modalità per la cessione bonaria degli immobili, sicché, con atto di cessione volontaria rep. n.3803 del 20/7/2010, e nonché Persona_1 Parte_1 Persona_2
e (coniugati in regime di comunione dei beni) – comproprietari del terreno Parte_4 sito in censito al C.T. Del Comune di al foglio n.10, particelle n.2213, 2257, 2258, 2259, CP_1 CP_1
2260, 2261, 2221, 2222, 1763 – avevano trasferito al la proprietà delle rate di terreno CP_1 interessate dal Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, dietro il pagamento dell'indennità concordata in euro 260.910,00. Successivamente, in data 19/8/2014 – proseguivano, ancora, i
– l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Perugia aveva notificato al Parte_1 CP_1
l'avviso di accertamento n.T3N071802059/2014 (relativo all'anno d'imposta 2010),
[...] contestando, in qualità di sostituto d'imposta, la violazione consistente nell'omessa effettuazione e nel conseguente omesso versamento della ritenuta alla fonte del 20% prevista dell'art.11 co.5, L.
n.413/1991: quantificate le diverse pretese tributarie – per quanto qui interessa quella in capo ai era stata quantificata nell'importo di euro 52.182,00 – e stabilite le sanzioni connesse alle Parte_1 anzidette violazioni, al veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad CP_1 euro 218.310,00. A fronte, quindi, di tale accertamento il per estinguere l'obbligazione CP_1 tributaria, aveva definito un piano di rateizzazione con l'Amministrazione finanziaria, provvedendo al relativo adempimento;
contestualmente, aveva esercitato il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi d'imposta (vale a dire, i proprietari coinvolti nel P.I.P.); nello specifico, con nota prot.14437 dell'1/9/2014, l'Amministrazione comunale aveva invitato i a voler provvedere Parte_1 al pagamento della somma di euro 52.182,00 a titolo di ritenuta del 20% sull'indennità di euro
260.910,00. I infine, evidenziavano che il non avendo ricevuto un riscontro Parte_1 CP_1 positivo nemmeno con la successiva diffida e messa in mora datata 3/6/2015, li aveva convenuti in giudizio.
Gli odierni appellanti davano poi atto del fatto che si era costituita in giudizio , la quale Controparte_3 aveva chiesto la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice adito, in favore di quello tributario, nonché il respingimento di tutte le domande proposte dal con vittoria Controparte_1 delle spese processuali.
I infine, davano atto di essersi costituiti in quella sede, premettendo anzitutto che l'Agenzia Parte_1 delle Entrate li aveva convocati, per il giorno 25/3/2014, ai sensi dell'art.32 del D.P.R. n.600/1973 al fine di verificare la corretta dichiarazione ai fini fiscali di una potenziale plusvalenza derivante da una cessione a titolo oneroso;
in tale sede, essi convenuti avevano fornito le spiegazioni in merito all'oggetto della convocazione, poi ritenute dalla stessa Agenzia idonee ad escludere la prosecuzione del procedimento, non emettendo di conseguenza alcun avviso di accertamento. Dopo essere stati convocati dal per discutere la medesima posizione fiscale, a seguito della riunione Controparte_1 del 5/9/2014, essi convenuti, a mezzo del proprio legale, avevano formalmente trasmesso al CP_1 le osservazioni e le spiegazioni in merito alla propria posizione deducendo che: la ritenuta del 20% sull'indennità di espropriazione, prevista dall'art.11 co.7, L. n.413/1991, costituisce un'imposta secca, sicché il soggetto espropriato sconta alla fonte in via definitiva il prelievo reddituale su quanto percepito;
posto che essi convenuti non avevano optato per la “tassazione ordinaria” sulla plusvalenza tra costo storico ed indennità ricevuta (facoltà questa prevista dalla stessa norma), non trattavasi di ritenuta d'acconto, da scomputare, ma di imposta e, per l'effetto, la stessa doveva ricadere sul
Quanto poi al prezzo di cessione pari ad euro 260.910,00, i IS rilevavano che il CP_1 prezzo concordato dalle parti era al netto, nel senso che tutte le spese e le imposte restavano a carico del ciò evincendosi dall'atto di cessione del 20/7/2010, dall'art.7 del preliminare di vendita CP_1 del 20/4/2010 e dalla missiva del stesso prot. n.4437 dell'1/9/2014; al riguardo, peraltro, CP_1 osservavano che, diversamente, essi non avrebbero convenuto il sopradetto importo qualora lo stesso fosse stato ritenuto al lordo della ritenuta. I predetti adducevano altresì, da una parte, Parte_1
l'inapplicabilità dell'art.11 co.5, L. n.413/1991 poiché, mancando sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo che qualificherebbero l'intervento come opera pubblica, la disposizione appena citata non era applicabile alla cessione volontaria avvenuta nel contesto del P.I.P. e, dall'altra parte,
l'inapplicabilità dell'art.2041 cc, sostenendo che nella fattispecie era la convenzione con cui era stato pattuito il prezzo netto di cessione a costituire la giusta causa del pagamento e della conseguente allocazione patrimoniale concordata, spettando semmai ad essi convenuti il riconoscimento dell'indennizzo per arricchimento senza causa ex art.2041 cc in quanto il vantaggio patrimoniale che il aveva ottenuto dalla rivendita dei medesimi terreni per un importo di euro 369.187,65 CP_1
(comprensivo degli oneri di urbanizzazione) a fronte del prezzo di cessione nell'ambito del P.I.P. pari ad euro 260.910,00 era privo di giusta causa.
Gli odierni appellanti evidenziavano, infine, che avevano concluso chiedendo nel merito, in via principale, rigettarsi le domande ex adverso proposte con relativa condanna alle spese legali;
in via subordinata, accertarsi l'indebito arricchimento del dato dalla differenza tra il prezzo Controparte_1 di cessione e il prezzo di vendita del terreno stesso alla Grafiche Flaminia s.r.l.; in ogni caso, condannarsi il ai sensi dell'art.96 cpc. CP_1 Il Tribunale di Spoleto, con l'impugnata sentenza – rigettata, con ordinanza dell'8/11/2018,
l'eccezione sollevata dalla e disposto, contestualmente, il mutamento del rito, ogni diversa CP_3 domanda, eccezione e deduzione disattese – così statuiva:
“Accoglie la domanda proposta dal nei confronti di , Controparte_1 Persona_1 Parte_4
, e e, per l'effetto, condanna ,
[...] Parte_1 Persona_2 Persona_1 [...]
e , nonché e quali Parte_4 Parte_1 Parte_4 Parte_5 eredi di al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 52.182,00 (pari ad Persona_2 euro 13.045,00 ciascuno per , , e Persona_1 Parte_4 Parte_1
) in favore del Persona_2 CP_1 CP_1
Accoglie parzialmente la domanda proposta dal nei confronti di e, Controparte_1 Controparte_3 per l'effetto, condanna al pagamento della somma di euro 12.295,00 in favore del Controparte_3
Controparte_1
NA , e , nonché Persona_1 Parte_4 Parte_1 Parte_4
e quali eredi di al pagamento, in solido tra loro, delle
[...] Parte_5 Persona_2 spese di lite del presente giudizio in favore del che si liquidano in euro 7.616,00 Controparte_1 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge;
NA al pagamento di ½ delle spese di lite del presente giudizio in favore del Controparte_3 che si liquidano in euro 2.583,50 (già in misura di ½) oltre IVA se dovuta, CPA e Controparte_1 spese generali come per legge;
Compensa tra e il il restante ½ delle spese di lite.”. Controparte_3 Controparte_1
Orbene, con il primo motivo di appello i censuravano la sentenza di I grado per aver, a loro Parte_1 dire, modificato l'accordo intervenuto tra le parti in merito al prezzo di cessione nella parte in cui aveva ritenuto che dallo stesso dovesse essere decurtato il valore della ritenuta d'imposta; al riguardo osservavano che in questo modo il Tribunale – in violazione dell'art.1322 cc – aveva disatteso la volontà delle parti in quanto sia dal preliminare sia dal definitivo sia dal comportamento concludente delle stesse poteva dedursi che il prezzo era stato determinato al netto di tutte le spese, oneri, tasse e imposte.
Con il secondo motivo di gravame gli odierni appellanti censuravano poi la sentenza del Tribunale per violazione e/o falsa applicazione dell'art.11 co.5, L. n.413/1991, deducendo: la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove aveva affermato che la loro domanda avrebbe potuto essere accolta solo nel caso in cui il avesse operato la ritenuta alla fonte ma non l'avesse versata;
la diversità CP_1 dell'istituto della ritenuta a titolo d'imposta da quello della ritenuta a titolo d'acconto, specificando che, trattandosi di una ritenuta a titolo d'imposta, l'obbligo tributario doveva intendersi a carico del la non obbligatorietà della rivalsa. CP_1 Con il terzo motivo di appello, ancora, i impugnavano la decisione del primo Giudice Parte_1 laddove aveva ritenuto applicabile l'art.11 della L. n.413/1991, entrando nel merito dell'applicazione o meno di un tributo, la cui competenza spettava, a loro dire, al Giudice speciale, ossia alla
Commissione Tributaria di Perugia ex art.2 del D.lgs. n.546/1992. In ogni caso, deducevano l'inapplicabilità al caso di specie della norma in esame poiché: non si era verificata alcuna plusvalenza soggetta a tassazione;
la cessione aveva avuto ad oggetto terreni che non erano stati destinati a realizzare un'opera pubblica e che non erano collocati nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2/4/1968; essi non avevano optato per la tassazione ordinaria, sicché non avevano beneficiato della ritenuta d'imposta effettuata dall'Amministrazione comunale.
Con il quarto motivo di appello gli odierni appellanti impugnavano poi la decisione del Tribunale per aver applicato la c.d. teoria dell'errore nella parte in cui aveva sostenuto che le ritenute non erano in alcun modo state effettuate né, tantomeno, considerate nell'accordo con loro intercorso “perché il riteneva che non operasse la disposizione di cui all'art.11” poiché essi non avevano CP_1 promosso un'azione di annullamento parziale del contratto di cessione, sicché per difetto di petitum
e causa petendi ciò non avrebbe potuto essere valutato dal Giudice alla luce dell'art.112 cpc.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame i si dolevano della mancata pronuncia in merito alla Parte_1 richiesta di indennizzo ex art.2041 cc poiché i terreni oggetto della cessione volontaria erano stati rivenduti dal ad un prezzo superiore (pari ad euro 42,45 per mq) rispetto a quello a loro CP_1 liquidato (pari ad euro 30,00 per mq), così conseguendo un indebito vantaggio patrimoniale – non previsto da nessuna normativa e in contrasto con la finalità dell'istituto dell'espropriazione pubblica
– pari ad euro 108.277,65 (euro 12,45 [42,45 - 30,00] x 8.697 mq venduti). Concludevano, quindi, come sopra.
Il dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.348 bis e 342 Controparte_1 cpc, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che il primo Giudice aveva correttamente interpretato la volontà delle parti espressa in sede contrattuale e non aveva violato l'autonomia contrattuale né modificato l'oggetto del contratto, evidenziando che, nel caso di specie, nell'atto di cessione non vi era alcuna pattuizione sulla base della quale il si sarebbe obbligato al pagamento della ritenuta d'imposta; con riguardo al CP_1 secondo motivo di gravame ha evidenziato che l'obbligo tributario in questione non può e non poteva ritenersi in capo al in quanto il presupposto dell'imposta si era verificato in capo ai CP_1 Parte_1 specificando che l'Agenzia delle Entrate aveva notificato l'avviso di accertamento ad esso in qualità di mero sostituto d'imposta dei predetti IS, ciò non pregiudicando la sua rivalsa nei loro confronti. In merito, poi, al terzo motivo di appello l'odierno appellato ha anzitutto rilevato l'infondatezza del preteso difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in merito alla decisione impugnata, in ragione del fatto che il rapporto tra sostituto e sostituito è di competenza del Giudice ordinario, riguardando il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa. Ha poi rilevato: l'applicabilità al caso di specie dell'art.11 co.5, L. n.413/1991 in quanto la nozione di “opere pubbliche” di cui a tale norma va intesa in senso ben più ampio di quello ricavabile dal dato letterale, essendo pacifico che la norma in questione si applichi anche in caso di insediamenti produttivi;
l'insussistenza di una plusvalenza soggetta a tassazione;
l'irrilevanza della deduzione secondo cui il terreno non era collocato nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D poiché tale era la situazione solo prima dell'approvazione della variante.
Quanto poi al quarto motivo di appello, il ha osservato che il Giudice di prime cure non si CP_1 era affatto espresso in merito all'annullamento parziale del contratto di cessione, deducendo che gli odierni appellanti avevano semplicemente estrapolato un mero passaggio della parte motiva, decontestualizzandolo, senza che dallo stesso si possa ravvisare una pronuncia sul punto;
con riguardo, infine, al quinto motivo di gravame ha rilevato come, da una parte, nel caso di specie non sussista un vizio di omessa pronuncia perché l'accoglimento della domanda principale (di restituzione della somma anticipata a titolo di ritenuta d'imposta) aveva implicato un rigetto per assorbimento della domanda subordinata ex art.2041 cc esperita dagli odierni appellanti e, dall'altra parte, come, in ogni caso, tale ultima domanda sia inammissibile (era stata proposta come mera difesa/eccezione e non con domanda riconvenzionale), oltre che infondata (insussistenza dei presupposti di cui all'art.2041 cc). Concludeva, dunque, come sopra.
La Corte osserva anzitutto che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.348 bis cpc è infondata, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento: l'esame delle questioni dedotte dalle parti, oltre che dei vari elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di I grado, pur conducendo ad una soluzione chiara della vicenda, implica comunque attività valutative ed interpretative su cui è possibile controvertere.
Deve poi rigettarsi l'ulteriore eccezione in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, avendo i indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso Parte_1 impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire: la corretta applicazione dell'accordo sul prezzo di cessione, da intendersi al netto di tutte le spese, oneri, tasse e imposte;
la corretta applicazione dell'art.11 co.5, L. n.413/1991 giacché, trattandosi di una ritenuta a titolo d'imposta e non d'acconto, il relativo obbligo tributario doveva intendersi a carico del la dichiarazione di competenza CP_1 della Commissione Tributaria dato che il primo Giudice si era pronunciato sull'applicazione di un tributo;
l'inapplicabilità, in ogni caso, del succitato art.11, nonché della c.d. teoria dell'errore;
l'accoglimento della domanda di indennizzo per arricchimento senza causa ex art.2041 cc – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Ne va anzitutto rigettato il primo motivo giacché dall'esame del contratto preliminare e del contratto definitivo non risulta che, come sostenuto dai il prezzo di cessione ad essi pagato dal Parte_1 fosse stato determinato al netto di tutte le spese, oneri, tasse e imposte: l'art.5 del preliminare CP_1 del 20/4/2010 (cfr. doc. n.
3-fascicolo parte appellante) prevedeva che “Le spese per il contratto definitivo di trasferimento, per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno interamente a carico della parte promissaria acquirente. Gli oneri e le spese per reperire ogni documentazione tecnica ed amministrativa in genere sui terreni in questione saranno a carico della parte promittente venditrice. Gli eventuali costi di registrazione della presente scrittura saranno sopportati interamente dalla parte che con il proprio comportamento inadempiente avrà originato la relativa necessità.”; l'art.9 del definitivo del 20/7/2010 (cfr. doc. n.
2-fascicolo parte appellante) statuiva che
“Le spese del presente atto sono a carico del ”. Ebbene, tali pattuizioni indicano, Controparte_1 chiaramente, come fossero state tassativamente indicate le spese che il doveva accollarsi e CP_1 poiché tra queste non erano affatto previste le imposte, è evidente che non ci fosse stato alcun accollo del in relazione all'appena citata ritenuta, la quale restava a carico dei cedenti. Peraltro, CP_1 quanto previsto dalle sopradette disposizioni contrattuali è anche in linea con quanto previsto dalla normativa fiscale in base alla quale – per quanto si dirà nel prosieguo – la ritenuta d'imposta deve intendersi a carico del soggetto che consegue il reddito derivante dalla corresponsione dell'indennità di esproprio.
Non colgono nel segno, poi, le deduzioni di parte appellante circa il fatto che, anche sulla base del comportamento che il aveva tenuto nei confronti della ditta Grafiche Flaminia s.r.l. Controparte_1 in qualità di acquirente dei terreni espropriati (cfr. doc. n.
7-seconda memoria istruttoria di parte convenuta), il prezzo avrebbe dovuto, a maggior ragione, essere inteso al netto di tutte le spese ed imposte poiché il prima ancora della stipula del preliminare del 20/4/2010, aveva già CP_1 stipulato -in data 2/3/2010- con la Grafiche Flaminia il preliminare di compravendita, pattuendo un prezzo a mq (pari ad euro 42,45) maggiore rispetto a quello liquidato nell'atto di cessione (pari ad euro 30,00). Orbene, trattandosi di un contratto stipulato tra altri soggetti (per l'appunto, il CP_1
e la società acquirente) e fondato su un rapporto sinallagmatico distinto, il contenuto dell'appena citato preliminare non può costituire un valido criterio di interpretazione della determinazione dell'indennità di esproprio di cui all'atto di cessione: in tale contratto, in altri termini, non ci sono elementi per poter sostenere che l'anzidetta indennità fosse stata determinata al netto della ritenuta d'imposta.
Va poi rigettato anche il secondo motivo di appello, dovendosi al riguardo osservare che condivisibilmente il Tribunale aveva affermato che “Laddove l'imposta non sia stata trattenuta, il contribuente non può in alcun modo avvantaggiarsi dell'inadempimento del sostituto spostando su quest'ultimo l'obbligo di pagamento di un'imposta il cui presupposto di imposta si è realizzato interamente a carico dello stesso contribuente-sostituito.” (cfr. pag. n.8): ove, infatti, il pagamento dell'imposta sia anticipato dal sostituto d'imposta – come avvenuto nel caso di specie – è pacifico che quest'ultimo abbia poi il diritto di rivalsa sul sostituito, così come risulta dalla lettura dell'art.64 del D.P.R. n.600/1973 secondo cui “Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso. Il sostituito ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta. Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili
a questi, ha diritto di rivalsa.”. Né, peraltro, può rilevare in contrario il fatto (sottolineato dalla difesa dei nell'atto di appello) che il Tribunale aveva in realtà errato poiché, trattandosi di ritenuta Parte_1
a titolo d'imposta e non di ritenuta a titolo di acconto, il di sua iniziativa avrebbe dovuto CP_1 procedere al pagamento della ritenuta controversa, non trattenendola dal prezzo in quanto fissato al netto, ma procedendo al suo versamento all'Erario: difatti, è agevole obiettare che se è vero che il avrebbe dovuto operare la ritenuta alla fonte sull'indennità corrisposta agli odierni Controparte_1 appellanti, nondimeno è vero che il presupposto dell'imposta si era verificato in capo ai i Parte_1 quali, in qualità di cedenti del terreno espropriato, avevano ricevuto l'indennità di esproprio, da intendersi quale manifestazione di ricchezza oggetto di tassazione.
Dovrà rigettarsi altresì il terzo motivo di gravame.
Quanto anzitutto al preteso difetto di giurisdizione del Giudice ordinario – come correttamente già affermato dal Giudice di I grado – si rileva che la controversia concernente l'esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituito rientra nella giurisdizione del
Giudice ordinario;
al contrario, quella attinente all'esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario, spetta alla giurisdizione del Giudice speciale, in particolare della Commissione Tributaria. In ordine a tale principio la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. Un., ord. n.16833/2017 che, richiamando peraltro altra giurisprudenza della Suprema Corte, ha ribadito che “In tema di giurisdizione, le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al Giudice ordinario.”.
Ebbene, ritiene la Corte che, nel caso di specie, sussista la giurisdizione del Giudice ordinario poiché non è mai stato in discussione l'esercizio del potere impositivo, quanto piuttosto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa del CP_1
Quanto, poi, alla sussistenza dei requisiti per l'applicazione della ritenuta d'imposta pari al 20% ex art.11 co.7, L. n.413/1991, va rilevato innanzitutto che la nozione di “opere pubbliche” – di cui all'art.11 co.5, L. n.413/1991, tutt'oggi vigente e le cui disposizioni, senza grosse modifiche, sono confluite nell'art.35, D.P.R. n.327/2001 – va intesa in senso ben più ampio di quello ricavabile dal dato letterale dato che il Legislatore ha inteso unificare i regimi delle opere private di pubblica utilità, in cui vi rientrano gli insediamenti produttivi, con quelli delle opere pubbliche: al riguardo, devesi osservare che, sostanzialmente, entrambi gli strumenti urbanistici sono preordinati alla soddisfazione di interessi generali della collettività, sicché anche l'opera realizzata in regime di pubblica utilità concorre al soddisfacimento di un interesse pubblico. A ragione, quindi, di quanto precede anche l'acquisizione per pubblica utilità, perfezionatasi tramite la cessione volontaria dei terreni individuati nel contesto del procedimento espropriativo, dei terreni destinati alle attività produttive da attuare come P.I.P., è funzionale alla realizzazione di un'opera che, in quanto finalizzata allo sviluppo industriale e all'interesse generale della collettività, si configura giuridicamente come opera pubblica.
In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: sul punto si veda anzitutto
Cass. civ., Sez. V, sent. n.8621 del 6/5/2004, la quale, dopo aver affermato che “…Sarebbe davvero singolare che, mentre rispetto alla determinazione dell'indennità di espropriazione sarebbe irrilevante distinguere 'opera pubblica' ed 'opera di pubblica utilità', questa distinzione tornasse ad essere rilevante quando si tratti della tassazione delle plusvalenze che con la percezione di tale indennità abbia realizzato il soggetto espropriato. Non basta. Questa Suprema Corte ha rilevato
l'esistenza, in materia di espropriazione per pubblica utilità, di <una linea di tendenza ad una configurazione più elastica e meno didascalica opera pubblica, siccome riferita ogni intervento del pubblico potere volto ottenere modificazione durevole mondo fisico che interessa la collettività> (Cass. n. 6825/1994): in altre parole <la nozione di opera pubblica è andata espandendosi, fino a ricomprendere ogni intervento del pubblico potere (non necessariamente estrinsecantesi nella realizzazione una costruzione: art.9 della legge 22 ottobre 1971, n.865; art.5 bis d.l. 11 luglio 1992, n.333, convertito in 8 agosto n.359) diretto ad ottenere, nell'interesse collettività, modificazione durevole mondo fisico> (Cass. S.U.
n.394/1999; cfr. altresì Casa. n.2897/1997; n.3723/1995) …”, ha chiarito che “…L'idea di escludere una interpretazione 'restrittiva' dell'art.11, co.5, L. n.413/1991, che sembra emergere implicitamente dalle già ricordate pronunce di questa Suprema Corte, sembra da condividere. Invero, la disposizione di cui all'art.11, co.5, L. n. 413/1991, sembra necessariamente far riferimento ad una nozione ampia di 'opera pubblica'. La ratio della norma, infatti, è quella di assoggettare ad imposizione le plusvalenze realizzate mediante la percezione di indennità derivanti da procedure di espropriazione per pubblica utilità, qualunque sia la forma – decreto di esproprio, cessione volontaria, occupazione appropriativa – nella quale si è conclusa la procedura ablativa. Il comma 5 della norma in questione ha lo scopo di equiparare, ai fini della tassazione come 'redditi diversi', le
'plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione' (art.11, co.1, lett.
f), che modifica l'art. 81, lett. b), T.U.I.R.) alle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni coattive dei medesimi terreni in forza di procedimenti espropriativi per pubblica utilità. In buona sostanza la finalità della norma sembra essere quella di sancire, ai fini della tassazione delle plusvalenze conseguenti al trasferimento di terreni edificabili, l'irrilevanza del titolo che realizza il trasferimento: la plusvalenza sarà tassata tanto se il trasferimento avverrà a seguito di cessione a titolo oneroso (riconducibile ad una scelta libera ed autonoma del cedente), quanto se il trasferimento avverrà 'forzosamente' a seguito di espropriazione, di 'cessione volontaria' o di
'occupazione appropriativa'…”. Si veda altresì Cass. civ., Sez. V, sent. n.14362 del 30/6/2011 che, da ultimo, ha ribadito che “In tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi dell'art.11, co.5, L.
n.413/1991, sono sottoposte a tassazione le plusvalenze realizzate mediante percezione della indennità di esproprio a seguito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità o di cessione di terreni fabbricabili, quale che sia la finalità concreta – realizzazione di un'opera pubblica o di un'opera di pubblica utilità, categoria quest'ultima nella quale rientrano gli insediamenti produttivi
e gli impianti industriali, pur se realizzati da privati, previsti dagli strumenti urbanistici – a cui la medesima procedura sia preordinata. Pertanto, attesa l'irrilevanza sia del titolo sia della finalità dell'opera che realizza il trasferimento, la plusvalenza è soggetta a tassazione tanto se il trasferimento avviene a seguito di cessione a titolo oneroso, riconducibile ad una scelta libera ed autonoma del cedente, quanto se il trasferimento avviene forzosamente a seguito di espropriazione, cessione volontaria od occupazione appropriativa per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.”.
Chiarita la nozione di “opere pubbliche” e proseguendo con le condizioni di imponibilità delle plusvalenze, si rileva che l'imponibilità delle plusvalenze – quali redditi diversi ai sensi dell'art.67, co.1 lett. b), D.P.R. n.917/1986 secondo cui “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (omissis).” – è subordinata all'atto della realizzazione, vale a dire all'atto della percezione dell'indennità di esproprio, ed è questo il motivo per cui, da una parte, il co.5 dell'art.11 parla di “percezione” di somme da parte del soggetto passivo e, dall'altra parte, il co.7 del medesimo art. parla di “corresponsione” da parte del sostituto d'imposta. Dunque, con riferimento al caso per cui è causa, avendo i ricevuto un'indennità di esproprio, si era determinata una Parte_1 plusvalenza soggetta a tassazione.
Né a diversa conclusione potrebbe giungersi in virtù del fatto che il terreno oggetto di cessione volontaria non era collocato nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2/4/1968 in quanto la classificazione del terreno in esame come “scalo ferroviario, servizi privati” e “verde privato” si riferiva – come correttamente rilevato dall'odierno appellato – alla classificazione precedente all'approvazione della variante (cfr. doc. da n.1 a n.
5-ricorso ex art.702 bis cpc).
Ebbene, proprio sulla scorta della normativa di riferimento e conformemente alla giurisprudenza richiamata, l'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento n.T3N071802059/2014 (cfr. doc.
n.14-ricorso ex art.702 bis cpc), aveva infatti contestato al quale sostituto Controparte_1
d'imposta, la mancata effettuazione della ritenuta del 20% sul corrispettivo erogato a titolo di indennità di esproprio a favore dei Poiché, quindi, sussistono i requisiti per l'applicazione Parte_1 della ritenuta controversa, correttamente il Tribunale aveva accolto la domanda del di CP_1 restituzione della somma anticipata a titolo di ritenuta d'imposta.
Dovrà parimenti rigettarsi anche il quarto motivo di gravame poiché, come correttamente già affermato dal Tribunale, il appellato – con la missiva n.14437 datata 1/9/2014 (cfr. doc. CP_1
n.14-ricorso ex art.702 bis cpc) nella quale si legge che “…Si deve infatti al riguardo segnalare che
l'Agenzia delle Entrate non ha condiviso la tesi sostenuta dall'Amministrazione tesa ad escludere dall'applicabilità della citata normativa le somme percepite nell'ambito di espropriazione di aree ricomprese nei PIP. Ciò rilevato si deve ricordare però anche che tali somme, ancorché erroneamente non assoggettate a ritenuta, rimanevano comunque tassabili a carico dell'interessato…” – non aveva sostenuto di aver effettuato la ritenuta a monte senza averla poi versata, ma, al contrario, aveva ammesso di non averla trattenuta, ritenendo erroneamente che la fattispecie in esame non rientrasse nell'ambito applicativo di cui all'art.11 co.5, L. n.413/1991: in altri termini, la ritenuta del 20% non era stata effettuata a causa del fatto che il aveva CP_1 erratamente ritenuto che non operasse la disposizione di cui al citato art.11. Né con ciò – come hanno invece sostenuto gli odierni appellanti – il Giudice di I grado si era espresso in merito all'annullamento parziale del contratto di cessione o aveva emesso una pronuncia sul punto: il
Tribunale si era limitato a formulare un mero apprezzamento che nulla aveva a che fare con la proponibilità o meno dell'azione di annullamento parziale del contratto di cessione da parte del
CP_1
Infondato risulta infine il quinto ed ultimo motivo di appello giacché – a prescindere tanto dal preteso vizio di omessa pronuncia eccepito dagli appellanti quanto dall'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato in quanto la richiesta d'indennizzo per arricchimento senza causa avrebbe dovuto essere proposta con domanda riconvenzionale e non come una mera difesa od eccezione – l'azione ex art.2041 cc è radicalmente infondata per insussistenza dei presupposti di cui all'art.2041 cc, non essendosi verificato né l'arricchimento del in danno dei i quali, sulla base del CP_1 Parte_1 contratto di cessione a cui era preceduto il procedimento di stima e di esproprio, avevano accettato e ricevuto il prezzo di cessione pari ad euro 260.910,00, né, di conseguenza, il depauperamento del loro patrimonio. Né, peraltro, colgono nel segno le deduzioni svolte dagli odierni appellanti laddove hanno sostenuto che il avrebbe realizzato un guadagno non previsto da nessuna legge: la censura CP_1 non ha pregio dovendosi osservare che, semmai, ogni guadagno è lecito – soprattutto se arricchisce un ente pubblico che potrà destinare quindi ulteriori risorse alla tutela degli interessi pubblici – finché non subentri una norma che lo vieta.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.605/2023
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da , e – Parte_1 Parte_2 Parte_3 in qualità di eredi di –, e – in Persona_1 Parte_4 Parte_5 qualità di eredi di;
Persona_2
- NA gli stessi alla rifusione delle spese processuali sostenute dal nel Controparte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in euro 5.100,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 6/11/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. O. Paini Dott. S. Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.605/2023
Tra
, e – in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di –, e Persona_1 Parte_4 Parte_5
– in qualità di eredi di –, rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] Persona_2
CO GE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Foligno, Via Giuseppe
Garibaldi n.85, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello Appellanti
e in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Controparte_1 CP_2
Caforio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Via Bartolo n.10, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellato nonché nei confronti
Contumace Controparte_3 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.297/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per , , e : Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, accogliere l'appello riformando la sentenza impugnata
e quindi rigettare la domanda del riformulando le conclusioni prospettate nel Controparte_1 giudizio di primo grado: In via principale: nel rigetto della domanda con relativa condanna alle spese legali;
In via secondaria: accertare l'agire del comportamento del e l'indebito Controparte_1 arricchimento ottenuto dal dato dalla differenza tra il prezzo di cessione pagato ai CP_1 proprietari del terreno oggetto di cessione e il prezzo di vendita del terreno stesso alla Grafiche
Flaminia s.r.l., prezzo che i avrebbero potuto realizzare a fronte di una giusta condotta del Parte_1 nonché procedere anche ai sensi dell'art.96 cpc;
CP_1
Ci si riserva con separato giudizio di richiedere la condanna del per il pagamento Controparte_1 dell'importo determinato dal Giudice in via di eccezione a titolo di indebito arricchimento.
In via istruttoria: voglia l'Ill.mo Giudice ordinare a controparte il deposito della documentazione attinente all'accertamento fiscale e i contratti stipulati con gli acquirenti delle aree oggetto di cessione volontaria dai quali emergeranno elementi per la giusta interpretazione delle volontà delle parti, l'inapplicabilità delle normative richiamate da controparte e la fondatezza dell'eccezione di questa difesa in tema di indebito arricchimento ricordando sempre a noi stessi che nel procedimento in parola non può esservi alcun 'utile' da parte dell'ente pubblico: tanto riceve e tanto deve dare, trattandosi a livello contabile di una operazione neutra in applicazione del principio legale di perfetto pareggio economico dell'operazione. Detto principio legale, come affermato dalla giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione e di quella del Consiglio di Stato, vale anche quale canone ermeneutico alla stregua del quale interpretare qualsivoglia clausola convenzionale in materia di prezzo di cessione.
È, partendo proprio, dal principio di pareggio che deve essere interpretata la scrittura privata in tema di determinazione del prezzo al netto di ogni tassa, imposta e ritenuta.”.
Per il Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contraris rejectis,
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi degli artt.348 bis e 342 cpc;
In via principale e nel merito: rigettare integralmente l'appello avversario e tutte le domande ivi formulate, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n.297/2023 resa dal Tribunale di Spoleto, pubblicata il 20/4/2023.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della richiesta di ordine di produzione documentale reiterata da parte appellante, in quanto inammissibile e, comunque, irrilevante ed inconferente.
L'ordine di deposito si riferisce, infatti, a documentazione che esula dall'oggetto del presente giudizio, atteso che le trattative e gli accordi intercorsi con la Grafiche Flaminia s.r.l. non hanno alcuna rilevanza e pertinenza con la causa petendi ed il petitum del giudizio. Senza considerare che detto mezzo istruttorio non può avere fini meramente esplorativi e non può essere ammesso al solo scopo di indagare se la prova in ordine alla dedotta inapplicabilità delle normative richiamate e alla fondatezza dell'eccezione di indebito arricchimento possa essere rinvenuta nei documenti stessi, altrimenti lo stesso servirebbe a supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante. Tanto più che, con riferimento a tale ultima eccezione, laddove controparte avesse voluto dare prova di un presunto arricchimento senza causa del avrebbe dovuto Controparte_1 proporre apposita domanda riconvenzionale.”.
Con ordinanza del 3/4/2024 il Giudice istruttore aveva rigettato le istanze istruttorie ed aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali;
con ordinanza del 25/6/2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. Successivamente, con provvedimento datato 17/9/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i premettevano di essere stati convenuti, Parte_1 insieme a (contumace in questa sede), dal con ricorso ex art.702 bis Controparte_3 Controparte_1 cpc, il quale aveva chiesto, in via principale, accertarsi e dichiararsi il suo diritto, in qualità di sostituto d'imposta, alla restituzione della somma anticipata a titolo di ritenuta d'imposta e, per l'effetto, condannarsi i in via solidale, al pagamento della complessiva somma di euro 52.182,00 Parte_1
(euro 13.045,50 ciascuno) e la al pagamento della complessiva somma di euro 15.369,00; in CP_3 via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, aveva chiesto dichiararsi i resistenti tenuti ad indennizzarlo ai sensi dell'art.2041 cc con conseguente condanna degli stessi alla restituzione delle succitate somme, nella misura sopra specificata. Il tutto con vittoria delle spese processuali.
I riepilogavano quindi la vicenda per cui è causa: il con deliberazione del Parte_1 Controparte_1
Consiglio Comunale n.82 del 22/12/2004, aveva adottato il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica in variante allo strumento urbanistico per attività produttive da attuare come Piano per gli
Insediamenti Produttivi (c.d. P.I.P.) in località TO GG (successivamente modificato/integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 e 48 del 2005, n.39/2008 e n.20/2009) per poi dare inizio al procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. n.327/2001; dopo aver comunicato l'avvio del procedimento espropriativo ai diversi soggetti interessati, tra cui i (cfr. nota prot. n.2664 Parte_1 del 14/2/2005), il con nota prot. n.2036 dell'11/2/2008, aveva comunicato agli espropriandi CP_1 l'ammontare dell'indennità prevista in loro favore e, con nota prot. n.15538 del 18/9/2009, aveva convocato i soggetti interessati per definire l'indennità eventualmente in termini transattivi senza ricorrere alle procedure espropriative. In data 1/10/2009, l'Amministrazione comunale – continuavano i – aveva sottoscritto con i proprietari dei terreni una convenzione, definendo Parte_1 indennità, tempi e modalità per la cessione bonaria degli immobili, sicché, con atto di cessione volontaria rep. n.3803 del 20/7/2010, e nonché Persona_1 Parte_1 Persona_2
e (coniugati in regime di comunione dei beni) – comproprietari del terreno Parte_4 sito in censito al C.T. Del Comune di al foglio n.10, particelle n.2213, 2257, 2258, 2259, CP_1 CP_1
2260, 2261, 2221, 2222, 1763 – avevano trasferito al la proprietà delle rate di terreno CP_1 interessate dal Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, dietro il pagamento dell'indennità concordata in euro 260.910,00. Successivamente, in data 19/8/2014 – proseguivano, ancora, i
– l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Perugia aveva notificato al Parte_1 CP_1
l'avviso di accertamento n.T3N071802059/2014 (relativo all'anno d'imposta 2010),
[...] contestando, in qualità di sostituto d'imposta, la violazione consistente nell'omessa effettuazione e nel conseguente omesso versamento della ritenuta alla fonte del 20% prevista dell'art.11 co.5, L.
n.413/1991: quantificate le diverse pretese tributarie – per quanto qui interessa quella in capo ai era stata quantificata nell'importo di euro 52.182,00 – e stabilite le sanzioni connesse alle Parte_1 anzidette violazioni, al veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad CP_1 euro 218.310,00. A fronte, quindi, di tale accertamento il per estinguere l'obbligazione CP_1 tributaria, aveva definito un piano di rateizzazione con l'Amministrazione finanziaria, provvedendo al relativo adempimento;
contestualmente, aveva esercitato il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi d'imposta (vale a dire, i proprietari coinvolti nel P.I.P.); nello specifico, con nota prot.14437 dell'1/9/2014, l'Amministrazione comunale aveva invitato i a voler provvedere Parte_1 al pagamento della somma di euro 52.182,00 a titolo di ritenuta del 20% sull'indennità di euro
260.910,00. I infine, evidenziavano che il non avendo ricevuto un riscontro Parte_1 CP_1 positivo nemmeno con la successiva diffida e messa in mora datata 3/6/2015, li aveva convenuti in giudizio.
Gli odierni appellanti davano poi atto del fatto che si era costituita in giudizio , la quale Controparte_3 aveva chiesto la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice adito, in favore di quello tributario, nonché il respingimento di tutte le domande proposte dal con vittoria Controparte_1 delle spese processuali.
I infine, davano atto di essersi costituiti in quella sede, premettendo anzitutto che l'Agenzia Parte_1 delle Entrate li aveva convocati, per il giorno 25/3/2014, ai sensi dell'art.32 del D.P.R. n.600/1973 al fine di verificare la corretta dichiarazione ai fini fiscali di una potenziale plusvalenza derivante da una cessione a titolo oneroso;
in tale sede, essi convenuti avevano fornito le spiegazioni in merito all'oggetto della convocazione, poi ritenute dalla stessa Agenzia idonee ad escludere la prosecuzione del procedimento, non emettendo di conseguenza alcun avviso di accertamento. Dopo essere stati convocati dal per discutere la medesima posizione fiscale, a seguito della riunione Controparte_1 del 5/9/2014, essi convenuti, a mezzo del proprio legale, avevano formalmente trasmesso al CP_1 le osservazioni e le spiegazioni in merito alla propria posizione deducendo che: la ritenuta del 20% sull'indennità di espropriazione, prevista dall'art.11 co.7, L. n.413/1991, costituisce un'imposta secca, sicché il soggetto espropriato sconta alla fonte in via definitiva il prelievo reddituale su quanto percepito;
posto che essi convenuti non avevano optato per la “tassazione ordinaria” sulla plusvalenza tra costo storico ed indennità ricevuta (facoltà questa prevista dalla stessa norma), non trattavasi di ritenuta d'acconto, da scomputare, ma di imposta e, per l'effetto, la stessa doveva ricadere sul
Quanto poi al prezzo di cessione pari ad euro 260.910,00, i IS rilevavano che il CP_1 prezzo concordato dalle parti era al netto, nel senso che tutte le spese e le imposte restavano a carico del ciò evincendosi dall'atto di cessione del 20/7/2010, dall'art.7 del preliminare di vendita CP_1 del 20/4/2010 e dalla missiva del stesso prot. n.4437 dell'1/9/2014; al riguardo, peraltro, CP_1 osservavano che, diversamente, essi non avrebbero convenuto il sopradetto importo qualora lo stesso fosse stato ritenuto al lordo della ritenuta. I predetti adducevano altresì, da una parte, Parte_1
l'inapplicabilità dell'art.11 co.5, L. n.413/1991 poiché, mancando sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo che qualificherebbero l'intervento come opera pubblica, la disposizione appena citata non era applicabile alla cessione volontaria avvenuta nel contesto del P.I.P. e, dall'altra parte,
l'inapplicabilità dell'art.2041 cc, sostenendo che nella fattispecie era la convenzione con cui era stato pattuito il prezzo netto di cessione a costituire la giusta causa del pagamento e della conseguente allocazione patrimoniale concordata, spettando semmai ad essi convenuti il riconoscimento dell'indennizzo per arricchimento senza causa ex art.2041 cc in quanto il vantaggio patrimoniale che il aveva ottenuto dalla rivendita dei medesimi terreni per un importo di euro 369.187,65 CP_1
(comprensivo degli oneri di urbanizzazione) a fronte del prezzo di cessione nell'ambito del P.I.P. pari ad euro 260.910,00 era privo di giusta causa.
Gli odierni appellanti evidenziavano, infine, che avevano concluso chiedendo nel merito, in via principale, rigettarsi le domande ex adverso proposte con relativa condanna alle spese legali;
in via subordinata, accertarsi l'indebito arricchimento del dato dalla differenza tra il prezzo Controparte_1 di cessione e il prezzo di vendita del terreno stesso alla Grafiche Flaminia s.r.l.; in ogni caso, condannarsi il ai sensi dell'art.96 cpc. CP_1 Il Tribunale di Spoleto, con l'impugnata sentenza – rigettata, con ordinanza dell'8/11/2018,
l'eccezione sollevata dalla e disposto, contestualmente, il mutamento del rito, ogni diversa CP_3 domanda, eccezione e deduzione disattese – così statuiva:
“Accoglie la domanda proposta dal nei confronti di , Controparte_1 Persona_1 Parte_4
, e e, per l'effetto, condanna ,
[...] Parte_1 Persona_2 Persona_1 [...]
e , nonché e quali Parte_4 Parte_1 Parte_4 Parte_5 eredi di al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 52.182,00 (pari ad Persona_2 euro 13.045,00 ciascuno per , , e Persona_1 Parte_4 Parte_1
) in favore del Persona_2 CP_1 CP_1
Accoglie parzialmente la domanda proposta dal nei confronti di e, Controparte_1 Controparte_3 per l'effetto, condanna al pagamento della somma di euro 12.295,00 in favore del Controparte_3
Controparte_1
NA , e , nonché Persona_1 Parte_4 Parte_1 Parte_4
e quali eredi di al pagamento, in solido tra loro, delle
[...] Parte_5 Persona_2 spese di lite del presente giudizio in favore del che si liquidano in euro 7.616,00 Controparte_1 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge;
NA al pagamento di ½ delle spese di lite del presente giudizio in favore del Controparte_3 che si liquidano in euro 2.583,50 (già in misura di ½) oltre IVA se dovuta, CPA e Controparte_1 spese generali come per legge;
Compensa tra e il il restante ½ delle spese di lite.”. Controparte_3 Controparte_1
Orbene, con il primo motivo di appello i censuravano la sentenza di I grado per aver, a loro Parte_1 dire, modificato l'accordo intervenuto tra le parti in merito al prezzo di cessione nella parte in cui aveva ritenuto che dallo stesso dovesse essere decurtato il valore della ritenuta d'imposta; al riguardo osservavano che in questo modo il Tribunale – in violazione dell'art.1322 cc – aveva disatteso la volontà delle parti in quanto sia dal preliminare sia dal definitivo sia dal comportamento concludente delle stesse poteva dedursi che il prezzo era stato determinato al netto di tutte le spese, oneri, tasse e imposte.
Con il secondo motivo di gravame gli odierni appellanti censuravano poi la sentenza del Tribunale per violazione e/o falsa applicazione dell'art.11 co.5, L. n.413/1991, deducendo: la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove aveva affermato che la loro domanda avrebbe potuto essere accolta solo nel caso in cui il avesse operato la ritenuta alla fonte ma non l'avesse versata;
la diversità CP_1 dell'istituto della ritenuta a titolo d'imposta da quello della ritenuta a titolo d'acconto, specificando che, trattandosi di una ritenuta a titolo d'imposta, l'obbligo tributario doveva intendersi a carico del la non obbligatorietà della rivalsa. CP_1 Con il terzo motivo di appello, ancora, i impugnavano la decisione del primo Giudice Parte_1 laddove aveva ritenuto applicabile l'art.11 della L. n.413/1991, entrando nel merito dell'applicazione o meno di un tributo, la cui competenza spettava, a loro dire, al Giudice speciale, ossia alla
Commissione Tributaria di Perugia ex art.2 del D.lgs. n.546/1992. In ogni caso, deducevano l'inapplicabilità al caso di specie della norma in esame poiché: non si era verificata alcuna plusvalenza soggetta a tassazione;
la cessione aveva avuto ad oggetto terreni che non erano stati destinati a realizzare un'opera pubblica e che non erano collocati nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2/4/1968; essi non avevano optato per la tassazione ordinaria, sicché non avevano beneficiato della ritenuta d'imposta effettuata dall'Amministrazione comunale.
Con il quarto motivo di appello gli odierni appellanti impugnavano poi la decisione del Tribunale per aver applicato la c.d. teoria dell'errore nella parte in cui aveva sostenuto che le ritenute non erano in alcun modo state effettuate né, tantomeno, considerate nell'accordo con loro intercorso “perché il riteneva che non operasse la disposizione di cui all'art.11” poiché essi non avevano CP_1 promosso un'azione di annullamento parziale del contratto di cessione, sicché per difetto di petitum
e causa petendi ciò non avrebbe potuto essere valutato dal Giudice alla luce dell'art.112 cpc.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame i si dolevano della mancata pronuncia in merito alla Parte_1 richiesta di indennizzo ex art.2041 cc poiché i terreni oggetto della cessione volontaria erano stati rivenduti dal ad un prezzo superiore (pari ad euro 42,45 per mq) rispetto a quello a loro CP_1 liquidato (pari ad euro 30,00 per mq), così conseguendo un indebito vantaggio patrimoniale – non previsto da nessuna normativa e in contrasto con la finalità dell'istituto dell'espropriazione pubblica
– pari ad euro 108.277,65 (euro 12,45 [42,45 - 30,00] x 8.697 mq venduti). Concludevano, quindi, come sopra.
Il dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.348 bis e 342 Controparte_1 cpc, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che il primo Giudice aveva correttamente interpretato la volontà delle parti espressa in sede contrattuale e non aveva violato l'autonomia contrattuale né modificato l'oggetto del contratto, evidenziando che, nel caso di specie, nell'atto di cessione non vi era alcuna pattuizione sulla base della quale il si sarebbe obbligato al pagamento della ritenuta d'imposta; con riguardo al CP_1 secondo motivo di gravame ha evidenziato che l'obbligo tributario in questione non può e non poteva ritenersi in capo al in quanto il presupposto dell'imposta si era verificato in capo ai CP_1 Parte_1 specificando che l'Agenzia delle Entrate aveva notificato l'avviso di accertamento ad esso in qualità di mero sostituto d'imposta dei predetti IS, ciò non pregiudicando la sua rivalsa nei loro confronti. In merito, poi, al terzo motivo di appello l'odierno appellato ha anzitutto rilevato l'infondatezza del preteso difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in merito alla decisione impugnata, in ragione del fatto che il rapporto tra sostituto e sostituito è di competenza del Giudice ordinario, riguardando il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa. Ha poi rilevato: l'applicabilità al caso di specie dell'art.11 co.5, L. n.413/1991 in quanto la nozione di “opere pubbliche” di cui a tale norma va intesa in senso ben più ampio di quello ricavabile dal dato letterale, essendo pacifico che la norma in questione si applichi anche in caso di insediamenti produttivi;
l'insussistenza di una plusvalenza soggetta a tassazione;
l'irrilevanza della deduzione secondo cui il terreno non era collocato nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D poiché tale era la situazione solo prima dell'approvazione della variante.
Quanto poi al quarto motivo di appello, il ha osservato che il Giudice di prime cure non si CP_1 era affatto espresso in merito all'annullamento parziale del contratto di cessione, deducendo che gli odierni appellanti avevano semplicemente estrapolato un mero passaggio della parte motiva, decontestualizzandolo, senza che dallo stesso si possa ravvisare una pronuncia sul punto;
con riguardo, infine, al quinto motivo di gravame ha rilevato come, da una parte, nel caso di specie non sussista un vizio di omessa pronuncia perché l'accoglimento della domanda principale (di restituzione della somma anticipata a titolo di ritenuta d'imposta) aveva implicato un rigetto per assorbimento della domanda subordinata ex art.2041 cc esperita dagli odierni appellanti e, dall'altra parte, come, in ogni caso, tale ultima domanda sia inammissibile (era stata proposta come mera difesa/eccezione e non con domanda riconvenzionale), oltre che infondata (insussistenza dei presupposti di cui all'art.2041 cc). Concludeva, dunque, come sopra.
La Corte osserva anzitutto che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.348 bis cpc è infondata, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento: l'esame delle questioni dedotte dalle parti, oltre che dei vari elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di I grado, pur conducendo ad una soluzione chiara della vicenda, implica comunque attività valutative ed interpretative su cui è possibile controvertere.
Deve poi rigettarsi l'ulteriore eccezione in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, avendo i indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso Parte_1 impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire: la corretta applicazione dell'accordo sul prezzo di cessione, da intendersi al netto di tutte le spese, oneri, tasse e imposte;
la corretta applicazione dell'art.11 co.5, L. n.413/1991 giacché, trattandosi di una ritenuta a titolo d'imposta e non d'acconto, il relativo obbligo tributario doveva intendersi a carico del la dichiarazione di competenza CP_1 della Commissione Tributaria dato che il primo Giudice si era pronunciato sull'applicazione di un tributo;
l'inapplicabilità, in ogni caso, del succitato art.11, nonché della c.d. teoria dell'errore;
l'accoglimento della domanda di indennizzo per arricchimento senza causa ex art.2041 cc – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Ne va anzitutto rigettato il primo motivo giacché dall'esame del contratto preliminare e del contratto definitivo non risulta che, come sostenuto dai il prezzo di cessione ad essi pagato dal Parte_1 fosse stato determinato al netto di tutte le spese, oneri, tasse e imposte: l'art.5 del preliminare CP_1 del 20/4/2010 (cfr. doc. n.
3-fascicolo parte appellante) prevedeva che “Le spese per il contratto definitivo di trasferimento, per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno interamente a carico della parte promissaria acquirente. Gli oneri e le spese per reperire ogni documentazione tecnica ed amministrativa in genere sui terreni in questione saranno a carico della parte promittente venditrice. Gli eventuali costi di registrazione della presente scrittura saranno sopportati interamente dalla parte che con il proprio comportamento inadempiente avrà originato la relativa necessità.”; l'art.9 del definitivo del 20/7/2010 (cfr. doc. n.
2-fascicolo parte appellante) statuiva che
“Le spese del presente atto sono a carico del ”. Ebbene, tali pattuizioni indicano, Controparte_1 chiaramente, come fossero state tassativamente indicate le spese che il doveva accollarsi e CP_1 poiché tra queste non erano affatto previste le imposte, è evidente che non ci fosse stato alcun accollo del in relazione all'appena citata ritenuta, la quale restava a carico dei cedenti. Peraltro, CP_1 quanto previsto dalle sopradette disposizioni contrattuali è anche in linea con quanto previsto dalla normativa fiscale in base alla quale – per quanto si dirà nel prosieguo – la ritenuta d'imposta deve intendersi a carico del soggetto che consegue il reddito derivante dalla corresponsione dell'indennità di esproprio.
Non colgono nel segno, poi, le deduzioni di parte appellante circa il fatto che, anche sulla base del comportamento che il aveva tenuto nei confronti della ditta Grafiche Flaminia s.r.l. Controparte_1 in qualità di acquirente dei terreni espropriati (cfr. doc. n.
7-seconda memoria istruttoria di parte convenuta), il prezzo avrebbe dovuto, a maggior ragione, essere inteso al netto di tutte le spese ed imposte poiché il prima ancora della stipula del preliminare del 20/4/2010, aveva già CP_1 stipulato -in data 2/3/2010- con la Grafiche Flaminia il preliminare di compravendita, pattuendo un prezzo a mq (pari ad euro 42,45) maggiore rispetto a quello liquidato nell'atto di cessione (pari ad euro 30,00). Orbene, trattandosi di un contratto stipulato tra altri soggetti (per l'appunto, il CP_1
e la società acquirente) e fondato su un rapporto sinallagmatico distinto, il contenuto dell'appena citato preliminare non può costituire un valido criterio di interpretazione della determinazione dell'indennità di esproprio di cui all'atto di cessione: in tale contratto, in altri termini, non ci sono elementi per poter sostenere che l'anzidetta indennità fosse stata determinata al netto della ritenuta d'imposta.
Va poi rigettato anche il secondo motivo di appello, dovendosi al riguardo osservare che condivisibilmente il Tribunale aveva affermato che “Laddove l'imposta non sia stata trattenuta, il contribuente non può in alcun modo avvantaggiarsi dell'inadempimento del sostituto spostando su quest'ultimo l'obbligo di pagamento di un'imposta il cui presupposto di imposta si è realizzato interamente a carico dello stesso contribuente-sostituito.” (cfr. pag. n.8): ove, infatti, il pagamento dell'imposta sia anticipato dal sostituto d'imposta – come avvenuto nel caso di specie – è pacifico che quest'ultimo abbia poi il diritto di rivalsa sul sostituito, così come risulta dalla lettura dell'art.64 del D.P.R. n.600/1973 secondo cui “Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso. Il sostituito ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta. Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili
a questi, ha diritto di rivalsa.”. Né, peraltro, può rilevare in contrario il fatto (sottolineato dalla difesa dei nell'atto di appello) che il Tribunale aveva in realtà errato poiché, trattandosi di ritenuta Parte_1
a titolo d'imposta e non di ritenuta a titolo di acconto, il di sua iniziativa avrebbe dovuto CP_1 procedere al pagamento della ritenuta controversa, non trattenendola dal prezzo in quanto fissato al netto, ma procedendo al suo versamento all'Erario: difatti, è agevole obiettare che se è vero che il avrebbe dovuto operare la ritenuta alla fonte sull'indennità corrisposta agli odierni Controparte_1 appellanti, nondimeno è vero che il presupposto dell'imposta si era verificato in capo ai i Parte_1 quali, in qualità di cedenti del terreno espropriato, avevano ricevuto l'indennità di esproprio, da intendersi quale manifestazione di ricchezza oggetto di tassazione.
Dovrà rigettarsi altresì il terzo motivo di gravame.
Quanto anzitutto al preteso difetto di giurisdizione del Giudice ordinario – come correttamente già affermato dal Giudice di I grado – si rileva che la controversia concernente l'esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituito rientra nella giurisdizione del
Giudice ordinario;
al contrario, quella attinente all'esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario, spetta alla giurisdizione del Giudice speciale, in particolare della Commissione Tributaria. In ordine a tale principio la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. Un., ord. n.16833/2017 che, richiamando peraltro altra giurisprudenza della Suprema Corte, ha ribadito che “In tema di giurisdizione, le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al Giudice ordinario.”.
Ebbene, ritiene la Corte che, nel caso di specie, sussista la giurisdizione del Giudice ordinario poiché non è mai stato in discussione l'esercizio del potere impositivo, quanto piuttosto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa del CP_1
Quanto, poi, alla sussistenza dei requisiti per l'applicazione della ritenuta d'imposta pari al 20% ex art.11 co.7, L. n.413/1991, va rilevato innanzitutto che la nozione di “opere pubbliche” – di cui all'art.11 co.5, L. n.413/1991, tutt'oggi vigente e le cui disposizioni, senza grosse modifiche, sono confluite nell'art.35, D.P.R. n.327/2001 – va intesa in senso ben più ampio di quello ricavabile dal dato letterale dato che il Legislatore ha inteso unificare i regimi delle opere private di pubblica utilità, in cui vi rientrano gli insediamenti produttivi, con quelli delle opere pubbliche: al riguardo, devesi osservare che, sostanzialmente, entrambi gli strumenti urbanistici sono preordinati alla soddisfazione di interessi generali della collettività, sicché anche l'opera realizzata in regime di pubblica utilità concorre al soddisfacimento di un interesse pubblico. A ragione, quindi, di quanto precede anche l'acquisizione per pubblica utilità, perfezionatasi tramite la cessione volontaria dei terreni individuati nel contesto del procedimento espropriativo, dei terreni destinati alle attività produttive da attuare come P.I.P., è funzionale alla realizzazione di un'opera che, in quanto finalizzata allo sviluppo industriale e all'interesse generale della collettività, si configura giuridicamente come opera pubblica.
In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: sul punto si veda anzitutto
Cass. civ., Sez. V, sent. n.8621 del 6/5/2004, la quale, dopo aver affermato che “…Sarebbe davvero singolare che, mentre rispetto alla determinazione dell'indennità di espropriazione sarebbe irrilevante distinguere 'opera pubblica' ed 'opera di pubblica utilità', questa distinzione tornasse ad essere rilevante quando si tratti della tassazione delle plusvalenze che con la percezione di tale indennità abbia realizzato il soggetto espropriato. Non basta. Questa Suprema Corte ha rilevato
l'esistenza, in materia di espropriazione per pubblica utilità, di <una linea di tendenza ad una configurazione più elastica e meno didascalica opera pubblica, siccome riferita ogni intervento del pubblico potere volto ottenere modificazione durevole mondo fisico che interessa la collettività> (Cass. n. 6825/1994): in altre parole <la nozione di opera pubblica è andata espandendosi, fino a ricomprendere ogni intervento del pubblico potere (non necessariamente estrinsecantesi nella realizzazione una costruzione: art.9 della legge 22 ottobre 1971, n.865; art.5 bis d.l. 11 luglio 1992, n.333, convertito in 8 agosto n.359) diretto ad ottenere, nell'interesse collettività, modificazione durevole mondo fisico> (Cass. S.U.
n.394/1999; cfr. altresì Casa. n.2897/1997; n.3723/1995) …”, ha chiarito che “…L'idea di escludere una interpretazione 'restrittiva' dell'art.11, co.5, L. n.413/1991, che sembra emergere implicitamente dalle già ricordate pronunce di questa Suprema Corte, sembra da condividere. Invero, la disposizione di cui all'art.11, co.5, L. n. 413/1991, sembra necessariamente far riferimento ad una nozione ampia di 'opera pubblica'. La ratio della norma, infatti, è quella di assoggettare ad imposizione le plusvalenze realizzate mediante la percezione di indennità derivanti da procedure di espropriazione per pubblica utilità, qualunque sia la forma – decreto di esproprio, cessione volontaria, occupazione appropriativa – nella quale si è conclusa la procedura ablativa. Il comma 5 della norma in questione ha lo scopo di equiparare, ai fini della tassazione come 'redditi diversi', le
'plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione' (art.11, co.1, lett.
f), che modifica l'art. 81, lett. b), T.U.I.R.) alle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni coattive dei medesimi terreni in forza di procedimenti espropriativi per pubblica utilità. In buona sostanza la finalità della norma sembra essere quella di sancire, ai fini della tassazione delle plusvalenze conseguenti al trasferimento di terreni edificabili, l'irrilevanza del titolo che realizza il trasferimento: la plusvalenza sarà tassata tanto se il trasferimento avverrà a seguito di cessione a titolo oneroso (riconducibile ad una scelta libera ed autonoma del cedente), quanto se il trasferimento avverrà 'forzosamente' a seguito di espropriazione, di 'cessione volontaria' o di
'occupazione appropriativa'…”. Si veda altresì Cass. civ., Sez. V, sent. n.14362 del 30/6/2011 che, da ultimo, ha ribadito che “In tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi dell'art.11, co.5, L.
n.413/1991, sono sottoposte a tassazione le plusvalenze realizzate mediante percezione della indennità di esproprio a seguito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità o di cessione di terreni fabbricabili, quale che sia la finalità concreta – realizzazione di un'opera pubblica o di un'opera di pubblica utilità, categoria quest'ultima nella quale rientrano gli insediamenti produttivi
e gli impianti industriali, pur se realizzati da privati, previsti dagli strumenti urbanistici – a cui la medesima procedura sia preordinata. Pertanto, attesa l'irrilevanza sia del titolo sia della finalità dell'opera che realizza il trasferimento, la plusvalenza è soggetta a tassazione tanto se il trasferimento avviene a seguito di cessione a titolo oneroso, riconducibile ad una scelta libera ed autonoma del cedente, quanto se il trasferimento avviene forzosamente a seguito di espropriazione, cessione volontaria od occupazione appropriativa per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.”.
Chiarita la nozione di “opere pubbliche” e proseguendo con le condizioni di imponibilità delle plusvalenze, si rileva che l'imponibilità delle plusvalenze – quali redditi diversi ai sensi dell'art.67, co.1 lett. b), D.P.R. n.917/1986 secondo cui “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (omissis).” – è subordinata all'atto della realizzazione, vale a dire all'atto della percezione dell'indennità di esproprio, ed è questo il motivo per cui, da una parte, il co.5 dell'art.11 parla di “percezione” di somme da parte del soggetto passivo e, dall'altra parte, il co.7 del medesimo art. parla di “corresponsione” da parte del sostituto d'imposta. Dunque, con riferimento al caso per cui è causa, avendo i ricevuto un'indennità di esproprio, si era determinata una Parte_1 plusvalenza soggetta a tassazione.
Né a diversa conclusione potrebbe giungersi in virtù del fatto che il terreno oggetto di cessione volontaria non era collocato nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2/4/1968 in quanto la classificazione del terreno in esame come “scalo ferroviario, servizi privati” e “verde privato” si riferiva – come correttamente rilevato dall'odierno appellato – alla classificazione precedente all'approvazione della variante (cfr. doc. da n.1 a n.
5-ricorso ex art.702 bis cpc).
Ebbene, proprio sulla scorta della normativa di riferimento e conformemente alla giurisprudenza richiamata, l'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento n.T3N071802059/2014 (cfr. doc.
n.14-ricorso ex art.702 bis cpc), aveva infatti contestato al quale sostituto Controparte_1
d'imposta, la mancata effettuazione della ritenuta del 20% sul corrispettivo erogato a titolo di indennità di esproprio a favore dei Poiché, quindi, sussistono i requisiti per l'applicazione Parte_1 della ritenuta controversa, correttamente il Tribunale aveva accolto la domanda del di CP_1 restituzione della somma anticipata a titolo di ritenuta d'imposta.
Dovrà parimenti rigettarsi anche il quarto motivo di gravame poiché, come correttamente già affermato dal Tribunale, il appellato – con la missiva n.14437 datata 1/9/2014 (cfr. doc. CP_1
n.14-ricorso ex art.702 bis cpc) nella quale si legge che “…Si deve infatti al riguardo segnalare che
l'Agenzia delle Entrate non ha condiviso la tesi sostenuta dall'Amministrazione tesa ad escludere dall'applicabilità della citata normativa le somme percepite nell'ambito di espropriazione di aree ricomprese nei PIP. Ciò rilevato si deve ricordare però anche che tali somme, ancorché erroneamente non assoggettate a ritenuta, rimanevano comunque tassabili a carico dell'interessato…” – non aveva sostenuto di aver effettuato la ritenuta a monte senza averla poi versata, ma, al contrario, aveva ammesso di non averla trattenuta, ritenendo erroneamente che la fattispecie in esame non rientrasse nell'ambito applicativo di cui all'art.11 co.5, L. n.413/1991: in altri termini, la ritenuta del 20% non era stata effettuata a causa del fatto che il aveva CP_1 erratamente ritenuto che non operasse la disposizione di cui al citato art.11. Né con ciò – come hanno invece sostenuto gli odierni appellanti – il Giudice di I grado si era espresso in merito all'annullamento parziale del contratto di cessione o aveva emesso una pronuncia sul punto: il
Tribunale si era limitato a formulare un mero apprezzamento che nulla aveva a che fare con la proponibilità o meno dell'azione di annullamento parziale del contratto di cessione da parte del
CP_1
Infondato risulta infine il quinto ed ultimo motivo di appello giacché – a prescindere tanto dal preteso vizio di omessa pronuncia eccepito dagli appellanti quanto dall'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato in quanto la richiesta d'indennizzo per arricchimento senza causa avrebbe dovuto essere proposta con domanda riconvenzionale e non come una mera difesa od eccezione – l'azione ex art.2041 cc è radicalmente infondata per insussistenza dei presupposti di cui all'art.2041 cc, non essendosi verificato né l'arricchimento del in danno dei i quali, sulla base del CP_1 Parte_1 contratto di cessione a cui era preceduto il procedimento di stima e di esproprio, avevano accettato e ricevuto il prezzo di cessione pari ad euro 260.910,00, né, di conseguenza, il depauperamento del loro patrimonio. Né, peraltro, colgono nel segno le deduzioni svolte dagli odierni appellanti laddove hanno sostenuto che il avrebbe realizzato un guadagno non previsto da nessuna legge: la censura CP_1 non ha pregio dovendosi osservare che, semmai, ogni guadagno è lecito – soprattutto se arricchisce un ente pubblico che potrà destinare quindi ulteriori risorse alla tutela degli interessi pubblici – finché non subentri una norma che lo vieta.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.605/2023
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da , e – Parte_1 Parte_2 Parte_3 in qualità di eredi di –, e – in Persona_1 Parte_4 Parte_5 qualità di eredi di;
Persona_2
- NA gli stessi alla rifusione delle spese processuali sostenute dal nel Controparte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in euro 5.100,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 6/11/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. O. Paini Dott. S. Salcerini