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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 921/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 921 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore e (C.F. Parte_1 Parte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Ceveriano Calderon Cerna ed C.F._1 elettivamente domiciliati presso lo studio della dott.ssa Luna Fontana in Passignano sul
Trasimeno (PG), Via dei Papaveri n. 5, giuste procure in calce agli atti di citazione
- attori/opponenti
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Folco Trabalza ed elettivamente domiciliata CP_2 presso il suo studio in Terni, Via Armellini n. 1, giuste procure in calce alle comparse di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Ceveriano Calderon Cerna, per gli attori/opponenti: “Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto, nello specifico: […] in via pregiudiziale ed in rito, revocare il d.i. de quo per in competenza territoriale del Tribunale di Terni,
e per l'effetto condannare parte convenuta alla refusione delle spese processuali;
in via principale nel merito, dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in narrativa e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio nonché condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
- L'avv. Folco Trabalza, per la convenuta/opposta: “[…] che il Tribunale di Terni voglia: […] rigettare tutte le eccezioni, domande e conclusioni dell'opponente, assolvendone nel migliore dei modi la comparente confermare Controparte_1 pertanto il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare gli opponenti
e al Parte_1 Parte_1 pagamento dell'importo ingiunto;
[…] Con vittoria di spese e compenso professionale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atti di citazione notificati in data 11/04/2022 e in data 03/05/2022, Pt_1
la convenivano in
[...] Parte_1 giudizio la proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 160/22 di Controparte_1 questo Tribunale, emesso in data 25/02/2022 e ad essi notificato, rispettivamente, il
28/02/2022 e il 14/04/2022, col quale era stato loro ingiunto, in solido, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 7.686,00 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio. Gli opponenti, premesso che l'avversa pretesa riguardava il compenso (ulteriore rispetto a quello di € 350,00 già pagato in data 18/03/2005) pattuito tra le parti per la prestazione di consulenza che la convenuta avrebbe svolto in favore della
[...] per l'accesso a finanziamenti regionali, e che per tale compenso la Parte_1 convenuta aveva emesso in data 05/12/2019 una fattura la cui esistenza era stata scoperta – mediante rinvenimento del proprio “cassetto fiscale” – e contestata dalla Parte_1 nel marzo 2020, eccepivano: a) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in via
[...] monitoria, dovendo l'obbligazione oggetto di causa (in quanto non determinata ab origine nel suo esatto ammontare, ma quantificata in percentuale sul finanziamento ottenuto) eseguirsi, ai sensi dell'art. 1182, co. 4, c.c., presso il domicilio del debitore;
b) la mancanza di prova del credito, poiché la società opposta non aveva dato alcuna dimostrazione dello svolgimento di attività professionale dopo il pagamento del corrispettivo fisso di € 350,00, e, in ogni caso, la debenza dell'ulteriore compenso del 6% (più IVA) dell'agevolazione concessa era stata subordinata all'effettiva erogazione del finanziamento da parte della Regione Umbria, mai avvenuta in ragione del fatto che, dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria (nella quale risultava ammessa al finanziamento per l'importo di € 100.000,00), la società opponente aveva rinunciato alla partecipazione al bando poiché erano venuti meno, nelle more, i requisiti previsti per l'approvazione del progetto;
c) la prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria, poiché, dopo un primo atto interruttivo della prescrizione mediante messa in mora a mezzo del proprio legale nel 2010, la ra rimasta inerte per dodici anni Controparte_1 per poi inviare una nuova diffida solo nel 2022; d) l'improcedibilità dell'avversa domanda, a partire dal momento della pronuncia del giudice istruttore sull'eventuale istanza ex art. 648
c.p.c., per mancato esperimento della mediazione. Gli opponenti chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La convenuta si costituiva tempestivamente nei due giudizi di opposizione, deducendo: 1) che l'avversa eccezione di incompetenza territoriale era incompleta (per mancata indicazione del
Tribunale asseritamente competente e per mancata contestazione dei criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.) e comunque infondata (poiché l'obbligazione era determinata ab origine nel suo ammontare, ricavabile con una mera operazione matematica, e il contratto era stato stipulato in Terni); 2) che la prestazione professionale era stata regolarmente eseguita ed aveva consentito alla di ottenere la concessione del finanziamento, Parte_1 poi non erogato solo perché la società opponente, nelle more tra l'approvazione della graduatoria provvisoria e quella della graduatoria definitiva, aveva venduto il bene immobile oggetto dell'operazione ed aveva quindi rinunciato all'agevolazione; 3) che l'avversa eccezione di prescrizione era infondata in quanto, dopo i solleciti di pagamento del 2007 e del
2010, il pagamento era stato nuovamente richiesto a mezzo p.e.c. il 05/12/2019, con l'allegazione della relativa fattura emessa in pari data. La chiedeva Controparte_1 pertanto che, previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto venisse integralmente confermato.
A seguito della prima udienza – nella quale, in entrambi i giudizi, veniva rigettata la suddetta richiesta di concessione della provvisoria esecuzione – e del successivo deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., i due processi venivano riuniti e veniva espletata l'istruttoria mediante l'assunzione di prove orali (con formulazione, nelle more, di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. accettata solo dalla convenuta) e l'esibizione di documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
All'udienza del 03/12/2024 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. L'opposizione è fondata e merita integrale accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Va invero anzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dagli opponenti, trattandosi di eccezione che nell'atto introduttivo (v. ex multis Cass. 4779/2021, per l'irrilevanza delle successive integrazioni dell'eccezione) è stata formulata in maniera incompleta, con esclusivo riferimento al forum destinatae solutionis e senza alcuna deduzione in merito agli altri criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (v. da ultimo Cass.
25048/2024; v. altresì, con riferimento alla necessità dell'indicazione del giudice competente anche con riguardo al domicilio – oltre che della residenza – della persona fisica opponente,
Cass. 14096/2020 e Cass. 6380/2018).
3. Del pari infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, atteso che la controversia in esame non rientra tra quelle elencate dall'art. 5, co. 1-bis, d.lgs. 28/2010 nella versione applicabile ratione temporis.
4. Ciò premesso, è invece fondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato dalla convenuta in via monitoria. A tal riguardo, se è pacifico che la prescrizione era stata interrotta con le diffide che la aveva ricevuto dal legale della Parte_1 il 13/09/2007 e in data 01/06/2010 (doc. 7 e 8 allegati al ricorso Controparte_1 monitorio), gli opponenti hanno dedotto che nei successivi dieci anni nessun atto interruttivo sarebbe stato compiuto dalla convenuta, la quale si sarebbe limitata ad emettere nel 2019 la fattura per le prestazioni asseritamente svolte (fattura rinvenuta dalla società opponente nel proprio “cassetto fiscale” e prontamente contestata), mentre la convenuta ha affermato di aver inviato alla società opponente in data 05/12/2019 una “richiesta di pagamento” a mezzo p.e.c. con l'allegazione della suddetta fattura (v. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Di tale richiesta scritta di pagamento, tuttavia, non vi è alcun riscontro documentale in atti, avendo la convenuta allegato alla propria comparsa esclusivamente la prova dell'emissione e della trasmissione della fattura elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI), e non potendo a tal fine farsi ricorso alla prova testimoniale (dalla quale, peraltro, nulla di specifico
è emerso con riferimento al sollecito scritto asseritamente effettuato a mezzo p.e.c. nella suddetta data).
4.1. D'altra parte, la mera trasmissione della fattura elettronica non può considerarsi idonea ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.. Deve in proposito richiamarsi il condivisibile orientamento in base al quale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, in quanto consiste in una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché la sua emissione e la trasmissione alla controparte non sono di per sé sufficienti alla costituzione in mora, essendo necessario a questo scopo un elemento ulteriore, costituito da un'espressa richiesta di pagamento (v. Cass.
21060/2024, Cass. 6549/2016, Cass. 806/09, Cass. 23676/06 e Cass. 10434/02, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Napoli 1 luglio 2024, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 9 ottobre 2023, Trib. Bolzano 1 dicembre 2021, App. Bari 26 genaio 2016, e App. Roma 2 settembre 2004; per l'opposta tesi minoritaria, v. Cass. 10270/06 e App. Potenza, 1 giugno
2020).
5. L'opposizione deve essere quindi integralmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 160/22 del medesimo Tribunale proposta da dalla ei Parte_1 Parte_1 confronti della ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_1 provvede: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la alla rifusione in favore degli opponenti delle spese Controparte_1 processuali, che liquida in € 4.000,00 (di cui € 750,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva, € 1.250,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed €
1.350,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 24/03/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 921 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore e (C.F. Parte_1 Parte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Ceveriano Calderon Cerna ed C.F._1 elettivamente domiciliati presso lo studio della dott.ssa Luna Fontana in Passignano sul
Trasimeno (PG), Via dei Papaveri n. 5, giuste procure in calce agli atti di citazione
- attori/opponenti
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Folco Trabalza ed elettivamente domiciliata CP_2 presso il suo studio in Terni, Via Armellini n. 1, giuste procure in calce alle comparse di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Ceveriano Calderon Cerna, per gli attori/opponenti: “Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto, nello specifico: […] in via pregiudiziale ed in rito, revocare il d.i. de quo per in competenza territoriale del Tribunale di Terni,
e per l'effetto condannare parte convenuta alla refusione delle spese processuali;
in via principale nel merito, dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in narrativa e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio nonché condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
- L'avv. Folco Trabalza, per la convenuta/opposta: “[…] che il Tribunale di Terni voglia: […] rigettare tutte le eccezioni, domande e conclusioni dell'opponente, assolvendone nel migliore dei modi la comparente confermare Controparte_1 pertanto il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare gli opponenti
e al Parte_1 Parte_1 pagamento dell'importo ingiunto;
[…] Con vittoria di spese e compenso professionale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atti di citazione notificati in data 11/04/2022 e in data 03/05/2022, Pt_1
la convenivano in
[...] Parte_1 giudizio la proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 160/22 di Controparte_1 questo Tribunale, emesso in data 25/02/2022 e ad essi notificato, rispettivamente, il
28/02/2022 e il 14/04/2022, col quale era stato loro ingiunto, in solido, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 7.686,00 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio. Gli opponenti, premesso che l'avversa pretesa riguardava il compenso (ulteriore rispetto a quello di € 350,00 già pagato in data 18/03/2005) pattuito tra le parti per la prestazione di consulenza che la convenuta avrebbe svolto in favore della
[...] per l'accesso a finanziamenti regionali, e che per tale compenso la Parte_1 convenuta aveva emesso in data 05/12/2019 una fattura la cui esistenza era stata scoperta – mediante rinvenimento del proprio “cassetto fiscale” – e contestata dalla Parte_1 nel marzo 2020, eccepivano: a) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in via
[...] monitoria, dovendo l'obbligazione oggetto di causa (in quanto non determinata ab origine nel suo esatto ammontare, ma quantificata in percentuale sul finanziamento ottenuto) eseguirsi, ai sensi dell'art. 1182, co. 4, c.c., presso il domicilio del debitore;
b) la mancanza di prova del credito, poiché la società opposta non aveva dato alcuna dimostrazione dello svolgimento di attività professionale dopo il pagamento del corrispettivo fisso di € 350,00, e, in ogni caso, la debenza dell'ulteriore compenso del 6% (più IVA) dell'agevolazione concessa era stata subordinata all'effettiva erogazione del finanziamento da parte della Regione Umbria, mai avvenuta in ragione del fatto che, dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria (nella quale risultava ammessa al finanziamento per l'importo di € 100.000,00), la società opponente aveva rinunciato alla partecipazione al bando poiché erano venuti meno, nelle more, i requisiti previsti per l'approvazione del progetto;
c) la prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria, poiché, dopo un primo atto interruttivo della prescrizione mediante messa in mora a mezzo del proprio legale nel 2010, la ra rimasta inerte per dodici anni Controparte_1 per poi inviare una nuova diffida solo nel 2022; d) l'improcedibilità dell'avversa domanda, a partire dal momento della pronuncia del giudice istruttore sull'eventuale istanza ex art. 648
c.p.c., per mancato esperimento della mediazione. Gli opponenti chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La convenuta si costituiva tempestivamente nei due giudizi di opposizione, deducendo: 1) che l'avversa eccezione di incompetenza territoriale era incompleta (per mancata indicazione del
Tribunale asseritamente competente e per mancata contestazione dei criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.) e comunque infondata (poiché l'obbligazione era determinata ab origine nel suo ammontare, ricavabile con una mera operazione matematica, e il contratto era stato stipulato in Terni); 2) che la prestazione professionale era stata regolarmente eseguita ed aveva consentito alla di ottenere la concessione del finanziamento, Parte_1 poi non erogato solo perché la società opponente, nelle more tra l'approvazione della graduatoria provvisoria e quella della graduatoria definitiva, aveva venduto il bene immobile oggetto dell'operazione ed aveva quindi rinunciato all'agevolazione; 3) che l'avversa eccezione di prescrizione era infondata in quanto, dopo i solleciti di pagamento del 2007 e del
2010, il pagamento era stato nuovamente richiesto a mezzo p.e.c. il 05/12/2019, con l'allegazione della relativa fattura emessa in pari data. La chiedeva Controparte_1 pertanto che, previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto venisse integralmente confermato.
A seguito della prima udienza – nella quale, in entrambi i giudizi, veniva rigettata la suddetta richiesta di concessione della provvisoria esecuzione – e del successivo deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., i due processi venivano riuniti e veniva espletata l'istruttoria mediante l'assunzione di prove orali (con formulazione, nelle more, di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. accettata solo dalla convenuta) e l'esibizione di documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
All'udienza del 03/12/2024 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. L'opposizione è fondata e merita integrale accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Va invero anzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dagli opponenti, trattandosi di eccezione che nell'atto introduttivo (v. ex multis Cass. 4779/2021, per l'irrilevanza delle successive integrazioni dell'eccezione) è stata formulata in maniera incompleta, con esclusivo riferimento al forum destinatae solutionis e senza alcuna deduzione in merito agli altri criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (v. da ultimo Cass.
25048/2024; v. altresì, con riferimento alla necessità dell'indicazione del giudice competente anche con riguardo al domicilio – oltre che della residenza – della persona fisica opponente,
Cass. 14096/2020 e Cass. 6380/2018).
3. Del pari infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, atteso che la controversia in esame non rientra tra quelle elencate dall'art. 5, co. 1-bis, d.lgs. 28/2010 nella versione applicabile ratione temporis.
4. Ciò premesso, è invece fondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato dalla convenuta in via monitoria. A tal riguardo, se è pacifico che la prescrizione era stata interrotta con le diffide che la aveva ricevuto dal legale della Parte_1 il 13/09/2007 e in data 01/06/2010 (doc. 7 e 8 allegati al ricorso Controparte_1 monitorio), gli opponenti hanno dedotto che nei successivi dieci anni nessun atto interruttivo sarebbe stato compiuto dalla convenuta, la quale si sarebbe limitata ad emettere nel 2019 la fattura per le prestazioni asseritamente svolte (fattura rinvenuta dalla società opponente nel proprio “cassetto fiscale” e prontamente contestata), mentre la convenuta ha affermato di aver inviato alla società opponente in data 05/12/2019 una “richiesta di pagamento” a mezzo p.e.c. con l'allegazione della suddetta fattura (v. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Di tale richiesta scritta di pagamento, tuttavia, non vi è alcun riscontro documentale in atti, avendo la convenuta allegato alla propria comparsa esclusivamente la prova dell'emissione e della trasmissione della fattura elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI), e non potendo a tal fine farsi ricorso alla prova testimoniale (dalla quale, peraltro, nulla di specifico
è emerso con riferimento al sollecito scritto asseritamente effettuato a mezzo p.e.c. nella suddetta data).
4.1. D'altra parte, la mera trasmissione della fattura elettronica non può considerarsi idonea ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.. Deve in proposito richiamarsi il condivisibile orientamento in base al quale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, in quanto consiste in una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché la sua emissione e la trasmissione alla controparte non sono di per sé sufficienti alla costituzione in mora, essendo necessario a questo scopo un elemento ulteriore, costituito da un'espressa richiesta di pagamento (v. Cass.
21060/2024, Cass. 6549/2016, Cass. 806/09, Cass. 23676/06 e Cass. 10434/02, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Napoli 1 luglio 2024, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 9 ottobre 2023, Trib. Bolzano 1 dicembre 2021, App. Bari 26 genaio 2016, e App. Roma 2 settembre 2004; per l'opposta tesi minoritaria, v. Cass. 10270/06 e App. Potenza, 1 giugno
2020).
5. L'opposizione deve essere quindi integralmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 160/22 del medesimo Tribunale proposta da dalla ei Parte_1 Parte_1 confronti della ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_1 provvede: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la alla rifusione in favore degli opponenti delle spese Controparte_1 processuali, che liquida in € 4.000,00 (di cui € 750,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva, € 1.250,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed €
1.350,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 24/03/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)