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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5120 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12075 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. FR Billetta, presso il cui studio a Palermo, via Imera n. 22, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Emanuela Salamone, presso il cui studio a Palermo, piazza Castelnuovo n. 12, è elettivamente domiciliato resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/10/2024 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 16/06/2012 e di aver generato la figlia , Controparte_2 Per_1 nata a [...] il [...], ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio,
l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso della figlia minore con dimora prevalente presso di sé e diritto di visita del padre nonché l'onere per il resistente di versare un assegno complessivo di € 500,00 al mese, di cui € 250,00 per il mantenimento della stessa
1 ed € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 16/01/2025 si è costituito in giudizio , il quale ha aderito Controparte_2 alle domande di separazione, divorzio ed affidamento congiunto della minore, ma ha chiesto il rigetto della domanda ex art. 156 c.c. formulata dalla ricorrente e la previsione di un assegno per il mantenimento della figlia di € 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ascoltate le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo sottoscritto e depositato il 29/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno d'ora in avanti separati per mutuo consenso, impegnandosi ora per allora al reciproco rispetto ed alla tutela nei confronti della figlia;
Per_
2) I coniugi stabiliscono di comune accordo che la figlia venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale sita in San Giuseppe AT (PA), via XXIV Maggio n.4; Per_
3) I coniugi concordemente stabiliscono che il padre abbia la facoltà di tenere la figlia con sé tutte le volte che ne avrà la possibilità, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, dando un congruo preavviso alla madre. In ogni caso resta riconosciuto al padre il diritto di tenere con sé la figlia:
- due pomeriggi infrasettimanali e segnatamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30, con onere di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
- i fine settimana, in alternanza con la madre, dal sabato mattina continuativamente sino alle ore 20,30 della domenica, con onere di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
- Per 15 giorni, anche non consecutivi, durante i mesi di luglio e/o di agosto.
- Per quanto attiene al diritto riconosciuto ad entrambi i coniugi di trascorrere alternativamente le annuali festività con la figlia, i coniugi convengono che ogni decisione in tal senso verrà assunta congiuntamente dagli stessi unitamente alla figlia, compatibilmente con le esigenze di ognuno di essi.
Qualora, tuttavia, non possa raggiungersi un accordo in tal senso, deve intendersi Per_ confermato che la minore trascorrerà, ad anni alterni, con la madre la giornata del 24
Dicembre e con il padre il giorno di Natale, lo stesso vale per il 31 Dicembre e il 1 Gennaio di ogni anno.
2 In relazione alla Pasqua, i coniugi concordano sul criterio che la figlia sarà con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
- Per quanto riguarda tutte le altre festività che si celebreranno nel corso dell'anno, le stesse saranno trascorse, alternativamente, dalla figlia, con ognuno dei genitori, separatamente. -
Fermo restando quanto sopra, ove sorgessero nuove esigenze o difficoltà nella regolamentazione concordata (permanenza infrasettimanale e/o regolamentazione delle vacanze scolastiche estive e/o ricorrenze), entrambi i coniugi si impegnano a trovare nuovi accordi nel rispetto degli obblighi assunti e nel superiore interesse della minore. I genitori discuteranno e prenderanno insieme, di comune accordo, tutte le decisioni riguardanti la vita della figlia e decideranno di comune accordo le scelte rilevanti alla vita sociale, alla salute, all'educazione ed all'istruzione della figlia minore, avendo riguardo di assicurare alla stessa l'inserimento sociale adeguato al tenore di vira della famiglia.
4) II sig. si Impegna a corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo al CP_2 Pt_1 mantenimento della figlia minore, la somma di € 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese. L'importo complessivo verrà, di anno in anno, adeguato secondo l'indice ISTAT. Inoltre, il sig. consente alla signora di percepire per intero CP_2 Pt_1
l'assegno unico in favore della figlia, rinunciando alla sua quota (50%). Per_ 5) Le spese straordinarie per la figlia minore saranno sostenute da entrambi i coniugi in ragione del 50%, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo.
6) I coniugi concordano che la casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra sita Pt_1 in San Giuseppe AT via XXIV Maggio n.4 resti assegnata in via esclusiva alla stessa, che vi continuerà ad abitare unitamente alla figlia minore, sopportandone in via esclusiva i relativi costi. Il sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale entro otto giorni dalla CP_2 sottoscrizione dell'accordo.
7) Entrambi i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non pretendere alcun contributo per il mantenimento dell'uno in favore dell'altro.
8) Per quanto riguarda la divisione dei beni, dei doni ricevuti in occasione del matrimonio, dei mobili e arredi, i coniugi hanno stilato un elenco al contenuto del quale rimandano e si riportano.
9) La sig.ra con lettera racc.ta del 09/04/2025 ha formalizzato le proprie dimissioni Pt_1 irrevocabili dalla società cooperativa “Exce cibus” della quale era socia, insieme al marito ed alla suocera, oltre che dalla carica di Vicepresidente.
3 10) II sig. , nell'ambito dei reciproci rapporti di dare-avere insorti tra le parti, si CP_2 impegna a corrispondere la sanzione amministrativa, limitatamente alla quota di euro 274,00 dovuta dalla sig.ra , quale componente del C.D.A della cooperativa. Pt_1
11) I coniugi si concedono, sin d'ora e con la omologazione della separazione, reciproco consenso per il rilascio del passaporto e, pertanto, ciascuno di essi, sin d'ora, consente e vuole che l'Autorità di P.S. ed altre Autorità all'uopo delegate, rilascino a ciascuno dei richiedenti l'autorizzazione all'espatrio (passaporto)”.
Pertanto, con sentenza n. 1896/2025 emessa il 02/05/2025 il Collegio ha pronunciato la separazione dei coniugi, omologando le condizioni dell'accordo.
Il giudizio è stato, poi, rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1896/2025 emessa da questo
Tribunale in data 02/05/2025, passata in giudicato (cf. certificazione del 31/10/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni dell'accordo di divorzio non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
L'esito e la natura della lite consiglia la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a San
Giuseppe AT (PA) il 16/06/2012 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( alle condizioni dell'accordo delle parti del 29/04/2025, C.F._2 riportate in parte motiva.
4 2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 369/2000
(atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di San Giuseppe
AT al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2012).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR MA FR LA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12075 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. FR Billetta, presso il cui studio a Palermo, via Imera n. 22, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Emanuela Salamone, presso il cui studio a Palermo, piazza Castelnuovo n. 12, è elettivamente domiciliato resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/10/2024 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 16/06/2012 e di aver generato la figlia , Controparte_2 Per_1 nata a [...] il [...], ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio,
l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso della figlia minore con dimora prevalente presso di sé e diritto di visita del padre nonché l'onere per il resistente di versare un assegno complessivo di € 500,00 al mese, di cui € 250,00 per il mantenimento della stessa
1 ed € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 16/01/2025 si è costituito in giudizio , il quale ha aderito Controparte_2 alle domande di separazione, divorzio ed affidamento congiunto della minore, ma ha chiesto il rigetto della domanda ex art. 156 c.c. formulata dalla ricorrente e la previsione di un assegno per il mantenimento della figlia di € 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ascoltate le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo sottoscritto e depositato il 29/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno d'ora in avanti separati per mutuo consenso, impegnandosi ora per allora al reciproco rispetto ed alla tutela nei confronti della figlia;
Per_
2) I coniugi stabiliscono di comune accordo che la figlia venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale sita in San Giuseppe AT (PA), via XXIV Maggio n.4; Per_
3) I coniugi concordemente stabiliscono che il padre abbia la facoltà di tenere la figlia con sé tutte le volte che ne avrà la possibilità, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, dando un congruo preavviso alla madre. In ogni caso resta riconosciuto al padre il diritto di tenere con sé la figlia:
- due pomeriggi infrasettimanali e segnatamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30, con onere di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
- i fine settimana, in alternanza con la madre, dal sabato mattina continuativamente sino alle ore 20,30 della domenica, con onere di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
- Per 15 giorni, anche non consecutivi, durante i mesi di luglio e/o di agosto.
- Per quanto attiene al diritto riconosciuto ad entrambi i coniugi di trascorrere alternativamente le annuali festività con la figlia, i coniugi convengono che ogni decisione in tal senso verrà assunta congiuntamente dagli stessi unitamente alla figlia, compatibilmente con le esigenze di ognuno di essi.
Qualora, tuttavia, non possa raggiungersi un accordo in tal senso, deve intendersi Per_ confermato che la minore trascorrerà, ad anni alterni, con la madre la giornata del 24
Dicembre e con il padre il giorno di Natale, lo stesso vale per il 31 Dicembre e il 1 Gennaio di ogni anno.
2 In relazione alla Pasqua, i coniugi concordano sul criterio che la figlia sarà con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
- Per quanto riguarda tutte le altre festività che si celebreranno nel corso dell'anno, le stesse saranno trascorse, alternativamente, dalla figlia, con ognuno dei genitori, separatamente. -
Fermo restando quanto sopra, ove sorgessero nuove esigenze o difficoltà nella regolamentazione concordata (permanenza infrasettimanale e/o regolamentazione delle vacanze scolastiche estive e/o ricorrenze), entrambi i coniugi si impegnano a trovare nuovi accordi nel rispetto degli obblighi assunti e nel superiore interesse della minore. I genitori discuteranno e prenderanno insieme, di comune accordo, tutte le decisioni riguardanti la vita della figlia e decideranno di comune accordo le scelte rilevanti alla vita sociale, alla salute, all'educazione ed all'istruzione della figlia minore, avendo riguardo di assicurare alla stessa l'inserimento sociale adeguato al tenore di vira della famiglia.
4) II sig. si Impegna a corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo al CP_2 Pt_1 mantenimento della figlia minore, la somma di € 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese. L'importo complessivo verrà, di anno in anno, adeguato secondo l'indice ISTAT. Inoltre, il sig. consente alla signora di percepire per intero CP_2 Pt_1
l'assegno unico in favore della figlia, rinunciando alla sua quota (50%). Per_ 5) Le spese straordinarie per la figlia minore saranno sostenute da entrambi i coniugi in ragione del 50%, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo.
6) I coniugi concordano che la casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra sita Pt_1 in San Giuseppe AT via XXIV Maggio n.4 resti assegnata in via esclusiva alla stessa, che vi continuerà ad abitare unitamente alla figlia minore, sopportandone in via esclusiva i relativi costi. Il sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale entro otto giorni dalla CP_2 sottoscrizione dell'accordo.
7) Entrambi i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non pretendere alcun contributo per il mantenimento dell'uno in favore dell'altro.
8) Per quanto riguarda la divisione dei beni, dei doni ricevuti in occasione del matrimonio, dei mobili e arredi, i coniugi hanno stilato un elenco al contenuto del quale rimandano e si riportano.
9) La sig.ra con lettera racc.ta del 09/04/2025 ha formalizzato le proprie dimissioni Pt_1 irrevocabili dalla società cooperativa “Exce cibus” della quale era socia, insieme al marito ed alla suocera, oltre che dalla carica di Vicepresidente.
3 10) II sig. , nell'ambito dei reciproci rapporti di dare-avere insorti tra le parti, si CP_2 impegna a corrispondere la sanzione amministrativa, limitatamente alla quota di euro 274,00 dovuta dalla sig.ra , quale componente del C.D.A della cooperativa. Pt_1
11) I coniugi si concedono, sin d'ora e con la omologazione della separazione, reciproco consenso per il rilascio del passaporto e, pertanto, ciascuno di essi, sin d'ora, consente e vuole che l'Autorità di P.S. ed altre Autorità all'uopo delegate, rilascino a ciascuno dei richiedenti l'autorizzazione all'espatrio (passaporto)”.
Pertanto, con sentenza n. 1896/2025 emessa il 02/05/2025 il Collegio ha pronunciato la separazione dei coniugi, omologando le condizioni dell'accordo.
Il giudizio è stato, poi, rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1896/2025 emessa da questo
Tribunale in data 02/05/2025, passata in giudicato (cf. certificazione del 31/10/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni dell'accordo di divorzio non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
L'esito e la natura della lite consiglia la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a San
Giuseppe AT (PA) il 16/06/2012 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( alle condizioni dell'accordo delle parti del 29/04/2025, C.F._2 riportate in parte motiva.
4 2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 369/2000
(atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di San Giuseppe
AT al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2012).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR MA FR LA
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