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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/10/2025, n. 4575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4575 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La dottoressa EL OL, nella causa civile iscritta al n. 5777 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025,
a seguito di trattazione orale, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza, dando pubblica lettura del dispositivo e della motivazione di seguito indicati.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del giudice sopra indicato, nella causa promossa da:
con l'Avv. Alessandra Gambazzi Parte_1
OPPONENTE contro
con l'avv.to Fausto Pasotti Controparte_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE chiedeva ed otteneva l'emissione di decreto ingiuntivo per Controparte_1
l'importo di € 68.677,09, oltre interessi e spese, nei confronti di per Parte_1 conto della quale aveva eseguito dei trasporti nel corso dell'anno 2024. pagina 1 di 2 Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'ingiunta, che, in via preliminare, eccepiva la nullità del decreto opposto perché emesso da giudice incompetente ex art. 28 cpc.
Rilevava l'attrice che nel contratto concluso tra le parti, all'art. 11, era previsto che “il foro competente è quello di Cremona”.
L'opposta, costituitasi, non ha contestato il rilievo di controparte aderendovi.
Alla luce delle conclusioni concordi delle parti, a questo tribunale non rimane che dichiarare la propria incompetenza e revocare il decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente.
Le spese vanno compensate, stante il comportamento processuale dell'opposta che ha aderito all'eccezione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata da parte attrice, a cui parte opposta ha aderito, dichiara l'incompetenza di questo Tribunale, essendo competente il Tribunale di
Milano, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1469/25;
Spese compensate.
Così deciso a Brescia il 30.10.2025
Il Giudice
EL OL
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