CASS
Sentenza 9 gennaio 2023
Sentenza 9 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2023, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di DO nei confronti della Corte di appello di Bologna;
Con l'ordinanza emessa il 20/04/2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di DO;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Bologna;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 367 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 14/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 20 aprile 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di DO sollevava conflitto di competenza negativo avverso l'ordinanza di trasmissione degli atti emessa dalla Corte di appello di Bologna il 25 ottobre 2021. La Corte di appello di Bologna, a sua volta, era stata investita della competenza a decidere sull'incidente di esecuzione proposto da MI CI ex art. 671 cod. proc. pen., finalizzato a ottenere la declaratoria di non esecutività dell'ordine di esecuzione relativo alla sentenza pronunciata dalla stessa Corte il 26 maggio 2016, divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2018. Nel sollevare il conflitto, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di DO osservava che, nel valutare la competenza in executivis, occorreva tenere conto di eventuali modifiche della sentenza di primo grado nel giudizio di appello non limitate alla sola quantificazione della pena, intervenute nel caso di specie, che imponevano di ritenere competente, quale Giudice dell'esecuzione, la Corte di appello di Bologna. Per queste ragioni, si disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., per la risoluzione del conflitto negativo di competenza sollevato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso in esame, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusavano la cognizione sulla stessa questione, dando luogo a quella situazione di stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte. Infatti, tanto il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di DO quanto la Corte di appello di Bologna denegavano la propria competenza a decidere sull'istanza di rideterminazione della pena richiesta da MI CI ex art. 671 cod. proc. pen., relativa alla sentenza irrevocabile pronunciata dalla Corte territoriale bolognese il 26 maggio 2016. 2. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il conflitto di competenza negativo deve essere risolto riconoscendo la competenza a pronunciarsi sull'istanza di MI CI della Corte di appello di Bologna, sulla scorta delle argomentazioni sostenute ex art. 28 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, che individuava l'ultimo 2 provvedimento passato in giudicato nella sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 26 maggio 2016, divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2018. Con tale pronuncia, la Corte territoriale bolognese aveva riformato la sentenza di primo grado per uno dei coimputati del ricorrente, riconoscendogli l'attenuante dell'intervenuto risarcimento del danno. Deve, in proposito, evidenziarsi che la competenza del Giudice dell'esecuzione si determina sulla base di eventuali modifiche della sentenza di appello aventi natura sostanziale, non essendo limitate alla sola quantificazione del trattamento sanzionatorio, che, nel caso di specie, impongono di ritenere competente la Corte di appello di Bologna. Né potrebbe essere diversamente, essendo incontroverso che, in tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia operato «un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena» (Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, Morelli, Rv. 270833-01). Queste conclusioni, dunque, si impongono alla luce dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che determina la competenza in executivis del giudice di primo grado nell'ipotesi di conferma della decisione ovvero di riforma limitata alla sola entità della pena irrogata. Spetta, invece, al giudice di appello la competenza a provvedere, quale giudice dell'esecuzione, laddove la sentenza di secondo grado operi una rielaborazione sostanziale della pronuncia impugnata, con un intervento concretamente riformatore, che incida sulla misura della pena non in maniera diretta ma quale effetto di tale intervento (Sez. 1, n. 396 del 19/01/2000, Calderaro, Rv. 215370-01; Sez. 1, n. 9017 del 08/01/2003, Emmausso, Rv. 223979-01; Sez. 1, n. 1850 del 06/03/1997, Barbara, Rv. 207320-01). Queste argomentazioni, correttamente sostenute dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di DO, con l'ordinanza di remissione emessa il 20 aprile 2022, impongono di ritenere la Corte di appello di Bologna competente a decidere, quale Giudice dell'esecuzione, sull'istanza presentata da MI CI, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., finalizzata a ottenere la cleclaratoria di non esecutività dell'ordine di esecuzione relativo alla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bologna il 26 maggio 2016, divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2018. 3. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza dedotto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di DO, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza della Corte di appello di Bologna, alla quale 3 devono trasmettersi gli atti, a decidere sull'istanza presentata da MI CI, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 14 settembre 2022.
Con l'ordinanza emessa il 20/04/2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di DO;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Bologna;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 367 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 14/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 20 aprile 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di DO sollevava conflitto di competenza negativo avverso l'ordinanza di trasmissione degli atti emessa dalla Corte di appello di Bologna il 25 ottobre 2021. La Corte di appello di Bologna, a sua volta, era stata investita della competenza a decidere sull'incidente di esecuzione proposto da MI CI ex art. 671 cod. proc. pen., finalizzato a ottenere la declaratoria di non esecutività dell'ordine di esecuzione relativo alla sentenza pronunciata dalla stessa Corte il 26 maggio 2016, divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2018. Nel sollevare il conflitto, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di DO osservava che, nel valutare la competenza in executivis, occorreva tenere conto di eventuali modifiche della sentenza di primo grado nel giudizio di appello non limitate alla sola quantificazione della pena, intervenute nel caso di specie, che imponevano di ritenere competente, quale Giudice dell'esecuzione, la Corte di appello di Bologna. Per queste ragioni, si disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., per la risoluzione del conflitto negativo di competenza sollevato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso in esame, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusavano la cognizione sulla stessa questione, dando luogo a quella situazione di stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte. Infatti, tanto il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di DO quanto la Corte di appello di Bologna denegavano la propria competenza a decidere sull'istanza di rideterminazione della pena richiesta da MI CI ex art. 671 cod. proc. pen., relativa alla sentenza irrevocabile pronunciata dalla Corte territoriale bolognese il 26 maggio 2016. 2. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il conflitto di competenza negativo deve essere risolto riconoscendo la competenza a pronunciarsi sull'istanza di MI CI della Corte di appello di Bologna, sulla scorta delle argomentazioni sostenute ex art. 28 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, che individuava l'ultimo 2 provvedimento passato in giudicato nella sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 26 maggio 2016, divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2018. Con tale pronuncia, la Corte territoriale bolognese aveva riformato la sentenza di primo grado per uno dei coimputati del ricorrente, riconoscendogli l'attenuante dell'intervenuto risarcimento del danno. Deve, in proposito, evidenziarsi che la competenza del Giudice dell'esecuzione si determina sulla base di eventuali modifiche della sentenza di appello aventi natura sostanziale, non essendo limitate alla sola quantificazione del trattamento sanzionatorio, che, nel caso di specie, impongono di ritenere competente la Corte di appello di Bologna. Né potrebbe essere diversamente, essendo incontroverso che, in tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia operato «un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena» (Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, Morelli, Rv. 270833-01). Queste conclusioni, dunque, si impongono alla luce dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che determina la competenza in executivis del giudice di primo grado nell'ipotesi di conferma della decisione ovvero di riforma limitata alla sola entità della pena irrogata. Spetta, invece, al giudice di appello la competenza a provvedere, quale giudice dell'esecuzione, laddove la sentenza di secondo grado operi una rielaborazione sostanziale della pronuncia impugnata, con un intervento concretamente riformatore, che incida sulla misura della pena non in maniera diretta ma quale effetto di tale intervento (Sez. 1, n. 396 del 19/01/2000, Calderaro, Rv. 215370-01; Sez. 1, n. 9017 del 08/01/2003, Emmausso, Rv. 223979-01; Sez. 1, n. 1850 del 06/03/1997, Barbara, Rv. 207320-01). Queste argomentazioni, correttamente sostenute dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di DO, con l'ordinanza di remissione emessa il 20 aprile 2022, impongono di ritenere la Corte di appello di Bologna competente a decidere, quale Giudice dell'esecuzione, sull'istanza presentata da MI CI, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., finalizzata a ottenere la cleclaratoria di non esecutività dell'ordine di esecuzione relativo alla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bologna il 26 maggio 2016, divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2018. 3. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza dedotto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di DO, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza della Corte di appello di Bologna, alla quale 3 devono trasmettersi gli atti, a decidere sull'istanza presentata da MI CI, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 14 settembre 2022.