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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/05/2024, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 22/05/2024 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1002/2023 R.g.
Tra
n.02/08/1963 ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Mobilio
RICORRENTE
E in p.l.r.p.t. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAG ION I D I FATTO E D I DIR ITTO
Con ri corso i scritt o in data 23/ 05/ 2023 , deposi tat o in dat a 23/05/2023,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tri bunale, rassegnando le concl usioni di cui all 'at to i ntroduttivo del giudizio.
Part e resis te nte, vocat a in giudizio e non costitui tasi , va di chi arat a contum ace.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'esercizi o dell e funzioni giurisdizi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11. 2020 – ha trattato la controversia in oggetto all 'udi enza del 24.04.2024 , frat tant o sostitui ta dal deposit o di not e scritt e ex art .127t erc.p.c.; all 'esit o dell a t ratt azione cartol are, il Giudi cant e, preso att o dell a ri tual e com uni cazione all e part i del decreto reso ex art .127t erc.p.c., preso atto del deposit o di not e scritt e entro il t ermine assegnat o con il predett o decreto, l ett e l e not e scri tte d'udi enza, rit enuta la controvers ia deci dibile allo st ato degli atti ha adott at o l a sent enz a con contestual e moti vaz ione, di cui dispone l a comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
In via preliminare si rileva che è orario di lavoro (art.2107c.c.) qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro. Secondo l'orientamento espresso dalla S.C. (C. 5323/1996), cui il Giudice scrivente presta adesione, il tempo impiegato per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria e non si somma quindi al normale orario di lavoro - così da essere qualificato come lavoro straordinario - a meno che il tempo del viaggio sia connaturato alla prestazione lavorativa e all'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui un dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa (anche C. 5775/2003; C. ). Analogo carattere deve riconoscersi in tutte P.IVA_1
le ipotesi in cui il lavoratore sia obbligato dal datore di lavoro, per ragioni inerenti alla prestazione, a risiedere in un determinato luogo, si ché lo spostamento da questo alla sede aziendale per lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative è senz'altro computabile nell'orario di lavoro. Di contro, la mera distanza, ancorché notevole, dell'abitazione del lavoratore dal luogo di lavoro non giustifica l'equiparazione fra il tempo di viaggio e il lavoro effettivo, anche qualora il lavoro si svolga all'estero (C. 5496/2006).
Nel caso di specie, la giornata lavorativa del ricorrente ha inizio presso la sede aziendale in cui egli si presenta per ritirare l'automezzo con cui svolge la sua attività. La società, nel costituirsi in giudizio, ha allegato espressamente la circostanza che il l'autoparco aziendale di
è il luogo di lavoro ove ogni giorno il prestatore inizia l'orario lavorativo CP_2 registrando la propria presenza con apposita timbratura. L'allegazione non contestata dal ricorrente e, dunque, da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115c.p.c. è, inoltre, posta a fondamento delle stesse deduzioni attoree, nell'invocare la corresponsione della somma per cui è causa.
Ne discende che, prima di presentarsi in azienda, il ricorrente non è in servizio e, quindi, alla luce dei principi sopra esposti, non può presumere di utilizzare la propria autovettura per ragioni di servizio.
Il ricorso in quanto infondato va rigettato. Nulla per le spese di lite del presente giudizio, poiché la condanna alle spese processuali a norma dell'art.91c.p.c. si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività
2 processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cass. civ.,
Sez. Lav., sentenza del 13.06.2014 n°13491).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 22 maggio 2024
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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