Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3433 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa a seguito di discussione orale, decisa nella camera di consiglio del 2/5/2025, e vertente
TRA
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1 l'avvocato Carlo Gamba nel cui studio in Roma, in via Crescenzio 58, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
) con l'avvocato Silvia Claroni nel cui studio in in C.F._1
Roma, Via Tito Labieno n. 36 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 8909 pubblicata il
27/5/2024 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 9
Deduceva la illegittimità di tale provvedimento sotto un duplice profilo.
Quanto al primo, evidenziava come erroneamente fosse stato ritenuto tardivo il deposito dell'istanza di vendita. Poiché, infatti, in data 30.4.2022 era stata ritirata la raccomandata recante comunicazione di avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dell'atto di pignoramento, doveva ritenersi che in tale data si fosse perfezionata la notifica del pignoramento e non, come evidentemente ritenuto dal giudice dell'esecuzione, decorsi dieci dall'invio della raccomandata.
Tale conclusione risultava a ben vedere suffragata da quanto sostenuto da recente sentenza di legittimità che la parte richiamava (Cass.
n. 16383/23). Poiché dunque il termine per il deposito dell'istanza di vendita doveva farsi decorrere dal momento dell'avvenuto recapito di tale raccomandata, doveva concludersi che l'istanza in questione fosse stata tempestivamente depositata.
Sotto un secondo profilo, evidenziava come la pronuncia di estinzione, a tutto concedere, in quanto resa d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto essere resa, stando al secondo comma dell'art. 630 c.p.c., entro la prima udienza successiva al verificarsi della causa di estinzione, mentre in realtà veniva resa all'esito della terza udienza. Ad ogni buon conto, rilevava la eccessività dei compensi liquidati agli ausiliari.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di illegittimità della ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione e la revoca della pronuncia di estinzione. A fronte della notificazione del reclamo, il reclamato non si costituiva, restando contumace.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale, dichiarata la contumacia di
, ha respinto il reclamo. Controparte_1
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Il reclamo non è suscettibile di accoglimento. Occorre premettere come il reclamo appaia tempestivo, in quanto proposto entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento, emesso
pag. 2 di 9 all'esito di udienza svolta con modalità cartolare, che disponeva l'estinzione della procedura. Lo stesso appare, inoltre, ammissibile, trattandosi del rimedio normativamente previsto in ipotesi di estinzione tipica della procedura.
Nel merito, il reclamo non è suscettibile di accoglimento. Come esposto in precedenza, l'estinzione della procedura veniva dichiarata sul presupposto che la notifica del pignoramento si fosse perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, prevista dall'art. 140 c.p.c., recante la comunicazione di avvenuto deposito. Poiché risultava documentalmente l'avvenuta spedizione in data 4.4.2022, doveva quindi concludersi che la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si fosse perfezionata il successivo 14.4.2022, con l'effetto che l'istanza di vendita, depositata il 3.6.2022, risultava irrimediabilmente tardiva.
Rispetto ad una siffatta prospettazione emergente dal provvedimento di estinzione, parte reclamante deduce, nel proprio atto, come la notifica del pignoramento si sia perfezionata, a ben vedere, in data 30.4.2022, ossia allorché la raccomandata in questione veniva ritirata presso l'ufficio postale dal destinatario dell'atto. Parte reclamante rileva come sulla questione sia intervenuta di recente la giurisprudenza di legittimità, aderendo alla prospettazione che privilegia, quale momento perfezionativo della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., quello dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa, anche se successiva al decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata stessa. A riguardo, occorre ricordare come l'art. 140 c.p.c., nella formulazione applicabile alla fattispecie in esame, preveda quanto segue:
“se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità
o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta della abitazione (…) del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. Tale disposizione, poi, con pronuncia della Corte Costituzionale n.
3/10, veniva dichiarata illegittima nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o,
“comunque”, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La norma, come risultante alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale appena citata (interpretazione ulteriormente corroborata dalla successiva pronuncia di manifesta inammissibilità n. 220 del 2016), non chiarisce se la notifica, nel caso in cui la raccomandata venga ritirata in data successiva al decorso di dieci giorni dall'invio della stessa, si
pag. 3 di 9 perfezioni alla data del ritiro, ovvero debba comunque ritenersi perfezionata allorché siano decorsi dieci giorni dall'avvenuto invio. La formulazione del dispositivo della sentenza n. 3/2010 della Corte
Costituzionale potrebbe, invero, indurre a propendere per una lettura che privilegi, come data di perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., quella di avvenuto decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, in tal senso potendo valorizzarsi la locuzione “comunque” contenuta in tale dispositivo.
E, del resto, una tale soluzione è senza dubbio quella che conferisce un maggior grado di certezza in ordine alla individuazione del momento perfezionativo della notifica, il quale, ove si intendesse fare sempre e comunque riferimento all'effettivo ritiro della raccomandata da parte del destinatario, resterebbe nella sostanza rimesso all'iniziativa del destinatario della notifica.
Né giova, ad avviso del Collegio, il richiamo della recente sentenza della Cassazione n. 16383/23, che sembra in effetti propendere per la diversa interpretazione della norma, stando alla quale la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per il destinatario, debba intendersi perfezionata alla data del ritiro della raccomandata, anche se successiva al decorso di dieci giorni dalla sua spedizione. Occorre rimarcare, infatti, come tale pronuncia non attenesse affatto ad una procedura esecutiva, né ad una pronuncia di estinzione della stessa, concentrandosi piuttosto l'indagine dei giudici di legittimità su una interpretazione che fosse in grado di fornire il massimo grado di garanzia di conoscibilità dell'atto notificato al destinatario dello stesso. In un caso come quello all'esame di questo Collegio, viceversa, una tale interpretazione della norma finirebbe per beneficiare non il destinatario dell'atto di pignoramento, bensì il creditore, il quale certamente aveva contezza del contenuto dell'atto notificato e dell'attività compiuta e ben avrebbe potuto provvedere tempestivamente al deposito dell'istanza di vendita. Neppure pare condivisibile, poi, la tesi di parte reclamante stando alla quale il rilievo officioso del tardivo deposito della istanza di vendita sarebbe avvenuto tardivamente, oltre cioè il termine previsto dall'art. 630, comma 2, c.p.c., dal momento che il riferimento, contenuto in detto comma, alla necessità di rilevare il vizio d'ufficio “non oltre la prima udienza” successiva al verificarsi del vizio, deve intendersi, nell'ipotesi di espropriazione immobiliare, con riferimento all'udienza di cui all'art. 569 c.p.c. (in tal senso si esprime, invero, autorevole dottrina), mentre nel caso di specie le due udienze che avevano preceduto quella cartolare nella quale veniva dichiarata l'estinzione avevano avuto mera funzione interlocutoria (l'una in vista del deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. e l'altra in relazione ad una svolta istanza di riduzione).
pag. 4 di 9 Quanto poi alla revisione delle competenze liquidate in sede di procedura in favore degli ausiliari, si ritiene che l'esame di tale questione sia sottratto al Collegio, sussistendo un rimedio tipico normativamente previsto.
Deve, in conclusione, respingersi il reclamo, non essendovi ragione di provvedere sulle spese in considerazione della mancata costituzione del reclamato.”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza. eccezione e deduzione disattesa, previa fissazione dell'udienza, riformare nei termini sopra indicati la sentenza n. 8909.2024 emanata dal
Tribunale Civile di Roma in data 22.05.2024 e pubblicata in data 27.05.2024 e per l'effetto in via principale accogliere le richieste del ricorrente dei punti 1 e 2, statuendo che in virtù della corretta interpretazione dell'art 140 cpc l'istanza di vendita depositata in data 3.06.2022, è tempestiva, e l'ordinanza di estinzione illegittima. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale statuire in accoglimento del punto 3 che l'ordinanza di estinzione emanata dalla Dott.ssa Albano in data 6.02.2024 è tardiva ai sensi dell'art 630 c.p.c. In via ulteriormente gradata in caso di mancato accoglimento della domande principali e della subordinata, disporre la riduzione degli onorari liquidati agli ausiliari perché in seguito al provvedimento di estinzione gli stessi non appaiono più congrui.”.
Ha resistito Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'appello adita in sede di gravame, contrariis reiectis, respingere l'appello con conseguente condanna dell'appellante alle spese e alle competenze della presente procedura.”.
Concesso termine per memorie fino a trenta giorni prima dell'udienza, l'appello è stato rinviato per la decisione all'udienza in camera di consiglio del 2/5/2025, ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c., vertendosi in ipotesi di appello avverso sentenza che ha provveduto sul reclamo ex art. 630 c.p.c..
§ 4. – L'appello proposto da Parte_1 contiene quattro motivi.
§ 4.1 – Il primo motivo è intitolato: “Omessa motivazione”.
Con tale motivo l'appellante si duole dell'omessa motivazione rispetto alla diversa disciplina prevista per la notifica postale e la notifica a mezzo Ufficiale giudiziario.
pag. 5 di 9 § 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente conteggiato i termini per la presentazione dell'istanza di vendita a partire dalla compiuta giacenza della notificazione del pignoramento effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che si sarebbe prodotta decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, trascurando che per la giurisprudenza di cassazione la compiuta giacenza possa essere presa in considerazione solo nel caso in cui l'avviso non fosse stato ritirato trascorsi dieci giorni da quando l'atto era stato messo a disposizione dell'Ufficio postale, ma non nel caso in cui fosse stato successivamente ritirato, valendo in tal caso tale ritiro a perfezionare la notificazione.
I primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. Il Tribunale ha ritenuto che il pignoramento avesse perduto efficacia per essere decorsi dal suo compimento i 45 giorni previsti dall'art. 497 c.p.c. senza che fosse tempestivamente depositata istanza di vendita.
Tanto sul presupposto che detto termine dovesse decorrere dal perfezionamento della notificazione del pignoramento effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., coincidente con la compiuta giacenza di 10 giorni verificatasi il 14/4/2022 in seguito alla spedizione del 4/4/2022 della raccomandata informativa, piuttosto che con il ricevimento della stessa raccomandata informativa in data 30/4/2022. In realtà, l'istanza di vendita depositata il 3/6/2022 è tempestiva perché il termine di 45 non può farsi decorrere da una malintesa compiuta giacenza, ma dal ricevimento, pur successivo, della raccomandata.
Il Tribunale ha argomentato la diversa decorrenza richiamandosi all'interpretazione additiva dell'art. 140 c.p.c. che la Corte Costituzionale avrebbe dato con la sentenza n. 3 del 2010, la quale, dopo aver stabilito che la notifica non possa perfezionarsi, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, bensì con il ricevimento della stessa, avrebbe fatto comunque salvo il perfezionamento una volta decorsi dieci giorni dalla spedizione di tale raccomandata.
In realtà, nello stesso percorso argomentativo della Corte Costituzionale il perfezionamento per compiuta giacenza opera soltanto quando sia mancato il ricevimento della raccomandata informativa, e, non, come nel nostro caso, quando questo sia sopravvenuto al decorso dei dieci giorni.
Tanto risulta pure chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19772/2015) che ha fissato il principio per cui “La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei
pag. 6 di 9 dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (cfr. Corte cost. n. 3 del 2010)”. I tentativi di sostituire tale interpretazione facendo leva sulla diversa disciplina dell'art. 8 comma 4 e 5 della legge 890/1982 relativa alle notificazioni a mezzo posta, sono naufragati. Essa prevede che la notificazione si abbia per eseguita alla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa, con l'evidente conseguenza che, in mancanza di ritiro anteriore, la notificazione si perfezioni per compiuta giacenza anche quando ci sia stato il ritiro successivo. In realtà, sia la stessa Corte Costituzione che la giurisprudenza di legittimità hanno disatteso tale opzione interpretativa.
Più segnatamente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 2016, che ha respinto l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 140 c.p.c. prospettata per violazione dell'art. 3 della C. nel raffronto con l'art. 8 comma 4 e 5 della legge 890/1982, preso quale tertium comparationis, ha spiegato che le situazioni regolate non fossero omogenee e che la disciplina della compiuta giacenza delle notificazioni a mezzo posta non possa estendersi alla notificazione ex art. 140 c.p.c. perché in questa la conoscenza legale dell'atto coincide con il momento in cui può essere conseguita la conoscenza effettiva.
Analogamente si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6089/2020, e soprattutto con la ordinanza n. 16383/2023, che ha ritenuto perfezionata una notificazione il giorno del ritiro della raccomandata informativa, pur successivo al decorso di dieci giorni dalla sua spedizione, ricordando che l'art. 140 c.p.c., per come dichiarato costituzionalmente illegittimo, presuppone, per il perfezionamento del procedimento di notificazione, l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario dell'atto, della raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto stesso, in tal modo ponendo l'accipiens nelle condizioni di poter prendere prontamente contezza del contenuto del medesimo;
conseguentemente, la conoscenza legale dell'atto coincide con il momento in cui può essere conseguita anche la conoscenza effettiva.
Buona parte delle ragioni prospettate dai giudici di legittimità ruotano attorno all'inidoneità del ricevimento della raccomandata informativa a realizzare la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. E' vero che, come obietta il Tribunale, una tale necessità non può valere in relazione al termine per il deposito dell'istanza di vendita che lo stesso notificante il pignoramento è tenuto, quale creditore procedente, ad osservare, senza alcuna necessità di avere termine per le difese, e senza che sussistano per lui incognite sul procedimento notificatorio.
pag. 7 di 9 Tuttavia, il dies a quo per del termine previsto dall'art. 497 c.p.c. resta il perfezionamento della notificazione del pignoramento, che non può non rinviare alla disciplina dell'art. 140 c.p.c. come interpretata dalla Corte
Costituzionale, sia che il termine acceleratorio sia posto in ragione della predisposizione di attività difensive del notificato sia che impegni lo stesso notificante a dare impulso all'iniziativa esecutiva. Non è altrimenti immaginabile un differente atteggiarsi del momento perfezionativo della notificazione ex art. 140 c.p.c. per il destinatario a seconda delle ragioni che possano aver indotto il legislatore a farvi decorrere un determinato termine. In altri termini la circostanza che il creditore procedente ben potesse conteggiare i 45 giorni a partire da fasi del procedimento notificatorio a lui noto non può autorizzare a ritenere la notificazione ex art. 140 c.p.c. perfezionata con la compiuta giacenza anziché con il ricevimento successivo della raccomandata informativa.
§ 4.3 – Resta assorbito il terzo motivo, proposto in via gradata, con cui l'appellante si duole che l'estinzione sarebbe stata irritualmente dichiarata oltre la prima udienza, senza che valga obiettare che quelle che hanno preceduto l'udienza dell'8/5/2024 sarebbero state interlocutorie. Resta pure assorbito il quarto motivo, proposto in via ulteriormente graduata, con cui l'appellante lamenta di avere diritto alla riduzione dei compensi liquidati agli ausiliari.
§ 5. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione di riferimento, in relazione all'effettivo valore della causa (valore del credito azionato), secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, contro la sentenza n. 8909 pubblicata il Controparte_1
27/5/2024 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie in parte l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara tempestiva l'istanza di vendita depositata il 3/6/2022, e annulla l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva n. 529/2022 RGE pronunciata il 6/2/24 del G.E. del
Tribunale di Roma;
2. – condanna al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1
pag. 8 di 9 , liquidate, per il primo grado in complessivi € Parte_1 11.268,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione, € 4.253103,00 per la fase decisoria, e, per il presente secondo grado, in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
Così deciso in Roma il giorno 2/5/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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