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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1557/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
CH IO, LA
PERRELLI MARINA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11574/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_1 Srl A Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240121101378000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Rappresentante_1 proponeva ricorso avverso cartella n. 09720240121101378, relativa all'Ires, annualità 2020, con un importo complessivo di € 9.235,99.
La ricorrente eccepiva che i maggiori importi richiesti a seguito di controllo automatizzato, derivano dal mancato riconoscimento nel calcolo IRES delle eccedenze ACE relative ad annualità precedenti e soprattutto delle perdite pregresse risultanti dagli anni di imposta 2013-2014-2015 che non potevano essere riportate in assenza di una delle dichiarazioni precedenti.
Specificamente, la ricorrente eccepiva che la dichiarazione Modello redditi SC 2016 anno di imposta 2015 risultava mancante e che l'Ufficio aveva disconosciuto integralmente le somme scomputate spettanti provenienti dagli anni precedenti.
La ricorrente eccepiva che, al fine di regolarizzare la posizione e consentire il ripristino della continuità dei dichiarativi richiesto dall'Ufficio ed il riporto delle perdite pregresse utilizzabili e delle eccedenze ace dalla società, aveva presentato tardivamente il dichiarativo Modello redditi SC 2016 anno imposta 2015 e aveva aderito, con il versamento a mezzo F24 di euro 200, alla regolarizzazione delle violazioni formali art. 1, commi 166 e 173, L. 197/2022.
La ricorrente insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e per la nullità dello stesso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma controdeducendo la legittimità della pretesta poiché la presentazione nel 2023 della dichiarazione per l'anno 2015 omessa, interrompe la continuità richiesta dalla normativa di riferimento ed impedisce il riporto delle perdite agli anni successivi ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'omissione della dichiarazione non osta al riconoscimento delle perdite fiscali in quanto l'art. 84 del TUIR non impone una serie ininterrotta di dichiarazioni al fine di riportare le perdite.
La Corte osserva che l'Ufficio ha emesso la cartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.
R. n. 600/1973 e che la ricorrente, ricevuta la comunicazione di irregolarità, ha provveduto al fine di regolarizzare la posizione e consentire il ripristino della continuità dei dichiarativi richiesto dall'Ufficio ed il riporto delle perdite pregresse utilizzabili e delle eccedenze ace dalla società, a presentare tardivamente il dichiarativo Modello redditi SC 2016 anno imposta 2015 e aveva aderito, con il versamento a mezzo F24 di euro 200, alla regolarizzazione delle violazioni formali art. 1, commi 166 e 173, L. 197/2022.
Conseguentemente, in assenza di una specifica disposizione normativa che preveda l'obbligo di presentare una serie continua ed ininterrotta di dichiarazioni al fine di riportare le perdite nonché di specifiche contestazioni dell'ente impositore sulle eccezioni della ricorrente, la Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e compensa le spese.
Roma, 26.01.2026
Il LA Il Presidente
GI IA AN AR
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
CH IO, LA
PERRELLI MARINA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11574/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_1 Srl A Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240121101378000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Rappresentante_1 proponeva ricorso avverso cartella n. 09720240121101378, relativa all'Ires, annualità 2020, con un importo complessivo di € 9.235,99.
La ricorrente eccepiva che i maggiori importi richiesti a seguito di controllo automatizzato, derivano dal mancato riconoscimento nel calcolo IRES delle eccedenze ACE relative ad annualità precedenti e soprattutto delle perdite pregresse risultanti dagli anni di imposta 2013-2014-2015 che non potevano essere riportate in assenza di una delle dichiarazioni precedenti.
Specificamente, la ricorrente eccepiva che la dichiarazione Modello redditi SC 2016 anno di imposta 2015 risultava mancante e che l'Ufficio aveva disconosciuto integralmente le somme scomputate spettanti provenienti dagli anni precedenti.
La ricorrente eccepiva che, al fine di regolarizzare la posizione e consentire il ripristino della continuità dei dichiarativi richiesto dall'Ufficio ed il riporto delle perdite pregresse utilizzabili e delle eccedenze ace dalla società, aveva presentato tardivamente il dichiarativo Modello redditi SC 2016 anno imposta 2015 e aveva aderito, con il versamento a mezzo F24 di euro 200, alla regolarizzazione delle violazioni formali art. 1, commi 166 e 173, L. 197/2022.
La ricorrente insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e per la nullità dello stesso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma controdeducendo la legittimità della pretesta poiché la presentazione nel 2023 della dichiarazione per l'anno 2015 omessa, interrompe la continuità richiesta dalla normativa di riferimento ed impedisce il riporto delle perdite agli anni successivi ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'omissione della dichiarazione non osta al riconoscimento delle perdite fiscali in quanto l'art. 84 del TUIR non impone una serie ininterrotta di dichiarazioni al fine di riportare le perdite.
La Corte osserva che l'Ufficio ha emesso la cartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.
R. n. 600/1973 e che la ricorrente, ricevuta la comunicazione di irregolarità, ha provveduto al fine di regolarizzare la posizione e consentire il ripristino della continuità dei dichiarativi richiesto dall'Ufficio ed il riporto delle perdite pregresse utilizzabili e delle eccedenze ace dalla società, a presentare tardivamente il dichiarativo Modello redditi SC 2016 anno imposta 2015 e aveva aderito, con il versamento a mezzo F24 di euro 200, alla regolarizzazione delle violazioni formali art. 1, commi 166 e 173, L. 197/2022.
Conseguentemente, in assenza di una specifica disposizione normativa che preveda l'obbligo di presentare una serie continua ed ininterrotta di dichiarazioni al fine di riportare le perdite nonché di specifiche contestazioni dell'ente impositore sulle eccezioni della ricorrente, la Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e compensa le spese.
Roma, 26.01.2026
Il LA Il Presidente
GI IA AN AR