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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 13/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Maria Ciccolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1072 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Colleferro, via Salvo d'Acquisto n. 9, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Roberto Silti, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione attrice
E
in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in , corso della CP_1
Repubblica n. 63, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Dell'Aversano, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore convenuto oggetto: impugnazione di delibera condominiale.
FATTO E DIRITTO
1. I fatti controversi.
La IG.ra , comproprietario di una unità immobiliare ad uso abitativo, con Parte_2 annesso box, distinti in catasto al foglio 31 part. 23 sub. 9 e sub. 6, facenti parte del condominio, composto da cinque condomini, di , (di seguito CP_1 Controparte_1 solo “il Condominio”), ha convenuto in giudizio il Condominio chiedendo dichiararsi l'illegittimità, nullità e l'annullabilità della delibera adottata dall'assemblea condominiale il
1 15.3.2022, quanto al punto dell'o.d.g. “installazione ascensore: discussione in merito alla riserva della scorsa assemblea ed esame dei preventivi”, assemblea nella quale era stato approvato il punto all'ordine del giorno e deIGnata quale impresa appaltatrice la SIM
Meccanica Italia s.r.l.s..
In particolare, l'attrice ha dedotto che la delibera sarebbe: a) annullabile per difetto del quorum deliberativo, perché la realizzazione dell'ascensore costituisce innovazione diretta al più comodo uso delle cose comuni, per cui, ai sensi degli artt. 1120 e 1136 co. 5 c.c., le relative deliberazioni devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 del valore dell'edificio, mentre, nel caso di specie, la deliberazione era stata approvata con il voto favorevole di condomini corrispondenti ai 637/1000, anziché 666,666/1000; b) nulla per contrarietà agli artt. 1120
c.c., l. n. 13/1989 e d.m. n. 236/1989, perché l'installazione dell'ascensore, in particolare il taglio della scala, arrecherebbe pregiudizio alla stabilità della stessa, perché dalla documentazione allegata al preventivo della ditta emerge che la cabina e la porta di accesso hanno una larghezza inferiore a quella prevista dalla normativa di settore e risulterebbe una larghezza residua del vano scala inferiore a quella prevista dalla legge.
Ciò premesso, l'attrice ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare, previa sospensione, la nullità e/o l'annullabilità della delibera per cui è causa, con vittoria di spese.
Si è costituito il , il quale ha domandato il rigetto delle avverse pretese, con CP_1 vittoria di spese.
In particolare, il ha eccepito: CP_1
- la tardività dell'impugnazione, perché l'installazione dell'ascensore era stata già deliberata in data 8.10.2021, deliberazione mai impugnata, e nella successiva deliberazione dell'1.2.2022, anch'essa non impugnata, era stata decisa l'installazione di una piattaforma elevatrice, mentre nell'assemblea del 25.3.2022 erano stati solo esaminati i preventivi e scelta la ditta
SIM Meccanica Italia s.r.l.s.;
- che l'installazione dell'ascensore allo scopo di eliminare le barriere architettoniche rientra tra le opere di cui all'art. 27 co. 1 l. n. 118/1971 e all'art. 1 co. 1 d.P.R. n. 384/1978 e, pertanto, costituisce un'innovazione che, ex art. 2 co. 1 e 2 l. n. 13/1989, va approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 1136 co. 2 e 3 c.c., nel caso di specie raggiunta;
2 - che non sussiste alcuna ipotesi di nullità della delibera, anche perché i condomini non hanno deliberato sulle tecniche esecutive, che dovranno essere individuate dal tecnico incaricato;
- che le misure di legge sono rispettate.
E' stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Infine, all'udienza dell'8.9.2023 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la parte convenuta alle risultanze della c.t.u. e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
Quanto alla dedotta nullità della delibera, gli argomenti addotti dall'attrice non appaiono esaustivi alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9839 del 2021. La Suprema Corte, dopo aver premesso che la categoria giuridica della nullità, con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, ha un'estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria dell'annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico, ha affermato il seguente principio: in tema di condominio negli edifici sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea condominiale che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un difetto assoluto di attribuzioni - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi le deliberazioni adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili secondo il regime di cui all'articolo 1137 c.c..
Le doglianze mosse dall'attrice non rientrano in alcuna delle suddette ipotesi.
Ciò detto, sostiene il che l'attrice sarebbe decaduta dal potere di impugnativa CP_1 non avendo a suo tempo impugnato le delibere che avevano deciso l'installazione dell'ascensore.
Una prima delibera dell'8.10.2021 approvava di procedere all'installazione di un impianto ascensore, previa modifica delle tabelle millesimali e valutazione di preventivi per i nuovi impianti, da valutare in una prossima assemblea. La IG.ra votava favorevolmente. Pt_1
Una seconda assemblea si è tenuta l'1.2.2022, in presenza anche della IG.ra . Pt_1
I condomini all'unanimità approvavano la scelta del professionista per la redazione delle nuove tabelle millesimali. I condomini, esclusa la IG.ra , presentavano il preventivo Pt_1
3 della ditta SIM Meccanica s.r.l. per l'installazione di una piattaforma elevatrice. La condomina presentava un suo elaborato scritto con allegate cinque foto e chiedeva di Pt_1 darne lettura e allegarlo al verbale. I condomini (esclusa la IG.ra ) per millesimi Pt_1
637/1000 deliberavano di installare la piattaforma elevatrice previa verifica da parte di un legale se il caso di specie (taglio scale a cm 80) comportasse in ogni caso un uso ridotto della proprietà comune, anche da parte di un solo condomino, sebbene si stesse valutando l'abbattimento delle barriere architettoniche. La delibera non è stata impugnata.
La terza delibera è quella del 15.3.2022, impugnata dall'attrice.
Sul primo punto all'ordine del giorno, “installazione ascensore;
discussione in merito alla riserva della scorsa assemblea ed esame preventivi”, l'amministratore precisava che, parlandosi di piattaforma in senso lato, si intendeva una piattaforma elevatrice interna, e dava lettura del parare espresso dall'avvocato in merito a quanto richiesto nella precedente assemblea.
La IG.ra chiedeva all'amministratore di dare lettura del parere espresso da altro Pt_1 avvocato, e abbandonava l'assemblea.
I condomini presenti, per millesimi 637, deliberavano di voler installare una piattaforma elevatrice interna e approvavano il preventivo della ditta già menzionata.
Innanzitutto, deve escludersi la tardività dell'impugnazione, in quanto le prime due delibere erano condizionate ad ulteriori verifiche e solo con la terza – tempestivamente impugnata – veniva approvata l'installazione dell'impianto.
Sostiene l'attrice che, trovando applicazione il combinato disposto degli artt. 1120 e 1136 co.
5 c.c., l'innovazione deliberava andava approvata da una maggioranza di almeno 2/3 del valore dell'edificio e, cioè, 666,666/1000, mentre la delibera è stata approvata con il voto favorevole di 637/1000.
Sennonché, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 2 della l. n. 13/1989, il quale testualmente recita: “Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche (…) sono approvate dall'assemblea del condominio con le maggioranze previste dal secondo comma dell'art. 1120 c.c. (metà degli intervenuti e metà del valore dell'edificio, n.d.r.). Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'art. 1121 co. 1 c.c.. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato, di cui al co. 5 dell'art. 1120 c.c.”.
Nel caso in esame che si trattasse di eliminare le barriere architettoniche non è contestabile.
4 Espresso riferimento a tale finalità era contenuto nella seconda delibera assembleare.
Inoltre, che si trattasse di progetto finalizzato alla eliminazione delle barriere architettoniche era espressamente indicato nell'attestato di deposito per l'autorizzazione all'inizio dei lavori rilasciata il 14.12.2022 dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici.
E che l'eIGenza sottesa all'eliminazione delle barriere architettoniche prescinda dall'attualità di una situazione di disagio si può evincere dalla stessa normativa, che prevede de plano l'applicazione ai nuovi edifici, ed è stato costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza.
Già la Corte Costituzionale, con sentenza n. 167/1999, aveva affermato che la legge n.
13/1989 aveva inteso introdurre disposizioni generali per la costruzione degli edifici privati e per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese alla eliminate delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone portatrici di handicap, come conseguenza dell'affermarsi nella coscienza sociale del dovere collettivo di rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle presone affette da handicap fisici.
Tali principi si trovano affermati anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione. Nella sentenza n. 6129/2017 si legge che l'eliminazione delle barriere architettoniche prescinde dalla effettiva utilizzazione da parte di persone disabili, affermazione ribadita anche nella sentenza n. 30838/2019.
Secondo l'attrice, comunque, l'opera deliberata non rispondeva alle specifiche normative dettate dalla l. n. 13/1989 e dal d.m. n. 236/1989, per la realizzazione di impianti elevatori atti al superamento delle barriere architettoniche.
Tali normative prevedono che l'ascensore, in caso di adeguamento di edifici preesistenti, debba avere una cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
porta luce netta di m 0,75, posta sul lato corto;
piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di m 1,40 x 1,45.
Di contro, a dire dell'attrice, nel preventivo della ditta deIGnata per l'esecuzione dei lavori la cabina ha una luce netta di m 0,70 x 2,00 e la porta di ingresso di m 0,70.
Occorre quindi esaminare le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u..
Giova premettere, per rispondere ai rilievi formulati sul punto dalla parte attrice nella comparsa conclusionale, che i motivi di impugnazione sollevati nell'atto introduttivo non hanno riguardato l'insufficienza della documentazione presentata all'attenzione dell'assemblea ai fini della decisione assembleare in merito all'opportunità o meno di installare un impianto elevatore, bensì il pregiudizio arrecato dall'impianto alla stabilità della
5 scala e il mancato rispetto dei limiti dimensionali, profili tecnici che l'attrice ha dedotto essere stati accertati dal consulente di parte e che, avendo, appunto, natura tecnica, sono stati sottoposti ad un consulente tecnico d'ufficio.
Il c.t.u. ha prioritariamente ricostruito la normativa di riferimento in materia di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche. Si tratta della legge “quadro” n. 13 del 1989, “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, che ha l'obiettivo di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, con particolare riguardo agli interventi di nuova edificazione (compresi gli ampliamenti), e alle ristrutturazioni edilizie di interi edifici. Il legislatore prevede una precisa distinzione tra edifici di nuova costruzione, edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, ed edifici oggetto di manutenzione straordinaria.
La norma, che si presenta appunto con una serie di vincoli molto stringenti nei primi due casi
- pur ammettendo deroghe alle norme del decreto attuativo (D.M. n. 236/89) in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici del fabbricato oggetto di intervento - consente nell'ultimo caso (dunque la manutenzione straordinaria) una serie di facilitazioni (cfr. da art. 2 ad art. 7 della L. 13/1989), come ad esempio l'abbassamento delle maggioranze condominiali, la possibilità di derogare ai regolamenti edilizi comunali, il superamento dei vincoli derivanti dalla sovrintendenza ecc.
Ciò premesso, il c.t.u. ha affermato che le opere in questione si classificano come intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3 del T.U. dell'edilizia (D.P.R. 380/2001), e, pertanto, non sono vincolate né ai limiti normativi relativi alla larghezza minima delle scale, né a quelli inerenti alle dimensioni minime dell'ascensore e alle porte di piano.
Il c.t.u. ha anche esaminato il vigente Regolamento Edilizio del Comune di che, CP_1 con riferimento al superamento delle barriere architettoniche negli edifici civili, all'art. 38,
“Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici”, riporta testualmente: “In tutte le opere edilizie devono essere previste e realizzate soluzioni conformi alla disciplina vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, da parte di tutte le persone e in particolare da parte di quelle con limitate capacità motorie, visive ed uditive. In particolare, sono garantiti i requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità, con le modalità e caratteristiche previste dalle normative vigenti. Sono consentite le deroghe previste dalle vigenti normative.”
In una nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prot. n.
P1424/4122 sott. 67 del 24/12/2002 (cfr. all. n. 03), viene indicato che nel caso di
6 installazione di ascensore all'interno del vano scala - non altrimenti collocabile - la diminuzione della larghezza della scala non deve incidere in modo eccessivo sugli spazi di transito. La stessa nota fornisce poi un riferimento circa la dimensione minima della larghezza della scala - indicata in 80 cm - proveniente dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i.). E' richiamato, infine, il punto 6.2 dell'art. 6 del D.M. 236/89 riguardante il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche: “l'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza”.
A seguito di sopralluogo e dall'esame degli elaborati progettuali in atti, il c.t.u. ha rilevato che la larghezza del vano scala esistente a servizio del fabbricato è pari a 250 cm. Considerato quanto desumibile in atti (cfr. offerta prot. 60/21 della ditta SIM MECCANICA ITALIA s.r.l.s. per la fornitura e posa in opera della piattaforma elevatrice a servizio del fabbricato condominiale) circa la dimensione minima del vano libero necessario a posizionare l'incastellatura metallica, pari a 90 x 150 cm, se ne desume che lo spazio residuo disponibile per le due rampe di scale risulta essere pari appunto a 160 cm (ossia due rampe della larghezza di 80 cm ognuna), e, quindi, rispettoso dei limiti di cui si è detto.
Quanto, poi, agli aspetti prettamente strutturali conseguenti alla realizzazione dell'intervento, come evidenziati nell'atto di citazione, il c.t.u. ha precisato quanto segue.
Quando si effettua il taglio di una scala per permettere la collocazione di una incastellatura metallica autoportante si è generalmente portati a pensare che le strutture del fabbricato non siano in grado di sopportare tanto i carichi statici della torre, quanto i carichi dinamici dovuti al movimento della cabina. Si aggiunge poi, a generare preoccupazione, il taglio delle rampe e la necessaria riduzione della larghezza della scala. Va, invece, evidenziato che una torre autoportante - adeguatamente dimensionata ed inserita in un vano scala - trasferisce i suoi carichi (e quelli della cabina), seppur modesti rispetto alla massa dell'edificio, ad una soletta di fondazione in calcestruzzo armato indipendente dalla fondazione dell'edificio, con modeste sollecitazioni sul terreno sottostante. Tale circostanza può di fatto fornire solo un incremento positivo alla statica del fabbricato, ovviamente proporzionato alla struttura ed alla massa della torre rispetto a quella - enormemente più grande - del fabbricato.
Quanto invece al taglio delle rampe, nelle scale con struttura portante con travi piegate “a ginocchio” e gradini a sbalzo - come nel caso della scala a servizio del fabbricato in oggetto - il taglio parziale dei gradini rappresenta un evidente miglioramento, e non certo un
7 indebolimento, per via della riduzione del momento flettente generato dai gradini sulla trave a ginocchio;
ciò in conseguenza della riduzione della luce libera di inflessione degli stessi.
Anche dal punto di vista delle armature dei singoli gradini, se si considera lo schema statico di una mensola a sbalzo, il taglio delle stesse - conseguente all'eliminazione della parte terminale del gradino - non comporta alcuna riduzione del momento resistente in corrispondenza dell'attacco con la trave a ginocchio, atteso che le armature conservano in quel punto (in cui la sollecitazione raggiunge il valore massimo) la stessa sezione.
Per le ragioni sovraesposte, l'inserimento di un'incastellatura metallica autoportante nel vano scala mediante il taglio parziale delle rampe non può costituire motivo di pregiudizio alla stabilità del fabbricato, né alla capacità portante delle rampe.
Infine, l'esame dei calcoli di stabilità dell'incastellatura metallica a sostegno dell'elevatore oleodinamico ha evidenziato la scelta progettuale di realizzare una struttura leggera, solidale con quella in c.c.a. del fabbricato, rendendo dunque non necessario l'inserimento di un giunto di dilatazione tra le due strutture, finalizzato alla eliminazione di eventuali martellamenti derivanti da azioni sismiche, questo anche in considerazione dei ridotti spazi a disposizione.
L'inserimento di un giunto tecnico, nel caso di specie, innanzitutto renderebbe impossibile installare l'elevatore, ed oltretutto costituirebbe una soluzione senza alcuna giustificazione strutturale, vista la scelta progettuale di realizzare una struttura leggera autoportante, solidale con la struttura esistente. In caso di evento sismico, infatti, l'ascensore oscilla in armonia con il fabbricato (anche vista l'enorme differenza della sua massa rispetto a quella del fabbricato) non avendo pertanto alcuna possibilità di contrastarlo.
Pertanto, il c.t.u. ha concluso nel senso che dall'esame degli elaborati di progetto si può affermare che lo stesso sia conforme alla normativa di settore.
Resta da esaminare un ultimo aspetto.
Il c.t.u. ha rilevato che negli atti progettuali e nell'elaborato di calcolo strutturale non sono stati trattarti gli aspetti del dimensionamento e del posizionamento degli ancoraggi necessari alla solidarizzazione delle due strutture, e ritenuto che tali aspetti dovranno essere trattati dal progettista incaricato e oggetto di integrazione progettuale al deposito già eseguito presso il
Genio Civile.
La causa è stata, allora, rimessa sul ruolo affinché il c.t.u. chiarisse se il mancato inserimento nell'elaborato progettuale originariamente presentato al Comune e al Genio Civile della tipologia, del posizionamento e del dimensionamento degli ancoraggi necessari a rendere le
8 due strutture solidali tra loro rendesse o meno il progetto carente sotto il profilo relativo all'incidenza dell'opera sulla stabilità del fabbricato.
All'udienza dell'8.3.2024 il c.t.u. ha precisato che effettivamente la mancanza di tali elementi nel progetto impediva di valutare pienamente l'incidenza della struttura sulla stabilità del fabbricato.
Il difensore del ha rappresentato che il 12.7.2023 il progetto è stato integrato CP_1 con la presentazione al Genio Civile di una variante, completata con l'aggiunta dei particolari costruttivi relativi agli ancoraggi, variante che è stata poi depositata nel fascicolo telematico.
Ora, non constano in atti iniziative assunte dall'amministrazione a seguito della presentazione del progetto come sopra integrato.
Pertanto, non vi è alcuna prova di quanto dedotto dall'attrice, e, cioè, della pretesa incidenza negativa dell'impianto sulla stabilità della scala.
In ragione di tutto quanto detto le domande attoree vanno respinte.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, considerando la causa di valore indeterminabile e di media complessità.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. Condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in €
6.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte attrice.
Così deciso in Frosinone il 13.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Ciccolo
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Maria Ciccolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1072 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Colleferro, via Salvo d'Acquisto n. 9, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Roberto Silti, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione attrice
E
in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in , corso della CP_1
Repubblica n. 63, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Dell'Aversano, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore convenuto oggetto: impugnazione di delibera condominiale.
FATTO E DIRITTO
1. I fatti controversi.
La IG.ra , comproprietario di una unità immobiliare ad uso abitativo, con Parte_2 annesso box, distinti in catasto al foglio 31 part. 23 sub. 9 e sub. 6, facenti parte del condominio, composto da cinque condomini, di , (di seguito CP_1 Controparte_1 solo “il Condominio”), ha convenuto in giudizio il Condominio chiedendo dichiararsi l'illegittimità, nullità e l'annullabilità della delibera adottata dall'assemblea condominiale il
1 15.3.2022, quanto al punto dell'o.d.g. “installazione ascensore: discussione in merito alla riserva della scorsa assemblea ed esame dei preventivi”, assemblea nella quale era stato approvato il punto all'ordine del giorno e deIGnata quale impresa appaltatrice la SIM
Meccanica Italia s.r.l.s..
In particolare, l'attrice ha dedotto che la delibera sarebbe: a) annullabile per difetto del quorum deliberativo, perché la realizzazione dell'ascensore costituisce innovazione diretta al più comodo uso delle cose comuni, per cui, ai sensi degli artt. 1120 e 1136 co. 5 c.c., le relative deliberazioni devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 del valore dell'edificio, mentre, nel caso di specie, la deliberazione era stata approvata con il voto favorevole di condomini corrispondenti ai 637/1000, anziché 666,666/1000; b) nulla per contrarietà agli artt. 1120
c.c., l. n. 13/1989 e d.m. n. 236/1989, perché l'installazione dell'ascensore, in particolare il taglio della scala, arrecherebbe pregiudizio alla stabilità della stessa, perché dalla documentazione allegata al preventivo della ditta emerge che la cabina e la porta di accesso hanno una larghezza inferiore a quella prevista dalla normativa di settore e risulterebbe una larghezza residua del vano scala inferiore a quella prevista dalla legge.
Ciò premesso, l'attrice ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare, previa sospensione, la nullità e/o l'annullabilità della delibera per cui è causa, con vittoria di spese.
Si è costituito il , il quale ha domandato il rigetto delle avverse pretese, con CP_1 vittoria di spese.
In particolare, il ha eccepito: CP_1
- la tardività dell'impugnazione, perché l'installazione dell'ascensore era stata già deliberata in data 8.10.2021, deliberazione mai impugnata, e nella successiva deliberazione dell'1.2.2022, anch'essa non impugnata, era stata decisa l'installazione di una piattaforma elevatrice, mentre nell'assemblea del 25.3.2022 erano stati solo esaminati i preventivi e scelta la ditta
SIM Meccanica Italia s.r.l.s.;
- che l'installazione dell'ascensore allo scopo di eliminare le barriere architettoniche rientra tra le opere di cui all'art. 27 co. 1 l. n. 118/1971 e all'art. 1 co. 1 d.P.R. n. 384/1978 e, pertanto, costituisce un'innovazione che, ex art. 2 co. 1 e 2 l. n. 13/1989, va approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 1136 co. 2 e 3 c.c., nel caso di specie raggiunta;
2 - che non sussiste alcuna ipotesi di nullità della delibera, anche perché i condomini non hanno deliberato sulle tecniche esecutive, che dovranno essere individuate dal tecnico incaricato;
- che le misure di legge sono rispettate.
E' stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Infine, all'udienza dell'8.9.2023 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la parte convenuta alle risultanze della c.t.u. e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
Quanto alla dedotta nullità della delibera, gli argomenti addotti dall'attrice non appaiono esaustivi alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9839 del 2021. La Suprema Corte, dopo aver premesso che la categoria giuridica della nullità, con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, ha un'estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria dell'annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico, ha affermato il seguente principio: in tema di condominio negli edifici sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea condominiale che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un difetto assoluto di attribuzioni - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi le deliberazioni adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili secondo il regime di cui all'articolo 1137 c.c..
Le doglianze mosse dall'attrice non rientrano in alcuna delle suddette ipotesi.
Ciò detto, sostiene il che l'attrice sarebbe decaduta dal potere di impugnativa CP_1 non avendo a suo tempo impugnato le delibere che avevano deciso l'installazione dell'ascensore.
Una prima delibera dell'8.10.2021 approvava di procedere all'installazione di un impianto ascensore, previa modifica delle tabelle millesimali e valutazione di preventivi per i nuovi impianti, da valutare in una prossima assemblea. La IG.ra votava favorevolmente. Pt_1
Una seconda assemblea si è tenuta l'1.2.2022, in presenza anche della IG.ra . Pt_1
I condomini all'unanimità approvavano la scelta del professionista per la redazione delle nuove tabelle millesimali. I condomini, esclusa la IG.ra , presentavano il preventivo Pt_1
3 della ditta SIM Meccanica s.r.l. per l'installazione di una piattaforma elevatrice. La condomina presentava un suo elaborato scritto con allegate cinque foto e chiedeva di Pt_1 darne lettura e allegarlo al verbale. I condomini (esclusa la IG.ra ) per millesimi Pt_1
637/1000 deliberavano di installare la piattaforma elevatrice previa verifica da parte di un legale se il caso di specie (taglio scale a cm 80) comportasse in ogni caso un uso ridotto della proprietà comune, anche da parte di un solo condomino, sebbene si stesse valutando l'abbattimento delle barriere architettoniche. La delibera non è stata impugnata.
La terza delibera è quella del 15.3.2022, impugnata dall'attrice.
Sul primo punto all'ordine del giorno, “installazione ascensore;
discussione in merito alla riserva della scorsa assemblea ed esame preventivi”, l'amministratore precisava che, parlandosi di piattaforma in senso lato, si intendeva una piattaforma elevatrice interna, e dava lettura del parare espresso dall'avvocato in merito a quanto richiesto nella precedente assemblea.
La IG.ra chiedeva all'amministratore di dare lettura del parere espresso da altro Pt_1 avvocato, e abbandonava l'assemblea.
I condomini presenti, per millesimi 637, deliberavano di voler installare una piattaforma elevatrice interna e approvavano il preventivo della ditta già menzionata.
Innanzitutto, deve escludersi la tardività dell'impugnazione, in quanto le prime due delibere erano condizionate ad ulteriori verifiche e solo con la terza – tempestivamente impugnata – veniva approvata l'installazione dell'impianto.
Sostiene l'attrice che, trovando applicazione il combinato disposto degli artt. 1120 e 1136 co.
5 c.c., l'innovazione deliberava andava approvata da una maggioranza di almeno 2/3 del valore dell'edificio e, cioè, 666,666/1000, mentre la delibera è stata approvata con il voto favorevole di 637/1000.
Sennonché, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 2 della l. n. 13/1989, il quale testualmente recita: “Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche (…) sono approvate dall'assemblea del condominio con le maggioranze previste dal secondo comma dell'art. 1120 c.c. (metà degli intervenuti e metà del valore dell'edificio, n.d.r.). Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'art. 1121 co. 1 c.c.. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato, di cui al co. 5 dell'art. 1120 c.c.”.
Nel caso in esame che si trattasse di eliminare le barriere architettoniche non è contestabile.
4 Espresso riferimento a tale finalità era contenuto nella seconda delibera assembleare.
Inoltre, che si trattasse di progetto finalizzato alla eliminazione delle barriere architettoniche era espressamente indicato nell'attestato di deposito per l'autorizzazione all'inizio dei lavori rilasciata il 14.12.2022 dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici.
E che l'eIGenza sottesa all'eliminazione delle barriere architettoniche prescinda dall'attualità di una situazione di disagio si può evincere dalla stessa normativa, che prevede de plano l'applicazione ai nuovi edifici, ed è stato costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza.
Già la Corte Costituzionale, con sentenza n. 167/1999, aveva affermato che la legge n.
13/1989 aveva inteso introdurre disposizioni generali per la costruzione degli edifici privati e per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese alla eliminate delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone portatrici di handicap, come conseguenza dell'affermarsi nella coscienza sociale del dovere collettivo di rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle presone affette da handicap fisici.
Tali principi si trovano affermati anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione. Nella sentenza n. 6129/2017 si legge che l'eliminazione delle barriere architettoniche prescinde dalla effettiva utilizzazione da parte di persone disabili, affermazione ribadita anche nella sentenza n. 30838/2019.
Secondo l'attrice, comunque, l'opera deliberata non rispondeva alle specifiche normative dettate dalla l. n. 13/1989 e dal d.m. n. 236/1989, per la realizzazione di impianti elevatori atti al superamento delle barriere architettoniche.
Tali normative prevedono che l'ascensore, in caso di adeguamento di edifici preesistenti, debba avere una cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
porta luce netta di m 0,75, posta sul lato corto;
piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di m 1,40 x 1,45.
Di contro, a dire dell'attrice, nel preventivo della ditta deIGnata per l'esecuzione dei lavori la cabina ha una luce netta di m 0,70 x 2,00 e la porta di ingresso di m 0,70.
Occorre quindi esaminare le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u..
Giova premettere, per rispondere ai rilievi formulati sul punto dalla parte attrice nella comparsa conclusionale, che i motivi di impugnazione sollevati nell'atto introduttivo non hanno riguardato l'insufficienza della documentazione presentata all'attenzione dell'assemblea ai fini della decisione assembleare in merito all'opportunità o meno di installare un impianto elevatore, bensì il pregiudizio arrecato dall'impianto alla stabilità della
5 scala e il mancato rispetto dei limiti dimensionali, profili tecnici che l'attrice ha dedotto essere stati accertati dal consulente di parte e che, avendo, appunto, natura tecnica, sono stati sottoposti ad un consulente tecnico d'ufficio.
Il c.t.u. ha prioritariamente ricostruito la normativa di riferimento in materia di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche. Si tratta della legge “quadro” n. 13 del 1989, “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, che ha l'obiettivo di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, con particolare riguardo agli interventi di nuova edificazione (compresi gli ampliamenti), e alle ristrutturazioni edilizie di interi edifici. Il legislatore prevede una precisa distinzione tra edifici di nuova costruzione, edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, ed edifici oggetto di manutenzione straordinaria.
La norma, che si presenta appunto con una serie di vincoli molto stringenti nei primi due casi
- pur ammettendo deroghe alle norme del decreto attuativo (D.M. n. 236/89) in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici del fabbricato oggetto di intervento - consente nell'ultimo caso (dunque la manutenzione straordinaria) una serie di facilitazioni (cfr. da art. 2 ad art. 7 della L. 13/1989), come ad esempio l'abbassamento delle maggioranze condominiali, la possibilità di derogare ai regolamenti edilizi comunali, il superamento dei vincoli derivanti dalla sovrintendenza ecc.
Ciò premesso, il c.t.u. ha affermato che le opere in questione si classificano come intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3 del T.U. dell'edilizia (D.P.R. 380/2001), e, pertanto, non sono vincolate né ai limiti normativi relativi alla larghezza minima delle scale, né a quelli inerenti alle dimensioni minime dell'ascensore e alle porte di piano.
Il c.t.u. ha anche esaminato il vigente Regolamento Edilizio del Comune di che, CP_1 con riferimento al superamento delle barriere architettoniche negli edifici civili, all'art. 38,
“Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici”, riporta testualmente: “In tutte le opere edilizie devono essere previste e realizzate soluzioni conformi alla disciplina vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, da parte di tutte le persone e in particolare da parte di quelle con limitate capacità motorie, visive ed uditive. In particolare, sono garantiti i requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità, con le modalità e caratteristiche previste dalle normative vigenti. Sono consentite le deroghe previste dalle vigenti normative.”
In una nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prot. n.
P1424/4122 sott. 67 del 24/12/2002 (cfr. all. n. 03), viene indicato che nel caso di
6 installazione di ascensore all'interno del vano scala - non altrimenti collocabile - la diminuzione della larghezza della scala non deve incidere in modo eccessivo sugli spazi di transito. La stessa nota fornisce poi un riferimento circa la dimensione minima della larghezza della scala - indicata in 80 cm - proveniente dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i.). E' richiamato, infine, il punto 6.2 dell'art. 6 del D.M. 236/89 riguardante il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche: “l'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza”.
A seguito di sopralluogo e dall'esame degli elaborati progettuali in atti, il c.t.u. ha rilevato che la larghezza del vano scala esistente a servizio del fabbricato è pari a 250 cm. Considerato quanto desumibile in atti (cfr. offerta prot. 60/21 della ditta SIM MECCANICA ITALIA s.r.l.s. per la fornitura e posa in opera della piattaforma elevatrice a servizio del fabbricato condominiale) circa la dimensione minima del vano libero necessario a posizionare l'incastellatura metallica, pari a 90 x 150 cm, se ne desume che lo spazio residuo disponibile per le due rampe di scale risulta essere pari appunto a 160 cm (ossia due rampe della larghezza di 80 cm ognuna), e, quindi, rispettoso dei limiti di cui si è detto.
Quanto, poi, agli aspetti prettamente strutturali conseguenti alla realizzazione dell'intervento, come evidenziati nell'atto di citazione, il c.t.u. ha precisato quanto segue.
Quando si effettua il taglio di una scala per permettere la collocazione di una incastellatura metallica autoportante si è generalmente portati a pensare che le strutture del fabbricato non siano in grado di sopportare tanto i carichi statici della torre, quanto i carichi dinamici dovuti al movimento della cabina. Si aggiunge poi, a generare preoccupazione, il taglio delle rampe e la necessaria riduzione della larghezza della scala. Va, invece, evidenziato che una torre autoportante - adeguatamente dimensionata ed inserita in un vano scala - trasferisce i suoi carichi (e quelli della cabina), seppur modesti rispetto alla massa dell'edificio, ad una soletta di fondazione in calcestruzzo armato indipendente dalla fondazione dell'edificio, con modeste sollecitazioni sul terreno sottostante. Tale circostanza può di fatto fornire solo un incremento positivo alla statica del fabbricato, ovviamente proporzionato alla struttura ed alla massa della torre rispetto a quella - enormemente più grande - del fabbricato.
Quanto invece al taglio delle rampe, nelle scale con struttura portante con travi piegate “a ginocchio” e gradini a sbalzo - come nel caso della scala a servizio del fabbricato in oggetto - il taglio parziale dei gradini rappresenta un evidente miglioramento, e non certo un
7 indebolimento, per via della riduzione del momento flettente generato dai gradini sulla trave a ginocchio;
ciò in conseguenza della riduzione della luce libera di inflessione degli stessi.
Anche dal punto di vista delle armature dei singoli gradini, se si considera lo schema statico di una mensola a sbalzo, il taglio delle stesse - conseguente all'eliminazione della parte terminale del gradino - non comporta alcuna riduzione del momento resistente in corrispondenza dell'attacco con la trave a ginocchio, atteso che le armature conservano in quel punto (in cui la sollecitazione raggiunge il valore massimo) la stessa sezione.
Per le ragioni sovraesposte, l'inserimento di un'incastellatura metallica autoportante nel vano scala mediante il taglio parziale delle rampe non può costituire motivo di pregiudizio alla stabilità del fabbricato, né alla capacità portante delle rampe.
Infine, l'esame dei calcoli di stabilità dell'incastellatura metallica a sostegno dell'elevatore oleodinamico ha evidenziato la scelta progettuale di realizzare una struttura leggera, solidale con quella in c.c.a. del fabbricato, rendendo dunque non necessario l'inserimento di un giunto di dilatazione tra le due strutture, finalizzato alla eliminazione di eventuali martellamenti derivanti da azioni sismiche, questo anche in considerazione dei ridotti spazi a disposizione.
L'inserimento di un giunto tecnico, nel caso di specie, innanzitutto renderebbe impossibile installare l'elevatore, ed oltretutto costituirebbe una soluzione senza alcuna giustificazione strutturale, vista la scelta progettuale di realizzare una struttura leggera autoportante, solidale con la struttura esistente. In caso di evento sismico, infatti, l'ascensore oscilla in armonia con il fabbricato (anche vista l'enorme differenza della sua massa rispetto a quella del fabbricato) non avendo pertanto alcuna possibilità di contrastarlo.
Pertanto, il c.t.u. ha concluso nel senso che dall'esame degli elaborati di progetto si può affermare che lo stesso sia conforme alla normativa di settore.
Resta da esaminare un ultimo aspetto.
Il c.t.u. ha rilevato che negli atti progettuali e nell'elaborato di calcolo strutturale non sono stati trattarti gli aspetti del dimensionamento e del posizionamento degli ancoraggi necessari alla solidarizzazione delle due strutture, e ritenuto che tali aspetti dovranno essere trattati dal progettista incaricato e oggetto di integrazione progettuale al deposito già eseguito presso il
Genio Civile.
La causa è stata, allora, rimessa sul ruolo affinché il c.t.u. chiarisse se il mancato inserimento nell'elaborato progettuale originariamente presentato al Comune e al Genio Civile della tipologia, del posizionamento e del dimensionamento degli ancoraggi necessari a rendere le
8 due strutture solidali tra loro rendesse o meno il progetto carente sotto il profilo relativo all'incidenza dell'opera sulla stabilità del fabbricato.
All'udienza dell'8.3.2024 il c.t.u. ha precisato che effettivamente la mancanza di tali elementi nel progetto impediva di valutare pienamente l'incidenza della struttura sulla stabilità del fabbricato.
Il difensore del ha rappresentato che il 12.7.2023 il progetto è stato integrato CP_1 con la presentazione al Genio Civile di una variante, completata con l'aggiunta dei particolari costruttivi relativi agli ancoraggi, variante che è stata poi depositata nel fascicolo telematico.
Ora, non constano in atti iniziative assunte dall'amministrazione a seguito della presentazione del progetto come sopra integrato.
Pertanto, non vi è alcuna prova di quanto dedotto dall'attrice, e, cioè, della pretesa incidenza negativa dell'impianto sulla stabilità della scala.
In ragione di tutto quanto detto le domande attoree vanno respinte.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, considerando la causa di valore indeterminabile e di media complessità.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. Condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in €
6.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte attrice.
Così deciso in Frosinone il 13.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Ciccolo
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