Sentenza 1 aprile 2009
Massime • 1
All'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, l'interrogatorio di garanzia è nullo, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, quando il P.M. abbia illustrato per iscritto, anzichè oralmente, le proprie richieste, e al difensore sia stato impedito di prendere visione, prima dell'interrogatorio di garanzia, della richiesta e della documentazione allegata.
Commentario • 1
- 1. Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018
il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2009, n. 19170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19170 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 01/04/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Consigliere N. 1266
Dott. BRICCHETTI Renato Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita Consigliere N. 004374/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RR AL N. IL 29/04/1946;
avverso ORDINANZA del 27/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli L. che ha richiesto il rigetto del ricorso;
nessuno presente per la difesa.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 27.10.2008 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ex art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da CH QU avverso il provvedimento del Gip dello stesso Tribunale in data 07.10.2008 impositivo nei suoi confronti di custodia cautelare in carcere per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 rispettivamente di cui ai capi A), C) ed E) della rubrica provvisoria.
Detto Tribunale dapprima rigettava le questioni preliminari proposte dalla difesa del predetto imputato, in tal senso affermando sia la legittimità del diniego di accedere agli atti prima dell'interrogatorio di garanzia, sia la legittimità delle intercettazioni disposte con ascolto remoto presso gli uffici della p.g. operante.
Di poi il Tribunale esaminava il vasto materiale di indagine (costituto da intercettazioni, servizi di osservazione e controllo, sequestri di droga, informative provenienti dagli USA) per rilevare la sicura sussistenza - a questi fini - di elementi di gravità indiziaria in capo all'odierno ricorrente CH QU, padre di CH UL, considerato il principale attore della presente vicenda.
Le indagini, svolte in collaborazione con gli inquirenti statunitensi, riguardano un rilevante flusso di importazione di stupefacenti, in particolare cocaina, dagli USA alla Calabria gestito per anni dalla famiglia CH. Alcuni esponenti di tale famiglia (tra cui l'anzidetto UL e suo fratello EN) curavano, da New York, l'acquisto della droga da un cartello di narcotrafficanti messicani, provvedendo quindi a spedirla in Calabria ove altri esponenti della stessa famiglia (tra cui QU, odierno ricorrente, e sua moglie OC RE), e persone collegate, ne curavano la ricezione ed il successivo smistamento.
L'imponente suddetto materiale consentiva - secondo l'ordinanza in esame - di mettere a fuoco il rilevante ruolo dell'anzidetto CH QU: costui, vero terminale organizzativo in Calabria della delineata associazione, concordava le più rilevanti decisioni;
teneva i contatti con i più importanti acquirenti;
inviava il denaro ai figli negli Stati Uniti per gli acquisti;
vantava amicizie nella malavita newyorkese utili ai figli stessi nei momenti di difficoltà. Venivano quindi esaminati i numerosi colloqui telefonici da cui tutto ciò emergeva, anche con riferimento alle pregresse transazioni di stupefacenti, nonché riportati gli elementi di diretto coinvolgimento di CH QU negli ultimi episodi specifici, come quello del 09 e 11 aprile 2008 quando fu sequestrato in modo riservato il quantitativo di kg. 3,334 di cocaina (un terzo dei 10 chili importati) che egli ed il figlio UL avevano nascosto dietro casa (operazione osservata direttamente dalla p.g.), e quello degli ultimi giorni del maggio 2008, quando pervennero 2 chili di cocaina e QU ne tratta con il figlio UL.
Così ritenuta la gravità indiziaria, il Tribunale rilevava anche la concreta ricorrenza di esigenze cautelari, per il pericolo di inquinamento probatorio, per quello di fuga (posta la rete di appoggi internazionali) e per il pericolo di recidiva, anche in ragione dei suoi precedenti penali di condanna.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto indagato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: a nullità dell'interrogatorio in sede di convalida, avente anche funzione di garanzia, per omesso accesso agli atti in favore della difesa, essendosi proceduto ex art. 390 c.p.p., comma 3 bis;
b inutilizzabilità delle intercettazioni per essere avvenute le operazioni di registrazione in modo difforme dal dovuto;
in particolare sembra potersi dedurre - sostiene il ricorrente - che l'impianto della Procura sia stato utilizzato solo per l'instradamento dei flussi;
e inutilizzabilità delle intercettazioni disposte su utenze straniere;
d vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, in particolare in merito alla durata del presunto sodalizio (le indagini erano durate pochi mesi) ed allo specifico apporto che esso ricorrente avrebbe fornito, mancando anche una verifica della reale natura della sostanza sequestrata l'11 aprile 2008.
3. Il ricorso, fondato in relazione alla prima deduzione, deve essere accolto nei limiti e nei termini di cui alla seguente motivazione. Il tema proposto con l'impugnazione difensiva, nel suo primo motivo di ricorso, riguarda la dedotta nullità dell'interrogatorio in sede di convalida (che tiene luogo di quello di garanzia), e quindi - per conseguenza - l'inefficacia della misura custodiale, nel caso in cui, non essendo il P.M. intervenuto all'udienza di convalida, ed avendo inviato lo stesso le sue "richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano", ex art. 390 c.p.p., comma 3 bis, sia stato impedito l'accesso a tali atti alla difesa dell'indagato. Il Tribunale territoriale ha risolto tale questione facendo riferimento a quella giurisprudenza (citata nella gravata ordinanza;
ma nello stesso senso cfr. anche Cass. Pen. Sez. 1, n. 32030 in data 14.03.2007, Rv. 237269, Pinna;
Cass. Pen. Sez. 6, n. 43614 in data 11.10.2007, Rv. 238401, Guerrieri;
ecc.) che da risposta negativa all'anzidetto quesito. Ritiene invece questa Corte che sia preferibile il diverso indirizzo ribadito da plurime decisioni di questa sede di legittimità (cfr., in tal senso, Cass. Pen. Sez. 2, n. 10492 in data 23.02.2006, Rv. 233736, Basile;
Cass. Pen. Sez. 4, n. 42686 in data 14.06.2007, Rv. 237984, Kurti;
ecc.) che così statuisce: "Qualora, essendosi disposta l'applicazione di una misura cautelare all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo sulla base di una richiesta scritta fatta pervenire, ai sensi dell'art. 390 c.p.p., comma 3 bis, dal pubblico ministero non comparso, venga impedito al difensore di prendere visione, prima dell'interrogatorio, di detta richiesta e della documentazione allegata, ciò costituisce causa di nullità dell'interrogatorio stesso e comporta quindi, ai sensi dell'art. 302 c.p.p., la perdita di efficacia della misura". Ritiene invero questa Corte che ragione preminente all'opzione interpretativa qui privilegiata sia quella stessa rinvenibile nella motivazione della sopra citata sentenza "Basile" che fa riferimento alle ragioni fondative dell'ordinanza n. 424/2001 della Corte Costituzionale e quindi, alla necessità di ritenere dovuto un contraddittorio cartolare tra le parti che compensi la facoltà data al P.M. di non comparite e di affidare allo scritto quella che sarebbe stata l'esposizione orale ex art. 391 c.p.p.. Va poi rilevato (e anche ciò è portato a sostegno del qui accolto indirizzo giurisprudenziale) come, se è pur vero che l'udienza di convalida è finalizzata alla verifica dell'operato degli inquirenti, se però ne segua emissione di misura cautelare, l'interrogatorio dell'indagato in tale sede svolga anche funzione di garanzia (come appunto stabilisce l'art. 294 c.p.p.) di tal che sarebbe irragionevole impedire la conoscenza degli atti in capo alla difesa, e così garantire effettiva parità tra le parti. Tale essendo il principio di diritto da affermare, l'impugnata ordinanza - che diversamente ha deciso - deve essere annullata sul punto, imponendosi rinvio che tenga conto di quanto qui stabilito e che verifichi (attività non esperibile da questa Corte) in fatto se gli atti prodotti dal P.M. siano stati posti a disposizione della difesa e, soprattutto, se questa abbia effettivamente - come sostenuto nel ricorso - presentato richiesta di accesso non accolta, ed anzi impedita, dal Gip. Trattasi, infatti, di profilo in fatto non affrontato dall'impugnata ordinanza posto che la stessa taglia in radice il nodo in modo negativo. Le altre proposte questioni restano assorbite.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Reggio Calabria. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2009