Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2009, n. 19170
CASS
Sentenza 1 aprile 2009

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Massime1

All'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, l'interrogatorio di garanzia è nullo, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, quando il P.M. abbia illustrato per iscritto, anzichè oralmente, le proprie richieste, e al difensore sia stato impedito di prendere visione, prima dell'interrogatorio di garanzia, della richiesta e della documentazione allegata.

Commentario1

  • 1Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018

    il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2009, n. 19170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19170
Data del deposito : 1 aprile 2009

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