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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/01/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20491/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20491/2023 promossa da:
, (C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE 501 95033 BIANCAVILLA presso lo studio dell'avv. DI
BELLA MASSIMO MAURIZIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
VITTORIO AMEDEO II, 21 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. BAFARO PIETRO
SALVATORE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso e verbale del 9/10/2024
- Dichiarare la separazione dei coniugi (c.f.: Parte_1
, nata a [...] il [...] e (c.f.: C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...], alle condizioni sopra esposte, ordinandone la trascrizione C.F._2 nell'atto di matrimonio. - Dichiarare l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre in Pianezza (TO) via Parrucco n. 501 e con diritto del padre di tenerli seco come sopra meglio specificato. - Disporre a carico del sig. l'obbligo di versare la somma mensile di euro 600,00 CP_1 (300,00 per ciascuno) a titolo di mantenimento dei figli, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%. - Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50%, ovvero di euro 300,00 al CP_1 pagamento del canone di locazione della casa familiare locata. - Disporre che le sopraddette somme vengano versate ex art. 156 c.c., dal datore di lavoro del sig. . - Disporre che l'assegno unico venga percepito al CP_1 100% dalla sig.ra quale genitore collocatario della prole. -Autorizzare il rilascio dei passaporti per i Pt_1
pagina 1 di 6 figli e . E successivamente Voglia dichiarare la cessazione degli effetti Persona_1 Persona_2 civili del matrimonio una volta trascorsi i termini di cui all'art. 3, n.2, lettera b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, previo scambio di note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Come da verbale del 9/10/2024
“(…)L'avv. Nervi alla luce della documentazione avversaria da ultimo prodotta non si oppone alla revoca del contributo relativamente al figlio perché il, contributo al mantenimento per il figlio Controparte_2 [...]
sia fissato in € 350,00 mensili come da note conclusive alle quali si richiama. Rileva come il Per_2 CP_1 sia del tutto inadempiente rispetto alle statuizioni adottate in via provvisoria sia in punto mantenimento sia relativamente alle visite con il figlio. Insiste perché l'assegno unico sia attribuito per intero alla ricorrente.
presentato congiuntamente.”
Per parte resistente: come da note conclusive nonché da verbale del 9/10/2024
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, • dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. • Disporsi l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio , il quale, tuttavia, fisserà la propria collocazione principale presso la madre, con facoltà Persona_2 del padre di vederlo e tenerlo con sé, così come disposto dal Giudicante nell'Ordinanza del 7 maggio 2024. • disporsi che il Sig. corrisponda mensilmente alla Sig.ra un contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento per il figlio nella misura di € 250,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_2
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, cosi come regolate dal “Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.”che qui deve intendersi integralmente richiamato. • Disporsi che l'assegno unico universale venga assegnato (per il tramite dei competenti enti eroganti) e goduto al 50% da entrambi i genitori.
• In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre CPA e spese generali come per legge. B) Piaccia all'On.le Tribunale adito, ex art. 473 bis 49 c.p.c, nelle more del giudizio di separazione personale, decorsi i termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 a far tempo dalla sentenza parziale di separazione, così decidere:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , il 13/10/2005 a MASCALUCIA (CT), Atto N. 117 parte 2 CP_1 Parte_1 serie A - anno 2005 - Comune di MASCALUCIA, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Come da verbale del 9/10/2024 L'avv. Gallinnatti richiama le note confusive insistendo perché il contributo al mantenimento del figlio minore sia fissato in € 250,00 e che l'assegno unico venga diviso a metà.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in MASCALUCIA il 13/10/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MASCALUCIA (atto n. 117 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2.01.2006 e Persona_3 Persona_2
(04/10/2013);
pagina 2 di 6 Con ricorso depositato il 22/11/2023 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio maritalis. Chiedeva quindi disporsi l'affidamento condiviso dei minori disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. un assegno per contribuire alle spese locatizie CP_1 CP_1 dell'abitazione, pari ad euro 300,00, nonché un assegno al mantenimento dei figli nella misura complessiva non inferiore a € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'integrale assegno unico, con vittoria delle spese.
Infine, ha chiesto congiuntamente alla pronuncia di separazione personale, ai sensi del 473. bis 49 cpc, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa depositata il 26/2/2024 si è costituito e ha condiviso la Controparte_1 domanda di separazione personale e, congiuntamente, domanda di cessazione degli effetti civili. Chiedeva di dichiararsi inammissibile la domanda di contribuzione al canone locatizio, invero, con riguardo ai figli condivideva la modalità di affidamento condiviso con collocazione presso la madre mentre con riguardo un quantum del mantenimento si rendeva disponibile ad un assegno nella minore somma di euro 300,00.
All'udienza del 28/2/2024 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori. Il Giudice relatore, esperito il tentativo di conciliazione, procedeva al loro ascolto all'esito rinviava ad altra udienza per consentire alle parti termine per memorie e repliche.
All'udienza del 26/3/2024 comparivano i difensori. La difesa di parte ricorrente respingeva la proposta conciliativa avanzata da parte resistente. Pertanto, il giudice relatore si riservava.
A scioglimento della riserva il Giudice relatore emanava provvedimenti provvisori ed urgenti e fissava udienza di discussione.
All'udienza del 9/10/2024 i difensori precisavano le rispettive conclusioni;
in particolare, la difesa di parte ricorrente precisava di non opporsi alla revoca del contributo al figlio primogenito (maggiorenne) e insisteva per il contributo al mantenimento per l'altro figlio in euro 350,00 oltre che l'intero assegno unico. La difesa di parte convenuta insisteva nelle rispettive conclusioni e replicava per il contributo nella somma complessiva di euro 250,00 e l'assegno unico al 50%.
Il Giudice relatore si riservava di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Nel merito, i provvedimenti adottati in data 7 maggio 2024 ex art. 473 bis 22 cpc così dispongono:
“Premesso che le parti sono genitori di due figli, di anni 18 e di anni Persona_1 Persona_2
10, è pacifico anzitutto che tra le parti, dopo la separazione consensuale del 2010, sia intervenuta riconciliazione irrilevante che non sia stata annotata sui registri dello Stato Civile. Sul punto si è già pronunciato il Tribunale (doc. 3 ricorrente) e non occorre ulteriormente provvedere in difetto di contestazioni.
pagina 3 di 6 Per venire all'esame delle altre questioni non sono controversi in primis l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre e, aggiungasi, esercizio separato della Persona_2 responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione.
Il più grande è nel frattempo divenuto maggiorenne e non occorre dunque provvedere.
Neppure sul regime di visita paterno si registra effettiva oggettiva controversia (incentrata semmai sugli aspetti economici).
Si può dunque accedere alla proposta paterna che assicura al figlio adeguati tempi di permanenza fermo restando che le due settimane estive – che non pare opportuno prestabilire - da trascorrere con il padre vengano concordate entro il 30 maggio di ogni anno (analogo periodo va garantito alla mamma).
Quanto al contributo al mantenimento dei figli (il maggiore non è certo autonomo, tale condizione non potendosi ritenere raggiunta per effetto del lavoretto in pizzeria nel w.e. i cui modestissimi proventi il giovane destinerà, si presume, alle sue spese personali compatibili con l'età), sembra equo fissarlo in € 500,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo
Tribunale.
Valgano i seguenti elementi: il reddito della ricorrente è leggermente inferiore a quello del coniuge;
la ricorrente è gravata dal pagamento di un canone di locazione a differenza del marito che vive in casa di proprietà e, presumibilmente, divide le spese con la convivente;
dovendo conciliare i propri impegni lavorativi, i tempi effettivi di permanenza del padre con i figli (ivi compresi quelli che egli stesso ha proposto) sono oggettivamente contenuti;
che quando venne concordata la somma di € 250,00 mensili per il mantenimento del figlio maggiore, correva il 2010 (doc. 2 ricorrente): da allora è vero che il carico familiare è aumentato, ma con l'età, sono anche accresciute le esigenze della prole.
L'assegno unico va diviso al 50% come per legge.
pqm
autorizza i coniugi a vivere separati.
Dispone l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la Persona_2 madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione.
Dispone che il padre, salvo diverso accordo, possa tenerlo con sé: a settimane alterne il fine settimana, da sabato dalle 14,30, quando il padre andrà a prenderlo dalla casa materna, sino alle 20,30 della domenica quando lo riaccompagnerà dalla madre. durante la settimana quando il resistente svolge il turno del mattino il giovedì quando andrà a prenderlo dall'uscita da scuola alle 16,30 o le 17,30 (post scuola) sino alle 20,30 quando lo accompagnerà alla casa materna;
ad anni alterni nel periodo natalizio e, più precisamente, dal 24/12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.1 e con l'altro genitore;
ad anni alterni, il periodo delle vacanze pasquali e, precisamente, dal "Venerdì Santo" al giorno di Pasqua dopo cena un anno e l'anno successivo dal Lunedì dell'Angelo sera sino al martedì successivo;
Le vacanze estive, da programmare entro il 30 aprile di ogni anno, due settimane con il padre e due in via esclusiva con la madre;
pagina 4 di 6 durante altre festività infrasettimanali (“ponti” compresi), alternandosi con l'altro genitore.
Pone a carico del l'obbligo di versare alla madre, quale contributo mensile al mantenimento CP_1 dei figli, la somma di € 500,00 rivalutabili annualmente secondo Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale”.
Si tratta di impianto che va parzialmente confermato.
Il figlio si è medio tempore, e con decorrenza dal 1.7.2024, reso autonomo percependo Persona_1 un reddito di circa 1500,00 mensili: con decorrenza da tale data, dunque, il contributo a del padre Pt_2 va revocato e null'altro va disposto.
Quanto a di anni 11, va rilevato che quando i congi si accordarono nel 2010 per il Persona_2 mantenimento del maggiore (che allora aveva 4 anni) fu stabilito a carico del padre un contributo di 250 euro mensili.
Oggi il figlio si avvicina alla adolescenza con le notorie esigenze;
il padre vede il figlio con tempistica comunque assai contenuta, ed ha costituito un nuovo nucleo acquistando la casa dove vive con la compagna condividendone presumibilmente le spese, mentre la ricorrente, che vive con i due figli, non solo ha uno stipendio inferiore ma è pure gravata da un canone non modesto.
Il padre è ora esonerato dal mantenimento del figlio maggiore.
E' dunque congruo fissare in € 350,00 mensili rivalutabili il contributo a carico del padre al mantenimento del figlio, fermo restando il riparto delle spese straordinarie.
Data la condivisione non vi è ragione di modificare il regime legale dell'attribuzione dell'assegno unico.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970
e successive modificazioni. La causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di giudizio
Stante la contestuale domanda di scioglimento e considerata la natura unitaria del procedimento, le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1
. Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MASCALUCIA di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
pagina 5 di 6 Dispone l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre ed Persona_2 esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione.
Dispone che il padre, salvo diverso accordo, possa tenerlo con sé: a settimane alterne il fine settimana, da sabato dalle 14,30, quando il padre andrà a prenderlo dalla casa materna, sino alle 20,30 della domenica quando lo riaccompagnerà dalla madre. durante la settimana quando il resistente svolge il turno del mattino il giovedì quando andrà a prenderlo dall'uscita da scuola alle 16,30 o le 17,30 (post scuola) sino alle 20,30 quando lo accompagnerà alla casa materna;
ad anni alterni nel periodo natalizio e, più precisamente, dal 24/12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.1 e con l'altro genitore;
ad anni alterni, il periodo delle vacanze pasquali e, precisamente, dal "Venerdì Santo" al giorno di Pasqua dopo cena un anno e l'anno successivo dal Lunedì dell'Angelo sera sino al martedì successivo;
Le vacanze estive, da programmare entro il 30 aprile di ogni anno, due settimane con il padre e due in via esclusiva con la madre;
durante altre festività infrasettimanali (“ponti” compresi), alternandosi con l'altro genitore.
Pone a carico del l'obbligo di versare alla madre, quale contributo mensile al mantenimento del CP_1 figlio, la somma di € 350,00 rivalutabili annualmente secondo Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/01/2025
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20491/2023 promossa da:
, (C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE 501 95033 BIANCAVILLA presso lo studio dell'avv. DI
BELLA MASSIMO MAURIZIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
VITTORIO AMEDEO II, 21 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. BAFARO PIETRO
SALVATORE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso e verbale del 9/10/2024
- Dichiarare la separazione dei coniugi (c.f.: Parte_1
, nata a [...] il [...] e (c.f.: C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...], alle condizioni sopra esposte, ordinandone la trascrizione C.F._2 nell'atto di matrimonio. - Dichiarare l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre in Pianezza (TO) via Parrucco n. 501 e con diritto del padre di tenerli seco come sopra meglio specificato. - Disporre a carico del sig. l'obbligo di versare la somma mensile di euro 600,00 CP_1 (300,00 per ciascuno) a titolo di mantenimento dei figli, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%. - Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50%, ovvero di euro 300,00 al CP_1 pagamento del canone di locazione della casa familiare locata. - Disporre che le sopraddette somme vengano versate ex art. 156 c.c., dal datore di lavoro del sig. . - Disporre che l'assegno unico venga percepito al CP_1 100% dalla sig.ra quale genitore collocatario della prole. -Autorizzare il rilascio dei passaporti per i Pt_1
pagina 1 di 6 figli e . E successivamente Voglia dichiarare la cessazione degli effetti Persona_1 Persona_2 civili del matrimonio una volta trascorsi i termini di cui all'art. 3, n.2, lettera b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, previo scambio di note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Come da verbale del 9/10/2024
“(…)L'avv. Nervi alla luce della documentazione avversaria da ultimo prodotta non si oppone alla revoca del contributo relativamente al figlio perché il, contributo al mantenimento per il figlio Controparte_2 [...]
sia fissato in € 350,00 mensili come da note conclusive alle quali si richiama. Rileva come il Per_2 CP_1 sia del tutto inadempiente rispetto alle statuizioni adottate in via provvisoria sia in punto mantenimento sia relativamente alle visite con il figlio. Insiste perché l'assegno unico sia attribuito per intero alla ricorrente.
presentato congiuntamente.”
Per parte resistente: come da note conclusive nonché da verbale del 9/10/2024
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, • dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. • Disporsi l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio , il quale, tuttavia, fisserà la propria collocazione principale presso la madre, con facoltà Persona_2 del padre di vederlo e tenerlo con sé, così come disposto dal Giudicante nell'Ordinanza del 7 maggio 2024. • disporsi che il Sig. corrisponda mensilmente alla Sig.ra un contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento per il figlio nella misura di € 250,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_2
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, cosi come regolate dal “Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.”che qui deve intendersi integralmente richiamato. • Disporsi che l'assegno unico universale venga assegnato (per il tramite dei competenti enti eroganti) e goduto al 50% da entrambi i genitori.
• In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre CPA e spese generali come per legge. B) Piaccia all'On.le Tribunale adito, ex art. 473 bis 49 c.p.c, nelle more del giudizio di separazione personale, decorsi i termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 a far tempo dalla sentenza parziale di separazione, così decidere:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , il 13/10/2005 a MASCALUCIA (CT), Atto N. 117 parte 2 CP_1 Parte_1 serie A - anno 2005 - Comune di MASCALUCIA, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Come da verbale del 9/10/2024 L'avv. Gallinnatti richiama le note confusive insistendo perché il contributo al mantenimento del figlio minore sia fissato in € 250,00 e che l'assegno unico venga diviso a metà.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in MASCALUCIA il 13/10/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MASCALUCIA (atto n. 117 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2.01.2006 e Persona_3 Persona_2
(04/10/2013);
pagina 2 di 6 Con ricorso depositato il 22/11/2023 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio maritalis. Chiedeva quindi disporsi l'affidamento condiviso dei minori disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. un assegno per contribuire alle spese locatizie CP_1 CP_1 dell'abitazione, pari ad euro 300,00, nonché un assegno al mantenimento dei figli nella misura complessiva non inferiore a € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'integrale assegno unico, con vittoria delle spese.
Infine, ha chiesto congiuntamente alla pronuncia di separazione personale, ai sensi del 473. bis 49 cpc, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa depositata il 26/2/2024 si è costituito e ha condiviso la Controparte_1 domanda di separazione personale e, congiuntamente, domanda di cessazione degli effetti civili. Chiedeva di dichiararsi inammissibile la domanda di contribuzione al canone locatizio, invero, con riguardo ai figli condivideva la modalità di affidamento condiviso con collocazione presso la madre mentre con riguardo un quantum del mantenimento si rendeva disponibile ad un assegno nella minore somma di euro 300,00.
All'udienza del 28/2/2024 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori. Il Giudice relatore, esperito il tentativo di conciliazione, procedeva al loro ascolto all'esito rinviava ad altra udienza per consentire alle parti termine per memorie e repliche.
All'udienza del 26/3/2024 comparivano i difensori. La difesa di parte ricorrente respingeva la proposta conciliativa avanzata da parte resistente. Pertanto, il giudice relatore si riservava.
A scioglimento della riserva il Giudice relatore emanava provvedimenti provvisori ed urgenti e fissava udienza di discussione.
All'udienza del 9/10/2024 i difensori precisavano le rispettive conclusioni;
in particolare, la difesa di parte ricorrente precisava di non opporsi alla revoca del contributo al figlio primogenito (maggiorenne) e insisteva per il contributo al mantenimento per l'altro figlio in euro 350,00 oltre che l'intero assegno unico. La difesa di parte convenuta insisteva nelle rispettive conclusioni e replicava per il contributo nella somma complessiva di euro 250,00 e l'assegno unico al 50%.
Il Giudice relatore si riservava di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Nel merito, i provvedimenti adottati in data 7 maggio 2024 ex art. 473 bis 22 cpc così dispongono:
“Premesso che le parti sono genitori di due figli, di anni 18 e di anni Persona_1 Persona_2
10, è pacifico anzitutto che tra le parti, dopo la separazione consensuale del 2010, sia intervenuta riconciliazione irrilevante che non sia stata annotata sui registri dello Stato Civile. Sul punto si è già pronunciato il Tribunale (doc. 3 ricorrente) e non occorre ulteriormente provvedere in difetto di contestazioni.
pagina 3 di 6 Per venire all'esame delle altre questioni non sono controversi in primis l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre e, aggiungasi, esercizio separato della Persona_2 responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione.
Il più grande è nel frattempo divenuto maggiorenne e non occorre dunque provvedere.
Neppure sul regime di visita paterno si registra effettiva oggettiva controversia (incentrata semmai sugli aspetti economici).
Si può dunque accedere alla proposta paterna che assicura al figlio adeguati tempi di permanenza fermo restando che le due settimane estive – che non pare opportuno prestabilire - da trascorrere con il padre vengano concordate entro il 30 maggio di ogni anno (analogo periodo va garantito alla mamma).
Quanto al contributo al mantenimento dei figli (il maggiore non è certo autonomo, tale condizione non potendosi ritenere raggiunta per effetto del lavoretto in pizzeria nel w.e. i cui modestissimi proventi il giovane destinerà, si presume, alle sue spese personali compatibili con l'età), sembra equo fissarlo in € 500,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo
Tribunale.
Valgano i seguenti elementi: il reddito della ricorrente è leggermente inferiore a quello del coniuge;
la ricorrente è gravata dal pagamento di un canone di locazione a differenza del marito che vive in casa di proprietà e, presumibilmente, divide le spese con la convivente;
dovendo conciliare i propri impegni lavorativi, i tempi effettivi di permanenza del padre con i figli (ivi compresi quelli che egli stesso ha proposto) sono oggettivamente contenuti;
che quando venne concordata la somma di € 250,00 mensili per il mantenimento del figlio maggiore, correva il 2010 (doc. 2 ricorrente): da allora è vero che il carico familiare è aumentato, ma con l'età, sono anche accresciute le esigenze della prole.
L'assegno unico va diviso al 50% come per legge.
pqm
autorizza i coniugi a vivere separati.
Dispone l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la Persona_2 madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione.
Dispone che il padre, salvo diverso accordo, possa tenerlo con sé: a settimane alterne il fine settimana, da sabato dalle 14,30, quando il padre andrà a prenderlo dalla casa materna, sino alle 20,30 della domenica quando lo riaccompagnerà dalla madre. durante la settimana quando il resistente svolge il turno del mattino il giovedì quando andrà a prenderlo dall'uscita da scuola alle 16,30 o le 17,30 (post scuola) sino alle 20,30 quando lo accompagnerà alla casa materna;
ad anni alterni nel periodo natalizio e, più precisamente, dal 24/12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.1 e con l'altro genitore;
ad anni alterni, il periodo delle vacanze pasquali e, precisamente, dal "Venerdì Santo" al giorno di Pasqua dopo cena un anno e l'anno successivo dal Lunedì dell'Angelo sera sino al martedì successivo;
Le vacanze estive, da programmare entro il 30 aprile di ogni anno, due settimane con il padre e due in via esclusiva con la madre;
pagina 4 di 6 durante altre festività infrasettimanali (“ponti” compresi), alternandosi con l'altro genitore.
Pone a carico del l'obbligo di versare alla madre, quale contributo mensile al mantenimento CP_1 dei figli, la somma di € 500,00 rivalutabili annualmente secondo Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale”.
Si tratta di impianto che va parzialmente confermato.
Il figlio si è medio tempore, e con decorrenza dal 1.7.2024, reso autonomo percependo Persona_1 un reddito di circa 1500,00 mensili: con decorrenza da tale data, dunque, il contributo a del padre Pt_2 va revocato e null'altro va disposto.
Quanto a di anni 11, va rilevato che quando i congi si accordarono nel 2010 per il Persona_2 mantenimento del maggiore (che allora aveva 4 anni) fu stabilito a carico del padre un contributo di 250 euro mensili.
Oggi il figlio si avvicina alla adolescenza con le notorie esigenze;
il padre vede il figlio con tempistica comunque assai contenuta, ed ha costituito un nuovo nucleo acquistando la casa dove vive con la compagna condividendone presumibilmente le spese, mentre la ricorrente, che vive con i due figli, non solo ha uno stipendio inferiore ma è pure gravata da un canone non modesto.
Il padre è ora esonerato dal mantenimento del figlio maggiore.
E' dunque congruo fissare in € 350,00 mensili rivalutabili il contributo a carico del padre al mantenimento del figlio, fermo restando il riparto delle spese straordinarie.
Data la condivisione non vi è ragione di modificare il regime legale dell'attribuzione dell'assegno unico.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970
e successive modificazioni. La causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di giudizio
Stante la contestuale domanda di scioglimento e considerata la natura unitaria del procedimento, le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1
. Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MASCALUCIA di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
pagina 5 di 6 Dispone l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre ed Persona_2 esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione.
Dispone che il padre, salvo diverso accordo, possa tenerlo con sé: a settimane alterne il fine settimana, da sabato dalle 14,30, quando il padre andrà a prenderlo dalla casa materna, sino alle 20,30 della domenica quando lo riaccompagnerà dalla madre. durante la settimana quando il resistente svolge il turno del mattino il giovedì quando andrà a prenderlo dall'uscita da scuola alle 16,30 o le 17,30 (post scuola) sino alle 20,30 quando lo accompagnerà alla casa materna;
ad anni alterni nel periodo natalizio e, più precisamente, dal 24/12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.1 e con l'altro genitore;
ad anni alterni, il periodo delle vacanze pasquali e, precisamente, dal "Venerdì Santo" al giorno di Pasqua dopo cena un anno e l'anno successivo dal Lunedì dell'Angelo sera sino al martedì successivo;
Le vacanze estive, da programmare entro il 30 aprile di ogni anno, due settimane con il padre e due in via esclusiva con la madre;
durante altre festività infrasettimanali (“ponti” compresi), alternandosi con l'altro genitore.
Pone a carico del l'obbligo di versare alla madre, quale contributo mensile al mantenimento del CP_1 figlio, la somma di € 350,00 rivalutabili annualmente secondo Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/01/2025
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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