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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
IO TI, LA
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3263/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P802875 IVA-REGIMI SPECIALI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6340/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 23-5-2025, depositato il 20-6-2025, l'avvocato Ricorrente_1 ha impugnato un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, notificato il 24-3-2025, relativo ad un preteso recupero iva (anno 2019), per un importo di € 7.753,00, oltre accessori.
Il ricorrente ha premesso di aver ricevuto una verifica della Guardia di Finanza, confluita in un pvc datato
6-4-2023; i verbalizzanti hanno rilevato che il professionista, che ha optato per la liquidazione dell'iva per cassa (art. 32-bis d.l. 83/12), ha riportato l'erronea annotazione, al rigo VE39 della dichiarazione fiscale
(operazioni eseguite nell'anno precedente con esigibilità verificatasi nel 2019), di un importo di
€ 17.854,00, senza il riscontro dei corrispondenti incassi nell'anno 2019.
Sulla base del pvc menzionato, l'agenzia ha ritenuto che l'imposta, sia pure non incassata, sia dovuta dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione, in applicazione dell'art. 32-bis d.l. 83/13, sicché l'ufficio ha determinato l'imponibile iva in € 53.796,60.
L'istante ha dedotto che, nella dichiarazione iva 2020 (anno d'imposta 2019) per mero errore l'importo di
€ 17.854,00 è stato riportato al rigo VE39 (come sopra specificato), e non invece al rigo VE38 (operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17 ter dpr 633/72 - cd. split payment).
Assume il ricorrente che le fatture in questione (n. 60 fatture in favore di amministrazioni pubbliche) sono state emesse in applicazione dell'art. 17-ter dpr 633/72, nel periodo in cui ciò era consentito (1-7-2017 /
14-7-2018), con la conseguenza che l'imposta in questione è stata versata dall'amministrazione committente.
Il contribuente deduce che, a seguito della redazione del pvc della guardia di Finanza, ha provveduto aver anche alla regolarizzazione della violazione con il ravvedimento operoso speciale di cui al d.l.
215/23; tuttavia l'Agenzia delle Entrate ha opposto l'omessa presentazione di una dichiarazione iva integrativa, che, a giudizio del professionista, è un adempimento non chiesto dalla norma.
Il ricorrente contesta il computo degli interessi e delle sanzioni, non avendo considerato l'ufficio che l'imposta pretesa è stata in parte versata e non dovuta.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto di accertamento, con la rifusione delle spese di giudizio, da distrarsi al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato in data 1-7-2025 le proprie controdeduzioni;
con esse ha osservato la carenza di prova relativamente all'applicazione, alle fatture in questione, della split payment, ovvero delle circostanze dedotte dal ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre dedotto che il ravvedimento speciale è ammesso ma si perfeziona con il versamento e con la rimozione dell'irregolarità mediante una dichiarazione integrativa;
sicché, in presenza dei versamenti, il ricorrente potrà chiederne il rimborso, rimanendo efficace l'atto di accertamento.
Ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Parte ricorrente ha depositato memoria integrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente si duole del recupero a tassazione di una parte del proprio fatturato professionale, riportato erroneamente nella dichiarazione iva 2019 tra gli importi fatturati senza l'avvenuto incasso (rigo VE37).
L'ufficio, a tal riguardo, discostandosi dalle conclusioni del pvc della Guardia di Finanza, ha considerato come esigibile l'imposta derivante da tale importo (€ 17.854,00), per il decorso din un anno dall'operazione.
Il recupero di tale importo ha determinato un imponibile complessivo di € 53.796,60.
Parte ricorrente, a propria difesa, ha dedotto che le fatture interessate dall'accertamento sono state emesse con il regime previsto dall'art. 17-ter dpr 633/72 (cd. split payment).
Tale regola prevede che, per le forniture alle amministrazioni pubbliche, l'iva viene versata dalla stessa amministrazione, con la scissione del pagamento del corrispettivo dal versamento dell'iva.
In effetti il menzionato regime fiscale ha avuto applicazione anche per le forniture di servizi soggette alla ritenuta alla fonte, come è nel caso di specie, di un professionista che svolge una prestazione in favore di un ente pubblico, e ciò per un periodo decorrente dall'1-7-2017 al 14-7-2018.
A tal riguardo osserva il collegio che il ricorrente ha prodotto le fatture emesse dal 4-1-2018 (n.1) al
13-7-2018 (n.61), relative all'attività svolta per le amministrazioni pubbliche, e munite del richiamo al citato art. 17-ter.
L'agenzia resistente non ha proposto alcuna osservazione circa l'esistenza e la regolarità delle fatture prodotte, dalle quali deve ricavarsi che l'imposta è stata versata dall'ente pubblico,e non dal professionista.
L'annotazione al rigo VE37 della dichiarazione iva costituisce un errore formale, ma non la sottrazione di imponibile.
Ne deriva che l'imponibile recuperato a tassazione con il provvedimento impugnato non è dovuto, essendo incorso il contribuente in una mera irregolarità formale.
Rimane assorbita, per quanto sopra osservato, la questione del ravvedimento speciale operato, in mancanza di una dichiarazione iva integrativa.
L'agenzia non ha contestato l'avvenuto versamento dell'imposta, bensì la sola omissione della menzionata dichiarazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e, per quanto innanzi osservato, le spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
compensa le spese.
Salerno 19 dicembre 2025.
Il LA
Dr. Martino Melchionda
Il Presidente
Dr. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
IO TI, LA
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3263/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P802875 IVA-REGIMI SPECIALI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6340/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 23-5-2025, depositato il 20-6-2025, l'avvocato Ricorrente_1 ha impugnato un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, notificato il 24-3-2025, relativo ad un preteso recupero iva (anno 2019), per un importo di € 7.753,00, oltre accessori.
Il ricorrente ha premesso di aver ricevuto una verifica della Guardia di Finanza, confluita in un pvc datato
6-4-2023; i verbalizzanti hanno rilevato che il professionista, che ha optato per la liquidazione dell'iva per cassa (art. 32-bis d.l. 83/12), ha riportato l'erronea annotazione, al rigo VE39 della dichiarazione fiscale
(operazioni eseguite nell'anno precedente con esigibilità verificatasi nel 2019), di un importo di
€ 17.854,00, senza il riscontro dei corrispondenti incassi nell'anno 2019.
Sulla base del pvc menzionato, l'agenzia ha ritenuto che l'imposta, sia pure non incassata, sia dovuta dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione, in applicazione dell'art. 32-bis d.l. 83/13, sicché l'ufficio ha determinato l'imponibile iva in € 53.796,60.
L'istante ha dedotto che, nella dichiarazione iva 2020 (anno d'imposta 2019) per mero errore l'importo di
€ 17.854,00 è stato riportato al rigo VE39 (come sopra specificato), e non invece al rigo VE38 (operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17 ter dpr 633/72 - cd. split payment).
Assume il ricorrente che le fatture in questione (n. 60 fatture in favore di amministrazioni pubbliche) sono state emesse in applicazione dell'art. 17-ter dpr 633/72, nel periodo in cui ciò era consentito (1-7-2017 /
14-7-2018), con la conseguenza che l'imposta in questione è stata versata dall'amministrazione committente.
Il contribuente deduce che, a seguito della redazione del pvc della guardia di Finanza, ha provveduto aver anche alla regolarizzazione della violazione con il ravvedimento operoso speciale di cui al d.l.
215/23; tuttavia l'Agenzia delle Entrate ha opposto l'omessa presentazione di una dichiarazione iva integrativa, che, a giudizio del professionista, è un adempimento non chiesto dalla norma.
Il ricorrente contesta il computo degli interessi e delle sanzioni, non avendo considerato l'ufficio che l'imposta pretesa è stata in parte versata e non dovuta.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto di accertamento, con la rifusione delle spese di giudizio, da distrarsi al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato in data 1-7-2025 le proprie controdeduzioni;
con esse ha osservato la carenza di prova relativamente all'applicazione, alle fatture in questione, della split payment, ovvero delle circostanze dedotte dal ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre dedotto che il ravvedimento speciale è ammesso ma si perfeziona con il versamento e con la rimozione dell'irregolarità mediante una dichiarazione integrativa;
sicché, in presenza dei versamenti, il ricorrente potrà chiederne il rimborso, rimanendo efficace l'atto di accertamento.
Ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Parte ricorrente ha depositato memoria integrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente si duole del recupero a tassazione di una parte del proprio fatturato professionale, riportato erroneamente nella dichiarazione iva 2019 tra gli importi fatturati senza l'avvenuto incasso (rigo VE37).
L'ufficio, a tal riguardo, discostandosi dalle conclusioni del pvc della Guardia di Finanza, ha considerato come esigibile l'imposta derivante da tale importo (€ 17.854,00), per il decorso din un anno dall'operazione.
Il recupero di tale importo ha determinato un imponibile complessivo di € 53.796,60.
Parte ricorrente, a propria difesa, ha dedotto che le fatture interessate dall'accertamento sono state emesse con il regime previsto dall'art. 17-ter dpr 633/72 (cd. split payment).
Tale regola prevede che, per le forniture alle amministrazioni pubbliche, l'iva viene versata dalla stessa amministrazione, con la scissione del pagamento del corrispettivo dal versamento dell'iva.
In effetti il menzionato regime fiscale ha avuto applicazione anche per le forniture di servizi soggette alla ritenuta alla fonte, come è nel caso di specie, di un professionista che svolge una prestazione in favore di un ente pubblico, e ciò per un periodo decorrente dall'1-7-2017 al 14-7-2018.
A tal riguardo osserva il collegio che il ricorrente ha prodotto le fatture emesse dal 4-1-2018 (n.1) al
13-7-2018 (n.61), relative all'attività svolta per le amministrazioni pubbliche, e munite del richiamo al citato art. 17-ter.
L'agenzia resistente non ha proposto alcuna osservazione circa l'esistenza e la regolarità delle fatture prodotte, dalle quali deve ricavarsi che l'imposta è stata versata dall'ente pubblico,e non dal professionista.
L'annotazione al rigo VE37 della dichiarazione iva costituisce un errore formale, ma non la sottrazione di imponibile.
Ne deriva che l'imponibile recuperato a tassazione con il provvedimento impugnato non è dovuto, essendo incorso il contribuente in una mera irregolarità formale.
Rimane assorbita, per quanto sopra osservato, la questione del ravvedimento speciale operato, in mancanza di una dichiarazione iva integrativa.
L'agenzia non ha contestato l'avvenuto versamento dell'imposta, bensì la sola omissione della menzionata dichiarazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e, per quanto innanzi osservato, le spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
compensa le spese.
Salerno 19 dicembre 2025.
Il LA
Dr. Martino Melchionda
Il Presidente
Dr. Michelangelo Petruzziello