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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1052/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso - Via Santa Barbara N. 7 3100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 76/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 1
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 34903 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Le parti insistono su quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato l'08 settembre 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Treviso ha impugnato la Sentenza n. 76/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Treviso, Sez. I, depositata l'11 febbraio 2025, resa sul ricorso R.G.R. 172/2024, concernente il diniego di rimborso prot. n. 34903/RU del 15 dicembre 2023 in materia di accise armonizzate – energia elettrica.
In 1° grado, Resistente_1 S.p.A. aveva impugnato il predetto diniego, deducendo il diritto al rimborso delle somme restituite al cliente finale Società_1 in esecuzione di provvedimento del Tribunale di Milano e chiedendo la restituzione dell'importo complessivo di € 8.399,82 (addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica).
La Corte di Giustizia Tributaria di Treviso ha parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo dovuta la minor somma di € 6.101,01, compensando le spese.
L'Ufficio appellante ha censurato la decisione, in particolare argomentando sulla questione della legittimazione passiva e, in subordine, sull'onere probatorio e sul quantum rimborsabile.
Resistente_1 S.p.A. si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello e richiamando l'evoluzione giurisprudenziale di legittimità in materia (tra cui Cass. n. 21883/2024) e la disciplina del rimborso ex art. 14 del Decreto
Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise).
Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha adottato il provvedimento di annullamento d'ufficio in autotutela del diniego prot. 34903/RU del 15 dicembre 2023, con contestuale provvedimento di rimborso in favore di
Resistente_1 S.p.A., dando atto – all'esito di verifica tecnico-contabile – che l'importo rimborsabile per il POD in esame (anno 2011) è pari a € 6.101,01.
All'udienza del 20 gennaio 2026, le parti hanno confermato quanto sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La sopravvenienza documentata in atti – costituita dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e dall'adozione del conseguente provvedimento di rimborso – determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito dell'appello.
In particolare, il provvedimento amministrativo sopravvenuto rimuove l'atto oggetto di impugnazione (diniego prot. 34903/RU del 15/12/2023) ee soddisfa la pretesa restitutoria nella misura riconosciuta come rimborsabile (€ 6.101,01).
Ne consegue la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Spese di lite.
La Corte ritiene equo disporre:
- la compensazione nella misura del 50%, in ragione della definizione sopravvenuta per autotutela;
- porre il restante 50% a carico dell'appellante, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto - sez. I - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate per il 50%.
Per il restante 50% condanna l'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in € 1.200, oltre rimborso spese generali 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia il 20 gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
RL AR PI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1052/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso - Via Santa Barbara N. 7 3100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 76/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 1
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 34903 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Le parti insistono su quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato l'08 settembre 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Treviso ha impugnato la Sentenza n. 76/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Treviso, Sez. I, depositata l'11 febbraio 2025, resa sul ricorso R.G.R. 172/2024, concernente il diniego di rimborso prot. n. 34903/RU del 15 dicembre 2023 in materia di accise armonizzate – energia elettrica.
In 1° grado, Resistente_1 S.p.A. aveva impugnato il predetto diniego, deducendo il diritto al rimborso delle somme restituite al cliente finale Società_1 in esecuzione di provvedimento del Tribunale di Milano e chiedendo la restituzione dell'importo complessivo di € 8.399,82 (addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica).
La Corte di Giustizia Tributaria di Treviso ha parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo dovuta la minor somma di € 6.101,01, compensando le spese.
L'Ufficio appellante ha censurato la decisione, in particolare argomentando sulla questione della legittimazione passiva e, in subordine, sull'onere probatorio e sul quantum rimborsabile.
Resistente_1 S.p.A. si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello e richiamando l'evoluzione giurisprudenziale di legittimità in materia (tra cui Cass. n. 21883/2024) e la disciplina del rimborso ex art. 14 del Decreto
Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise).
Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha adottato il provvedimento di annullamento d'ufficio in autotutela del diniego prot. 34903/RU del 15 dicembre 2023, con contestuale provvedimento di rimborso in favore di
Resistente_1 S.p.A., dando atto – all'esito di verifica tecnico-contabile – che l'importo rimborsabile per il POD in esame (anno 2011) è pari a € 6.101,01.
All'udienza del 20 gennaio 2026, le parti hanno confermato quanto sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La sopravvenienza documentata in atti – costituita dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e dall'adozione del conseguente provvedimento di rimborso – determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito dell'appello.
In particolare, il provvedimento amministrativo sopravvenuto rimuove l'atto oggetto di impugnazione (diniego prot. 34903/RU del 15/12/2023) ee soddisfa la pretesa restitutoria nella misura riconosciuta come rimborsabile (€ 6.101,01).
Ne consegue la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Spese di lite.
La Corte ritiene equo disporre:
- la compensazione nella misura del 50%, in ragione della definizione sopravvenuta per autotutela;
- porre il restante 50% a carico dell'appellante, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto - sez. I - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate per il 50%.
Per il restante 50% condanna l'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in € 1.200, oltre rimborso spese generali 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia il 20 gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
RL AR PI