Articolo 41 del Codice della navigazione
Articolo 40Articolo 42
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21 aprile 1942
Art. 41
(Costituzione d'ipoteca).

Il concessionario puo', previa autorizzazione dell'autorita' concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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