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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/12/2025, n. 3840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3840 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione civile in composizione monocratica, all'udienza di discussione del 17/12/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 8061 dell'anno 2023,
TRA avv. UR EM ( , in giudizio personalmente C.F._1
- RICORRENTE
E
, in persona del contumace Controparte_1 CP_2
- CONVENUTO
*****
Posto che la domanda ha ad oggetto l'opposizione, ex art. 170 DPR 115/02, avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce, datato 31/10/2023, di liquidazione ex art. 116 e 117 DPR 115/02 delle competenze professionali maturate dal ricorrente quale difensore ex art. 97, co. 4 c.p.p. di Parte_1 nel procedimento penale n. 139/17 R.G.N.R. e 708/18 R.G.T.; rilevato che motivi di opposizione risultano essere: la mancata liquidazione delle competenze professionali per il recupero del credito nei confronti dell'imputato; il mancato riconoscimento del rimborso forfetario del 15% sulla somma liquidata per l'attività professionale svolta;
ritenuti fondati i motivi di opposizione, dovendosi riconoscere al ricorrente le somme per il rimborso forfetario come per legge e le spese relative alla procedura esecutiva (da ultimo, Cass. Civile, sez. II, 27/05/2025, n. 14179), al netto di quelle
1 della fase monitoria, in quanto già liquidata dal Giudice di Pace con sentenza n.
6062/2023; ritenuto, pertanto, che la somma liquidata dovrà dunque essere integrata con la previsione del 15% per spese forfettarie e che deve altresì liquidare in favore dell'istante la somma di: € 135,00 a titolo di precetto;
€ 525,00 a titolo di procedura esecutiva mobiliare;
€ 315 a titolo di pignoramento presso terzi, oltre accessori come per legge;
ritenuto che
le spese di lite, per come regolate in dispositivo ex d.m. 55/2014, in ragione della complessità e del valore della controversia, applicando i minimi e detratta dal computo la fase istruttoria, debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
in accoglimento della spiegata opposizione:
- liquida in favore dell'avv. UR EM la somma di € 975,00 per la procedura esecutiva esperita
contro
; Parte_1
- liquida altresì le spese generali del 15% rispetto alla somma di € 1.198,00, disposta con decreto di liquidazione del Tribunale di Lecce, prima sezione penale, del 31/10/2023;
- condanna il al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
UR EM, delle spese di lite, che si liquidano in € 124,00 per spese ed € 852,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CA come per legge.
Lecce, 17/12/2025
Il Giudice delegato dal Presidente
CA IO
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione civile in composizione monocratica, all'udienza di discussione del 17/12/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 8061 dell'anno 2023,
TRA avv. UR EM ( , in giudizio personalmente C.F._1
- RICORRENTE
E
, in persona del contumace Controparte_1 CP_2
- CONVENUTO
*****
Posto che la domanda ha ad oggetto l'opposizione, ex art. 170 DPR 115/02, avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce, datato 31/10/2023, di liquidazione ex art. 116 e 117 DPR 115/02 delle competenze professionali maturate dal ricorrente quale difensore ex art. 97, co. 4 c.p.p. di Parte_1 nel procedimento penale n. 139/17 R.G.N.R. e 708/18 R.G.T.; rilevato che motivi di opposizione risultano essere: la mancata liquidazione delle competenze professionali per il recupero del credito nei confronti dell'imputato; il mancato riconoscimento del rimborso forfetario del 15% sulla somma liquidata per l'attività professionale svolta;
ritenuti fondati i motivi di opposizione, dovendosi riconoscere al ricorrente le somme per il rimborso forfetario come per legge e le spese relative alla procedura esecutiva (da ultimo, Cass. Civile, sez. II, 27/05/2025, n. 14179), al netto di quelle
1 della fase monitoria, in quanto già liquidata dal Giudice di Pace con sentenza n.
6062/2023; ritenuto, pertanto, che la somma liquidata dovrà dunque essere integrata con la previsione del 15% per spese forfettarie e che deve altresì liquidare in favore dell'istante la somma di: € 135,00 a titolo di precetto;
€ 525,00 a titolo di procedura esecutiva mobiliare;
€ 315 a titolo di pignoramento presso terzi, oltre accessori come per legge;
ritenuto che
le spese di lite, per come regolate in dispositivo ex d.m. 55/2014, in ragione della complessità e del valore della controversia, applicando i minimi e detratta dal computo la fase istruttoria, debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
in accoglimento della spiegata opposizione:
- liquida in favore dell'avv. UR EM la somma di € 975,00 per la procedura esecutiva esperita
contro
; Parte_1
- liquida altresì le spese generali del 15% rispetto alla somma di € 1.198,00, disposta con decreto di liquidazione del Tribunale di Lecce, prima sezione penale, del 31/10/2023;
- condanna il al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
UR EM, delle spese di lite, che si liquidano in € 124,00 per spese ed € 852,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CA come per legge.
Lecce, 17/12/2025
Il Giudice delegato dal Presidente
CA IO
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