Sentenza 13 gennaio 2009
Massime • 1
Ai fini della valutazione di tempestività della dichiarazione di ricusazione, la locuzione "divenuta nota", che figura nell'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen. ove si disciplina l'ipotesi della causa di ricusazione sopravvenuta alla scadenza dei termini di rilevazione o conosciuta successivamente, deve essere interpretata come conoscenza effettiva e completa della causa medesima, nei suoi termini fattuali e giuridici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2009, n. 6117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6117 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/01/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 66
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 014190/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL RM N. IL 16/12/1967;
avverso ORDINANZA del 12/02/2008 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Lette te le conclusioni del P.G. Dr. Passacantando G. che ha chiesto annullamento con rinvio della impugnata ordinanza. OSSERVA
1. Con ordinanza in data 12.02.2008 la Corte d'appello di Catania dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da NO ME nei confronti del magistrato Maggiore Antongiulio, giudice a latere nel Collegio giudicante del Tribunale di IR. Rilevava la Corte come detta istanza fosse tardiva, posto che il predetto NO aveva assunto di essere venuto a conoscenza dell'incompatibilità, per ragioni processuali, del magistrato Maggiore nel corso dell'udienza dibattimentale davanti a detto Tribunale in data 18.12.2007, non risultando da quel verbale avere egli proposto la ricusazione prima della fine di quell'udienza, ma solo il giorno successivo 19.12.2007 con dichiarazione resa in carcere. La Corte rilevava dunque che, a mente del dettato dell'art.38 c.p.p., comma 3, l'istanza era tardiva, posto che il termine per proporre la ricusazione fosse l'ambito dell'udienza stessa, quando - come nella fattispecie - la causa della proposta ricusazione era divenuta nota durante l'udienza.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto NO che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione: a) aveva errato la Corte ad interpretare il termine "udienza" che, a questi effetti, doveva intendersi per "celebrazione del procedimento" o "fase dibattimentale in atto"; b) erronea valutazione della necessità della presentazione in udienza della ricusazione, quando essa era stata fatta fuori sì udienza, ma entro i tre giorni previsti;
c) errata valutazione della conoscenza della causa, essendo la stessa completata da esso ricorrente (che aveva ricevuto atti dal suo difensore) solo fuori udienza, in carcere.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
4. Il ricorso, fondato, deve essere accolto.
Il primo motivo di ricorso di cui sopra sub 2.a, peraltro, non è fondato, attesa la giurisprudenza di questa Corte - che qui va ribadita - secondo cui per "udienza" deve essere intesa "l'unità lavorativa quotidiana" (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 20084 in data 28.04.2008, Rv. 240073, Mitrano) e non l'intero dibattimento. Detto profilo, però, non è dirimente nella concreta fattispecie. Essenziali a questi fini, di contro, si rivelano la seconda e la terza proposizione del ricorrente di cui sopra sub 2.b e 2.c. Ed invero è giurisprudenza di questa Corte di legittimità che per conoscenza della causa di ricusazione (cfr. art. 38 c.p.p., comma 2:
è divenuta nota) deve intendersi conoscenza effettiva e completa, nei suoi termini fattuali e giuridici (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 39128 in data 17.09.2003, Rv. 225996, Mingari). Va poi richiamata quella giurisprudenza di legittimità che consente la presentazione della dichiarazione di ricusazione entro tre giorni dall'insorgenza o dalla conoscenza della relativa causa "quando è obbiettivamente impossibile rispettare i diversi termini previsti dall'art. 38 c.p.p." (cfr. Cass. Sez. 1, n. 8247 in data 06.02.2008, Rv. 239045,
Bontempo Scavo). Orbene, la Corte etnea ha limitato il suo giudizio al dato formale (pur in sè corretto) della mancata presentazione della ricusazione nel corso dell'udienza, omettendo di valutare - prima di censurare il ritardo della presentazione - se la conoscenza, in capo al NO, della situazione implicante incompatibilità fosse stata in tale sede completa (anche dall'essenziale punto di vista giuridico) proprio in relazione alla necessità di valutare precedente decisione risalente al Magistrato ricusato (il che, implicando valutazioni di carattere processuale, non poteva essere disgiunto dalla necessaria consultazione con il difensore). Anche in relazione alla concreta impossibilità di proporre la ricusazione in udienza, la decisione impugnata non ha svolto la necessaria valutazione, atteso che il NO era impegnato nel dibattimento davanti al Tribunale di IR (e la ricusazione doveva essere presentata, con i documenti giustificativi, nella Cancelleria della Corte d'appello di Catania, ne' il difensore avrebbe potuto abbandonare l'assistenza del NO per recarsi presso la Corte d'appello, in città diversa e lontana). Tali predetti profili, che dunque renderebbero tempestiva la proposizione della ricusazione dal carcere, entro i tre giorni, dovranno pertanto essere oggetto di necessaria valutazione da parte della Corte d'appello di Catania, cui gli atti vanno rimessi per nuovo esame nel quale dovranno essere tenuti presenti i principi qui affermati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2009