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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/11/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2590/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 20 novembre 2025 ad ore 13,16 innanzi al dott. Elisabetta Chiodini, sono comparsi: per parte ricorrente gli avv.ti Guerra e Nuzzachi e per parte convenuta l'avv. Brosca. Parte ricorrente dichiara di rinunziare alla domanda di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile per cui è causa, considerando il provvedimento di assegnazione dell'immobile del 22 giugno 2024 e quanto alla domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione precisa che la stessa deve essere limitata dal “novembre 2021” sino al 2 aprile 2024, considerato che, tra l'altro, parte convenuta non ha contestato la misura dell'indennità chiesta. L'avv. Brosca precisa le conclusioni come in atti ai quali si riporta e in via di estremo subordine chiede che l'indennità sia determinata in via meramente simbolica a far data dalla richiesta di restituzione dell'immobile. Gli avv.ti Nuzzachi e Guerra dichiarano di non accettare il contraddittorio su tale nuova domanda. Ad ore 13,34 il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Ad ore 17,44 il giudice pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura, ad aula vuota, delle ragioni di fatto e di diritto della pagina 1 di 10 decisione. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. Verbale chiuso ad ore 17,44.
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice onorario, Dottoressa Elisabetta Chiodini, nella causa civile iscritta al n. 2590/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Antonia Nuzzachi e Valentina Guerra ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse, in Varese, Viale Milano, 18, giusta procura speciale in atti
-Ricorrente – contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IA Brosca e elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Tradate, Via
Don Zini,2, giusta procura speciale in atti
-Convenuta - visto l'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha chiesto a questo tribunale di Parte_1
condannare a restituirgli l'immobile sito in Vedano Olona, Via De Amicis, Controparte_1
81-83, nonché a versargli la somma mensile di € 700,00, ovvero di € 425,00 mensili, a titolo di pagina 3 di 10 indennità di occupazione dell'immobile, dal novembre 2021 sino al rilascio effettivo del bene, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A motivo delle proprie domande il ricorrente, premesso di essere proprietario dell'unità immobiliare sopra indicata, ha riferito che: nel 2014 egli concedeva al proprio figlio Per_1
in comodato d'uso gratuito, l'utilizzo di tale immobile;
che il proprio figlio ha vissuto more uxorio con la signora e dalla loro unione sono nate le figlie e Controparte_1 Per_2
; che cessata la relazione tra i signori e i medesimi, a seguito di Per_3 Pt_2 CP_1
ricorso congiunto depositato avanti questo tribunale per regolamentare l'affidamento e il mantenimento della prole, hanno convenuto l'affidamento condiviso delle loro figlie con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, nell'abitazione che questa stava acquistando e sita in Vedano Olona, Via Papa Innocenzo XI n. 23; che nel decreto 29 ottobre
2021 con cui questo tribunale ha definito il procedimento promosso dai signori e Parte_1
si dava atto: (i) che la signora stava concludendo l'acquisto di una nuova casa CP_1 CP_1
dove ella avrebbe vissuto con le figlie;
(ii) che e la signora Persona_4 CP_1
convenivano che in attesa del perfezionamento dell'acquisto della nuova abitazione, la signora avrebbe continuato a vivere con le figlie nella casa familiare di proprietà del CP_1
nonno paterno;
(iii) che finchè ella fosse rimasta in detta abitazione l'assegno a carico del padre per il mantenimento delle minori sarebbe stato di € 500,00 mensili, per poi aumentare ad € 700,00 dal momento del rilascio dell'immobile a favore dell'odierno ricorrente
Il ricorrente ha inoltre assunto: che “contrariamente a quanto previsto con le condizioni di affido delle figlie”, la signora si è trattenuta a vivere nel di lui immobile e continua ad CP_1
abitarvi; che il provvedimento del Tribunale di Varese sopra citato non contiene alcuna assegnazione di casa familiare a favore della signora che pertanto occupa senza titolo CP_1
l'immobile; che egli ha necessità di vendere l'immobile in questione per acquistarne altro a favore della propria figlia, che è priva di abitazione;
che per il periodo di occupazione del bene sine titulo la convenuta è tenuta a pagare un'indennità di € 700,00 mensili, pari al valore pagina 4 di 10 locatizio dell'immobile de quo, ovvero di € 425,00, pari all'ammontare della rata mensile che la signora avrebbe corrisposto a titolo di mutuo per l'acquisto della nuova abitazione. CP_1
Infine, parte ricorrente ha riferito di avere espletato la procedura di mediazione che ha sortito esito negativo.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio la signora che ha chiesto il rigetto delle domande del ricorrente e la CP_1
condanna di quest'ultimo ex art. 96 I e III co.c.p.c.
La convenuta ha assunto: che ella occupa l'immobile, sia in forza di un rapporto di comodato, sia di un provvedimento di implicita assegnazione della casa di famiglia emesso dal
Tribunale di Varese;
che il contratto di comodato instauratosi non è a titolo precario e pertanto il comodante può recedervi solo per urgente e imprevedibile bisogno, nella specie non sussistente;
che pertanto ella non deve restituire al ricorrente il suo immobile, né deve corrispondere allo stesso alcuna indennità.
Alla prima udienza le parti hanno chiesto la concessione di termini per il deposito di note difensive che il giudice ha accordato.
In seguito, parte convenuta ha chiesto di sospendere il presente giudizio, allegando di avere chiesto a questo Tribunale la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento delle figlie minori, nonché la declaratoria in ordine all' interpretabilità della parte del decreto del Tribunale relativo alla casa familiare quale assegnazione della stessa a sé, ovvero l'assegnazione a sé della casa familiare in quanto genitore collocatario delle figlie minori.
Questo giudice ha accolto l'istanza di parte convenuta e ha quindi disposto la sospensione del presente giudizio.
Successivamente, definito il procedimento instaurato dall'odierna convenuta con l'assegnazione a favore della stessa dell'immobile de quo a decorrere dalla domanda della medesima (3 aprile 2024), parte ricorrente ha chiesto di proseguire il presente giudizio.
pagina 5 di 10 Il giudice ha quindi fissato nuova udienza nella quale ha tentato di conciliare le parti e, fallito il tentativo di conciliazione, ha rinviato ad oggi per discussione.
All'udienza odierna parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e ha chiesto di condannare la signora al CP_1
pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile al solo periodo “novembre 2021”- 2 aprile 2024. E ciò in considerazione del provvedimento di questo Tribunale 22 giugno 2024, che, con decorrenza 3 aprile 2024, ha assegnato l'immobile de quo all'odierna convenuta.
** ** **
Prima di esaminare la domanda del ricorrente così come modificata (unica domanda per effetto della rinuncia di cui si è detto sopra), è necessario fare alcune osservazioni.
Il ricorrente ha affermato di avere concesso in comodato d'uso al proprio figlio Per_1
l'utilizzo dell'immobile per cui è causa.
Come è noto, il comodato è un contratto con il quale una parte consegna ad un'altra un bene mobile o immobile, affinché questa se ne serva per un dato tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa ricevuta.
L'art. 1809 c.c. recita espressamente che il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Infine, l'art. 1810 c.c. dispone che, se non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Come ha già rilevato questo Tribunale, nella specie è circostanza pacifica che l'immobile de quo, ossia l'ex casa familiare sita in Vedano Olona, Via De Amicis, 81/83, è di proprietà del ricorrente che, per sua stessa ammissione (cfr. ricorso, pag.2) lo aveva concesso in comodato pagina 6 di 10 d'uso gratuito al proprio figlio, il quale sino all'interruzione della Persona_4
convivenza more uxorio con la signora vi ha vissuto con la stessa e le sue due figlie CP_1
(cfr. provvedimento 22 giugno 2024).
È pure pacifico, perché dedotto da parte convenuta e non specificamente contestato dal ricorrente, che prima del 2014, anno in cui il ricorrente concedeva in comodato al proprio figlio l'immobile per cui è causa (cfr. autodichiarazione del ricorrente 9 ottobre 2014, Per_1
doc.6), il medesimo l'odierna convenuta e la loro prima figlia Persona_4 Per_2
risiedevano in un appartamento più piccolo di quello del ricorrente, di proprietà del fratello di quest'ultimo, e che poiché quell'appartamento era insufficiente alle esigenze della nuova famiglia, il ricorrente cedeva al figlio, a titolo gratuito, l'utilizzo della propria unità immobiliare, più ampia di quello del di lui fratello. Ciò che induce a ritenere che il contratto di comodato tra il ricorrente ed fosse stato stipulato allo scopo di Persona_4
soddisfare non solo le personali esigenze abitative di ma anche quelle Persona_4
dell'intera famiglia del comodatario.
Ebbene, il comodato di immobile concesso al fine di soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario rientra nella fattispecie di comodato sorto per un uso determinato di cui all'art. 1803 c.c.: pertanto anche se le parti non hanno fissato un termine esplicito di durata non può affermarsi che si tratti di un contratto “senza determinazione di durata”. Il termine, infatti, esiste anche se non è stato stabilito, ma è ricavabile dalla finalità del comodato che è quella della soddisfazione delle esigenze della famiglia, intesa anche nelle sue potenzialità di espansione (cfr. Cass. n. 20448/2014).
Ciò importa che il comodante può richiedere la restituzione dell'immobile solo ove sopravvenga un urgente e imprevedibile bisogno, così come stabilito dall'art.1809 c.c.
Occorre poi aggiungere che la crisi della coppia non estingue il rapporto di comodato, che - se
è ad uso familiare - continua tra il comodante e i familiari del comodatario che permangono nell'abitazione, in applicazione analogica dell'art. 6 l. n. 392/1978, previsione di legge che, pagina 7 di 10 come statuito dalla sentenza Corte Cost. n. 404 del 7 aprile 1998, comporta che nel contratto di locazione, al conduttore che abbia cessato la convivenza succede il convivente more uxorio quando vi sia prole naturale.
La Suprema Corte ha precisato che il provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c. (cfr. Cass. n. 13603/2004).
Nel caso di specie, con provvedimento 22 giugno 2024, il Tribunale di Varese ha formalmente assegnato l'immobile per cui è causa all'odierna convenuta, in quanto collocataria delle due figlie minori nate dalla relazione tra la medesima e il figlio del ricorrente, Persona_4
Tale provvedimento ha efficacia dal 3 aprile 2024 (cfr. provvedimento Tribunale di Varese 22 giugno 2024).
Parte ricorrente, preso atto di quel provvedimento, ha rinunciato alle domande di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento dell'indennità di occupazione dello stesso dal 3 aprile 2024 in poi, con la conseguenza che tali domande non devono essere qui esaminate, né deve valutarsi, quanto alla richiesta di rilascio (rinunciata), la sussistenza dell'urgente e imprevisto bisogno di cui all'art. 1809 c.c.
Per quanto concerne la domanda del ricorrente di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione relativa al periodo “novembre 2021”- 2 aprile 2024, occorre rilevare che, cessata la convivenza tra la convenuta e il figlio del ricorrente (anno 2020, come dedotto dalla convenuta e non specificamente contestato dal ricorrente), la signora - CP_1
che ha continuato a vivere nell'immobile in questione con le due figlie minori nate dalla pagina 8 di 10 relazione con - ha occupato l'immobile in forza del rapporto di comodato Persona_4
nel quale è subentrata, come comodataria, all'ex compagno nonché figlio del ricorrente.
La convenuta non ha rinunciato a tale suo diritto di occupare l'immobile de quo, neppure nel procedimento ex art. 337 bis c.c., promosso avanti questo tribunale, unitamente all'ex compagno, sulle condizioni di mantenimento e cura delle minori.
Risulta infatti che all'esito di quel procedimento, il Tribunale di Varese ha emesso il decreto
29 ottobre 2021, che recepiva le seguenti conclusioni precisate congiuntamente dalle parti: in considerazione del fatto che la signora sta vivendo con le figlie nella casa familiare di proprietà CP_1
del nonno paterno, non avendo concluso l'acquisto di una nuova casa, precisano che l'assegno a carico del padre per il mantenimento delle figlie sarà di € 500,00 al mese (250 euro a figlia) fino a che la madre
(signora non reperirà una nuova abitazione in cui trasferirsi con la prole. A partire da tale CP_1
momento l'assegno aumenterà ad euro 700,00 come previsto nel ricorso.
Dunque, il decreto di questo Tribunale 29 ottobre 2021, pur non contenendo un provvedimento di formale assegnazione della casa familiare a favore dell'odierna convenuta, riporta gli accordi intervenuti tra la signora e circa il diritto della CP_1 Persona_4
signora di continuare ad occupare con le figlie minori l'immobile de quo, a fronte di CP_1
una riduzione del contributo al mantenimento delle stesse a carico del padre.
Ne consegue che, cessata la convivenza con il signor e sino al 2 aprile Persona_4
2024, l'odierna convenuta ha legittimamente occupato quell'immobile. E ciò, sia in forza del rapporto di comodato sorto tra il ricorrente e il proprio figlio, al quale ultimo la signora
è subentrata quale comodataria, sia in forza degli accordi intervenuti con l'ex CP_1
compagno e che sono stati recepiti nel decreto di questo Tribunale 29 Persona_4
ottobre 2021.
Ciò importa che per il periodo in questione la signora non deve corrispondere alcuna CP_1
indennità al ricorrente.
La domanda in esame deve pertanto essere rigettata. pagina 9 di 10 La particolarità del caso oggetto di questo giudizio e, in particolare, la circostanza che la natura del comodato è individuabile solo in via interpretativa, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ciò che assorbe anche la domanda della convenuta di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2590/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda del ricorrente di condanna della convenuta a versare un'indennità di occupazione per il periodo “novembre 2021” - 2 aprile 2024; compensa tra le parti le spese di lite.
Varese, 20 novembre 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 20 novembre 2025 ad ore 13,16 innanzi al dott. Elisabetta Chiodini, sono comparsi: per parte ricorrente gli avv.ti Guerra e Nuzzachi e per parte convenuta l'avv. Brosca. Parte ricorrente dichiara di rinunziare alla domanda di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile per cui è causa, considerando il provvedimento di assegnazione dell'immobile del 22 giugno 2024 e quanto alla domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione precisa che la stessa deve essere limitata dal “novembre 2021” sino al 2 aprile 2024, considerato che, tra l'altro, parte convenuta non ha contestato la misura dell'indennità chiesta. L'avv. Brosca precisa le conclusioni come in atti ai quali si riporta e in via di estremo subordine chiede che l'indennità sia determinata in via meramente simbolica a far data dalla richiesta di restituzione dell'immobile. Gli avv.ti Nuzzachi e Guerra dichiarano di non accettare il contraddittorio su tale nuova domanda. Ad ore 13,34 il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Ad ore 17,44 il giudice pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura, ad aula vuota, delle ragioni di fatto e di diritto della pagina 1 di 10 decisione. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. Verbale chiuso ad ore 17,44.
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice onorario, Dottoressa Elisabetta Chiodini, nella causa civile iscritta al n. 2590/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Antonia Nuzzachi e Valentina Guerra ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse, in Varese, Viale Milano, 18, giusta procura speciale in atti
-Ricorrente – contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IA Brosca e elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Tradate, Via
Don Zini,2, giusta procura speciale in atti
-Convenuta - visto l'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha chiesto a questo tribunale di Parte_1
condannare a restituirgli l'immobile sito in Vedano Olona, Via De Amicis, Controparte_1
81-83, nonché a versargli la somma mensile di € 700,00, ovvero di € 425,00 mensili, a titolo di pagina 3 di 10 indennità di occupazione dell'immobile, dal novembre 2021 sino al rilascio effettivo del bene, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A motivo delle proprie domande il ricorrente, premesso di essere proprietario dell'unità immobiliare sopra indicata, ha riferito che: nel 2014 egli concedeva al proprio figlio Per_1
in comodato d'uso gratuito, l'utilizzo di tale immobile;
che il proprio figlio ha vissuto more uxorio con la signora e dalla loro unione sono nate le figlie e Controparte_1 Per_2
; che cessata la relazione tra i signori e i medesimi, a seguito di Per_3 Pt_2 CP_1
ricorso congiunto depositato avanti questo tribunale per regolamentare l'affidamento e il mantenimento della prole, hanno convenuto l'affidamento condiviso delle loro figlie con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, nell'abitazione che questa stava acquistando e sita in Vedano Olona, Via Papa Innocenzo XI n. 23; che nel decreto 29 ottobre
2021 con cui questo tribunale ha definito il procedimento promosso dai signori e Parte_1
si dava atto: (i) che la signora stava concludendo l'acquisto di una nuova casa CP_1 CP_1
dove ella avrebbe vissuto con le figlie;
(ii) che e la signora Persona_4 CP_1
convenivano che in attesa del perfezionamento dell'acquisto della nuova abitazione, la signora avrebbe continuato a vivere con le figlie nella casa familiare di proprietà del CP_1
nonno paterno;
(iii) che finchè ella fosse rimasta in detta abitazione l'assegno a carico del padre per il mantenimento delle minori sarebbe stato di € 500,00 mensili, per poi aumentare ad € 700,00 dal momento del rilascio dell'immobile a favore dell'odierno ricorrente
Il ricorrente ha inoltre assunto: che “contrariamente a quanto previsto con le condizioni di affido delle figlie”, la signora si è trattenuta a vivere nel di lui immobile e continua ad CP_1
abitarvi; che il provvedimento del Tribunale di Varese sopra citato non contiene alcuna assegnazione di casa familiare a favore della signora che pertanto occupa senza titolo CP_1
l'immobile; che egli ha necessità di vendere l'immobile in questione per acquistarne altro a favore della propria figlia, che è priva di abitazione;
che per il periodo di occupazione del bene sine titulo la convenuta è tenuta a pagare un'indennità di € 700,00 mensili, pari al valore pagina 4 di 10 locatizio dell'immobile de quo, ovvero di € 425,00, pari all'ammontare della rata mensile che la signora avrebbe corrisposto a titolo di mutuo per l'acquisto della nuova abitazione. CP_1
Infine, parte ricorrente ha riferito di avere espletato la procedura di mediazione che ha sortito esito negativo.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio la signora che ha chiesto il rigetto delle domande del ricorrente e la CP_1
condanna di quest'ultimo ex art. 96 I e III co.c.p.c.
La convenuta ha assunto: che ella occupa l'immobile, sia in forza di un rapporto di comodato, sia di un provvedimento di implicita assegnazione della casa di famiglia emesso dal
Tribunale di Varese;
che il contratto di comodato instauratosi non è a titolo precario e pertanto il comodante può recedervi solo per urgente e imprevedibile bisogno, nella specie non sussistente;
che pertanto ella non deve restituire al ricorrente il suo immobile, né deve corrispondere allo stesso alcuna indennità.
Alla prima udienza le parti hanno chiesto la concessione di termini per il deposito di note difensive che il giudice ha accordato.
In seguito, parte convenuta ha chiesto di sospendere il presente giudizio, allegando di avere chiesto a questo Tribunale la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento delle figlie minori, nonché la declaratoria in ordine all' interpretabilità della parte del decreto del Tribunale relativo alla casa familiare quale assegnazione della stessa a sé, ovvero l'assegnazione a sé della casa familiare in quanto genitore collocatario delle figlie minori.
Questo giudice ha accolto l'istanza di parte convenuta e ha quindi disposto la sospensione del presente giudizio.
Successivamente, definito il procedimento instaurato dall'odierna convenuta con l'assegnazione a favore della stessa dell'immobile de quo a decorrere dalla domanda della medesima (3 aprile 2024), parte ricorrente ha chiesto di proseguire il presente giudizio.
pagina 5 di 10 Il giudice ha quindi fissato nuova udienza nella quale ha tentato di conciliare le parti e, fallito il tentativo di conciliazione, ha rinviato ad oggi per discussione.
All'udienza odierna parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e ha chiesto di condannare la signora al CP_1
pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile al solo periodo “novembre 2021”- 2 aprile 2024. E ciò in considerazione del provvedimento di questo Tribunale 22 giugno 2024, che, con decorrenza 3 aprile 2024, ha assegnato l'immobile de quo all'odierna convenuta.
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Prima di esaminare la domanda del ricorrente così come modificata (unica domanda per effetto della rinuncia di cui si è detto sopra), è necessario fare alcune osservazioni.
Il ricorrente ha affermato di avere concesso in comodato d'uso al proprio figlio Per_1
l'utilizzo dell'immobile per cui è causa.
Come è noto, il comodato è un contratto con il quale una parte consegna ad un'altra un bene mobile o immobile, affinché questa se ne serva per un dato tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa ricevuta.
L'art. 1809 c.c. recita espressamente che il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Infine, l'art. 1810 c.c. dispone che, se non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Come ha già rilevato questo Tribunale, nella specie è circostanza pacifica che l'immobile de quo, ossia l'ex casa familiare sita in Vedano Olona, Via De Amicis, 81/83, è di proprietà del ricorrente che, per sua stessa ammissione (cfr. ricorso, pag.2) lo aveva concesso in comodato pagina 6 di 10 d'uso gratuito al proprio figlio, il quale sino all'interruzione della Persona_4
convivenza more uxorio con la signora vi ha vissuto con la stessa e le sue due figlie CP_1
(cfr. provvedimento 22 giugno 2024).
È pure pacifico, perché dedotto da parte convenuta e non specificamente contestato dal ricorrente, che prima del 2014, anno in cui il ricorrente concedeva in comodato al proprio figlio l'immobile per cui è causa (cfr. autodichiarazione del ricorrente 9 ottobre 2014, Per_1
doc.6), il medesimo l'odierna convenuta e la loro prima figlia Persona_4 Per_2
risiedevano in un appartamento più piccolo di quello del ricorrente, di proprietà del fratello di quest'ultimo, e che poiché quell'appartamento era insufficiente alle esigenze della nuova famiglia, il ricorrente cedeva al figlio, a titolo gratuito, l'utilizzo della propria unità immobiliare, più ampia di quello del di lui fratello. Ciò che induce a ritenere che il contratto di comodato tra il ricorrente ed fosse stato stipulato allo scopo di Persona_4
soddisfare non solo le personali esigenze abitative di ma anche quelle Persona_4
dell'intera famiglia del comodatario.
Ebbene, il comodato di immobile concesso al fine di soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario rientra nella fattispecie di comodato sorto per un uso determinato di cui all'art. 1803 c.c.: pertanto anche se le parti non hanno fissato un termine esplicito di durata non può affermarsi che si tratti di un contratto “senza determinazione di durata”. Il termine, infatti, esiste anche se non è stato stabilito, ma è ricavabile dalla finalità del comodato che è quella della soddisfazione delle esigenze della famiglia, intesa anche nelle sue potenzialità di espansione (cfr. Cass. n. 20448/2014).
Ciò importa che il comodante può richiedere la restituzione dell'immobile solo ove sopravvenga un urgente e imprevedibile bisogno, così come stabilito dall'art.1809 c.c.
Occorre poi aggiungere che la crisi della coppia non estingue il rapporto di comodato, che - se
è ad uso familiare - continua tra il comodante e i familiari del comodatario che permangono nell'abitazione, in applicazione analogica dell'art. 6 l. n. 392/1978, previsione di legge che, pagina 7 di 10 come statuito dalla sentenza Corte Cost. n. 404 del 7 aprile 1998, comporta che nel contratto di locazione, al conduttore che abbia cessato la convivenza succede il convivente more uxorio quando vi sia prole naturale.
La Suprema Corte ha precisato che il provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c. (cfr. Cass. n. 13603/2004).
Nel caso di specie, con provvedimento 22 giugno 2024, il Tribunale di Varese ha formalmente assegnato l'immobile per cui è causa all'odierna convenuta, in quanto collocataria delle due figlie minori nate dalla relazione tra la medesima e il figlio del ricorrente, Persona_4
Tale provvedimento ha efficacia dal 3 aprile 2024 (cfr. provvedimento Tribunale di Varese 22 giugno 2024).
Parte ricorrente, preso atto di quel provvedimento, ha rinunciato alle domande di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento dell'indennità di occupazione dello stesso dal 3 aprile 2024 in poi, con la conseguenza che tali domande non devono essere qui esaminate, né deve valutarsi, quanto alla richiesta di rilascio (rinunciata), la sussistenza dell'urgente e imprevisto bisogno di cui all'art. 1809 c.c.
Per quanto concerne la domanda del ricorrente di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione relativa al periodo “novembre 2021”- 2 aprile 2024, occorre rilevare che, cessata la convivenza tra la convenuta e il figlio del ricorrente (anno 2020, come dedotto dalla convenuta e non specificamente contestato dal ricorrente), la signora - CP_1
che ha continuato a vivere nell'immobile in questione con le due figlie minori nate dalla pagina 8 di 10 relazione con - ha occupato l'immobile in forza del rapporto di comodato Persona_4
nel quale è subentrata, come comodataria, all'ex compagno nonché figlio del ricorrente.
La convenuta non ha rinunciato a tale suo diritto di occupare l'immobile de quo, neppure nel procedimento ex art. 337 bis c.c., promosso avanti questo tribunale, unitamente all'ex compagno, sulle condizioni di mantenimento e cura delle minori.
Risulta infatti che all'esito di quel procedimento, il Tribunale di Varese ha emesso il decreto
29 ottobre 2021, che recepiva le seguenti conclusioni precisate congiuntamente dalle parti: in considerazione del fatto che la signora sta vivendo con le figlie nella casa familiare di proprietà CP_1
del nonno paterno, non avendo concluso l'acquisto di una nuova casa, precisano che l'assegno a carico del padre per il mantenimento delle figlie sarà di € 500,00 al mese (250 euro a figlia) fino a che la madre
(signora non reperirà una nuova abitazione in cui trasferirsi con la prole. A partire da tale CP_1
momento l'assegno aumenterà ad euro 700,00 come previsto nel ricorso.
Dunque, il decreto di questo Tribunale 29 ottobre 2021, pur non contenendo un provvedimento di formale assegnazione della casa familiare a favore dell'odierna convenuta, riporta gli accordi intervenuti tra la signora e circa il diritto della CP_1 Persona_4
signora di continuare ad occupare con le figlie minori l'immobile de quo, a fronte di CP_1
una riduzione del contributo al mantenimento delle stesse a carico del padre.
Ne consegue che, cessata la convivenza con il signor e sino al 2 aprile Persona_4
2024, l'odierna convenuta ha legittimamente occupato quell'immobile. E ciò, sia in forza del rapporto di comodato sorto tra il ricorrente e il proprio figlio, al quale ultimo la signora
è subentrata quale comodataria, sia in forza degli accordi intervenuti con l'ex CP_1
compagno e che sono stati recepiti nel decreto di questo Tribunale 29 Persona_4
ottobre 2021.
Ciò importa che per il periodo in questione la signora non deve corrispondere alcuna CP_1
indennità al ricorrente.
La domanda in esame deve pertanto essere rigettata. pagina 9 di 10 La particolarità del caso oggetto di questo giudizio e, in particolare, la circostanza che la natura del comodato è individuabile solo in via interpretativa, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ciò che assorbe anche la domanda della convenuta di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2590/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda del ricorrente di condanna della convenuta a versare un'indennità di occupazione per il periodo “novembre 2021” - 2 aprile 2024; compensa tra le parti le spese di lite.
Varese, 20 novembre 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
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