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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/12/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di ES - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1399/2025 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Marcomini ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
IL IT e LE ZZ ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi senza alcun addebito;
2) Il sig. dichiara in ogni caso di rinunciare alla domanda di addebito, così CP_1 come la sig.ra dichiara di rinunciare alle domande di cui al punto 7 del ricorso e Pt_1 alla domanda di assegnazione della casa coniugale;
3) La IG è affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione presso la madre Per_1
e con facoltà del di vederla e tenerla con sé previo accordo con la stessa CP_1
, ma preavvertendo la sig.ra con messaggio whatsapp almeno 48 ore e in Per_1 Pt_1 caso di vacanze estive entro il 30 aprile di ogni anno;
4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della IG e con decorrenza dalla domanda giudiziale, la somma di 600,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat Foi, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
1 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) campo estivo o gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre a un primo sport) e pertinenti attrezzature e ricreative;
b) viaggi e vacanze. 5) Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato l'1.9.2025 innanzi al Tribunale di Rovigo, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio a BO (RO) il 5.9.2025 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n 3, Parte I, anno 2015), ed esponeva che:
- prima del matrimonio era nata la IG , il 27.10.2011; Per_1
- la residenza della famiglia era stata stabilita in un immobile di proprietà del , CP_1 sito a Ponteccio Polesine (RO) via Roma n. 743, ove i coniugi vivevano insieme a , Per_2 figlio maggiorenne nato da una precedente relazione della Pt_1
- i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati, a causa dei sempre più numerosi litigi ed incomprensioni, per cui la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- il marito si era progressivamente disinteressato del rapporto coniugale dedicandosi unicamente alle proprie questioni personali ed era solito denigrare la moglie rinfacciandole di averla sostenuta economicamente insieme al di lei figlio;
- nel luglio del 2022 la aveva reperito un lavoro stabile e da tale momento aveva Pt_1 provveduto a contribuire, al pari del marito, a tutte le spese relative al ménage domestico;
- la sera del 17 aprile 2025 il aveva schernito il figlio della ricorrente con CP_1 riferimenti al di lui padre biologico e aveva proferito epiteti offensivi all'indirizzo della così costringendola ad abbandonare la casa coniugale unitamente ai figli Pt_1 Per_2
e ; Per_1
- a partire da tale episodio il convenuto aveva mantenuto un rapporto sporadico e superficiale con la IG . Per_1
2 La ricorrente concludeva chiedendo l'affido condiviso della IG , con collocazione Per_1 prevalente presso la stessa nonché l'assegnazione della casa coniugale e la Pt_1 regolamentazione del diritto di visita paterno. Domandava inoltre la statuizione dell'obbligo del di corrisponderle un assegno mensile a titolo di mantenimento CP_1 della IG pari a 400,00 euro, oltre alla quota del 75% delle spese straordinarie, Per_1 nonché la condanna del convenuto ad indennizzare la ricorrente per il pagamento della metà delle rate del finanziamento acceso per l'acquisto della casa e dell'automobile.
2. Con decreto depositato il 3.9.2025 la Presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione del procedimento e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 16.12.2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata il 14.11.2025 si costituiva in giudizio CP_1
che, pur aderendo alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente,
[...] contestava la ricostruzione fattuale operata dalla e si opponeva all'accoglimento Pt_1 delle domande accessorie come ex adverso formulate.
Segnatamente, il negava di essersi disinteressato della vita familiare e CP_1 asseriva che la crisi del rapporto coniugale era addebitabile esclusivamente alla Pt_1 dato che dal mese di gennaio 2025 egli era venuto a conoscenza di una relazione extra coniugale della moglie, la quale si era giustificata affermando che si trattava esclusivamente di un errore commesso, ma aveva continuato, a sua insaputa, tale relazione amorosa sino ad abbandonare, il 17.4.2025, il tetto coniugale portando con sé solo la IG , e non anche il figlio . Sicché il aveva reagito, ma Per_1 Per_2 CP_1 senza porre in essere atti violenti nei confronti del giovane. Il convenuto affermava inoltre che la moglie si era trasferita nell'abitazione dell'attuale compagno e aveva potuto accedere liberamente alla casa coniugale, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'addebito della separazione nei confronti della Pt_1
l'affidamento condiviso della IG con collocazione prevalente presso di lui e Per_1
l'assegnazione della casa coniugale. Domandava, altresì, che fosse posto a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante la corresponsione Per_1 di un assegno mensile pari a 300,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e chiedeva l'attribuzione in proprio favore dell'intero importo dell'assegno unico e universale.
4. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 16.12.2025 il giudice delegato alla trattazione del procedimento dava atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione e formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva accettata dai coniugi, sicché, avendo i difensori rinunciato all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
3 5. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., appare fondata e deve pertanto trovare accoglimento. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, derivante dalla crisi del rapporto coniugale emerge infatti dalla determinazione stessa, espressa dai coniugi, i quali hanno chiesto concordemente la pronuncia in questione, oltre che dalla pregressa separazione di fatto.
Ricorrono dunque i presupposti per far luogo alla pronuncia di cui all'art. 151, primo comma, c.c.
Il convenuto ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione inizialmente proposta, così come la ricorrente ha rinunciato alla domanda di condanna proposta nei confronti del coniuge al punto 7 del ricorso.
Gli accordi raggiunti dalle parti in merito all'affidamento e al mantenimento della IG
sono conformi alla legge e non risultano in contrasto con l'interesse della minore. Per_1
6. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1399/2025 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio a BO (RO) il 5.9.2015 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n 3, Parte I, anno 2015);
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di BO l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- provvede in ordine alla collocazione e al mantenimento della IG in Per_1 conformità agli accordi raggiunti dalle parti riportati in epigrafe, da intendersi qui trascritti;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 16 dicembre 2025
il Presidente estensore
LA Di ES
4
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di ES - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1399/2025 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Marcomini ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
IL IT e LE ZZ ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi senza alcun addebito;
2) Il sig. dichiara in ogni caso di rinunciare alla domanda di addebito, così CP_1 come la sig.ra dichiara di rinunciare alle domande di cui al punto 7 del ricorso e Pt_1 alla domanda di assegnazione della casa coniugale;
3) La IG è affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione presso la madre Per_1
e con facoltà del di vederla e tenerla con sé previo accordo con la stessa CP_1
, ma preavvertendo la sig.ra con messaggio whatsapp almeno 48 ore e in Per_1 Pt_1 caso di vacanze estive entro il 30 aprile di ogni anno;
4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della IG e con decorrenza dalla domanda giudiziale, la somma di 600,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat Foi, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
1 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) campo estivo o gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre a un primo sport) e pertinenti attrezzature e ricreative;
b) viaggi e vacanze. 5) Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato l'1.9.2025 innanzi al Tribunale di Rovigo, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio a BO (RO) il 5.9.2025 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n 3, Parte I, anno 2015), ed esponeva che:
- prima del matrimonio era nata la IG , il 27.10.2011; Per_1
- la residenza della famiglia era stata stabilita in un immobile di proprietà del , CP_1 sito a Ponteccio Polesine (RO) via Roma n. 743, ove i coniugi vivevano insieme a , Per_2 figlio maggiorenne nato da una precedente relazione della Pt_1
- i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati, a causa dei sempre più numerosi litigi ed incomprensioni, per cui la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- il marito si era progressivamente disinteressato del rapporto coniugale dedicandosi unicamente alle proprie questioni personali ed era solito denigrare la moglie rinfacciandole di averla sostenuta economicamente insieme al di lei figlio;
- nel luglio del 2022 la aveva reperito un lavoro stabile e da tale momento aveva Pt_1 provveduto a contribuire, al pari del marito, a tutte le spese relative al ménage domestico;
- la sera del 17 aprile 2025 il aveva schernito il figlio della ricorrente con CP_1 riferimenti al di lui padre biologico e aveva proferito epiteti offensivi all'indirizzo della così costringendola ad abbandonare la casa coniugale unitamente ai figli Pt_1 Per_2
e ; Per_1
- a partire da tale episodio il convenuto aveva mantenuto un rapporto sporadico e superficiale con la IG . Per_1
2 La ricorrente concludeva chiedendo l'affido condiviso della IG , con collocazione Per_1 prevalente presso la stessa nonché l'assegnazione della casa coniugale e la Pt_1 regolamentazione del diritto di visita paterno. Domandava inoltre la statuizione dell'obbligo del di corrisponderle un assegno mensile a titolo di mantenimento CP_1 della IG pari a 400,00 euro, oltre alla quota del 75% delle spese straordinarie, Per_1 nonché la condanna del convenuto ad indennizzare la ricorrente per il pagamento della metà delle rate del finanziamento acceso per l'acquisto della casa e dell'automobile.
2. Con decreto depositato il 3.9.2025 la Presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione del procedimento e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 16.12.2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata il 14.11.2025 si costituiva in giudizio CP_1
che, pur aderendo alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente,
[...] contestava la ricostruzione fattuale operata dalla e si opponeva all'accoglimento Pt_1 delle domande accessorie come ex adverso formulate.
Segnatamente, il negava di essersi disinteressato della vita familiare e CP_1 asseriva che la crisi del rapporto coniugale era addebitabile esclusivamente alla Pt_1 dato che dal mese di gennaio 2025 egli era venuto a conoscenza di una relazione extra coniugale della moglie, la quale si era giustificata affermando che si trattava esclusivamente di un errore commesso, ma aveva continuato, a sua insaputa, tale relazione amorosa sino ad abbandonare, il 17.4.2025, il tetto coniugale portando con sé solo la IG , e non anche il figlio . Sicché il aveva reagito, ma Per_1 Per_2 CP_1 senza porre in essere atti violenti nei confronti del giovane. Il convenuto affermava inoltre che la moglie si era trasferita nell'abitazione dell'attuale compagno e aveva potuto accedere liberamente alla casa coniugale, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'addebito della separazione nei confronti della Pt_1
l'affidamento condiviso della IG con collocazione prevalente presso di lui e Per_1
l'assegnazione della casa coniugale. Domandava, altresì, che fosse posto a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante la corresponsione Per_1 di un assegno mensile pari a 300,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e chiedeva l'attribuzione in proprio favore dell'intero importo dell'assegno unico e universale.
4. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 16.12.2025 il giudice delegato alla trattazione del procedimento dava atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione e formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva accettata dai coniugi, sicché, avendo i difensori rinunciato all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
3 5. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., appare fondata e deve pertanto trovare accoglimento. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, derivante dalla crisi del rapporto coniugale emerge infatti dalla determinazione stessa, espressa dai coniugi, i quali hanno chiesto concordemente la pronuncia in questione, oltre che dalla pregressa separazione di fatto.
Ricorrono dunque i presupposti per far luogo alla pronuncia di cui all'art. 151, primo comma, c.c.
Il convenuto ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione inizialmente proposta, così come la ricorrente ha rinunciato alla domanda di condanna proposta nei confronti del coniuge al punto 7 del ricorso.
Gli accordi raggiunti dalle parti in merito all'affidamento e al mantenimento della IG
sono conformi alla legge e non risultano in contrasto con l'interesse della minore. Per_1
6. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1399/2025 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio a BO (RO) il 5.9.2015 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n 3, Parte I, anno 2015);
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di BO l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- provvede in ordine alla collocazione e al mantenimento della IG in Per_1 conformità agli accordi raggiunti dalle parti riportati in epigrafe, da intendersi qui trascritti;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 16 dicembre 2025
il Presidente estensore
LA Di ES
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