Art. 38.
Il diritto di conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita si perdono dall'insegnante, oltre che per interdizione perpetua dai pubblici uffici, per condanna per il delitto di corruzione o per alcuno dei delitti non colposi preveduti nei titoli nono, decimo, e undecimo del libro secondo del codice, penale.
Perdono ugualmente il diritto di conseguire l'indennita' o la pensione o di godere la pensione gia' conseguita la vedova e gli orfani incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Il diritto si riacquista nel caso di riabilitazione e in ogni altro caso in cui e' estinta l'interdizione perpetua o cessano gli effetti penali della condanna. Il riacquisto ha luogo dalla data in cui si e' verificata l'estinzione dell'interdizione o sono cessati gli effetti penali della condanna.
Il diritto di conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita si perdono dall'insegnante, oltre che per interdizione perpetua dai pubblici uffici, per condanna per il delitto di corruzione o per alcuno dei delitti non colposi preveduti nei titoli nono, decimo, e undecimo del libro secondo del codice, penale.
Perdono ugualmente il diritto di conseguire l'indennita' o la pensione o di godere la pensione gia' conseguita la vedova e gli orfani incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Il diritto si riacquista nel caso di riabilitazione e in ogni altro caso in cui e' estinta l'interdizione perpetua o cessano gli effetti penali della condanna. Il riacquisto ha luogo dalla data in cui si e' verificata l'estinzione dell'interdizione o sono cessati gli effetti penali della condanna.