Articolo 4 della Legge 18 luglio 1956, n. 759
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 agosto 1956
Art. 4.
Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio ed il 31 agosto.
E' in facolta' dell'Amministrazione della economia montana e delle foreste di sospendere le operazioni suddette quando ritenga che l'andamento stagionale sia tale da rendere difficile il distacco del sugherone e del sughero gentile.
Entrata in vigore il 15 agosto 1956