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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3279/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: adempimento contratto di vendita di beni mobili
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Grattacaso, come da
[...] procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Vece, Controparte_1 come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 26.05.2017 l' Parte_2
esponeva che la aveva acquistato
[...] Controparte_1 da essa la merce indicata nelle fatture nn. 2/1 del 31.01.2016 per euro Pt_1
5.604,00 e n. 7 del 31.05.2016 per euro 6.000,00 , merce che era stata ritirata presso la sede di essa attrice con l'autocarro tg. DB507AS del vettore
, come da documenti di trasporto e Controparte_2 consegna n. 2 del 23.01.2016 e n. 7 del 31.05.2016. Deduceva che a fronte della consegna della merce era stato rilasciato assegno postale emesso presso la filiale di Foggia, per euro 1.200,00 versati a deconto dell'importo di cui alla fattura n. 7 del 31.05.2016, per cui la era creditrice Parte_2 della somma pari ad euro 10.404,00. Nonostante vari solleciti in via bonaria e formale diffida e messa in mora con missiva raccomandata a.r. del
14.03.2017, la convenuta ditta non provvedeva all'adempimento, per cui, esperita la negoziazione assistita, chiedeva al giudice di condannare la Ditta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 al pagamento in suo favore della somma di euro 10.404,00 CP_1 oltre interessi al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva: la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per mancata indicazione del legale rappresentate della e per genericità ed indeterminatezza della causa petendi;
Pt_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore essendo competente quello di Foggia ex art. 18 c.p.c.; l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
il disconoscimento della documentazione prodotta in copia e delle sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto e consegna;
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., non accettata dalla sola attrice una proposta conciliativa del giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla ditta convenuta, atteso che l'atto di citazione contiene l'indicazione del legale rappresentante della – arch. – nonché tutti gli Pt_1 Parte_3 elementi in fatto e in diritto posti a base della domanda. L'eccezione di incompetenza territoriale non è ammissibile, in quanto proposta non in modo completo in relazione a tutti i criteri di collegamento applicabili e previsti dal codice di rito;
peraltro, trattandosi di credito liquido ed esigibile, la competenza dell'adito Tribunale risulta dal luogo di esecuzione dell'obbligazione, vala a dire il domicilio del creditore, che si trova nel circondario del Tribunale di Nocera Inferiore (artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3
c.c.). La domanda risulta altresì essere stata preceduta dall'invito alla negoziazione assistita, conclusosi negativamente.
Riguardo al disconoscimento della documentazione prodotta in copia, con l'introduzione del processo telematico ogni documento va depositato in formato digitale previo scansionamento, per cui l'eccezione non ha senso, segnatamente è inammissibile in quanto non specifica per quale motivo e in che parti le copie dei documenti prodotti non sono conformi agli originali.
Riguardo al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto e consegna essa non ha rilevanza, in quanto le sottoscrizioni possono essere apposte anche da delegati o collaboratori della ditta che riceve la merce, non necessariamente dal titolare. Peraltro, nel caso in esame la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 merce fu presa in consegna dal vettore incaricato del trasporto, per cui non poteva esserci la sottoscrizione del CP_1
La ditta convenuta dopo aver ricevuto le fatture emesse dall'attrice e non averle mai contestate, nemmeno dopo la diffida adempiere, solo in giudizio assume una posizione di generica contestazione di tutto il rapporto contrattuale, per il quale ebbe pure a pagare un acconto con un assegno postale.
Invero l'attrice ha provato l'esecuzione delle forniture della merce con i documenti di trasporto e consegna sottoscritti presso la sua sede, dove vennero ritirati e ciò basta, unitamente agli altri elementi sopra indicati, a ritenere fondata la domanda, senza bisogno di ulteriore istruttoria e senza necessità di ammettere il giuramento decisorio tempestivamente richiesto dall'attrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate con riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la ditta convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 10.404,00 oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs n.231/2002 fino all'effettivo soddisfo
2)Condanna la ditta convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 11.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3279/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: adempimento contratto di vendita di beni mobili
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Grattacaso, come da
[...] procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Vece, Controparte_1 come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 26.05.2017 l' Parte_2
esponeva che la aveva acquistato
[...] Controparte_1 da essa la merce indicata nelle fatture nn. 2/1 del 31.01.2016 per euro Pt_1
5.604,00 e n. 7 del 31.05.2016 per euro 6.000,00 , merce che era stata ritirata presso la sede di essa attrice con l'autocarro tg. DB507AS del vettore
, come da documenti di trasporto e Controparte_2 consegna n. 2 del 23.01.2016 e n. 7 del 31.05.2016. Deduceva che a fronte della consegna della merce era stato rilasciato assegno postale emesso presso la filiale di Foggia, per euro 1.200,00 versati a deconto dell'importo di cui alla fattura n. 7 del 31.05.2016, per cui la era creditrice Parte_2 della somma pari ad euro 10.404,00. Nonostante vari solleciti in via bonaria e formale diffida e messa in mora con missiva raccomandata a.r. del
14.03.2017, la convenuta ditta non provvedeva all'adempimento, per cui, esperita la negoziazione assistita, chiedeva al giudice di condannare la Ditta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 al pagamento in suo favore della somma di euro 10.404,00 CP_1 oltre interessi al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva: la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per mancata indicazione del legale rappresentate della e per genericità ed indeterminatezza della causa petendi;
Pt_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore essendo competente quello di Foggia ex art. 18 c.p.c.; l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
il disconoscimento della documentazione prodotta in copia e delle sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto e consegna;
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., non accettata dalla sola attrice una proposta conciliativa del giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla ditta convenuta, atteso che l'atto di citazione contiene l'indicazione del legale rappresentante della – arch. – nonché tutti gli Pt_1 Parte_3 elementi in fatto e in diritto posti a base della domanda. L'eccezione di incompetenza territoriale non è ammissibile, in quanto proposta non in modo completo in relazione a tutti i criteri di collegamento applicabili e previsti dal codice di rito;
peraltro, trattandosi di credito liquido ed esigibile, la competenza dell'adito Tribunale risulta dal luogo di esecuzione dell'obbligazione, vala a dire il domicilio del creditore, che si trova nel circondario del Tribunale di Nocera Inferiore (artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3
c.c.). La domanda risulta altresì essere stata preceduta dall'invito alla negoziazione assistita, conclusosi negativamente.
Riguardo al disconoscimento della documentazione prodotta in copia, con l'introduzione del processo telematico ogni documento va depositato in formato digitale previo scansionamento, per cui l'eccezione non ha senso, segnatamente è inammissibile in quanto non specifica per quale motivo e in che parti le copie dei documenti prodotti non sono conformi agli originali.
Riguardo al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto e consegna essa non ha rilevanza, in quanto le sottoscrizioni possono essere apposte anche da delegati o collaboratori della ditta che riceve la merce, non necessariamente dal titolare. Peraltro, nel caso in esame la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 merce fu presa in consegna dal vettore incaricato del trasporto, per cui non poteva esserci la sottoscrizione del CP_1
La ditta convenuta dopo aver ricevuto le fatture emesse dall'attrice e non averle mai contestate, nemmeno dopo la diffida adempiere, solo in giudizio assume una posizione di generica contestazione di tutto il rapporto contrattuale, per il quale ebbe pure a pagare un acconto con un assegno postale.
Invero l'attrice ha provato l'esecuzione delle forniture della merce con i documenti di trasporto e consegna sottoscritti presso la sua sede, dove vennero ritirati e ciò basta, unitamente agli altri elementi sopra indicati, a ritenere fondata la domanda, senza bisogno di ulteriore istruttoria e senza necessità di ammettere il giuramento decisorio tempestivamente richiesto dall'attrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate con riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la ditta convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 10.404,00 oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs n.231/2002 fino all'effettivo soddisfo
2)Condanna la ditta convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 11.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3