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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Bruno Casciarri presidente dr. Lucio Munaro giudice relatore dr. Clarice Di Tullio giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 3-1/2025 per l'apertura della propria liquidazione giudiziale, promosso da
società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata ) CP_1 P.IVA_1
- ricorrente -
con l'avv. Massimo Caneva
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La aveva Controparte_2 adito il tribunale di Roma per domandare l'apertura della propria liquidazione giudiziale (art. 37.2 cci); ciò sul presupposto che la propria sede legale risultante dal registro delle imprese è a Roma, e che si trova in stato di insolvenza.
Il tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio
(art. 29.1 cci), rilevando la sussistenza di plurimi indici presuntivi atti a dimostrare che il centro direzionale dell'attività d'impresa si trova a Oderzo (Tv), non a Roma (cfr. art. 27.3, lett. c, cci). 2
Non sussistendo i presupposti per richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 cpc, il procedimento deve dunque proseguire dinanzi a questo tribunale (art. 29.2 cci).
2. La domanda delle ricorrente, che ha assolto l'onere documentale ex art. 39 cci, è fondata, sicchè viene dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale
(art. 49.1 cci).
2.1. Sussiste il presupposto soggettivo quanto meno perché – ragione assorbente – dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2022 i ricavi correlati alla c.d. gestione ordinaria dell'impresa (ricavi delle vendite e delle prestazioni) ammontano a € 386.227,00 (cfr. art. 2, lett. d, n. 2, cci).
Si tratta dunque di impresa commerciale ai sensi dell'art. 121 cci.
2.2. Sussiste inoltre il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza (artt.
2, lett. b, cci e 121 cci).
Come correttamente ricordato dalla migliore dottrina, la nozione di insolvenza è principalmente di tipo finanziario, perché rilevano le condizioni di liquidità e la conseguente capacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
e ciò sul presupposto che è regolare anche il pagamento effettuato con la liquidità conseguita tramite il credito bancario, che costituisce attualmente un'ordinaria modalità di reperimento della provvista.
Al riguardo, la prova dell'insolvenza deve considerarsi ragionevolmente raggiunta alla luce dell'attività assertiva attorea unita a un elenco nominativo dei creditori
(art. 39.1 cci) da cui risulta che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a €
288.065,13.
Per giunta, l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio risale soltanto al 2022, e da esso risulta un patrimonio netto negativo di € 38.798,00.
p.q.m.
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
; Controparte_2
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e la dr. Maria Franziska
Fiori quale curatore;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la 3
documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
fissa udienza al 3.6.25, ore 10, per l'esame dello stato passivo (art. 49.3, lett. d, ultima parte, cci);
indica in trenta giorni prima dell'udienza il termine perentorio entro cui i creditori e i terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso del debitore possono presentare al curatore le domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies
e 155 sexies nn. att. cpc:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Treviso, 11.2.2025
Il giudice estensore Il presidente dr. Lucio Munaro dr. Bruno Casciarri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Bruno Casciarri presidente dr. Lucio Munaro giudice relatore dr. Clarice Di Tullio giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 3-1/2025 per l'apertura della propria liquidazione giudiziale, promosso da
società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata ) CP_1 P.IVA_1
- ricorrente -
con l'avv. Massimo Caneva
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La aveva Controparte_2 adito il tribunale di Roma per domandare l'apertura della propria liquidazione giudiziale (art. 37.2 cci); ciò sul presupposto che la propria sede legale risultante dal registro delle imprese è a Roma, e che si trova in stato di insolvenza.
Il tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio
(art. 29.1 cci), rilevando la sussistenza di plurimi indici presuntivi atti a dimostrare che il centro direzionale dell'attività d'impresa si trova a Oderzo (Tv), non a Roma (cfr. art. 27.3, lett. c, cci). 2
Non sussistendo i presupposti per richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 cpc, il procedimento deve dunque proseguire dinanzi a questo tribunale (art. 29.2 cci).
2. La domanda delle ricorrente, che ha assolto l'onere documentale ex art. 39 cci, è fondata, sicchè viene dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale
(art. 49.1 cci).
2.1. Sussiste il presupposto soggettivo quanto meno perché – ragione assorbente – dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2022 i ricavi correlati alla c.d. gestione ordinaria dell'impresa (ricavi delle vendite e delle prestazioni) ammontano a € 386.227,00 (cfr. art. 2, lett. d, n. 2, cci).
Si tratta dunque di impresa commerciale ai sensi dell'art. 121 cci.
2.2. Sussiste inoltre il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza (artt.
2, lett. b, cci e 121 cci).
Come correttamente ricordato dalla migliore dottrina, la nozione di insolvenza è principalmente di tipo finanziario, perché rilevano le condizioni di liquidità e la conseguente capacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
e ciò sul presupposto che è regolare anche il pagamento effettuato con la liquidità conseguita tramite il credito bancario, che costituisce attualmente un'ordinaria modalità di reperimento della provvista.
Al riguardo, la prova dell'insolvenza deve considerarsi ragionevolmente raggiunta alla luce dell'attività assertiva attorea unita a un elenco nominativo dei creditori
(art. 39.1 cci) da cui risulta che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a €
288.065,13.
Per giunta, l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio risale soltanto al 2022, e da esso risulta un patrimonio netto negativo di € 38.798,00.
p.q.m.
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
; Controparte_2
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e la dr. Maria Franziska
Fiori quale curatore;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la 3
documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
fissa udienza al 3.6.25, ore 10, per l'esame dello stato passivo (art. 49.3, lett. d, ultima parte, cci);
indica in trenta giorni prima dell'udienza il termine perentorio entro cui i creditori e i terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso del debitore possono presentare al curatore le domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies
e 155 sexies nn. att. cpc:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Treviso, 11.2.2025
Il giudice estensore Il presidente dr. Lucio Munaro dr. Bruno Casciarri