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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/11/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Francesca Caputo Presidente est. dott.ssa
Alessandro Carra dott. Giudice
Michele Grande Giudice dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4172/2025 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale"
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Carichino, come da mandato in atti e Parte 1
rappresentato e difeso dall' avv. Domenico Tommaso Valente, come da Parte 2
mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 22.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 21.12.2016; di aver generato una figlia, nata in data [...];
-
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 22.10.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene, con la precisazione che l'assegnazione in favore del Pt 2 debba intendersi quale mera attribuzione della disponibilità:
1. Assegnare la casa coniugale sita in DÒ alla via Caduti di via Fani n. 2, al sig. Parte_2
[...] con tutti gli arredi, mentre la sig.ra Parte 1 si trasferirà presso altra abitazione;
2. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno, invece, essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
Parte 2
3. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario ( e figlia con le seguenti modalità: il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 14,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia medesima, nonché, a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica. Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali la bambina, ad anni alterni, starà con il padre il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua. Per quanto riguarda le vacanze estive, il sig. Pt 2 potrà tenere con sé continuativamente la figlia minore per giorni 15 nel corso del mese di luglio o agosto. Di tanto darà comunicazione alla sig.ra Pt_1 entro il giorno 30 giugno di ogni anno. Al compleanno della minore parteciperanno entrambi i genitori;
4. Disporre che il padre provveda al mantenimento della figlia, mediante versamento alla madre, dell'importo di Euro 125,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario al n. IBAN: [...]; la somma (fissata con decorrenza dal mese di ottobre 2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo;
5. Disporre che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: il padre rimborserà alla sig.ra Pt 1 il 50% delle spese straordinarie e sanitarie a farsi nell'interesse della figlia, disciplinata in conformità del protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecce, previo accordo e documentate.
6. Nessun assegno verrà versato dall'uno all'altro dei coniugi, a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
7. Disporre che l'assegno unico dovrà essere percepito interamente ed esclusivamente dalla sig.ra
Parte 1 8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
9. Spese legali compensate.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 21.12.2016 in
DÒ (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 91 parte II Serie A anno 2016, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
-ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 21.11.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Francesca Caputo Presidente est. dott.ssa
Alessandro Carra dott. Giudice
Michele Grande Giudice dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4172/2025 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale"
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Carichino, come da mandato in atti e Parte 1
rappresentato e difeso dall' avv. Domenico Tommaso Valente, come da Parte 2
mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 22.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 21.12.2016; di aver generato una figlia, nata in data [...];
-
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 22.10.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene, con la precisazione che l'assegnazione in favore del Pt 2 debba intendersi quale mera attribuzione della disponibilità:
1. Assegnare la casa coniugale sita in DÒ alla via Caduti di via Fani n. 2, al sig. Parte_2
[...] con tutti gli arredi, mentre la sig.ra Parte 1 si trasferirà presso altra abitazione;
2. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno, invece, essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
Parte 2
3. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario ( e figlia con le seguenti modalità: il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 14,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia medesima, nonché, a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica. Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali la bambina, ad anni alterni, starà con il padre il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua. Per quanto riguarda le vacanze estive, il sig. Pt 2 potrà tenere con sé continuativamente la figlia minore per giorni 15 nel corso del mese di luglio o agosto. Di tanto darà comunicazione alla sig.ra Pt_1 entro il giorno 30 giugno di ogni anno. Al compleanno della minore parteciperanno entrambi i genitori;
4. Disporre che il padre provveda al mantenimento della figlia, mediante versamento alla madre, dell'importo di Euro 125,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario al n. IBAN: [...]; la somma (fissata con decorrenza dal mese di ottobre 2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo;
5. Disporre che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: il padre rimborserà alla sig.ra Pt 1 il 50% delle spese straordinarie e sanitarie a farsi nell'interesse della figlia, disciplinata in conformità del protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecce, previo accordo e documentate.
6. Nessun assegno verrà versato dall'uno all'altro dei coniugi, a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
7. Disporre che l'assegno unico dovrà essere percepito interamente ed esclusivamente dalla sig.ra
Parte 1 8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
9. Spese legali compensate.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 21.12.2016 in
DÒ (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 91 parte II Serie A anno 2016, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
-ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 21.11.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo