Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 4029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4029 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04029/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02485/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2485 del 2024, proposto da CH ZZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Pallini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- della deliberazione 275/2024/A del 4 luglio 2024, notificata alla ricorrente in data 5 luglio 2024, nella parte in cui assegna la dott.ssa ZZ in posizione di Staff al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni e per la condanna dell’ARERA ad assegnare la dott.ssa ZZ a mansioni equivalenti a quelle raggiunte con l’ultimo incarico (Responsabile della Protezione Dati – RPD - e Referente di Progetto per il potenziamento della capacità cyber di ARERA);
nonché
-per l’accertamento del diritto della ricorrente alla corresponsione, per il periodo da maggio 2021 a dicembre 2021, della gratifica di funzione per l'esercizio di fatto del ruolo di RPD di cui alla deliberazione 121/2021/A, nella misura prevista dalla deliberazione 240/2023/A (fascia C) e da febbraio 2022 a giugno 2024, per l'esercizio formale del ruolo RPD, di cui alla deliberazione 22/2022/A, nella misura prevista dalla deliberazione 152/2001 per i Vicedirettori o, in difetto, nella diversa misura ritenuta di giustizia e condannare l’ARERA a corrispondere le somme dovute, maggiorate di interessi legali, in favore della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. FE IU RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dott.ssa CH ZZ, funzionario con qualifica (apicale) di Primo funzionario, livello stipendiale 12 presso l’Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (d’ora in avanti anche “Arera”), proponeva un ricorso articolato in epigrafe, notificato il 3.9.2024, per mezzo del quale chiedeva a questo Tribunale:
1) di annullare la deliberazione 275/2024/A del 4 luglio 2024, notificata alla ricorrente in data 5 luglio 2024, nella parte in cui assegnava la dott.ssa ZZ in posizione di Staff, alla Direzione Sanzioni e Impegni e condannare l’Arera ad assegnare la stessa a mansioni equivalenti a quelle raggiunte con l’ultimo incarico (Responsabile della Protezione Dati – RPD - e Referente di Progetto per il potenziamento della capacità cyber di Arera);
2) di accertare il diritto della ricorrente alla corresponsione, per il periodo da maggio 2021 a dicembre 2021, della gratifica di funzione per l'esercizio di fatto del ruolo di RPD di cui alla deliberazione 121/2021/A, nella misura prevista dalla deliberazione 240/2023/A (fascia C) e, da febbraio 2022 a giugno 2024, per l'esercizio formale del ruolo RPD, di cui alla deliberazione 22/2022/A, nella misura prevista dalla deliberazione 152/2001 per i Vicedirettori o, in difetto, nella diversa misura ritenuta di giustizia e condannare l’Arera a corrispondere le somme dovute, maggiorate di interessi legali, in favore della ricorrente.
In particolare, la ricorrente articolava i seguenti motivi di ricorso:
I. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 31 DPR N. 3 DEL 10/1/1957; ARTT. 3 E 97 COST; ART. 1 LEGGE 241/90; ARTT. 8 E 17 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ARERA - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E SVIAMENTO;
II. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 3 E 97 COST.; CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL’ ARERA; DECISIONE DELL’ ADMINISTRATIVE BOARD DI ACER SUL CONFLITTO DI INTERESSI (DECISION AB 02/2015);
III. DIRITTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 36 COST., ALLA CORRESPONSIONE DELLA “GRATIFICA DI FUNZIONE” PER TUTTO IL PERIODO IN CUI LA RICORRENTE HA SVOLTO, SIA DI FATTO SIA POI IN VIRTÙ DEL CONFERIMENTO DI UN INCARICO FORMALE, IL RUOLO DI RDP DELL’ARERA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
La ZZ proponeva, altresì, l’ammissione in via istruttoria:
a) di una articolata prova testimoniale, sulle circostanze di fatto rappresentate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti;
b) dell’ordine di esibizione delle delibere di promozione alla posizione di Responsabile di Unità di tutti i componenti della Direzione Legale dal 2015 ad oggi, nonché degli organigrammi dell’Arera e gli atti dei processi di valutazione della ricorrente per gli stessi anni;
c) di una consulenza tecnica medico-legale per accertare il rapporto eziologico del danno psico-fisico patito dalla ricorrente e le condotte dequalificanti e vessatorie adottate dalla direzione dell’Arera, nonché per quantificare l’entità di tale danno.
2. Resisteva in giudizio l’Arera, deducendo con articolate memorie la complessiva infondatezza del gravame.
3. In vista dell’udienza di merito entrambe le parti insistevano nell’accoglimento delle rispettive tesi.
4. Giunta, infine, l’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, il Tribunale, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del cod.proc.amm., ha rilevato una possibile ragione di inammissibilità del ricorso per cumulo di domande aventi oggetti differenti, non connesse tra loro, né relative a decisioni adottate nell'ambito di uno stesso procedimento.
All’esito della discussione tra le parti costituite, il ricorso è passato in decisione.
5. Ciò posto, in coerenza con quanto sollevato ex officio , il ricorso è inammissibile.
6. Il Collegio ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa in materia (di recente compendiata dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8181 del 5 settembre 2023):
- nel processo amministrativo impugnatorio, la regola generale è che il ricorso abbia a oggetto un solo provvedimento e che i vizi - motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2019, n. 4569);
- nel processo amministrativo, affinché il ricorso cumulativo sia ammissibile, non è sufficiente una connessione soggettiva tra le parti, ma è necessaria la sussistenza di elementi oggettivi quali la comunanza dei presupposti di fatto o di diritto o la riconducibilità delle pretese azionate nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale (Cons. Stato, sez. III, 15 luglio 2019 n. 492);
- la regola generale dell’impugnabilità, con un ricorso, di un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione, nel medesimo giudizio, della legittimità di più provvedimenti sia imposta dall’esigenza di concentrare in un’unica delibazione l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa oggetto del gravame, quando questa viene censurata nella sua complessità funzionale e, soprattutto, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti (Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2020, n. 526);
- è perciò necessario, ai fini dell’ammissibilità del ricorso cumulativo proposto avverso distinti provvedimenti, che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia latitudine semantica, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nelle medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente, e che non residui, quindi, alcun margine di differenza nell’apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati;
- l’ammissibilità del ricorso cumulativo resta subordinata all’articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni, situazione in cui si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che, tuttavia, risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta (Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045; id., sez. V, 13 giugno 2016 n. 2543), sicché il ricorso cumulativo è ammissibile a condizione che ricorrano congiuntamente i requisiti della identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che identiche siano altresì le censure (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2019, n. 4096);
- il predetto, costante, orientamento (tra altre, Cons. Stato, sez. III, 18 maggio 2021, n. 3847) trova fonte nell’Adunanza plenaria n. 5 del 27 aprile 2015, che ha stabilito i rigidi confini in cui può essere proposto un ricorso cumulativo, rilevando che: la regola generale del processo amministrativo risiede nel principio secondo cui il ricorso abbia a oggetto un solo provvedimento e che i motivi siano correlati strettamente a quest’ultimo, con la sola eccezione di atti contestualmente impugnati e a condizione, in questo caso, che sussista una connessione procedimentale o funzionale da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo o, addirittura, l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato; la proposizione di un ricorso cumulativo o collettivo al di fuori dei casi in cui ciò è consentito rende il ricorso inammissibile, in quanto l’ammissibilità del ricorso è una condizione di decidibilità nel merito, come si ricava, a contrario, dall’art. 35 comma 1 lett. b) e c) Cod. proc. amm., secondo cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile o improcedibile, a seconda dei casi, quando sussistono o sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito; tale evenienza rientra, dunque, nell’ambito delle condizioni dell’azione e, cioè, dei requisiti necessari affinché la domanda proposta al giudice possa essere decisa nel merito e non dei presupposti processuali, essendo il processo ritualmente instaurato e potendo proseguire fino alla decisione (Cons. Stato, Sez. V, n. 8181/2023 cit.).
6.1. I superiori principi direttivi sono stati, peraltro, ritenuti applicabili anche con riferimento a controversie ricadenti nell’ambito della giurisdizione esclusiva “ in quanto tale circostanza non vale a modificare le condizioni di proponibilità del ricorso collettivo e cumulativo, legate alla struttura impugnatoria del giudizio amministrativo ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 22 luglio 2025, n. 6446 che richiama anche Cons. Stato, sez. VI, 28 febbraio 2024, n. 1934).
7. Stante, dunque, la operatività anche dei criteri direttivi giurisprudenziali sopra enunciati anche per gli ambiti di giurisdizione esclusiva, il Collegio ritiene che nel caso di specie non sussistano le condizioni per la proponibilità dell’impugnativa in analisi.
7.1. Preliminarmente, l’impugnativa nella sua interezza è sicuramente riconducibile al modello legal-giurisprudenziale del ricorso cumulativo, in quanto propone dinanzi a questo Tribunale domande con contenuto diversificato, di annullamento, di accertamento e di condanna a un facere specifico, nonché a quella di accertamento e condanna a un dare specifico.
7.2. Tale eterogeneità delle domande introdotte conduce il Collegio a ravvisare gli estremi per la declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa, non ravvisandosi l’identità di causa petendi e di petitum in relazione alle domande azionate.
Difatti, risulta pacifico che, in punto di causa petendi , l’impugnativa prospetta la sussistenza in capo alla ricorrente:
- del diritto alla corresponsione, per il periodo da maggio 2021 a dicembre 2021, della gratifica di funzione per l'esercizio di fatto del ruolo di RPD di cui alla deliberazione 121/2021/A, nella misura prevista dalla deliberazione 240/2023/A (fascia C), nonché, da febbraio 2022 a giugno 2024, nella misura prevista dalla deliberazione 152/2001 per i Vicedirettori o, in difetto, nella diversa misura ritenuta di giustizia, che la ricorrente ritiene di conseguire per mezzo delle domande di accertamento e di successiva condanna a un dare specifico, consistente nel pagamento delle somme dovute, maggiorate di interessi legali;
- del diritto all’assegnazione di mansioni equivalenti a quelle raggiunte con l’ultimo incarico (Responsabile della Protezione Dati – RPD - e Referente di Progetto per il potenziamento della capacità cyber di Arera) ai sensi dell’art. 2103 c.c. e 52 del D.lgs. n. 165/2001, che la ricorrente ritiene di conseguire per mezzo delle domane di annullamento della deliberazione 275/2024/A del 4 luglio 2024, di accertamento e conseguente condanna della P.A. al facere consistente nell’attribuzione di nuove mansioni.
Né può sostenersi che una qualche forma di connessione possa essere desunta dalla sola circostanza fattuale della loro diretta o indiretta inferenza al rapporto di lavoro in essere tra la ricorrente e l’Arera, atteso che:
a) non viene meno il principio dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali così come prescritto dalla sopracitata giurisprudenza;
b) si tradurrebbe, quindi, nel concreto in una situazione di cumulo in senso soggettivo di cui all’art. 104 del c.p.c., che però non risulta compatibile con il presente modello impugnatorio.
8. Ne discende, alla luce di quanto sopra esposto, l’inammissibilità dell’impugnativa, non sussistendovi l’identità delle cause petendi e dei petita introdotte in giudizio né alcuna ragione di connessione in senso oggettivo tra le stesse secondo i dettami imposti dalla giurisprudenza amministrativa.
9. L’esito meramente processuale dell’impugnativa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT VI, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
FE IU RU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE IU RU | NT VI |
IL SEGRETARIO