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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 17900/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marida Corso Presidente
Dott. Mario De Simone Giudice
Dott. ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17900/2023
TRA
, nata a Benin City in [...], il [...] (C.F. Parte_1
), , elettivamente domiciliata in Santa C.F._1 Parte_2
Maria Capua Vetere (CE) alla via F. Lugnano n. 7, presso lo studio dell'Avv.
[...]
(C.F. ), che la rappresenta e difende Parte_3 C.F._2
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale CP_2
dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato il 4.9.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, la ricorrente indicata in epigrafe, cittadina della Nigeria, impugnava il diniego del permesso di soggiorno per casi speciali Prot. n. 254 del 5.7.2023, notificato in data 17.8.2023, NumeroDiCart_1
con cui il Questore della Provincia di , ottenuto parere contrario al rilascio del CP_2
titolo autorizzatorio in data 28.6.2023 da parte della Commissione territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di , rigettava la domanda di CP_2
permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata dalla ricorrente, invitandola a lasciare volontariamente lo Stato italiano entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di diniego.
La ricorrente riteneva di avere diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18;
o alla protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1., t.u.i., considerata la sua integrazione lavorativa nel territorio italiano.
Integrato il contraddittorio nei confronti del , questi, in data Controparte_1
26.9.2023, si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Con ordinanza del
2.10.2023, veniva accolta l'istanza cautelare di sospensione della decisione impugnata e veniva fissata l'udienza di comparizione per la trattazione della causa nel merito al
18.12.2024, poi revocata e sostituita dal deposito di note scritte entro il termine perentorio del 18.12.2024. All'esito di detta udienza, cui partecipavano le parti con memorie difensive, il giudice designato riservava al Collegio la decisione della causa.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione umanitaria presentata nel 2019.
Successivamente è entrato in vigore il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, regime da applicarsi alla fattispecie in esame.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo
19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non
pagina 2 di 8 sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo
5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pagina 3 di 8 pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in
Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5,
pagina 4 di 8 comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali pagina 5 di 8 con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, questo Giudice, contrariamente a quanto deciso dalla Questura di , ritiene che la ricorrente abbia diritto al rilascio del permesso di CP_2
soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs
n.25\08, come modificato. Non vi è dubbio, infatti, che la ricorrente abbia avviato e portato a compimento un consistente percorso di integrazione sociale e lavorativa.
Dalla documentazione prodotta dal difensore, infatti, si evince che la ricorrente, presente in Italia da moltissimi anni, ha avuto, nel tempo, molteplici esperienze lavorative, tutte significative della sua volontà di radicamento nel contesto socio- lavorativo italiano. Ella, infatti, ha lavorato, dapprima, come collaboratrice domestica e, di poi, come inserviente in esercizi alberghieri ed extra alberghieri, con regolari contratti di lavoro (cfr. estratto conto previdenziale 2023 attestante che la ricorrente ha lavorato dall'anno 2012 all'anno 2016 come collaboratrice domestica e dall'anno 2022 ad oggi come inserviente). La ricorrente è tutt'ora alle dipendenze della ditta “Medusa affittacamere SRLS”, con la quale ha stipulato un contratto di lavoro part time ed a tempo indeterminato (cfr. contratto di lavoro;
comunicazioni obbligatorie Unilav e buste paga inerenti ai mesi di agosto, settembre, novembre e dicembre 2022 ed ai mesi da gennaio ad ottobre 2024). Ai fini del riconoscimento del suo diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale, deve darsi conto, altresì, del fatto che la ricorrente ha stipulato un contratto di locazione abitativa per un immobile sito in Castel Volturno alla via Alessandro Poerio 1 Trav. n.
2. Trattasi di tutte circostanze che permettono di affermare che sussistono, nel caso concreto, i presupposti per il rilascio della protezione speciale, potendosi ritenere che, rimpatriando, la richiedente sarà esposta in concreto ad una grave deprivazione dei suoi fondamentali diritti e ad una condizione di vulnerabilità severa, in considerazione del suo radicamento in Italia dove vive da molti anni, si è inserito socialmente e lavorativamente. Del resto, il livello di integrazione in particolare, non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento,
pagina 6 di 8 attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020). Nella valutazione comparativa ex art. 8
Cedu tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese di origine, il rimpatrio della ricorrente la esporrebbe al rischio di essere immessa nuovamente in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, annullando il percorso di integrazione raggiunto in Italia . Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
In ordine alle spese processuali non vi è luogo a provvedere, atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi
l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello
Stato.” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876).
P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento della Questura di e riconosce alla ricorrente il diritto CP_2
al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-nulla per le spese processuali;
Così deciso in Napoli in data 17.1.2025 Il Presidente est
Dott.ssa Marida Corso
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marida Corso Presidente
Dott. Mario De Simone Giudice
Dott. ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17900/2023
TRA
, nata a Benin City in [...], il [...] (C.F. Parte_1
), , elettivamente domiciliata in Santa C.F._1 Parte_2
Maria Capua Vetere (CE) alla via F. Lugnano n. 7, presso lo studio dell'Avv.
[...]
(C.F. ), che la rappresenta e difende Parte_3 C.F._2
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale CP_2
dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato il 4.9.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, la ricorrente indicata in epigrafe, cittadina della Nigeria, impugnava il diniego del permesso di soggiorno per casi speciali Prot. n. 254 del 5.7.2023, notificato in data 17.8.2023, NumeroDiCart_1
con cui il Questore della Provincia di , ottenuto parere contrario al rilascio del CP_2
titolo autorizzatorio in data 28.6.2023 da parte della Commissione territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di , rigettava la domanda di CP_2
permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata dalla ricorrente, invitandola a lasciare volontariamente lo Stato italiano entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di diniego.
La ricorrente riteneva di avere diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18;
o alla protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1., t.u.i., considerata la sua integrazione lavorativa nel territorio italiano.
Integrato il contraddittorio nei confronti del , questi, in data Controparte_1
26.9.2023, si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Con ordinanza del
2.10.2023, veniva accolta l'istanza cautelare di sospensione della decisione impugnata e veniva fissata l'udienza di comparizione per la trattazione della causa nel merito al
18.12.2024, poi revocata e sostituita dal deposito di note scritte entro il termine perentorio del 18.12.2024. All'esito di detta udienza, cui partecipavano le parti con memorie difensive, il giudice designato riservava al Collegio la decisione della causa.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione umanitaria presentata nel 2019.
Successivamente è entrato in vigore il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, regime da applicarsi alla fattispecie in esame.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo
19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non
pagina 2 di 8 sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo
5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pagina 3 di 8 pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in
Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5,
pagina 4 di 8 comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali pagina 5 di 8 con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, questo Giudice, contrariamente a quanto deciso dalla Questura di , ritiene che la ricorrente abbia diritto al rilascio del permesso di CP_2
soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs
n.25\08, come modificato. Non vi è dubbio, infatti, che la ricorrente abbia avviato e portato a compimento un consistente percorso di integrazione sociale e lavorativa.
Dalla documentazione prodotta dal difensore, infatti, si evince che la ricorrente, presente in Italia da moltissimi anni, ha avuto, nel tempo, molteplici esperienze lavorative, tutte significative della sua volontà di radicamento nel contesto socio- lavorativo italiano. Ella, infatti, ha lavorato, dapprima, come collaboratrice domestica e, di poi, come inserviente in esercizi alberghieri ed extra alberghieri, con regolari contratti di lavoro (cfr. estratto conto previdenziale 2023 attestante che la ricorrente ha lavorato dall'anno 2012 all'anno 2016 come collaboratrice domestica e dall'anno 2022 ad oggi come inserviente). La ricorrente è tutt'ora alle dipendenze della ditta “Medusa affittacamere SRLS”, con la quale ha stipulato un contratto di lavoro part time ed a tempo indeterminato (cfr. contratto di lavoro;
comunicazioni obbligatorie Unilav e buste paga inerenti ai mesi di agosto, settembre, novembre e dicembre 2022 ed ai mesi da gennaio ad ottobre 2024). Ai fini del riconoscimento del suo diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale, deve darsi conto, altresì, del fatto che la ricorrente ha stipulato un contratto di locazione abitativa per un immobile sito in Castel Volturno alla via Alessandro Poerio 1 Trav. n.
2. Trattasi di tutte circostanze che permettono di affermare che sussistono, nel caso concreto, i presupposti per il rilascio della protezione speciale, potendosi ritenere che, rimpatriando, la richiedente sarà esposta in concreto ad una grave deprivazione dei suoi fondamentali diritti e ad una condizione di vulnerabilità severa, in considerazione del suo radicamento in Italia dove vive da molti anni, si è inserito socialmente e lavorativamente. Del resto, il livello di integrazione in particolare, non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento,
pagina 6 di 8 attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020). Nella valutazione comparativa ex art. 8
Cedu tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese di origine, il rimpatrio della ricorrente la esporrebbe al rischio di essere immessa nuovamente in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, annullando il percorso di integrazione raggiunto in Italia . Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
In ordine alle spese processuali non vi è luogo a provvedere, atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi
l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello
Stato.” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876).
P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento della Questura di e riconosce alla ricorrente il diritto CP_2
al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-nulla per le spese processuali;
Così deciso in Napoli in data 17.1.2025 Il Presidente est
Dott.ssa Marida Corso
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