Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 09/09/2022, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2022
N. 00887/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2022, proposto da
IM UL e GE RI, rappresentati e difesi dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Erchie, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
PER L’ANNULLAMENTO
PREVIO ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA CAUTELARE:
- dell’ordinanza di demolizione n. 38 del 18.5.2022 a firma del Responsabile dell’Area tecnico-amministrativa del Comune di Erchie;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto che, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa – e comunque richiedendo le questioni poste con il gravame un approfondimento in sede di merito –, gli effetti dell’ordinanza di demolizione e messa in pristino impugnata debbono essere interinalmente sospesi.
Le spese di lite della presente fase cautelare sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e conseguentemente sospende gli effetti dell’ordinanza impugnata.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 21 giugno 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO