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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/11/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il giorno 8 settembre 2025, da
1) Sig. Parte_1
Nato a Como (CO) il 12.11.1984
cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...] Località Pescaù, n.24
con l'Avv. Giuseppe de Liguori
e
2) Sig.ra Controparte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. CP_3 C.F._2
1 residente in [...],
con l'Avv. Giuseppe de Liguori
i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso,
in Lezzeno (CO), in data 4.9.2023,
(anno 2023, atto n. Atto N. 1, parte II, serie B);
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto depositato in data 8.9.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con conseguente annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello Stato Civile del Comune Lezzeno
(CO) annotato nei Registri dello Stato Civile - Atto N. 1 parte II serie B - anno 2023 - Comune di LEZZENO
(CO) – Ufficio 1.
2. I coniugi sono indipendenti economicamente e non hanno nulla a richiedere l'uno dall'altra a titolo di contributo per i rispettivi mantenimenti.
3. Compensi e spese legali della presente procedura sono compensate tra le Parti
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
2 Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi:
1) Sig. Parte_1
Nato a Como (CO), il 12.11.1984, cittadino: , Cod. Fisc. , residente in CP_1 C.F._1
Lezzano (CO) Località Pescaù, n.24
e
2) Sig.ra nata a [...], il [...], cittadina: , Cod. Fisc. Controparte_2 CP_3
, residente in [...], C.F._2
Entrambi con l'Avv. Giuseppe de Liguori
i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Lezzeno (CO), in data 4.9.2023, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Lezzeno (anno 2023, atto n. Atto N. 1, parte II, serie B);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lezzeno (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Lezzeno (CO)
dove l'atto è stato parimenti trascritto;
7) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
3 Così deciso in Como, il 5.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il giorno 8 settembre 2025, da
1) Sig. Parte_1
Nato a Como (CO) il 12.11.1984
cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...] Località Pescaù, n.24
con l'Avv. Giuseppe de Liguori
e
2) Sig.ra Controparte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. CP_3 C.F._2
1 residente in [...],
con l'Avv. Giuseppe de Liguori
i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso,
in Lezzeno (CO), in data 4.9.2023,
(anno 2023, atto n. Atto N. 1, parte II, serie B);
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto depositato in data 8.9.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con conseguente annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello Stato Civile del Comune Lezzeno
(CO) annotato nei Registri dello Stato Civile - Atto N. 1 parte II serie B - anno 2023 - Comune di LEZZENO
(CO) – Ufficio 1.
2. I coniugi sono indipendenti economicamente e non hanno nulla a richiedere l'uno dall'altra a titolo di contributo per i rispettivi mantenimenti.
3. Compensi e spese legali della presente procedura sono compensate tra le Parti
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
2 Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi:
1) Sig. Parte_1
Nato a Como (CO), il 12.11.1984, cittadino: , Cod. Fisc. , residente in CP_1 C.F._1
Lezzano (CO) Località Pescaù, n.24
e
2) Sig.ra nata a [...], il [...], cittadina: , Cod. Fisc. Controparte_2 CP_3
, residente in [...], C.F._2
Entrambi con l'Avv. Giuseppe de Liguori
i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Lezzeno (CO), in data 4.9.2023, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Lezzeno (anno 2023, atto n. Atto N. 1, parte II, serie B);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lezzeno (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Lezzeno (CO)
dove l'atto è stato parimenti trascritto;
7) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
3 Così deciso in Como, il 5.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao