Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/02/2026, n. 693
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte rileva che l'Agente della Riscossione aveva notificato altre intimazioni di pagamento relative alle cartelle sottese all'intimazione in esame, una delle quali regolarmente notificata ex art. 140 c.p.c. La mancata impugnazione di tale intimazione ha comportato la cristallizzazione della pretesa. La documentazione depositata dall'agente della riscossione è valida e idonea a interrompere la prescrizione.

  • Rigettato
    Irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ritiene che la mancata impugnazione di una precedente intimazione di pagamento, regolarmente notificata, renda irrilevanti le eccezioni relative alla presunta irregolarità o nullità della notifica delle sottese cartelle di pagamento, in quanto tardive e inammissibili.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito esattoriale

    La Corte rileva che, essendo stati notificati atti interruttivi della prescrizione (intimazioni di pagamento) che non sono stati impugnati dal contribuente, la pretesa creditoria si è consolidata e i termini di prescrizione decennale sono stati interrotti, decorrendo nuovi termini.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte afferma che l'intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato che deve indicare gli estremi delle cartelle di pagamento per consentire al contribuente di identificare la fonte della pretesa. Le eccezioni relative alla fase ante formazione del ruolo esattoriale (violazione del contraddittorio, vizio di motivazione degli atti impositivi, sottoscrizione dei ruoli, regole di trasparenza) sono imputabili solo all'Ente impositore, non evocato in giudizio, e non possono essere rimesse in discussione dall'agente della riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/02/2026, n. 693
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 693
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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