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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/02/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 693/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
11/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2520/2020 depositato il 22/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia, 10 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 665/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 02/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420189003944117000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello tempestivamente depositato Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la sentenza n. 665/03/2019 con la quale la C.T.P. di Brindisi ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento annullate ex lege 136/2018, ha rigettato, nel resto, il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 02420189003944117000 ed ha compensato le spese di lite.
Sostiene che i primi giudici avrebbero errato nel rigettare il ricorso e, riproponendo i motivi di gravame già formulati nel ricorso originario, deduce per alcune cartelle, la mancata prova della notifica, per altre l'irregolare notifica e per altre la prescrizione del credito esattoriale.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese, con distrazione in favore del sottoscritto difensore.
Resiste l'Agenzia delle entrate-riscossione ed eccepisce l'infondatezza dell'appello. Chiede, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Con memorie illustrative parte appellante fa presente che le cartelle di pagamento n.
05920160003090678000 e n. 02420160008357213000 -entrambe di importo inferiore a mille euro ed aventi ad oggetto carichi affidati all'agente della riscossione ante 2015- sono annullate ex lege 197/2022.
Insiste sul difetto di prova della notifica di alcune cartelle di pagamento, sulla irregolarità della notifica per altre ed, inoltre, sulla prescrizione del credito esattoriale.
Con memorie illustrative parte resistente osserva che alla notifica delle cartelle di pagamento ha fatto seguito la notifica di varie intimazioni di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate;
di conseguenza la pretesa tributaria si è cristallizzata ed il contribuente non è legittimato a denunciare, in questa sede, vizi afferenti la notifica delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso originario, notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il contribuente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 02420189003944117000, limitatamente ai ruoli di natura tributaria, sulla base dei motivi di gravame, così sintetizzati: omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento;
nullità del procedimento notificatorio delle sottese cartelle di pagamento;
intervenuta prescrizione delle pretese;
intervenuta prescrizione di interessi e sanzioni;
violazione del principio del contraddittorio antecedente la emissione delle sottese cartelle di pagamento;
difetto di motivazione dell'intimazione impugnata;
illegittima sottoscrizione dei ruoli;
difetto di motivazione di interessi, sanzioni ed aggio;
inesistenza della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione che richiedeva preliminarmente lo stralcio dei ruoli affidati in riscossione agli agenti dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo entro € 1.000,00.
Nel merito, deduceva la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese l'intimazione opposta e, pertanto, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la regolare notifica delle cartelle seguita dalla notifica di due intimazioni di pagamento. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla mancata notifica degli atti prodromici ed alle questioni riguardanti l'operato dell'ente impositore.
Concludeva per il rigetto del ricorso, sostenendo di aver operato correttamente. Con vittoria di spese ed onorari.
La CTP con la sentenza n. 665/3/2019, dichiarava la cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento oggetto di annullamento ex art.4, comma1, d.l.n.119/2018 e rigettava il ricorso nel resto, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza il Ricorrente_1 ha proposto il ricorso in appello in esame insistendo sul difetto di prova della notifica di alcune cartelle di pagamento, sulla irregolarità della notifica per altre ed inoltre sulla prescrizione del credito esattoriale.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado, sostenendo che i primi giudici non avevano valorizzato il disconoscimento formale ed espresso della conformità all'originale delle copie delle relate di notifica, formulato nel corso del giudizio, essendo gli originali degli avvisi di ricevimento gli unici atti idonei a provare l'avvenuta notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.
Ritiene, quindi, che la mancata produzione in giudizio degli originali da parte del concessionario ha come conseguenza l'assenza di prova dell'interruzione della prescrizione.
Le affermazioni dell'appellante sono pretestuose e prive di fondamento, dal momento che risulta per tabulas che, prima della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente procedimento, l'agente della riscossione aveva notificato altre intimazioni di pagamento relative alle cartelle sottese all'intimazione di pagamento in esame.
I primi giudici hanno, correttamente, evidenziato che le cartelle di pagamento sono state oggetto di recupero tramite avviso di intimazione 02420179003019891000, notificato ex art.140 c.p.c. presso l'indirizzo indicato dallo stesso contribuente come propria residenza.
Il messo notificatore, constatata l'irreperibilità relativa del destinatario e l'assenza degli altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto, provvedeva al deposito dell'atto presso la casa comunale ed al successivo invio della prescritta raccomandata a/r informativa di comunicazione di avvenuto deposito avente n.57308322075-7 consegnata in data 20/03/2018.
E' evidente che la mancata impugnazione di tale intimazione ha avuto come conseguenza la cristallizzazione della pretesa portata dalle cartelle di pagamento;
in questa sede il ricorrente non può sollevare doglianze afferenti l'asserita mancata notifica d tali cartelle.
Ai sensi dell'art. 2719 c.c., la copia fotostatica, analogamente alla copia fotografica, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale; la generica contestazione della copia fotostatica non equivale ad un formale disconoscimento e, in ogni caso, non è impedito al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 11/01/2018, n. 554).
La documentazione depositata dall'agente della riscossione in relazione alla regolarità della notifica delle intimazioni di pagamento precedenti a quella oggetto del presente procedimento è certamente valida ed è idonea ad interrompere il corso della prescrizione.
Le risultanze della eseguita notifica possono costituire oggetto solo di querela di falso e non possono ritenersi inficiate da un generico disconoscimento della valenza probatoria della copia fotostatica degli avvisi di ricevimento prodotti in atti. La corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20448 del 24.06.2022, decidendo una controversia in cui veniva contestata, come nel caso di specie, la conformità all'originale delle riproduzioni informatiche, prodotte per provare l'avvenuta notifica di un avviso di addebito, ha statuito che “la mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali (vd. Cass. 20769 del 2021), ha pienamente legittimato l'accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c. contenute nella detta relata di notifica che riveste la natura di atto pubblico”.
Il disconoscimento, quindi, deve essere formulato in modo specifico e non equivoco, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e deve contenere la allegazione degli elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, si da rilevare 1a negata genuinità della copia, ferma restando 1a facoltà del giudice di accertare 1a contestata conformità anche aliunde.
È evidente che la regolarità della notifica della predetta intimazione, così come dimostrata nel corso del giudizio, costituisce elemento inoppugnabile di intervenuta interruzione della prescrizione e la mancata impugnazione nel termine di legge da parte del contribuente conferma la definitività dei crediti portati nelle contestate cartelle di pagamento.
Bene hanno fatto i primi giudici a rigettare il ricorso stabilendo che nessuna prescrizione è intervenuta a far tempo dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento;
oltretutto, parte resistente ha depositato ampia documentazione attestante la regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.
Va ribadito che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento 02420179003019891000, della cui regolare notifica non si può dubitare, toglie rilevanza alla eccepita irregolarità/nullità della notifica delle sottese cartelle di pagamento, in quanto qualsiasi eccezione sollevata in questa sede è tardiva con conseguente inammissibilità della stessa.
In tema di effetti della mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6436/2025, ha così statuito: "In tema di contenzioso tributario, l' intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs.
31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione … Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743 ) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, 22n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.”
Con riferimento all'eccepita prescrizione del credito esattoriale tributario, va rilevato che i crediti oggetto di causa (Irpef, Iva ed altro) sono crediti erariali per i quali la giurisprudenza di legittimità riconosce l'applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Nel caso di specie, risulta provato che, dopo la notifica delle cartelle di pagamento, siano stati notificati atti interruttivi della prescrizione, mai impugnati dal contribuente.
La mancata impugnazione di tali atti ne ha determinato la definitività, con effetto interruttivo della prescrizione e conseguente decorrenza di un nuovo termine di prescrizione decennale.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, l'atto interruttivo non impugnato: “consolida la pretesa creditoria dell'Erario ed impedisce il maturare della prescrizione, non potendo il contribuente rimettere in discussione in sede successiva l'efficacia di atti ormai definitivi” (Cass. n. 19640/2019; 11066/2020). Infondato è anche il motivo di gravame con cui si eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per vizio della motivazione in quanto le iscrizioni a ruolo riguardanti le cartelle di pagamento riportate nella intimazione di pagamento non conterrebbero la determinazione delle sanzioni, degli interessi e aggi richiesti con la stessa cartella.
L'intimazione di pagamento, come la cartella di pagamento, è un atto a contenuto vincolato, e, pertanto, il concessionario deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni ministeriali, indicando gli estremi delle prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate, per consentire al contribuente di identificare la fonte della pretesa intimata.
Pretestuose e assolutamente dilatorie si rivelano le eccezioni relative alla fase ante formazione del ruolo esattoriale come quella della lamentata violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale preventivo ovvero quella del vizio di motivazione degli atti impositivi o ancora quella sottoscrizione dei ruoli eseguita da soggetto privo di legittimazione o infine quella relativa alla lamentata mancata applicazione delle regole di trasparenza.
Tali eccezioni sono tutte imputabili solo ed esclusivamente all'Ente impositore, unico titolare del credito, che, comunque, non è stato evocato in giudizio dal contribuente.
Come già detto, il consolidamento della pretesa creditoria dell'Erario non consente al contribuente di rimettere in discussione, in sede successiva, l'efficacia di atti ormai definitivi.
Il Supremo Collegio ha affermato (cfr. Cassazione n.1985/14) che l'attività che compete all'ente per la riscossione si svolge in modo del tutto indipendente rispetto a quella di notifica degli atti prodromici sottostanti e alla conseguente (eventuale) fase di contestazione della stessa. L'agente della riscossione, in effetti, è chiamato a svolgere il proprio compito di esazione, meramente esecutivo, tramite la notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, senza essere in alcun modo tenuto a verificare né «la probabile esistenza del credito», né «l'effettiva notificazione degli atti presupposti» (cfr Cassazione n.
1985/2014). Ciò in quanto l'attività presupposta è di spettanza di un altro soggetto, ossia l'ente che ha effettivamente accertato la pretesa.
L'appellante non contesta la fondatezza della pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, ma contesta la legittimità dell'atto impugnato, sollevando eccezioni infondate, ripetitive e puramente dilatorie, nel tentativo maldestro di sottrarsi al pagamento di imposte dovute.
L'appello è infondato e deve essere rigettato e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori, se dovuti.
Lecce, 11 settembre 2025
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
11/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2520/2020 depositato il 22/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia, 10 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 665/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 02/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420189003944117000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello tempestivamente depositato Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la sentenza n. 665/03/2019 con la quale la C.T.P. di Brindisi ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento annullate ex lege 136/2018, ha rigettato, nel resto, il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 02420189003944117000 ed ha compensato le spese di lite.
Sostiene che i primi giudici avrebbero errato nel rigettare il ricorso e, riproponendo i motivi di gravame già formulati nel ricorso originario, deduce per alcune cartelle, la mancata prova della notifica, per altre l'irregolare notifica e per altre la prescrizione del credito esattoriale.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese, con distrazione in favore del sottoscritto difensore.
Resiste l'Agenzia delle entrate-riscossione ed eccepisce l'infondatezza dell'appello. Chiede, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Con memorie illustrative parte appellante fa presente che le cartelle di pagamento n.
05920160003090678000 e n. 02420160008357213000 -entrambe di importo inferiore a mille euro ed aventi ad oggetto carichi affidati all'agente della riscossione ante 2015- sono annullate ex lege 197/2022.
Insiste sul difetto di prova della notifica di alcune cartelle di pagamento, sulla irregolarità della notifica per altre ed, inoltre, sulla prescrizione del credito esattoriale.
Con memorie illustrative parte resistente osserva che alla notifica delle cartelle di pagamento ha fatto seguito la notifica di varie intimazioni di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate;
di conseguenza la pretesa tributaria si è cristallizzata ed il contribuente non è legittimato a denunciare, in questa sede, vizi afferenti la notifica delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso originario, notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il contribuente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 02420189003944117000, limitatamente ai ruoli di natura tributaria, sulla base dei motivi di gravame, così sintetizzati: omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento;
nullità del procedimento notificatorio delle sottese cartelle di pagamento;
intervenuta prescrizione delle pretese;
intervenuta prescrizione di interessi e sanzioni;
violazione del principio del contraddittorio antecedente la emissione delle sottese cartelle di pagamento;
difetto di motivazione dell'intimazione impugnata;
illegittima sottoscrizione dei ruoli;
difetto di motivazione di interessi, sanzioni ed aggio;
inesistenza della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione che richiedeva preliminarmente lo stralcio dei ruoli affidati in riscossione agli agenti dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo entro € 1.000,00.
Nel merito, deduceva la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese l'intimazione opposta e, pertanto, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la regolare notifica delle cartelle seguita dalla notifica di due intimazioni di pagamento. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla mancata notifica degli atti prodromici ed alle questioni riguardanti l'operato dell'ente impositore.
Concludeva per il rigetto del ricorso, sostenendo di aver operato correttamente. Con vittoria di spese ed onorari.
La CTP con la sentenza n. 665/3/2019, dichiarava la cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento oggetto di annullamento ex art.4, comma1, d.l.n.119/2018 e rigettava il ricorso nel resto, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza il Ricorrente_1 ha proposto il ricorso in appello in esame insistendo sul difetto di prova della notifica di alcune cartelle di pagamento, sulla irregolarità della notifica per altre ed inoltre sulla prescrizione del credito esattoriale.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado, sostenendo che i primi giudici non avevano valorizzato il disconoscimento formale ed espresso della conformità all'originale delle copie delle relate di notifica, formulato nel corso del giudizio, essendo gli originali degli avvisi di ricevimento gli unici atti idonei a provare l'avvenuta notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.
Ritiene, quindi, che la mancata produzione in giudizio degli originali da parte del concessionario ha come conseguenza l'assenza di prova dell'interruzione della prescrizione.
Le affermazioni dell'appellante sono pretestuose e prive di fondamento, dal momento che risulta per tabulas che, prima della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente procedimento, l'agente della riscossione aveva notificato altre intimazioni di pagamento relative alle cartelle sottese all'intimazione di pagamento in esame.
I primi giudici hanno, correttamente, evidenziato che le cartelle di pagamento sono state oggetto di recupero tramite avviso di intimazione 02420179003019891000, notificato ex art.140 c.p.c. presso l'indirizzo indicato dallo stesso contribuente come propria residenza.
Il messo notificatore, constatata l'irreperibilità relativa del destinatario e l'assenza degli altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto, provvedeva al deposito dell'atto presso la casa comunale ed al successivo invio della prescritta raccomandata a/r informativa di comunicazione di avvenuto deposito avente n.57308322075-7 consegnata in data 20/03/2018.
E' evidente che la mancata impugnazione di tale intimazione ha avuto come conseguenza la cristallizzazione della pretesa portata dalle cartelle di pagamento;
in questa sede il ricorrente non può sollevare doglianze afferenti l'asserita mancata notifica d tali cartelle.
Ai sensi dell'art. 2719 c.c., la copia fotostatica, analogamente alla copia fotografica, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale; la generica contestazione della copia fotostatica non equivale ad un formale disconoscimento e, in ogni caso, non è impedito al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 11/01/2018, n. 554).
La documentazione depositata dall'agente della riscossione in relazione alla regolarità della notifica delle intimazioni di pagamento precedenti a quella oggetto del presente procedimento è certamente valida ed è idonea ad interrompere il corso della prescrizione.
Le risultanze della eseguita notifica possono costituire oggetto solo di querela di falso e non possono ritenersi inficiate da un generico disconoscimento della valenza probatoria della copia fotostatica degli avvisi di ricevimento prodotti in atti. La corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20448 del 24.06.2022, decidendo una controversia in cui veniva contestata, come nel caso di specie, la conformità all'originale delle riproduzioni informatiche, prodotte per provare l'avvenuta notifica di un avviso di addebito, ha statuito che “la mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali (vd. Cass. 20769 del 2021), ha pienamente legittimato l'accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c. contenute nella detta relata di notifica che riveste la natura di atto pubblico”.
Il disconoscimento, quindi, deve essere formulato in modo specifico e non equivoco, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e deve contenere la allegazione degli elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, si da rilevare 1a negata genuinità della copia, ferma restando 1a facoltà del giudice di accertare 1a contestata conformità anche aliunde.
È evidente che la regolarità della notifica della predetta intimazione, così come dimostrata nel corso del giudizio, costituisce elemento inoppugnabile di intervenuta interruzione della prescrizione e la mancata impugnazione nel termine di legge da parte del contribuente conferma la definitività dei crediti portati nelle contestate cartelle di pagamento.
Bene hanno fatto i primi giudici a rigettare il ricorso stabilendo che nessuna prescrizione è intervenuta a far tempo dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento;
oltretutto, parte resistente ha depositato ampia documentazione attestante la regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.
Va ribadito che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento 02420179003019891000, della cui regolare notifica non si può dubitare, toglie rilevanza alla eccepita irregolarità/nullità della notifica delle sottese cartelle di pagamento, in quanto qualsiasi eccezione sollevata in questa sede è tardiva con conseguente inammissibilità della stessa.
In tema di effetti della mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6436/2025, ha così statuito: "In tema di contenzioso tributario, l' intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs.
31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione … Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743 ) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, 22n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.”
Con riferimento all'eccepita prescrizione del credito esattoriale tributario, va rilevato che i crediti oggetto di causa (Irpef, Iva ed altro) sono crediti erariali per i quali la giurisprudenza di legittimità riconosce l'applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Nel caso di specie, risulta provato che, dopo la notifica delle cartelle di pagamento, siano stati notificati atti interruttivi della prescrizione, mai impugnati dal contribuente.
La mancata impugnazione di tali atti ne ha determinato la definitività, con effetto interruttivo della prescrizione e conseguente decorrenza di un nuovo termine di prescrizione decennale.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, l'atto interruttivo non impugnato: “consolida la pretesa creditoria dell'Erario ed impedisce il maturare della prescrizione, non potendo il contribuente rimettere in discussione in sede successiva l'efficacia di atti ormai definitivi” (Cass. n. 19640/2019; 11066/2020). Infondato è anche il motivo di gravame con cui si eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per vizio della motivazione in quanto le iscrizioni a ruolo riguardanti le cartelle di pagamento riportate nella intimazione di pagamento non conterrebbero la determinazione delle sanzioni, degli interessi e aggi richiesti con la stessa cartella.
L'intimazione di pagamento, come la cartella di pagamento, è un atto a contenuto vincolato, e, pertanto, il concessionario deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni ministeriali, indicando gli estremi delle prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate, per consentire al contribuente di identificare la fonte della pretesa intimata.
Pretestuose e assolutamente dilatorie si rivelano le eccezioni relative alla fase ante formazione del ruolo esattoriale come quella della lamentata violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale preventivo ovvero quella del vizio di motivazione degli atti impositivi o ancora quella sottoscrizione dei ruoli eseguita da soggetto privo di legittimazione o infine quella relativa alla lamentata mancata applicazione delle regole di trasparenza.
Tali eccezioni sono tutte imputabili solo ed esclusivamente all'Ente impositore, unico titolare del credito, che, comunque, non è stato evocato in giudizio dal contribuente.
Come già detto, il consolidamento della pretesa creditoria dell'Erario non consente al contribuente di rimettere in discussione, in sede successiva, l'efficacia di atti ormai definitivi.
Il Supremo Collegio ha affermato (cfr. Cassazione n.1985/14) che l'attività che compete all'ente per la riscossione si svolge in modo del tutto indipendente rispetto a quella di notifica degli atti prodromici sottostanti e alla conseguente (eventuale) fase di contestazione della stessa. L'agente della riscossione, in effetti, è chiamato a svolgere il proprio compito di esazione, meramente esecutivo, tramite la notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, senza essere in alcun modo tenuto a verificare né «la probabile esistenza del credito», né «l'effettiva notificazione degli atti presupposti» (cfr Cassazione n.
1985/2014). Ciò in quanto l'attività presupposta è di spettanza di un altro soggetto, ossia l'ente che ha effettivamente accertato la pretesa.
L'appellante non contesta la fondatezza della pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, ma contesta la legittimità dell'atto impugnato, sollevando eccezioni infondate, ripetitive e puramente dilatorie, nel tentativo maldestro di sottrarsi al pagamento di imposte dovute.
L'appello è infondato e deve essere rigettato e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori, se dovuti.
Lecce, 11 settembre 2025