CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36783 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO GO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
b) conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso e si invoca comunque l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36783 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 09/06/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 maggio 2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato GO SS alla pena di 533,00 euro in relazione al reato di diffannazione commesso in danno di ER UR, per avere pubblicato sul proprio profilo Facebook espressioni offensive della reputazione di quest'ultimo ["... Allora, primo punto, vista la carognata che si commenta da sola della radiazione vergognosa del dott. Miedico (ricordo che ancora l'anno scorso gli è stata conferita la medaglia per i 50 anni di onorata professione!), un medico che medico non è come UR andrebbe non solo radiato, ma proprio sbattuto fuori a calci dall'ordine e, siccome né lui né il compare di merende RE accettano confronti ma dialogano solo con giovani mamme, gli deve essere impedito di andare in tv, anche perché per dire puttanate senza senso possono starsene a casan. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen 2.1. Con il primo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 595 e dell'art. 599 cod. pen. nonché vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente della provocazione, rilevando che le frasi dell'imputato rappresentavano la replica alle considerazioni che il UR aveva dedicato alla radiazione del dott. Miedico ("Fuori due. Finalmente tolleranza zero, finalmente i pazienti vengono protetti, finalmente si torna ad essere orgogliosi di essere medici"). Osserva il ricorrente: a) che le frasi pubblicate erano la conseguenza diretta di quanto scritto in precedenza dal UR "per questioni riguardanti i vaccini e la medicina omeopatica, aspramente criticata da quest'ultinno nei suoi innumerevoli libri contro i medici no-vax e coloro che praticano medicina non convenzionale"; b) che, ai fini della sussistenza della provocazione, il requisito dell'immediatezza deve essere valutato non richiedendo la contennporaneità o l'istantaneità della reazione, nna la sua correlazione con l'accecamento prodotto dallo stato d'ira provocato dal fatto ingiusto;
c) che lo stato d'ira del SS era sorto nel momento in cui il primo aveva avuto cognizione del commento del UR e si era protratto sino a quando aveva scritto il proprio commento;
d) che il rapporto di causalità tra le dichiarazioni del UR e quelle dell'imputato emergeva dal più ampio contesto di accese dispute fra le parti;
e) che, in definitiva, si erano registrati "due pesi e due misure", posto che il UR aveva offeso, utilizzando il caso del dr. Miedico, le posizioni dei medici contrari alla vaccinazione obbligatoria e a favore dell'omeopatia, considerandoli, secondo quanto espresso in suo libro, dei ciarlatani. 1 2.2. Con il secondo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione degli artt. 51 e 595 cod. pen. nonché vizi motivazionali, in relazione al mancato riconoscimento del diritto di critica scientifica, sottolineando la natura non offensiva del commento dell'imputato e il rispetto del criterio della continenza da apprezzare alla luce degli interessi coinvolti e della portata delle espressioni adoperate dal UR, nel contesto della contesa in ordine alla validità scientifica dell'obbligo vaccinale. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
b) conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso e si invoca comunque l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. Occorre premettere che la sentenza impugnata ha rigettato l'appello sviluppando due linee argomentative, anche se sovrapponendole per lo sforzo di sintesi e invertendo l'ordine logico di trattazione: la mancanza di immediatezza, intesa non in senso meramente cronologico, ma come legame di interdipendenza tra reazione e fatto percepito come ingiusto, da un lato, e la stessa assenza di un fatto ingiusto, dall'altro. Del resto, siffatta ricostruzione della ratio decidendi è stata anche chiaramente avvertita dal ricorrente, che, infatti, insiste sul carattere ingiusto della condotta attribuita al UR e sottolinea la sussistenza di un rapporto di immediatezza e di causalità tra le dichiarazioni di quest'ultimo e quelle dell'imputato. Ciò posto, il riferimento della sentenza impugnata al fatto ingiusto che il SS avrebbe percepito nelle dichiarazioni del UR viene esattamente inquadrato dalla Corte territoriale nella puntualizzazione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, secondo comma, cod. pen. sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purché apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l'agente (Sez. 5, n. 21133 del 09/03/2018, Iachetta, Rv. 273131 - 01). Ora, sceverando nel ricorso le asserzioni generiche delle quali non è possibile verificare obiettivo fondamento e reale significato (ad es., il ricorrente non documenta per quale ragione il volume "Balle mortali. Meglio vivere con la 2 scienza che morire coi ciarlatani" - volume del quale non è traccia nella sentenza impugnata - lo riguarderebbe e per quale ragione, soprattutto, le ignote conclusioni dello scritto si caratterizzebbero come ingiuste, in quanto prive di base scientifica) da quella sulla quale invece si concentra il dibattito, alla stregua della sentenza impugnata (la soddisfazione del UR per la radiazione di due medici, uno dei quali contrario all'obbligatorietà dei vaccini), si osserva che nella critica attribuita al UR non è ravvisabile alcuna ingiustizia, alla stregua delle generiche deduzioni del ricorrente. Innanzi tutto, non risultano chiare le ragioni della radiazione dell'altro medico e il ricorrente nulla specifica sul punto, con la conseguenza che le deduzioni relative alla posizione del UR sulla medicina omeopatica restano private, già sul piano delle mere affermazioni, di qualunque rilevanza nel presente processo: insomma, non è chiaro quali siano le dichiarazioni della persona offesa e per quale ragione esse dovrebbero aver giustificato la specifica reazione del SS. Quanto poi all'obbligo vaccinale, occorre considerare che da tempo si è chiarito che la legge impositiva di un trattamento sanitario obbligatorio è compatibile con l'art. 32 Cost., poiché il primo può essere diretto, non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (v., ad es., già Corte cost., sent. n. 258 del 1994), fermo il diritto all'indennizzo nel caso di verificarsi di pur possibili eventi avversi. Ne discende che la condivisione di una decisione sanzionatoria nei confronti di un medico che si sarebbe discostato da scelte normative di obbligo vaccinale (l'uso del condizionale si impone, perché, anche sulle concrete ragioni della radiazione del dott. Miedico, il ricorso non aggiunge alcuna specificazione idonea a dare conto del carattere ingiustificato dell'apprezzamento espresso dal UR) non risulta connotata da alcun profilo di contrasto con regole di condotta che il ricorrente dà per presupposte, senza neppure indicarle. In altri termini, la soddisfazione della persona offesa per un provvedimento sanzionatorio non si vede in che termini - salvo dedurre l'ingiustizia anche di quest'ultimo: ma trattasi di tema non scandagliato dal ricorso - possa risultare connotata da ingiustizia. È da questa premessa che discende la conclusione dell'assenza di correlazione tra le frasi indiscutibilmente diffamatorie del ricorrente e la vicenda che egli indica come la premessa del suo agire e che, nei disordinati e generici termini 3 nei quali è prospettata, rivela piuttosto l'origine di un contrasto ideologico ma non un fatto ingiusto eziologicamente correlabile alla reazione. 2. Inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo, alla luce della ferma giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso "social network", nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo (Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571 - 01: nel caso di specie, si trattava della pubblicazione di commenti ad hominem umilianti e ingiustificatamente aggressivi su una bacheca "facebook"). L'affermazione per la quale il UR non sarebbe un medico, andrebbe radiato, anzi "sbattuto fuori a calci dall'ordine" e direbbe "puttanate" si traduce in una aggressione verbale scomposta e diretta alla persona che va ben al di là del limite della continenza espressiva. 3. Del tutto generica, oltre che tardiva, in quanto contenuta soltanto nelle conclusioni scritte finali e non nel ricorso originario, è la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
b) conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso e si invoca comunque l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36783 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 09/06/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 maggio 2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato GO SS alla pena di 533,00 euro in relazione al reato di diffannazione commesso in danno di ER UR, per avere pubblicato sul proprio profilo Facebook espressioni offensive della reputazione di quest'ultimo ["... Allora, primo punto, vista la carognata che si commenta da sola della radiazione vergognosa del dott. Miedico (ricordo che ancora l'anno scorso gli è stata conferita la medaglia per i 50 anni di onorata professione!), un medico che medico non è come UR andrebbe non solo radiato, ma proprio sbattuto fuori a calci dall'ordine e, siccome né lui né il compare di merende RE accettano confronti ma dialogano solo con giovani mamme, gli deve essere impedito di andare in tv, anche perché per dire puttanate senza senso possono starsene a casan. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen 2.1. Con il primo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 595 e dell'art. 599 cod. pen. nonché vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente della provocazione, rilevando che le frasi dell'imputato rappresentavano la replica alle considerazioni che il UR aveva dedicato alla radiazione del dott. Miedico ("Fuori due. Finalmente tolleranza zero, finalmente i pazienti vengono protetti, finalmente si torna ad essere orgogliosi di essere medici"). Osserva il ricorrente: a) che le frasi pubblicate erano la conseguenza diretta di quanto scritto in precedenza dal UR "per questioni riguardanti i vaccini e la medicina omeopatica, aspramente criticata da quest'ultinno nei suoi innumerevoli libri contro i medici no-vax e coloro che praticano medicina non convenzionale"; b) che, ai fini della sussistenza della provocazione, il requisito dell'immediatezza deve essere valutato non richiedendo la contennporaneità o l'istantaneità della reazione, nna la sua correlazione con l'accecamento prodotto dallo stato d'ira provocato dal fatto ingiusto;
c) che lo stato d'ira del SS era sorto nel momento in cui il primo aveva avuto cognizione del commento del UR e si era protratto sino a quando aveva scritto il proprio commento;
d) che il rapporto di causalità tra le dichiarazioni del UR e quelle dell'imputato emergeva dal più ampio contesto di accese dispute fra le parti;
e) che, in definitiva, si erano registrati "due pesi e due misure", posto che il UR aveva offeso, utilizzando il caso del dr. Miedico, le posizioni dei medici contrari alla vaccinazione obbligatoria e a favore dell'omeopatia, considerandoli, secondo quanto espresso in suo libro, dei ciarlatani. 1 2.2. Con il secondo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione degli artt. 51 e 595 cod. pen. nonché vizi motivazionali, in relazione al mancato riconoscimento del diritto di critica scientifica, sottolineando la natura non offensiva del commento dell'imputato e il rispetto del criterio della continenza da apprezzare alla luce degli interessi coinvolti e della portata delle espressioni adoperate dal UR, nel contesto della contesa in ordine alla validità scientifica dell'obbligo vaccinale. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
b) conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso e si invoca comunque l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. Occorre premettere che la sentenza impugnata ha rigettato l'appello sviluppando due linee argomentative, anche se sovrapponendole per lo sforzo di sintesi e invertendo l'ordine logico di trattazione: la mancanza di immediatezza, intesa non in senso meramente cronologico, ma come legame di interdipendenza tra reazione e fatto percepito come ingiusto, da un lato, e la stessa assenza di un fatto ingiusto, dall'altro. Del resto, siffatta ricostruzione della ratio decidendi è stata anche chiaramente avvertita dal ricorrente, che, infatti, insiste sul carattere ingiusto della condotta attribuita al UR e sottolinea la sussistenza di un rapporto di immediatezza e di causalità tra le dichiarazioni di quest'ultimo e quelle dell'imputato. Ciò posto, il riferimento della sentenza impugnata al fatto ingiusto che il SS avrebbe percepito nelle dichiarazioni del UR viene esattamente inquadrato dalla Corte territoriale nella puntualizzazione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, secondo comma, cod. pen. sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purché apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l'agente (Sez. 5, n. 21133 del 09/03/2018, Iachetta, Rv. 273131 - 01). Ora, sceverando nel ricorso le asserzioni generiche delle quali non è possibile verificare obiettivo fondamento e reale significato (ad es., il ricorrente non documenta per quale ragione il volume "Balle mortali. Meglio vivere con la 2 scienza che morire coi ciarlatani" - volume del quale non è traccia nella sentenza impugnata - lo riguarderebbe e per quale ragione, soprattutto, le ignote conclusioni dello scritto si caratterizzebbero come ingiuste, in quanto prive di base scientifica) da quella sulla quale invece si concentra il dibattito, alla stregua della sentenza impugnata (la soddisfazione del UR per la radiazione di due medici, uno dei quali contrario all'obbligatorietà dei vaccini), si osserva che nella critica attribuita al UR non è ravvisabile alcuna ingiustizia, alla stregua delle generiche deduzioni del ricorrente. Innanzi tutto, non risultano chiare le ragioni della radiazione dell'altro medico e il ricorrente nulla specifica sul punto, con la conseguenza che le deduzioni relative alla posizione del UR sulla medicina omeopatica restano private, già sul piano delle mere affermazioni, di qualunque rilevanza nel presente processo: insomma, non è chiaro quali siano le dichiarazioni della persona offesa e per quale ragione esse dovrebbero aver giustificato la specifica reazione del SS. Quanto poi all'obbligo vaccinale, occorre considerare che da tempo si è chiarito che la legge impositiva di un trattamento sanitario obbligatorio è compatibile con l'art. 32 Cost., poiché il primo può essere diretto, non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (v., ad es., già Corte cost., sent. n. 258 del 1994), fermo il diritto all'indennizzo nel caso di verificarsi di pur possibili eventi avversi. Ne discende che la condivisione di una decisione sanzionatoria nei confronti di un medico che si sarebbe discostato da scelte normative di obbligo vaccinale (l'uso del condizionale si impone, perché, anche sulle concrete ragioni della radiazione del dott. Miedico, il ricorso non aggiunge alcuna specificazione idonea a dare conto del carattere ingiustificato dell'apprezzamento espresso dal UR) non risulta connotata da alcun profilo di contrasto con regole di condotta che il ricorrente dà per presupposte, senza neppure indicarle. In altri termini, la soddisfazione della persona offesa per un provvedimento sanzionatorio non si vede in che termini - salvo dedurre l'ingiustizia anche di quest'ultimo: ma trattasi di tema non scandagliato dal ricorso - possa risultare connotata da ingiustizia. È da questa premessa che discende la conclusione dell'assenza di correlazione tra le frasi indiscutibilmente diffamatorie del ricorrente e la vicenda che egli indica come la premessa del suo agire e che, nei disordinati e generici termini 3 nei quali è prospettata, rivela piuttosto l'origine di un contrasto ideologico ma non un fatto ingiusto eziologicamente correlabile alla reazione. 2. Inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo, alla luce della ferma giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso "social network", nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo (Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571 - 01: nel caso di specie, si trattava della pubblicazione di commenti ad hominem umilianti e ingiustificatamente aggressivi su una bacheca "facebook"). L'affermazione per la quale il UR non sarebbe un medico, andrebbe radiato, anzi "sbattuto fuori a calci dall'ordine" e direbbe "puttanate" si traduce in una aggressione verbale scomposta e diretta alla persona che va ben al di là del limite della continenza espressiva. 3. Del tutto generica, oltre che tardiva, in quanto contenuta soltanto nelle conclusioni scritte finali e non nel ricorso originario, è la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/06/2023