Sentenza 18 ottobre 2012
Massime • 1
L'indicazione delle generalità complete dell'indagato nell'ordinanza cautelare è indispensabile - essendone sanzionata da nullità l'omissione - solo nel caso in cui si tratti di ordinanza adottata autonomamente, ex art. 291 cod. proc. pen., e non anche nel caso in cui essa sia emessa dopo la convalida dell'arresto in flagranza dell'indagato ad opera della P.G., in quanto, in tal caso, l'identificazione è stata già compiuta, in maniera esauriente e completa, senza alcuna possibilità di errore sulla sua identità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2012, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2012 |
Testo completo
Art. 94 3303 /1 3 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/10/2012 SENTENZA68/201N. 1568/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO MARZANO - Presidente - Dott. FAUSTO IZZO Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. UMBERTO MASSAFRA - Consigliere - N. 31244/2012 Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) HE LE, N. IL 2.6.1988, avverso l'ordinanza n. 680/2012 pronunciata dal Tribunale di Venezia, in funzione di riesame dei provvedimenti cautelari, del 5/6/2012; udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Marco Marronaro, sostituto processuale dell'avv. Giovanni Gentilini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. LA LE rimaneva destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 18.5.2012 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso, in quanto ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine a plurimi episodi di furto commessi in ora notturna su cose esposte alla pubblica fede. 1 Avanzata istanza di riesame del provvedimento cautelare da parte del difensore del LA il Tribunale di Venezia confermava l'ordinanza dispositiva.
2.1. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione nell'interesse dell'assistito il difensore di fiducia avv. Giovanni Gentilini, denunciando con un primo motivo l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e manifesta contraddittorietà della motivazione, emergente da atti del processo specificamente indicati in ricorso. Ricorda il ricorrente che nell'istanza di riesame del provvedimento genetico si lamentava l'assenza in esso di dati previsti a pena di nullità, ovvero l'indicazione delle generalità dell'imputato o quanto valesse ad identificarlo nonché la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme che si intendono violate. La censura è stata respinta dal Tribunale per il riesame sull'assunto, la cui fondatezza il ricorrente contesta, che l'ordinanza è stata emessa a seguito di udienza di convalida, di talché essa forma parte integrale del verbale, nel quale sono contenute tanto le generalità dell'imputato che la contestazione dei fatti a questo ascritti;
inoltre dell'ordinanza è stata data lettura in udienza. Rileva l'esponente che tratta di atti autonomi e distinti;
solo l'ordinanza è soggetta alle comunicazioni previste tanto dall'art. 293 cod. proc. pen. che dall'art. 97 disp. att. cod. proc. pen. e di trasmissione all'organo competente per l'esecuzione.
2.2. Con un secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del furto dell'autovettura Opel Omega oggetto del procedimento. Si rileva che il Tribunale per il riesame ha ritenuto i gravi indizi a carico del LA perché trovato in ora notturna in possesso delle chiavi del veicolo a poca distanza da dove lo stesso si trovava parcheggiato. Ad avviso del ricorrente la motivazione è illogica perché ritiene sottratta l'autovettura nonostante essa non sia mai stata spostata dal luogo ove era stata posta dal proprietario.
2.3. Con un terzo motivo si censura l'ordinanza impugnata per violazione o erronea applicazione della legge penale, avendo ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. nonostante la più recente giurisprudenza di legittimità escluda che ricorra l'esposizione per necessità o per 2 М consuetudine o per destinazione alla pubblica fede di veicoli che non siano stati chiusi. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'indicazione delle generalità complete dell'indagato nell'ordinanza di custodia cautelare è assolutamente indispensabile - sì che è sanzionata da nullità la sua mancanza solo nel caso che l'ordinanza stessa sia emessa - autonomamente ex art. 291 cod. proc. pen., e non anche nel caso in cui sia emessa dopo la convalida dell'arresto in flagranza dell'inquisito ad opera della P.G., in un momento in cui la sua identificazione è stata già compiuta, in maniera esauriente e completa, senza alcuna possibilità di errore sulla sua identità (Cass. Sez. 1, sent. n. 4698 del 23/09/1996, Soddu ed altro, Rv. 205751). Il requisito della "descrizione sommaria del fatto, con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", previsto a pena di nullità, per le ordinanze impositive di misure cautelari, dall'art. 292, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., ben può essere soddisfatto, quando si tratti di ordinanza pronunciata all'esito di udienza di convalida tenuta ai sensi dell'art. 391 cod. proc. pen., mediante semplice riferimento alle richieste del P.M., riportate nel verbale di udienza e formulate in relazione ai fatti indicati nel provvedimento di fermo o di arresto (Cass. Sez. 4, sent. n. 19288 del 27/01/2005, Bruno, Rv. 231544; Cass. Sez. 4, sent. n. 20895 del 13/04/2005, Aouini, Rv. 231824). Correttamente, quindi, il Tribunale per il riesame ha respinto la censura difensiva rilevando che l'ordinanza cautelare era stata adottata all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza dell'imputato e che il documento che la riporta è di più ampio contenuto, essendo costituito anche dal verbale dell'udienza, nel quale sono trascritte anche le conclusioni dell'accusa. manifestamente 4. Parimenti infondate sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame ha affermato, in risposta a specifica censura della difesa del LA, che la notte dei fatti era avvenuta la sottrazione dell'auto; quindi che il veicolo era stato spostato dal luogo ove lo aveva lasciato il legittimo proprietario. La diversa affermazione fatta dal ricorrente non soddisfa l'onere di autosufficienza del ricorso;
e d'altro canto non si lamenta neppure il travisamento della prova da parte del Tribunale del riesame. Ma sul presupposto implicitamente affermato dal quest'ultimo, è evidente che il possesso delle relative chiavi da parte del LA, nel contesto degli elementi individuati dalle indagini, è in grado di costituire un quadro di gravità indiziaria, così come ritenuto dal Collegio distrettuale. 3 H 5. Quanto alla ricorrenza della contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., la giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione al furto di autoveicoli è ferma nel ritenere sussistente la menzionata aggravante anche nel caso in cui l'autoveicolo sia stato lasciato in strada senza particolari cautele antifurto o addirittura aperto. Si afferma, in particolare, che "in caso di furto di autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, la circostanza aggravante della esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussiste anche se l'autovettura sia stata lasciata con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto" (Cass. Sez. 3, sent. n. 35872 dell'8.5.2007, Alia, rv. 237286, citata anche nel provvedimento impugnato). Né appare conferente la giurisprudenza citata dal ricorrente, la quale ha ad oggetto la diversa ipotesi del furto di bicicletta, al riguardo della quale ben può sostenersi essere diverse le consuetudini in tema di affidamento del bene alla pubblica fede.
6. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria. Va altresì disposto che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, co. iter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, co. 1ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/10/2012. Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Francesco Marzano dr. Salvatore Dovere Francesco Martan CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GEN. 2013 A DICA M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P Gi o Mar TIBERIO E T R O C