Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2012, n. 3303
CASS
Sentenza 18 ottobre 2012

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L'indicazione delle generalità complete dell'indagato nell'ordinanza cautelare è indispensabile - essendone sanzionata da nullità l'omissione - solo nel caso in cui si tratti di ordinanza adottata autonomamente, ex art. 291 cod. proc. pen., e non anche nel caso in cui essa sia emessa dopo la convalida dell'arresto in flagranza dell'indagato ad opera della P.G., in quanto, in tal caso, l'identificazione è stata già compiuta, in maniera esauriente e completa, senza alcuna possibilità di errore sulla sua identità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2012, n. 3303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3303
    Data del deposito : 18 ottobre 2012

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