Sentenza 16 febbraio 1999
Massime • 1
Allorquando i regolamenti edilizi comunali stabiliscono una distanza minima assoluta tra costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile, detta prescrizione deve intendersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore a metà di quella prescritta, con conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine e quindi della operatività della prevenzione. Peraltro, l'adozione di tale metodo di misurazione dei distacchi non è incompatibile con la previsione della facoltà di edificare sul confine ove lo spazio antistante sia libero fino alla distanza prescritta, oppure in aderenza o in appoggio a costruzioni preesistenti, con conseguente applicabilità del criterio della prevenzione.
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Per le Sezioni Unite della Cassazione Civile, in tema di distanza tra edifici, se il regolamento locale (che ha portata integrativa delle prescrizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi) stabilisce una distanza assoluta tra fabbricati senza prescrivere espressamente altresì una distanza minima dal confine, deve ritenersi applicabile l'intera disciplina codicistica dettata in materia, compreso il meccanismo della prevenzione. Decisione: Sentenza n. 10318/2016 – Cassazione Civile – Sezioni Unite Il caso. Un proprietario proponeva domanda nei confronti della proprietà confinante chiedendone l'arretramento, in quanto in ritenuta violazione delle distanze …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/1999, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RM OS, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato EDUARDO GRASSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON NN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 396/95 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 29/04/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 novembre 1989 il Tribunale di Catania - adito da Giovanni BO e in via riconvenzionale da SA EL, proprietari di due finitimi fondi con sovrastanti fabbricati in Santa Maria di Licodia - condannò la convenuta ad arretrare fino a cinque metri dal confine tra le due aree, salvo che per alcune porzioni preesistenti, la sopraelevazione che stava realizzando nel proprio edificio e rigettò le ulteriori domande proposte dall'una e dall'altra parte.
Impugnata da SA EL, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Catania, che con sentenza del 29 aprile 1995 ha rigettato il gravame ritenendo (per quanto ancora rileva in questa sede): il regolamento edilizio vigente prescrive, nella zona in considerazione, la distanza di 10 metri per le nuove costruzioni;
non è consentito quindi, neppure se nel fondo del vicino non esistono edifici, fabbricare (o sopraelevare) a meno di 5 metri dal confine, ne' in aderenza;
quest'ultima possibilità, secondo le vecchie e nuove dizioni dello strumento urbanistico, presupporrebbe, ove ammissibile, un accordo in deroga delle parti;
è pertanto irrilevante la circostanza che il preesistente manufatto della EL confinasse con il cortile del BO e questo fosse parzialmente coperto da una tettoia in uno spazio delimitato, secondo l'appellante, da una parete cieca.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione SA EL, in base a un motivo. NI BO non si è costituito in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo addotto a sostegno del ricorso SA EL, denunciando "violazione o falsa applicazione dell'art. 873 c.c.", nonché "omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia", lamenta che la Corte di appello ha del tutto trascurato di considerare che l'art. 26 del regolamento edilizio di Santa Maria di Licodia del 1975, con le modifiche e le integrazioni apportatevi nel 1989, espressamente consente l'edificazione sia in aderenza sia sul confine, con prescrizioni entrambe applicabili nella specie.
La censura è fondata.
Il giudice di secondo grado correttamente ha osservato, richiamando Cass. 10 ottobre 1984 n. 5055, che "allorquando i regolamenti edilizi comunali stabiliscono una distanza minima assoluta tra costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile, detta prescrizione deve intendersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore a metà di quella prescritta, con conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine e, quindi, della operatività della prevenzione". Non si tratta però di principi assoluti e inderogabili, poiché l'adozione di tale metodo di misurazione dei distacchi non è affatto incompatibile con la previsione della facoltà di edificare sul confine, ove lo spazio antistante sia libero fino alla distanza prescritta, oppure in aderenza o in appoggio a costruzioni preesistenti, con conseguente applicabilità del criterio della prevenzione (v., da ultimo, Cass.29 agosto 1997 n. 8231). Il che è appunto consentito dalla disposizione invocata dalla ricorrente, la quale stabilisce bensì, sia nel testo del 1975 sia in quello del 1989, che "nelle nuove costruzioni e ricostruzioni, è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti", ma prevedeva anche, nella versione originaria, che "può evitarsi il distacco quando esiste sul confine un edificio con muro cieco al quale è consentito costruire in appoggio o in aderenza" e prevede, in quella attuale, che "in presenza di pareti cieche è consentita l'edificazione in aderenza;
nel rispetto della distanza minima tra pareti finestrate di cui sopra, è consentita altresì l'edificazione sul confine, ed è quindi data facoltà, per il confinante che costruisce successivamente, di potere edificare in aderenza". Di queste disposizioni la Corte di appello non ha tenuto conto, erroneamente ritenendone preclusa l'operatività "sulla base dei principi sopra esaminati" (con i quali, invece, non contrastano affatto), nonché a causa della mancanza di "un accordo in deroga, ove ammissibile, tra le parti" (accordo al quale, invece, la norma condizionava "l'annullamento dei distacchi dai confini tra i lotti", nel testo del 1975, soltanto con riferimento all'ipotesi, diversa da quella in considerazione, in cui "proprietari di più aree contigue intendano provvedere simultaneamente alla edificazione delle aree medesime un unico corpo edilizio che abbia carattere architettonico unitario"). La legittimità dell'opera intrapresa dalla EL, pertanto, avrebbe dovuto essere valutata alla stregua non solo della prima parte della norma, che impone l'osservanza di una distanza minima assoluta dai confini, ma anche delle ulteriori sue prescrizioni, che già inizialmente consentivano l'edificazione in aderenza a un muro cieco e la permettono ora anche sul confine, purché sia rispettato il prescritto distacco minimo di dieci metri tra pareti finestrate:
disposizione, quest'ultima, sopravvenuta, ma nondimeno applicabile anch'essa nella specie in quanto più favorevole, in forza dei noti principi che regolano la successione nel tempo di norme edilizie (v., da ultimo, Cass. 3 settembre 1991 n. 9348). La Corte di appello non avrebbe quindi potuto esimersi dal compiere quegli accertamenti di fatto che ha ritenuto irrilevanti (e che dovranno essere svolti in sede di rinvio): verificare se la sopraelevazione in questione non sia fronteggiata, a meno di dieci metri, da altri manufatti nel fondo del vicino (cosicché debba considerarsi regolare, alla luce delle disposizioni del 1989, anche se effettuata "sul confine") o se si accosti a una parete cieca delimitante uno spazio coperto dell'adiacente cortile (cosicché ugualmente debba considerarsi per questa parte regolare, alla luce delle disposizioni del 1975 e del 1989, in quanto realizzata "in aderenza").
Accolto quindi il ricorso per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Messina, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte di appello di Messina, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Roma, 28 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1999.