Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 697
CASS
Sentenza 18 gennaio 2001

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I provvedimenti del giudice delegato nel fallimento sono (al pari di quelli del giudice dell'esecuzione) revocabili e/o modificabili, d'ufficio o su istanza di parte, sino a quando essi non abbiano avuto esecuzione e, quindi, ove siano preordinati al trasferimento del bene espropriato, fino a quando non sia stato pronunciato il relativo decreto, cui consegue l'effetto traslativo non prodotto, viceversa, dalla sola ordinanza di aggiudicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 697
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 697
    Data del deposito : 18 gennaio 2001

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