Sentenza 13 luglio 2001
Massime • 1
La disciplina di cui all'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nel prevedere la subordinazione del rilascio della licenza edilizia ad un atto di impegno del privato di procedere alla attuazione delle opere di urbanizzazione necessarie, consentiva implicitamente che il provvedimento finale di licenza potesse essere preceduto da intese di vario tipo, tra il privato e la P.A., riconducibili ad accordi in senso lato, comprendenti anche la cessione gratuita di un'area come mezzo al fine dell'ottenimento del provvedimento amministrativo, cessione configurabile non, atomisticamente, in chiave di negozio di liberalità di diritto privato, ma, stante la sua connotazione pubblicistica, come accordo endoprocedimentale strettamente funzionale e parte integrante del provvedimento amministrativo conclusivo. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato la doglianza del ricorrente che, contestando la validità della cessione perché priva di una corrispondenza proporzionale sul piano sinallagmatico, assumeva dovesse darsi rilievo ostativo alla circostanza della mancata realizzazione dell'opera cui si riferiva la licenza).
Commentario • 1
- 1. Cessione gratuita quale corrispettivo del permesso di costruireMuntoni Matteo · https://www.diritto.it/ · 25 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9524 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. AR GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE AR BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RE AR LA, RE IS, RE AM, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PISANELLI 4, presso l'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO CLEMENTI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso l'avvocato MARCELLO CLARICH, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA RIGOBELLO e GIOVANNI R. CAINERI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1869/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 25/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Romanelli Guido, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Clarich, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 25 gennaio 1985, RI EL, SA e AO RE - premesso che, con rogito del 22 ottobre 173, il proprio genitore, NO RE, aveva ceduto gratuitamente al Comune di Verona un'area di mq. 784 al fine di ottenere il rilascio di una licenza edilizia per la costruzione di un capannone ma che poi il predetto era deceduto, nel 1977, senza utilizzare la licenza così ottenuta - convenivano in giudizio il Comune per sentir dichiarare l'inefficacia, e la nullità di quella cessione e condannare il convenuto alla restituzione in loro favore, dell'area che ne aveva formato oggetto.
- Con sentenza del 6 ottobre 1994, l'adito Tribunale di Verona respingeva la domanda, individuando nella cessione di area in questione il corrispettivo della licenza edilizia chiesta ed ottenuta dal cedente;
corrispettivo legittimamente convenuto tra le parti nel vigore della c.d. "legge Ponte" (l. n. 765 del '67, il cui art. 10 aveva sostituito l'art. 31 della legge urbanistica del '42) e non subordinato al concreto utilizzo (che nella specie sia pur solo in parte comunque vi era stato) della licenza stessa.
- Il successivo gravame dei RE veniva respinto dalla Corte di Venezia. La quale, a sua volta, escludeva che la cessione di area in discussione potesse costituire atto di donazione (per cui rilevasse la mancata accettazione del destinatario prima della morte del donante); aggiungendo che, ove pur in tesi non conforme a legge, "la deliberazione del Comune di subordinare il rilascio della licenza alla cessione in argomento costituirebbe un atto amministrativo annullabile in ordine al quale sarebbe intervenuta fin dal 1973 l'acquiescenza dell'interessato per cui l'atto stesso sarebbe divenuto ormai intoccabile".
Contro quest'ultima sentenza depositata il 25 novembre 1998, i RE hanno proposto ricorso per cassazione.
Il Comune di Verona si e' costituito con controricorso. I ricorrenti hanno anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si compone di sei motivi(tutti genericamente rubricati in termini di "violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 cpc"), con i primi cinque dei quali (cui fa seguito una residua subordinata doglianza in punto di mancata compensazione delle spese del giudizio di appello), i RE - riproponendo la tesi (particolarmente sviluppata nel quinto conclusivo mezzo) della necessaria riconducibilita' della cessione gratuita di suolo, per cui è lite, ad un "atto di liberalità", nullo per difetto di espressa accettazione dell'ente destinatario - sostengono che abbia errato la Corte territoriale nell'attribuire, viceversa, a quell'atto connotazione pubblicistica, non adeguatamente considerando che la legislazione applicabile ratione temporis alla fattispecie (l. 1967 n. 765) non consentiva di subordinare il rilascio della licenza edilizia ad oneri di urbanizzazione e tantomeno a cessioni gratuite di suoli fuori che, della ipotesi della lottizzazione (quarto mezzo) ; in ogni caso, ove pur configurata come contributo di urbanizzazione, quella cessione avrebbe dovuto allora rispettare un principio di corrispondenza proporzionale all'effettivo incremento del carico urbanistico per cui avrebbe assunto rilievo ostativo alla sua validità la circostanza (a torto non delibata da quei giudici) della mancata realizzazione dell'opera cui si riferiva la licenza (2^ e 3^ motivo). Ed aggiungano che del pari errato sarebbe poi l'argomento di chiusura utilizzato dalla Corte di merito di un preteso effetto sanante ricollegabile all'acquiescenza dell'interessato alla richiesta di cessione, per non esservi mai stata una formale richiesta, in tal senso, da parte del Comune.
2 I riferiti primi cinque motivi della impugnazione - che, per la loro connessione, possono congiuntamente esaminarsi - sono, nel loro complesso, infondati.
2.1. Gli stessi ricorrenti danno per scontato "che il sig. RE non avesse voluto fare una donazione al Comune", ma pretendono che, sul piano effettuale, la Corte non potesse diversamente apprezzare la cessione in questione che come negozio privatistico di liberalità (e trarne poi le dovute conseguenze in punto di sua non validità), per una sorta di ragionamento a contraria, che muove dal rilievo della impossibilità giuridica di attribuire a quell'atto una configurazione pubblicistica nel quadro normativo di riferimento. Escludono, cioè, in radice i ricorrenti che nel regime disciplinatorio della l. n. 765 del 1967, all'epoca vigente, fosse consentito di subordinare il rilascio della licenza edilizia ad una cessione gratuita di area del richiedente, come quella che il Comune pretenderebbe effettuata dal loro dante causa.
Ma questa premessa di principio - che ha rilievo centrale nella struttura del mezzo impugnatorio - non può essere condivisa. 2.2. È pur vero, infatti, che la citata legge n. 765/67 non prevedeva espressamente, nel corpo della disposizione che disciplinava il rilascio della licenza di costruzione [art. 10, sostitutivo dell'art. 31 l. 1942 n. 1150], la sua subordinabilità a gratuite cessione corrispettive di aree da parte del proprietario. Ma vero è altresì che una cessione siffatta non solo non era - come si assume - vietata ma risultava anzi pienamente compatibile con il sistema della legge medesima.
Un meccanismo di "cessione gratuita", delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione, già era del resto contemplato, dal precedente art. 8 della l. 765 cit., tra i presupposti necessari per il conseguimento dell'autorizzazione alla lottizzazione di terreni a scopo edilizio. Ma anche il richiamato art. 10, con riguardo propriamente alla licenza edilizia, ne prevedeva la possibile subordinazione ad un atto di "impegno" del privato di procedere alla attuazione delle opere di urbanizzazione necessarie. E di tale atto è stato già più volte sottolineata l'irriducibilità ad ogni ricostruzione in chiave privatistica e l'indiscutibile connotazione, invece, pubblicistica (cfr. sent.ze nn. 9597/91, 233/86, a plur.). Sta di fatto che nella pratica dei procedimenti amministrativi, in particolare nella materia in esame, già all'epoca di riferimento (e sulla scia anzi prassi risalenti alla seconda metà dell'800: cfr. Cass. n. 1614/80), era dato ravvisare un'ampia casistica nella quale il provvedimento finale poteva essere preceduto da intese, di vario tipo, tra il privato ed il pubblico funzionario, riconducibili ad accordi in senso lato ma anche ad atti unilaterali di sottomissione, per cui tramite l'interessato assumeva l'obbligo di eseguire, o comunque eseguiva, una data prestazione (non tipizzata nel contenuto e che ben poteva, quindi, concretarsi anche in una cessione gratuita di aree) come mezzo al fine dell'ottenimento, appunto del provvedimento amministrativo.
In questa varia gamma di fattispecie (dalla quale il legislatore del '90 avrebbe poi tratto il paradigma positivo degli accordi endoprocedimentali) la costante era comunque rappresentata da un nesso funzionale tra l'atto (d'intesa o di sottomissione) e il provvedimento conclusivo del procedimento (adottato in conformità alla domanda), tale da rendere il primo parte integrante del contenuto del provvedimento.
2.3. Ora appunto non è dubbio che proprio ad uno schema procedimentale siffatto fosse riconducibile la cessione gratuita di area a suo tempo effettuata dal RE, come confermato dalla circostanza che la licenza, da lui richiesta, gli fu rilasciata con testuale riferimento e in considerazione di quella precedente cessione da lui operata in favore del Comune.
2.4. Alla luce di queste premesse risulta, quindi, corretta la decisione della Corte di merito di non accedere ad una configurazione atomistica dell'atto di cessione gratuito d'area in chiave di negozio di liberalità di diritto privato;
e (sostanzialmente) del pari corretta è la conclusione, cui essa è pervenuta, che - quali che fossero i vizi in tesi addebitabili (in ragione del collegamento con quella previa cessione) al provvedimento amministrativo [id est al provvedimento concessorio di costruzione, in tali termini dovendosi intendere corretto, ex art. 384 c.p.c., l'impreciso riferimento, in motivazione della sentenza d'appello, alla "delibera che subordinava il rilascio della licenza alla cessione gratuita di area in argomento"] provvedimento stesso sarebbe risultato, comunque, ormai "inattaccabile", anche per effetto della intervenuta acquiescenza da parte del diretto interessato. Al che si sovrappone per di più la considerazione che degli eventuali vizi dell'atto amministrativo non avrebbe potuto conoscere il G.O..
Da ciò quindi l'inconsistenza di tutte le censure sin qui esaminate.
3. A sua volta inammissibile è, infine, la residua sesta doglianza dei ricorrenti in punto di spese, non essendo prospettabile un sindacato di legittimità in relazione al mancato esercizio del potere, assolutamente discrezionale, del giudice di compensare le spese del giudizio.
4. Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto. Possono compensarsi tra le parti le spese della fase di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2001.
Depositate in Cancelleria il 13 luglio 2001