Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9524
CASS
Sentenza 13 luglio 2001

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Massime1

La disciplina di cui all'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nel prevedere la subordinazione del rilascio della licenza edilizia ad un atto di impegno del privato di procedere alla attuazione delle opere di urbanizzazione necessarie, consentiva implicitamente che il provvedimento finale di licenza potesse essere preceduto da intese di vario tipo, tra il privato e la P.A., riconducibili ad accordi in senso lato, comprendenti anche la cessione gratuita di un'area come mezzo al fine dell'ottenimento del provvedimento amministrativo, cessione configurabile non, atomisticamente, in chiave di negozio di liberalità di diritto privato, ma, stante la sua connotazione pubblicistica, come accordo endoprocedimentale strettamente funzionale e parte integrante del provvedimento amministrativo conclusivo. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato la doglianza del ricorrente che, contestando la validità della cessione perché priva di una corrispondenza proporzionale sul piano sinallagmatico, assumeva dovesse darsi rilievo ostativo alla circostanza della mancata realizzazione dell'opera cui si riferiva la licenza).

Commentario1

  • 1Cessione gratuita quale corrispettivo del permesso di costruire
    Muntoni Matteo · https://www.diritto.it/ · 25 novembre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9524
Data del deposito : 13 luglio 2001

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